L’ IDENTITÀ DEL NASCITURO
L' identità del nascituro è sempre stata controverso. Al dibattito che si registrava nell' antichità
introno alla figura del nascituro vi parteciparono MEDICI, FILOSOFI e GIURISTI ROMANI.
I MEDICI
IPOCRATE nel celebre “Giuramento” come si impegnava a non dare a nessuno un farmaco
mortale, così si impegnava a non consegnare ad una donna un farmaco abortivo => Ipocrate
riteneva il nascituro ESISTERE, o perlomeno lo riteneva tale a partire da un certo stadio del
concepimento.
ICESIO sosteneva che il concepito non fosse ANIMAL => non è un essere vivente.
I FILOSOFI E I PENSATORI CRISTIANI
Le loro controversie vertevano sulla “magna quaestio” dell' anima. Sostenevano, infatti, che il
concepito è considerato un essere vivente dal momento in cui gli viene infusa l' anima. Bisogna
distinguere tre posizioni:
a) Alcuni ritenevano il nascituro una mera parte della madre. Gli STOICI pensavano che l' anima
era l' aria fresca penetrata nel corpo del bambino appena partorito => l' anima viene infusa al
bambino quando nasce, con il primo respiro. Gli stoici considerarono il concepito come un frutto :
“come i frutti sono parte della pianta e diventano maturi con il distacco, così anche il concepito è
parte della madre e assume vita con la nascita”.
b) Altri ritenevano che il nascituro, fin dal concepimento, fosse una esistenza indipendente dalla
madre, perché l' anima veniva accolta nell' utero fin dal primo momento => l' anima gli viene infusa
nel momento del concepimento.
c) Aristotele e Crisostomo assunsero una posizione intermedia, volta ad individuare l' esistenza
autonoma del concepito in relazione alle diverse fasi della vita intrauterina. Distinguevano tra
creatura formata e creatura non formata: secondo alcuni pensatori l' anima veniva infusa soltanto
nel momento in cui il corpo del concepito fosse compiutamente formato.
I GIURISTI
I giuristi romani hanno idee diverse riguardo al concepito. Anche per quanto concerne la
TERMINOLOGIA, nelle fonti non c' è omogeneità. L' espressione più utilizzata è qui in utero est,
un po' meno utilizzata è qui in ventre est; oltre a questi i giuristi utilizzano i termini conceptus, qui
conceptus est, partus, uterus, venter.
L' IDENTITÀ DEL CONCEPITO: LA “CONTRADDIZIONE” DEL
PENSIERO GIURISPRUDENZIALE CLASSICO NELLE DIVERSE
LETTURE DELLA DOTTRINA
Sull' identità giuridica del concepito gli studiosi sono divisi: le fonti, secondo la maggior parte
della dottrina, sembrerebbero contraddittorie. Nei testi in cui il concepito non è ritenuto un essere
dotato di autonoma rilevanza, ma una parte del corpo materno, vengono utilizzati i seguenti termini:
quod in utero est, spes animantis, portio matris vel viscerum. Mentre nei passi in cui il concepito è
considerato un individuo dotato di esistenza indipendente vengono utilizzate le espressioni in rerum
natura e in rebus humanis.
Ci troviamo di fronte a una possibile contraddizione: ai testi che presentano il concepito come
mera parte della madre, si affiancano altri che sembrano mostrare il concepito esistere, dotato di
autonoma rilevanza, indipendente e distinta da quella materna.
I criteri attraverso cui risolvere la contraddizione delle fonti in materia di concepito sono le
seguenti:
• IL CONCEPITO COME PARTE DELLA MADRE E SPERANZA DI UOMO
Alciano e Cuiacio credono che l' interessamento dei giuristi nei confronti del nascituro,
unanimemente considerato una parte della madre, si debba collegare al fatto che i medesimi giuristi
attribuissero rilevanza all' intrinseca speranza che il concepito porta in sé, la “SPES HOMINIS”, la
speranza di diventare uomo.
Secondo Savigny, anche se la giurisprudenza romana è schierata a favore del concepito quale
autonoma individualità, il ricorso alla finzione (fingere il concepito già nato) è seguita da numerosi
studiosi.
Fadda pensa di conciliare le fonti ricorrendo al concetto del nascituro quale “spes hominis”: il feto
non è un essere capace di diritto, ma ne è un possibile destinatario, perciò la legge ne tutela gli
interessi. Il concepito, essendo una persona eventuale (homo in fieri), la legge gli riserva e tutela
quei diritti, che al momento della nascita gli sarebbero devoluti.
• IL CONCEPITO QUALE PARTE DELLA MADRE E TITOLARE DI
ASPETTATIVE GIURIDICHE
Secondo una parte della dottrina, pur concordando sul fatto che il concepito fosse ritenuto una
parte della madre, avanza l' ipotesi che i giuristi abbiano iniziato ad occuparsi del nascituro in
quanto tale. Una volta stabilita la REGOLA, i giuristi vi avrebbero DEROGATO in determinati
casi. Da qui l' illusoria contraddizione delle fonti.
Archi individua due momenti nel rapporto tra giurisprudenza e concepito. Inizialmente sarebbe
stato l' interesse del pater familias e quello della famiglia a veicolare l' attenzione dei giuristi verso
il concepito, ritenuto un' esistenza non ancora indipendente dalla madre. In epoca classica si assiste
ad un mutamento, che porta ad attribuire rilevanza al nascituro in quanto tale.
Albanese ritiene che il nascituro fosse reputato dai giuristi parte della madre e allo stesso tempo
considerato come titolare di aspettative giuridiche degne di tutela.
Pugliese ribadisce che il concepito non è di regola ritenuto un' entità distinta dal corpo materno,
ma in alcuni casi il concepimento ha per se stesso rilevanza giuridica.
• IL CONCEPITO DAL PUNTO DI VISTA FISIOLOGICO E DAL PUNTO DI
VISTA GIURIDICO
Albertario risolve l' apparente contraddizione individuando nelle fonti due distinte condizioni del
nascituro. Distingue perciò due gruppi di testi: uno esprime la CONDIZIONE FISIOLOGICA del
concepito, l' altro la sua CONDIZIONE GIURIDICA. Dal punto di vista fisiologico il concepito
era reputato non esistere in maniera autonoma, mentre dal punto di vista giuridico era considerato
“come se esistesse” e dunque viene equiparato al nato..
• IL CONCEPITO OGGETTO DI DIRITTI E SOGGETTO DI DIRITTI
Maschi distingue tra passi nei quali il concepito viene riguardato quale “OGGETTO DI
DIRITTI” e passi nei quali viene riguardato quale “SOGGETTO DI DIRITTI”. Secondo lui i
giuristi avrebbero fatto dipendere l' identità del concepito dalla particolarità della fattispecie
giuridica: se oggetto di diritti, il nascituro non sarebbe stato reputato una autonoma individualità,
mentre se soggetto di diritti, sarebbe stato considerato esistere in maniera indipendente rispetto alla
madre.
• IL CONCEPITO PRIMA DEL QUARANTESIMO GIORNO E DOPO IL
QUARANTESIMO GIORNO
Nella Glossa si distinguono DUE STADI DEL NASCITURO: uno stadio nel quale il nascituro
non è ancora uomo (i primi quaranta giorni dal concepimento) ed uno in cui il nascituro è diventato
uomo (dopo il quarantesimo giorno).
• IL CONCEPITO SECONDO I MUCIANI E SECONDO I SERVIANI
Arnò intravvede una controversia tra DUE OPPOSTI INDIRIZZI giurisprudenziali, quella dei
muciani e quella dei serviani. I muciani reputavano il concepito quale “parte del ventre materno”, i
serviani invece ritenevano il nascituro quale “nuovo essere che ha vita a sé con personalità
autonoma e distinta.
• IL CONCEPITO QUALE AUTONOMA INDIVIDUALITÀ, SALVO
ECCEZIONI
Catalano ritiene che il PRINCIPIO adottato dalla giurisprudenza fosse quello della parità tra
nascituro e nato, fondato non sulla finzione, ma sulla “constatazione della realtà da parte dell'
interprete. In alcuni casi questo principio viene derogato da ECCEZIONI.
LA MAGGIOR PARTE DELLA DOTTRINA RITIENE CHE LE FONTI GIURIDICHE
ROMANE NON SIANO CONTRADDITTORIE, CHE I GIURISTI ROMANI
CONSIDERAVANO IL CONCEPITO COME MERA PARTE DELLA MADRE, MA PER
ATTRIBUIRGLI DETERMINATI DIRITTI, IN CERTI CASI LO FINGEVANO NATO.
L’ IDENTITÀ DEL CONCEPITO: IN RERUM NATURA ESSE
L’ EQUIVALENZA SEMANTICA DELLE ESPRESSIONI IN RERUM
NATURA ESSE E IN REBUS HUMANIS ESSE COME ARGOMENTO
PRINCIPE DELLA NON ESISTENZA DEL CONCEPITO
L’ indirizzo dottrinario dominante crede che la giurisprudenza romana non riteneva il concepito
come un’ esistenza dotata di autonoma rilevanza. A sostegno di questa ipotesi vengono addotti
alcuni argomenti:
• Paolo e Ulpiano ricorrono all’ uso del neutro quod per richiamare il nascituro
• Papiniano definisce il nascituro homo non recte, mentre Ulpiano mulieris portio vel
viscerum, non pupillus.
L’ argomento principe è imperniato sull’ equivalenza di due costrutti: in rerum natura esse, in rebus
humanis esse. Entrambe le espressioni vengono utilizzate per indicare l’ esistenza materiale di una
persona o di un bene; con riguardo alle persone, l’ esistenza sarebbe coincisa con il momento della
nascita,
In realtà i due termini non sono stati impiegati dalla giurisprudenza classica in maniera
equivalente, sono due accezioni diverse.
GIULIANO E PAOLO: L’ ASSERITA EQUIVALENZA SEMANTICA DELLE
DUE ESPRESSIONI. I BASILICI E GLI SCOLII
Le espressioni in rerum natura esse e in rebus humanis esse si rinvengono nei due principali
frammenti in materia di concepito: D. 1, 5, 26 di Giuliano e D. 1, 5, 7 di Paolo.
L’ interpretazione dei due testi si rinviene nei Basilici e negli scolii: il nascituro non è en fusei, è
privo di un’ esistenza dotata di autonoma rilevanza.
DALLA GLOSSA AGLI STUDIOSI CONTEMPORANEI
Anche secondo la glossa il passo di Giuliano e quello di Paolo hanno lo stesso significato: il
nascituro è parificato al nato quando si tratta di un suo vantaggio.
Anche secondo Cuiacio i due giuristi svolgono la stessa riflessione. Entrambi i passi documentano
il ricorso allo strumento della finzione per attribuire al concepito determinate aspettative.
GIULIANO: LA REGOLA DEL COMMODUM E IL CASO DELL’ ANCILLA
PRAEGNAS SUBREPTA
Giuliano dopo l’ affermazione della regola generale, la esemplifica con quattro esempi. L’
elemento unificante delle fattispecie non può essere individuato nel commodum del nascituro: ciò
non accade nel terzo esempio => è probabile che anche a fondamento delle altre ipotesi il giurista
non ponesse la ratio del commodum.
ALLA RICERCA DI UN DIVERSO CRITERIO UNIFICANTE DELLE
QUATTRO IPOTESI: L’ OPINIONE SEGUITA DA FABBRO
Fabro ritiene che il terzo caso non risponda alla stessa ratio degli altri casi, Giuliano non avrebbe
prospettato quattro fattispecie legate a un’ unica ratio. Il caso dell’ ancella sottratta incinta
rappresenta un’ eccezione alla regola generale.
L’ ESISTENZA DEL CONCEPITO COME CRITERIO UNIFICANTE DELLE
QUATTRO IPOTESI DI GIULIANO
È improbabile che Giuliano, dopo un’ affermazione di carattere generale, potesse inserire come
fattispecie un’ eccezione; è più verosimile che tutte le ipotesi rispondono alla medesima ratio. I
Quattro casi sono comprensibili assumendo che i giuristi intendessero il concepito come un’
esistenza autonoma => l’ esistenza del concepito come criterio unificante delle quattro situazioni.
Bisogna verificare la compatibilità con l’ ipotesi dell’ ancella sottratta.
Tutte le ipotesi previste dal giurista rispondono a un’ unica ratio: il riconoscimento del nascituro
come esistenza dotata di autonoma rilevanza.
GIULIANO: IN RERUM NATURA ESSE COME ESPRESSIONE CHE RINVIA
ALL’ ESISTENZA DEL CONCEPITO
L’ idea dell’ esistenza del concepito è racchiusa nell’ espressione in rerum natura esse => questo
termine non equivale all’ espressione in rebus humanis esse, perché riconosce al nascituro un’
individualità indipendentemente dal commodum. Anche Celso, in un passo, utilizza la stessa
espressione.
CELSO: ANCORA IN RERUM NATURA ESSE COME ESPRESSIONE CHE
RINVIA ALL’ ESISTENZA DEL CONCEPITO
D. 38, 16, 7: negli scolii il passo di Celso è letto allo stesso modo del passo di Giuliano, alla luce
del testo di Paolo. In realtà il pensiero di Celso e Giuliano possono essere affiancati senza essere
confusi con il passo di Paolo. Il concepito è reputato in rerum natura esse con il limite del paene
(Giuliano) e del quodammodo (Celso) => corrispondenza terminologica e l’ adozione di un limite.
Dal punto di vista sostanziale, il caso di Celso coincide con la prima ipotesi di Giuliano
(successione legittima). È dunque verosimile che Celso utilizzasse in rerum natura esse nello stesso
significato di Giuliano.
L’ ARGOMENTO PRINCIPE A SOSTEGNO DELL’ IDEA CHE IL
CONCEPITO ESISTA: L’ ESPRESSIONE IN RERUM NATURA ESSE NELLA
GIURISPRUDENZA CLASSICA
Bisogna ved