vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il principio di competenza e il ruolo delle fonti nel produrre le regole
Dopo la crisi dell'ordine gerarchico del sistema delle fonti, l'evoluzione del linguaggio e la maggiore complessità della società, il principio di competenza ha ripreso il suo ruolo di importanza. Eccoci quindi alla seguente domanda: in che modo le fonti producono le regole? Abbiamo gli atti e i fatti. Le fonti atto sono quelle fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche. Sono fonti atto gli atti normativi, cioè le leggi o anche i decreti. Le fonti fatto sono fatti normativi dove le regole nascono da accadimenti esterni alla volontà, e vi rientrano le consuetudini, gli usi e le convenzioni. Gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto, anche se esistono due sistemi: 1. Common law: nei paesi anglosassoni il diritto consuetudinario ha ampio spazio accanto a quello giurisprudenziale costituito dalle pronunce dei giudici, mentre le fonti atto vere e proprie hanno funzione derogatoria; 2. Civil law: nei paesi di tradizione romanistica, come l'Italia, il diritto scritto è la principale fonte di produzione delle norme giuridiche, anche se la giurisprudenza ha un ruolo interpretativo.Civil law: nei paesi europei il diritto è prodotto da fonti atto con alla base la codificazione.
Interpretazione: per disposizione si intende l'elaborazione testuale di una norma con il linguaggio scritto; per norma si intende il significato della disposizione, la sua comprensione. Molto spesso deve esserci l'interpretazione perché, nonostante siano scritte con il linguaggio corrente, non sempre sono immediatamente comprensibili. Ad esempio, "La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo" è la disposizione mentre la norma è "se compro qualcosa la devo pagare". L'interpretazione non è mai univoca e tiene conto del contesto e della sua futura applicazione.
Corollari: Non esiste necessariamente un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme: ogni disposizione ha un suo
grado di indeterminatezza poiché i significati plausibili sono molteplici. Consideriamo l'Art 9 comma 2 Cost "La Repubblica [...] Tutela il paesaggio". Diamo per assodato il significato di "tutela" e "Repubblica" (insieme di tutte le istituzioni, Art 115); cosa significa "paesaggio"? nel tempo è cambiato molto il concetto, nel 1939 si intendeva l'aspetto esteriore quindi, a un divieto di modificare o deturpare l'aspetto esteriore per ragioni economiche e turistiche in primis. Nel 1986, dopo Chernobyl e le nuove scoperte sull'ambiente vi è stato un cambio di passo. Ora si è consapevoli che per tutelare il paesaggio si deve proteggere l'ecosistema, tutti gli esseri viventi e creare aree protette dove preservare ciò che abbiamo. La mancanza di corrispondenza biunivoca la si ritrova anche nei combinati disposti dove una sola norma deriva dalla combinazione di più disposizioni.
Adsono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, esempio l'Art 48 Cost dice che "che hanno raggiunto la maggiore età" ma per capire la maggiore età dobbiamo vedere l'Art 2 che dice che è fissata al diciottesimo anno quindi, si ricava la norma "votano tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno almeno 18 anni". Una norma può vivere più a lungo di una disposizione e viceversa: tenendo a mente il criterio cronologico si può parlare di questo corollario. Immaginiamo che il 1/1/99 venga approvata una legge x che contiene D(x) da cui si desume N(x); il 1/1/2000 viene approvata la legge y con D(y) e N(y). Con la conseguente abrogazione della legge x, nel 2003 viene fuori una controversia datata 23/08/1999. Il giudice che legge deve osservare? La legge x dato che il fatto è successo quando era vigente la legge x. Le norme abrogate non si applicano se il fatto avviene dopo l'abrogazione ma se succedono.Prima sì. È vero pure il caso opposto: l'Art 1 del cc delle disposizioni preleggi parla delle norme corporative. Il cc è entrato in vigore nel 1942 quindi, in età fascista e a quel tempo vi erano le corporazioni. Sono un particolare tipo di fonti che disciplinavano i rapporti di lavoro e venivano approvate dalla Camera dei fasci e delle corporazioni che aveva affiancato la Camera dei Deputati. Queste di fatto andarono a sostituire le organizzazioni sindacali e furono sciolte nel '43, anno della fine del Fascismo. Nel '48 torna la Camera dei Deputati e viene promulgata la Costituzione. Nel cc è rimasto lo stesso il riferimento alle norme corporative quindi, la disposizione esiste ma non è in grado di produrre norme di tale genere.