Le fonti del diritto classico
Possiamo distinguere, all'interno del periodo classico, tre sotto periodi:
- Da Augusto a Traiano o Adriano (non ho sentito bene) (27 a.C.-117 d.C.)
- Da Adriano ai Severi (117 d.C.-235 d.C.)
- Dai Severi a Diocleziano (235 d.C.-305 d.C.)
Le fonti del diritto nel periodo da Augusto ad Adriano (27 a.C.-117 d.C.)
Sotto il profilo formale, con Augusto, il sistema delle fonti precedentemente utilizzato (quello del periodo tardo repubblicano) non cambia molto. Si afferma però la centralità della figura del Principe. Ricordiamo infatti che è stato Augusto ad instaurare il Principato. Augusto però sta ben attento a non alterare le istituzioni che hanno caratterizzato l'esperienza repubblicana e continua a fare uso delle vecchie fonti.
La fonte primaria è e rimane la legge. Le leggi venivano votate all'interno dei comizi. La procedura di emanazione era la seguente: in età repubblicana soltanto i magistrati e i consoli potevano presentare alle assemblee le proposte legislative e solo dopo aver ottenuto il parere preventivo da parte del senato (il cd senatum consultum). Tale parere poteva essere di segno positivo o negativo. Era dunque un parere obbligatorio ma non vincolante. A quel punto la proposta legislativa veniva pubblicata in modo da darne conoscenza alla popolazione ed infine sottoposta al voto popolare nelle assemblee. In caso di approvazione, prima di diventare effettiva, veniva sottoposta a verifica da parte del senato nel senso che esso verificava la correttezza dell'iter procedurale seguito per la sua approvazione.
Augusto continua ad usare questa fonte legislativa soprattutto per innovare nel campo del diritto privato. Ma la tendenza di Augusto di utilizzare nel Principato le istituzioni dell'età repubblicana si estingue con lui. Nerva nel 98 d.C. fu l'ultimo imperatore a farne uso.
Senatus consulta
Fonte di secondo grado nel periodo classico erano i senatus consulta. Si trattava di pareri del senato che, nello specifico caso del procedimento legislativo, come abbiamo visto, concerneva la opportunità o meno di sottoporre all'assemblea una proposta di legge ma potevano anche avere ad oggetto istruzioni che il Senato impartiva a determinati magistrati. Istruzioni in senso di obbligarli a seguire una certa linea applicativa del diritto. Notiamo dunque una forma embrionale di intervento e di controllo da parte del senato sulla magistratura e sul diritto privato.
A questa prima fase di intervento-controllo da parte del Senato sul diritto, ne segue una più incisiva poco dopo. Nel II sec d.C. viene creato uno strumento normativo nuovo che si pone a cavallo tra la legge e il senatus consultus.
In che modo? Iniziando ad attribuire efficacia normativa e vincolante al parere dato dal Senato nell'iter di approvazione delle leggi. Quindi col suo parere positivo, il testo di legge diventa legge, senza più bisogno dell'approvazione dell'assemblea.
Prima invece, i testi di legge acquisivano efficacia normativa solo dopo l'approvazione dell'Assemblea Popolare. Ma le assemblee popolari erano lente (avevano infatti la stessa struttura che avevano all'inizio della repubblica) e allo stesso tempo, al Principe faceva molto comodo riuscire ad accentrare nelle sue mani (attraverso il Senato) il potere di dare efficacia normativa ai testi di legge.
La procedura di approvazione delle leggi venne dunque così molto semplificata e la si accorcia alla fase del senatum consultum. Siccome poi, l'Imperatore aveva anche la carica di Magistrato, molto spesso accadeva che la proposta di una nuova legge venisse fatta al Senato proprio dall'Imperatore. Il Senato chiaramente l'approvava subito e l'Imperatore iniziò dunque ad avere un potere enorme.
Infatti, nel tempo, il termine senatus consula iniziò ad essere sostituito col termine "oratio principis".
Gli editti dei magistrati
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