Il diritto e le fonti normative
Il diritto non solo disciplina i comportamenti o le organizzazioni sociali ma anche i modi per produrre regole giuridiche. Le fonti normative si dividono in tre gruppi:
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Un esempio di fonte di produzione è l'Art 575 cc che parla dell'omicidio; una fonte sulla produzione è l'Art 72 della Costituzione, Comma 1, contenente l'iter delle leggi, mentre, come fonti di cognizione, abbiamo la Gazzetta Ufficiale. Lo scopo di esse è di rendere conoscibili le leggi, normative e altre disposizioni.
Le fonti di cognizione si dividono in ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale, e non ufficiali, ad esempio, i codici pubblicati dai vari autori. La pubblicazione è una fase necessaria che integra l'efficacia dell'atto normativo.
L'evoluzione storica e sociale
Le fonti sono strettamente legate all'evoluzione storica, sociale e culturale. In particolare, è stato significativo l'avvento dello Stato che è diventato il titolare, il monopolista della produzione delle regole ed infatti, tendiamo ad attribuire solo allo Stato la facoltà di crearle. In realtà non è sempre così. Nelle società più semplici è il capo tribù che detta le leggi che cambiano a seconda del suo volere.
In Italia, o in altre società complesse, le fonti sono molteplici. Basti pensare alla Costituzione, leggi, DPCM e via dicendo. In poche parole, lo Stato ha perso il monopolio della produzione delle regole.
Criteri per ordinare le fonti
Data la moltitudine di fonti esistono dei criteri per ordinarli:
- Criteri di gerarchia: Nel conflitto tra due regole poste da due fonti differenti prevale la regola proveniente dalla fonte superiore. La conseguenza è che, nel caso di contraddizione (antinomie) tra regole provenienti da fonti diverse, il giudice renderà la regola “inferiore” invalida, cioè, verrà annullata dall'ordinamento con una invalidità erga omnes ed ex tunc, cioè, retroattiva. Solamente i rapporti esauriti non verranno messi in discussione. Quindi se un regolamento del governo fissa l'aliquota al 22% e un regolamento statale al 15% prevale la seconda dato che è una fonte “superiore” all'altra.
- Criterio della competenza: Nel conflitto tra regole poste da due fonti prevale quella posta dalla fonte competente. Tale criterio si applica quando una fonte superiore attribuisce a fonti di produzione con determinate caratteristiche la facoltà di disciplinare certe materie. La sanità è affidata alle regioni quindi, a meno che non vengano violati i principi fondamentali, sarà la regione che prevarrà sulla legge statale dato che ad essa non è stata attribuita questa facoltà. L'inosservanza porta all'invalidità dell'atto normativo “difettoso”. Differisce dal numero uno perché ha un movimento orizzontale e non verticale e invece di fare la distinzione tra fonte primaria e secondaria vi è una distinzione tra fonti statali, regionali e via dicendo.
- Criterio cronologico: nel conflitto presente tra due regole poste da due fonti di...
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