Le fonti del diritto romano
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Con il termine fonti ci si riferisce alle entità da cui “sgorga” indirettamente o direttamente, la
nostra conoscenza del diritto romano in vigore nei vari periodi della sua storia.
È un termine che viene utilizzato molto spesso nelle discipline giuridiche. Distinguiamo:
- fonti di produzione: atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche; gli organi e i procedimenti
attraverso i quali le nuove norme vengono introdotte nell'ambito di un ordinamento giuridico;
- fonti di cognizione: l'insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità della norma, che
raccolgono i testi delle norme giuridiche.
In ogni caso, quando parliamo delle fonti del diritto romano, stiamo parlando di fonti storiche.
1 Entità: ad esempio: scritti di giuristi, di storici, documenti papirologici, reperti archeologici, ecc… .
Le fonti di cognizione
1. I .
L PERIODO ANTICO
È abbastanza evidente che in questo periodo le notizie fornite dalle fonti specificamente sul diritto
privato siano piuttosto scarse: mancano documenti scritti, iscrizioni su pietra o simili. Per questo
possiamo solo fare delle ipotesi, che chiaramente cercano di collegare i vari “indizi” in modo da
trarre un disegno generale - il più possibile veritiero - di quello che può essere stato lo sviluppo del
diritto a Roma in quest'epoca. 2 3 4 5
Questo ci è possibile grazie alle opere di lessicografi , eruditi , storici e giuristi che hanno
parafrasato o riportato dichiarazioni di atti normativi sicuramente risalenti a quei secoli.
Le fonti più antiche sarebbero le legis regiae che – secondo il giurista Pomponio (II secolo a.C.) –
sarebbero state emanate dai vari re dichiarati per certi dalla tradizione. I brani citati hanno un
contenuto di tipo giuridico-religioso.
Ma fonti molto più attendibili e sicuramente più significative per il diritto privato, sono le norme
delle XII tavole, di cui siamo a conoscenza perchè riportate e parafrasate molto spesso dagli autori.
Di altri atti normativi, appartenenti alla seconda parte del periodo antico, è il giurista Gaio (II secolo
a.C.) a riassumerne il contenuto. Il più recente e forse anche più importante tra questi è la lex
Aquilia, punto di partenza delle regole oggi vigenti in molti Paesi sulla responsabilità per
danneggiamento.
Da tutte queste fonti (e anche da reperti archeologici) è possibile farsi un'idea delle condizioni
socio-politico-economico-religiose della comunità romana nel periodo antico, e quindi capire in
quale ambiente si è sviluppato il diritto privato.
2. I .
L PERIODO PRECLASSICO E CLASSICO
In questo periodo, il numero delle fonti è piuttosto cospicuo. Abbiamo:
- le opere dei giuristi, le fonti più importanti di questo periodo, che nel loro insieme ci fanno
conoscere larga parte del diritto allora in vigore. Un'opera che ci è pervenuta quasi integra -
all'infuori di compilazioni o rielaborazioni – è quella delle Istituzioni di Gaio (Gai Institutionum
conmentarii quattuor), scoperta nel 1816 in un manoscritto della Biblioteca Capitolare di Verona;
- le opere dei giuristi non del tutto identificate - come quella dei Tituli Ulpiani, che potrebbe essere
un rifacimento postclassico o di età dioclezianea – o frammenti di compilazioni di altre opere
classiche.
- le iscrizioni (o epigrafi) e i papiri, che riproducono il testo - in modo più o meno integrale – di atti
normativi emanati in quest'epoca, molti dei quali non riguardanti il diritto privato, ma essenziali per
fornire dati estremamente rilevanti per esso;
- il testo riportato o parafrasato in opere di giuristi e extragiuristi. Lo stesso Gaio, ad esempio, nelle
sue Istituzioni cita alcune leggi repubblicane in materia di obbligazioni con più fideiussori. Ma
anche il secondo Codice di Giustiniano raccoglie in parte il contenuto del Codice Gregoriano, che a
sua volta riportava le costituzioni imperiali di Adriano, eccetera;
- il Digesto.
Riguardo quest'ultimo, nel XVI secolo venne avviata una ricerca per capire se la trasmissione degli
2 Lessicografi: coloro che si occupano di lessicografia, ovvero della scienza e tecnica della raccolta del lessico di una
lingua allo scopo di compilare dizionari. In questa sede è opportuno ricordare Varrone e Festo.
3 Eruditi: i dotti, coloro che possedevano una notevole quantità di nozioni. In questa sede è opportuno ricordare
Gellio e Macrobio.
4 Storici: in questa sede è opportuno ricordare Dionigi d'Alicarnasso, Diodoro Siculo e Plutarco.
5 Giuristi: in questa sede è opportuno ricordare Pomponio, Gaio, Ulpiano, Paolo e in modo particolare Cicerone.
scritti fosse stata fedele, dal momento che Giustiniano aveva espressamente autorizzato i
compilatori a tagliare, integrare e modificare i testi originari e aveva poi ammesso che erano state
compiute queste operazioni. Questa ricerca portò alla scoperta di alterazioni, che vennero chiamate
6
emblemata Triboniari .
Verso la fine dell'Ottocento, la ricerca venne estesa ai Codici e alle compilazioni postclassiche,
facendo emergere che soltanto pochi dei testi tramandati non avevano subito delle interpolazioni –
volontarie alterazioni dei compilatori giustinianei - o glossemi – aggiunte esplicative.
Nessuno dei testi che tramandano scritti di giuristi classici, è coevo agli originali.
3. I .
L PERIODO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO
Le fonti di questo periodo sono praticamente le stesse del periodo preclassico e classico, in quanto
si tratta di compilazioni, parafrasi o rifacimenti di scritti di giuristi classici e di costituzioni emanate
dagli imperatori fino alla morte di Gordiano nel 244. Chiaramente parliamo di fonti che sicuramente
hanno subito interpolazione, ovvero un'attività d'inserzione di elementi originariamente estranei al
testo. Quindi è quasi certo che le stesse fonti presentino delle differenze tra quelle dell'età classica e
quelle dell'età postclassica. Anche nel caso in cui le due fonti presentino lo stesso testo giuridico,
possono avere un significato diverso nelle due epoche, in quanto inseriti in un contesto normativo e
sociale differenti: si parla di duplex interpretatio, indispensabile per capire e ricostruire le differenze
tra il diritto classico e postclassico.
Ma vi sono anche delle fonti proprie di questo periodo:
- gli atti normativi consistenti in costituzioni imperiali successive all'imperatore Gordiano o in
leggi romano-germaniche
- i documenti relativi a atti giuridici privati e sentenze provenienti dall'Egitto, dall'Africa
Settentrionale e dall'Italia;
- alcuni testi giurisprudenziali, come ad esempio le Sententiae di Paolo, la Consultatio veteris
iurisconsulti, eccetera;
- la Theophili Paraphrasis, parafrasi in greco delle Istituzioni di Giustiniano, redatta da Teofilo;
- una compilazione di riassunti, parafrasi, commenti in greco, compiuta in Oriente nel IX secolo;
- le fonti giuridiche giustinianee, che consistono nella compilazione che Giustiniano cominciò non
appena salì al trono nel 528 p
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Diritto romano - le fonti del diritto romano
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Diritto romano - le fonti
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Riassunto diritto romano: le fonti
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Diritto romano - le fonti del diritto classico