FONTI DEL DIRITTO
Come, nell’ordinamento internazionale, si creano le norme → da dove nascono
● In modo diffuso → non esiste una gerarchia di organi autorizzati al law making
FONTE IN SENSO MATERIALE => fattori che agiscono storicamente e determinano l’insorgere di
nuove norme giuridiche
● Perché una determinata normativa è stata adottata
FONTE IN SENSO FORMALE => fatti, atti o procedimenti ai quali l’ordinamento giuridico ricollega la
creazione, la modificazione o l’estinzione delle norme giuridiche
● Fonti atto → norme scritte prodotte da organi che hanno il potere
● Fonte fatto→ comportamenti posti in essere dai soggetti dell’ordinamento e ai quali l’ordinamento
attribuisce rilevanza giuridica
● Procedimenti di produzione giuridica = Law making
A queste si aggiunge il concetto di fonte di COGNIZIONE
● Documenti che consentono di conoscere le norme giuridiche (es. Gazzetta Ufficiale)
● Soprattutto a livello nazionale
Negli ordinamenti interni è l’ordinamento stesso a prevedere le fonti del diritto
● Nel D.I quando bisogna trattare la questione delle fonti si fa riferimento ad un atto \ testo preciso
● ART. 38 paragrafo 1 dello Statuto della → Corte Internazionale di Giustizia (organo giudiziario
principale delle Nazioni Unite)
● Articolo che riguarda il diritto applicabile dalla corte nello svolgimento della sua FUNZIONE
PRINCIPALE: “decidere conformemente al diritto internazionale le controversie che le sono
sottoposte”
● La Corte applica:
1. le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme
espressamente riconosciute dagli Stati in lite; (A)
2. la consuetudine internazionale, come prova di una prassi generalmente accettata come
diritto; (B)
3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; (C)
4. con riserva delle disposizioni dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli
autori più qualificati delle varie nazioni, come mezzi sussidiari per la determinazione delle
norme giuridiche (D)
Categorie elencate nell’ART 38 → Convenzioni quindi gli accordi, i Trattati internazionali che le Nazioni
pongono in essere → fonti ATTO
→ Le consuetudini internazionali → fonti FATTO → condotta
considerata obbligatoria dagli Stati
→ i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; (funzione
integrativa per la soluzione delle controversie)
Mezzi sussidiari per la determinazione norme giuridiche: Giurisprudenza e dottrina ( → quello che gli
autori dicono e scrivono)
L’art.38 è stato criticato perché: • incompleto cioè non menzionerebbe tutte le fonti del DI)
● Atti unilaterali degli Stati aventi natura normativa
● Fonti previste da accordi
● Ius Cogens → norme di diritto imperativo
● Soft-law → insieme di atti di natura non vincolante che però possono portare alla creazione di
norme giuridiche
Fuorviante, perché ci induce a pensare che tutto ciò che è menzionato in esso sia siano fonti del Diritto
Internazionale
● la dottrina e la giurisprudenza NON SONO fonti del diritto internazionale
L’art. 38 Dice ai giudici quale diritto devono applicare
● Risponde solo a esigenze di tipo pratico
● Non ha la funzione di indicare in maniera autoritativa quali siano le fonti del diritto internazionale,
ha un valore meramente esemplificativo
Le fonti principali del diritto internazionale sono 2:
1. L’accordo (Trattato)
2. Consuetudine
A queste due vanno aggiunte le fonti previste d’accordo che sono atti derivati cioè prodotti perlopiù in
seno alle organizzazioni internazionali
● La nostra vita ad esempio è condizionata anche dalle norme che provengono dall’Unione
Europea
A queste si aggiungono in maniera molto limitata gli atti giuridici unilaterali, in particolare la promessa.
Per quanto riguarda le fonti gli autori fanno una distinzione tra diritto internazionale generale e diritto internazionale
particolare
● Generale —> norme che sono vincolanti per tutti soggetti dell’ordinamento internazionale
● Particolare—> norme che sono vincolanti per un numero limitato di parti —> generalmente riferito ai Trattati
La nozione di diritto internazionale generale è spesso associata a quella di diritto internazionale consuetudinario
● Esso in genere si applica a tutti i membri della comunità internazionale
NB—> questa distinzione tra generale e particolare non piace al prof
● Distinzione che non ha un valore pratico ma meramente teorico
● Guardando al diritto internazionale è sempre necessario ricordare che quello internazionale è un ordinamento
pragmatico
Piccola digressione per parlare della giurisprudenza e della dottrina —> L’articolo 38 le definisce come mezzi ausiliari
(lettera d)
● Non sono fonti di produzione del diritto internazionale
● Sono solo dei mezzi ausiliari che possono aiutare il giudice o l’interprete a rilevare la presenza delle norme
giuridiche e dunque aiutano i giudici a determinare quali norme debbano essere applicate
● Ciò è importante per il diritto consuetudinario perché è un diritto non scritto che non emerge neanche come
proposizioni
● Ma emerge come una serie di comportamenti che devono essere determinati e interpretati
● Resta il fatto che la sentenza resta obbligatoria e per le parti in lite quindi per gli Stati ai quali la decisione si dirige
PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI (lettera c)
Spesso si fa una distinzione tra due tipi di principi:
● Principi generali del diritto internazionale —> sono quel limitato il numero di sette principi che
esemplificano le caratteristiche del diritto internazionale —> ART 2 della Carta delle Nazioni Unite
● Principi generali comuni ai principali ordinamenti giuridici —> «principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili»
→norme che i giudici possono applicare perché si tratta di principi che si ritrovano nei vari
ordinamenti
In generale si fa riferimento a principi di logica giuridica (Stiamo parlando dei «principi generali di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili» )
● Spesso sono espressi sotto forma di brocardo il latino
● Fonti integrative del diritto internazionale
● Utilizzati di rado dalla CPGI e dalla CIG
● Fonte di produzione giuridica che attinge ad altri ordinamenti
● Evitare che la Corte dovesse dichiararsi incompetente in assenza di norme convenzionali o
consuetudinarie applicabili (non liquet)
Importanti di recente in alcuni settori: -Diritto internazionale amministrativo E -Processi penali
internazionali GERARCHIA DELLE FONTI
Nel diritto internazionale tra le fonti primarie (tra consuetudini e trattati) non esiste gerarchia.
● Tutti gli atti vincolanti adottati dalle OI sono fonti secondarie perché poggiano sulle fonti primarie
● Questi atti vincolanti sono sottoposti alla fonte primaria e devono rispettarla
● Le norme pattizie possono derogare norme consuetudinarie e viceversa norme consuetudinarie
possono derogare norme pattizie
E in assenza di gerarchia si pone un problema pratico di coordinamento tra le fonti
● Questo coordinamento dovrà essere risolto utilizzando dei principi
Nel diritto internazionale nel momento in cui l’interprete si trova di fronte a due norme una di origine
pattizio e l’altra di origine consuetudinaria che sono in contrapposizione tra di loro —> occorre capire
quale delle due bisogna applicare
● Il coordinamento può essere risolto utilizzando dei principi:
1. lex posterior derogat priori → Principio cronologico
→ una nuova consuetudine può derogare un trattato precedente, e viceversa
2. (lex specialis derogat legi generali → Principio di specialità
→ un accordo particolare concluso tra due o più Stati può derogare una norma consuetudinaria.
A sua volta, una norma consuetudinaria può essere specifica e derogare a una disciplina
convenzionale
IUS COGENS → Diritto internazionale imperativo
Un insieme di norme che hanno un valore imperativo, che sono più importanti di altre
● Art 53 e 64 conv vienna, tra le cause di invalidità estinzione dei trattati fanno riferimento alle
norme di ius cogens
● Dicono che il conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale è causa di invalidità del
trattato
● Alcune norme possono essere modificate esclusivamente da altre norme con lo stesso carattere
—> quindi di norme con natura cogente
Le norme di ius cogens sono norme consuetudinarie Che incarnano i valori fondamentali
dell’ordinamento ed è per questo che sono considerate come norme Inderogabili quindi non
trasgressibili
● Siamo in presenza di una norma consuetudinaria che però è dotata di una opinio iuris qualificata
cioè di un’accettazione speciale in quanto norma alla quale non è possibile derogare
SOFT LAW
Parametri, impegni, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni d’intenti o politiche, risoluzioni di OI → Non
vincolanti
● Caratteristiche comuni:
-Tendenze emergenti nella comunità internazionale
-Nuovi interessi della comunità internazionale
-Spesso precedono la creazione di norme di “hard law” (=norme vincolanti)
-Talvolta, strumenti interpretativi del diritto che esiste
-Talvolta, indicativi dell’esistenza di una norma consuetudinaria (effetto dichiarativo; di
cristallizzazione oppure di creazione)
● La maggior parte degli atti adottati dalle organizzazioni internazionali sono di soft law
ATTI GIURIDICI UNILATERALI
Parlando di fonti che non sono previste all’articolo 38 abbiamo fatto riferimento agli atti giuridici
unilaterali
● Sono delle manifestazioni di volontà da parte di un soggetto del diritto internazionale alle quali il
diritto ricollega degli effetti giuridici che sono corrispondenti alla volontà manifestata
● Esistono delle norme internazionali di natura pattizia o consuetudinaria che ricollegano ad alcune
manifestazioni unilaterali di volontà degli effetti giuridici
● Atti unilaterali tipici sono: la dichiarazione di guerra, il riconoscimento, la rinuncia, la denuncia
e il recesso, la notifica o la protesta. Ad essi si aggiunge la promessa che merita un discorso a
parte.
● Promessa → unico atto giuridico unilaterale in senso proprio da qui discendono degli obblighi
internazionali
Tutti questi atti non danno origine a nuove norme giuridiche (quindi non sono in realtà fonti di
produzione) ma hanno comunque degli effetti giuridici che sono contemplati da norme di diritto
internazionale (pattizie o convenzionali).
→ La "protesta" è una dichiarazione unilaterale con la quale si manifesta opposizione ad un atto di un
altro Stato; la conseguenza è il non riconoscimento da parte dello Stato che ha sollevato la protesta
dell'atto dell'altro Stato.
→ Il "riconoscimento" è un atto unilaterale con cui si considera legittima una determinata situazione e
ciò implica l'impedimento di una contestazione successiva (ex. riconoscimento di nuovo Stato)
→ La "rinuncia" è l'abbandono volontario di un diritto e deve essere espresso in forma chiara e
volontaria (anche tacita).
→ La "notifica" è l'atto con cui uno Stato informa un altro Stato che una certa azione è stata compiuta;
ciò implica che gli altri Stati non possano comportarsi come se tale azione non fosse stata notificata.
LA PROMESSA
Unico atto unilaterale da cui discendono obblighi internazionali in senso proprio
● Dichiarazione con cui uno Stato si impegna ad adottare un certo comportamento,
indipendentemente dalla condotta di altri Stati
● Requisiti (Caso Esperimenti Nucleari, CIG 1974):
- Fatta da un soggetto competente ad esprimere la volontà dello Stato
- Contenuta in una dichiarazione pubblica
- Espressione della volontà di assumere un obbligo
CONSUETUDINE E CODIFICAZIONE
La consuetudine è “la ripetizione di una condotta da parte degli Stati accompagnata dalla convinzione
che tale condotta sia conforme al diritto”
● Fonte di norme non scritte e neanche presenti sotto forma di proposizioni
● Si tratta di comportamenti che traducono delle norme
● Non è sempre facile l’accertamento
● E’ importantissima la codificazione → quindi la messa per iscritto
Nel 2018 la Commissione DI ha concluso i suoi lavori riguardo l’identificazione del diritto internazionale
consuetudinario
La consuetudine è una fonte FATTO → è un fatto idoneo alla produzione di norme giuridiche
● Si tratta di una fonte di produzione di natura spontanea, involontaria → è una diretta espressione
della società internazionale
● Fonte definita dall’ART. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia come “Prova di
una pratica generale accettata come diritto”
● E’ una fonte che produce delle norme MA la produzione è un → Effetto secondario della
condotta degli Stati nelle relazioni internazionali
● Creazione inconsapevole e involontaria (Kelsen)
● Formazione spontanea (scuola italiana)
E’ IMPOSSIBILE determinare il modo in cui le norme consuetudinarie vengono alla luce → proprio
perché è un processo di formazione inconsapevole, involontario e NON FORMALIZZATO
Teoria chiamata “Dei 2 elementi” con i quali definiamo la consuetudine
● Il processo di formazione di norme consuetudinarie richiede la presenza di due elementi
● il c.d. elemento oggettivo o materiale esistenza di una prassi generalizzata e diffusa
● Il c.d. elemento soggettivo o psicologico convinzione da parte degli Stati che quella prassi
corrisponda a diritto o sia dettata da necessità sociali
→ Teoria utile solo per la rilevazione del diritto internazionale (0 come determinare esistenza e
contenuto di una norma consuetudinaria)
● Nessuno può dire come NASCONO le norme
NB → lo scorrere del tempo non deve essere considerato come un elemento necessario alla formazione
della consuetudine
● la CONVINZIONE invece SI
● Importante → la frequenza con cui la prassi è stata adottata \ comportamento è stato ripetuto
Pur essendo prevalente questa concezione dualistica della consuetudine non sono mancate delle voci
che hanno sottolineato l’importanza maggiore di uno dei due elementi → per alcuni LA PRASSI per altri
LA CONVINZIONE (dibattito dottrinale)
● In realtà è difficile distinguere tra prassi e convinzione
→ Testo della Commissione di Diritto Internazionale dice che
● Le forme della prassi possono essere le più varie ed includono sia atti fisici che verbali e in taluni
casi anche l’inerzia da parte degli Stati
● Forms of State practice include, but are not limited to: diplomatic acts and correspondence;
conduct in connection with resolutions adopted by an international organization or at an
intergovernmental conference; conduct in connection with treaties; executive conduct, including
operational conduct “on the ground”; legislative and administrative acts; and decisions of national
courts
● There is no predetermined hierarchy among the various forms of practice.
Forme dalle quali traspare la convinzione sono quasi le stesse di quelle della prassi
● Forms of evidence of acceptance as law (opinio juris) include, but are not limited to: public
statements made on behalf of States; official publications; government legal opinions; diplomatic
correspondence; decisions of national courts; treaty provisions; and conduct in connection with
resolutions adopted by an international organization or at an intergovernmental conference
ELEMENTO 1 → PRASSI
Comportamenti messi in atto dagli Stati nella loro condotta nelle relazioni internazionali. Possono
anche essere importanti, per la determinazione della prassi, anche tutti quei comportamenti che gli Stati
adottano al loro interno
● Condotta dello Stato sia nell’esercizio della funzione esecutiva che legislativa che giudiziaria
● In certe condizioni può essere presa in considerazione anche la prassi delle Organizzazioni
Internazionali
La prassi deve essere: 1. Costante e DIffusa (nb. il tempo non può essere predeterminato)
● Ma è importante la densità e la frequenza della prassi
● Tanto più breve sarà il tempo, quanto più diffusa e uniforme dovrà essere una certa prassi
● Diffusa = adottata da un certo numero (consistente) di Stati (un numero sufficientemente
rappresentativo)
● Uniforme → gli Stati non devono comportarsi sempre precisamente nello stesso modo in tutte le
circostanze MA devono assimilare la loro condotta in modo uniforme, cioè non contrario
● Nel caso in cui uno stato abbia adottato un comportamento non uniforme occorre valutare come
lo stato giustifichi il suo comportamento
ELEMENTO 2. CONVINZIONE → OPINIO JURIS (ELEMENTO PSICOLOGICO)
E’ costituito principalmente dalla convinzione che la condotta tenuta dai membri della SI sia conforme al
diritto
● Convinzione della natura giuridica e della necessità sociale di tale comportamento
● Convinzione della DOVEROSITÀ del comportamento
● Convinzione che emerge spesso dal comportamento degli Stati → gli Stati agiscono seguendo i
propri convincimenti
● Presenza necessaria nell’operazione di rilevazione della consuetudine
● Ci permette di distinguere la consuetudine dagli usi (= comportamenti che gli stati adottano,
anche frequentemente, solo per ragioni di cortesia → senza sentirsi giuridicamente obbligati)
L’opinio juris è elemento importante anche per determinare la natura dello ius cogens
● Ius cogens → norme di diritto imperativo
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