Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SUB-STATALI
L’art. 120, 2°comma Cost., individua i rimedi approntabili da parte dello stato nei confronti di
inadempimenti regionali. La corte costituzionale ha riconosciuto analoghi rimedi da parte della
regione nei confronti di inadempimenti degli Enti locali. Nei confronti di inadempimenti
nell’esercizio di una potestà normativa si produce una deroga all’ordine costituzionale delle
competenze, contornata da garanzie, come il rispetto di determinati presupposti sostanziali e
l’adozione di procedure che si ispirino al principio di leale collaborazione, affinché, nel caso di
sostituzione normativa, gli atti posti in essere dal livello di governo superiore, presentino non poche
peculiarità procedimentali (se ci sono inadempimenti, quindi, vi è una deroga delle competenze).
FONTI DI PROVENIENZA STATALE
1. PRINCIPI SUPREMI
2. FONTI COSTITUZIONALI
3. FONTI PRIMARIE
4. FONTI SECONDARIE
5. FONTI TERZIARIE
2)FONTI COSTITUZIONALI: espressione dei poteri costituiti:
• LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI:
L’art. 38 regola il processo di revisione costituzionale che incide direttamente sulla
costituzione, mentre le leggi costituzionali non hanno riflessi immediati sugli articoli e sulle
disposizioni transitorie e finali.
Le altre leggi costituzionali sono le leggi integrative che rispondono a delle riserve.
Vi sono poi leggi costituzionali eccezionali che inducono previsioni da applicarsi in
determinate circostanze.
E vi sono poi leggi costituzionali derogatorie, tra cui, in parte, anche gli statuti speciali.
La corte costituzionale svolge il compito di sindacato di legittimità costituzionale ed
eventualmente annullare leggi costituzionali che si rivelino viziate.
PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE: Per modificare, integrare o
derogare norme costituzionali si ha un procedimento aggravato che l’approvazione
attraverso due votazioni, a distanza di 3 mesi, in cui votano entrambe le camere: la prima a
maggioranza semplice e la seconda a maggioranza assoluta (50%+1).
Se i voti hanno superato i 2/3 la legge costituzionale viene promulgata; altrimenti, viene
pubblicata in Gazzetta (con funzione notiziale) per 3 mesi. In questi 3 mesi, 1/5 della
camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che si svolga un
referendum.
LEGGI COSTITUZIONALI ATIPICHE: Ci sono leggi che si pongono in maniera atipica, o
per un procedimento di approvazione diverso o per fattori incidenti sulla forza attiva o
passiva, e sono:
- Leggi costituzionali recanti gli statuti speciali, che prevedono che i progetti di riforma
(presentati al parlamento) richiedono l’approvazione entro 2 mesi da parte dei consigli
regionali (è escluso che si possa svolgere un referendum a livello nazionale).
- Atipico è il procedimento per la fusione di regioni o per la creazione di nuove
regioni: devono farne richiesta i consigli comunali che rappresentino 1/3 della popolazione
interessata; la proposta è approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si tratta di leggi costituzionali adottate ex art. 123 Cost. Oltre all’atipicità del
procedimento, si caratterizzano per una forza attiva dimidiata: la creazione di nuove regioni
è subordinata ad una consistente demografica dell’ente non inferiore al milione.
- Ci sono anche singole disposizioni o parti di atti con forza passiva depotenziata,
come l’art. 116, 3°comma: permette, con una legge ordinaria, di attribuire peculiari
condizioni di autonomia, o la previsione dell’elezione del presidente della giunta a suffragio
universale diretto (tranne nel caso in cui lo statuto disponga altrimenti).
• DECISIONI DI ANNULLAMENTO DI FONTI COSTITUZIONALI: La corte Costituzionale si
è riconosciuta il potere di dichiarare l’incostituzionalità di fonti costituzionali che contrastino
con i principi supremi (fino ad oggi non ci sono stati decisioni di questo tipo).
• CONSUETUDINI COSTITUZIONALI: Negli ambiti riconducibili alla forma di governo si
presentano numerose lacune che hanno determinato lo sviluppo di una prassi; possiamo
distinguere le consuetudini costituzionali, le convenzioni e le mere prassi. Nelle
consuetudini costituzionali rientra la facoltà del governo di porre la questione di fiducia e la
titolarità in capo al presidente della repubblica di decidere in ordine alla grazie.
• CONVENZIONI COSTITUZIONALI: Sono accordi taciti, in virtù dei quali gli agenti si
impegnano a tenere determinati comportamenti, sul presupposto dell’assenza di una norma
giuridica che a ciò li obblighi. La convenzione costituzionale non può produrre diritto
oggettivo, per il fatto che un dato comportamento viene seguito fino a quando una parte
non decida di agire diversamente.
• MERE PRASSI: Quello detto per le convenzioni costituzionali vale anche per le mere
prassi; esse sono semplici comportamenti, iterati in quanto ritenuti efficaci oppure
espressione di forme di correttezza o convenienti. Manca l’elemento dell’accordo tra le
parti: tutto si esaurisce nella materialità del comportamento, la cui ripetizioni può tradursi in
una consuetudine. Ma fino a quando questo passaggio non avviene, la prassi non è idonea
a fondare alcun vincolo giuridico.
2) FONTI PRIMARIE: presentano una grande varietà; la maggior parte sono espressione di
diritto politico, in cui è preponderante il diritto posto in essere dal Parlamento e dal Governo, e, in
componente minore, il corpo elettorale, che opera con referendum e leggi di iniziativa popolare:
• LEGGE ORDINARIA: fino all’avvento dell’era delle costituzioni era considerata fonte
apicale. La legge è caratterizzata da generalità e astrattezza. Con l’emergere di input
sociali provenienti dalle classi più deboli, hanno richiesto un abbandono del rigido
ossequio, per l’eguaglianza formale. Tale fenomeno si è consolidato con l’avvento dello
stato sociale e ha determinato un’amministrativizzazione della legge, chiamata a
disciplinare aspetti concreti della vita di relazione, per garantire al prodotto legislativo una
reale efficacia, che hanno portato all’indebolimento della generalità.
ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE ORDINARIA: è descritto dagli artt. 71-74 Cost. e dai
regolamenti delle camere. È suddiviso in diverse fasi:
- Potere di iniziativa: spetta al Governo (su iniziativa di 1 o + ministri, delibera del
consiglio, per poi essere, dopo l’autorizzazione del PDR, presentata a una delle due
camere. Questo iter è obbligatorio se c’è una riserva governativa), o al popolo (50mila
elettori presentano un progetto redatto in articoli), o al parlamento (ciascun membro delle
camere) oppure ad altri organi o enti (se questo potere gli è attribuito da legge
costituzionale, o nel consiglio regionale).
- Fase costitutiva:
Procedura normale: il disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dalla
camera stessa, che l’approva, articolo per articolo, con votazione finale.
Il progetto di legge deve essere assegnato ad una commissione permanente, che lo
esamina, lo vota articolo per articolo e lo presenta alla camera, accompagnato da 1 o +
relazioni.
Si ha poi una discussione generale e, se il voto è negativo, il procedimento si interrompe,
sennò si passa all’esame dettagliato del testo (si può presentare emendamenti e articoli
aggiuntivi).
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza.
Ottenuta, il progetto passa all’altra camera per analogo iter.
Se non viene approvato qui il procedimento si interrompe.
Se viene approvato la legge si perfeziona e si apre l’ultima fase.
Procedura decentrata: Esclusione del plenum a beneficio di una concentrazione
dell’intera fase costitutiva nelle commissioni.
Si applica nei casi stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Si assegnano progetti di legge a commissioni in sede deliberante e ciò ha comportato la
necessità di pubblicizzazione (pubblico resoconto stenografico, possibilità per la stampa e
per il pubblico di seguire le sedute).
L’attribuzione del potere decisionale ultimo alle commissioni avviene per determinazione
presidenziale.
Fino al momento della sua applicazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
camera, se il governo, o 1/10 della camera o 1/5 della commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla camera stessa o che sia sottoposto alla sua approvazione finale
con le sole dichiarazioni di voto.
Al senato: il presidente può assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o alle
commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli. La votazione
finale è riservata all’assemblea con le sole dichiarazioni di voto.
Alla camera: esaurita la fase referente, essa può deferire alla competente commissione
permanente o speciale la formulazione, entro un termine preciso, degli articoli di un
progetto, riservando a se stessa l’approvazione senza una dichiarazione di voto dei singoli
articoli e l’approvazione finale del progetto di legge con la dichiarazione di voto.
La riserva di assemblea è prescritta per la materia elettorale, costituzionale, per delegazioni
legislative, per autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, per leggi di approvazione di
bilanci.
Procedura abbreviata: per i disegni di legge per cui è dichiarata l’urgenza, si prevede iter
diversi nelle due camere: in Senato è prevista una dichiarazione d’urgenza generale che
vede la riduzione alla metà di tutti i termini; alla Camera si hanno una serie di abbreviazioni
(artt. 73 e 81 Cost.).
- Fase integrativa dell’efficacia: approvato da entrambe le camere, il progetto si
perfeziona diventando legge; viene trasmessa al PDR, che la promulga entro 1 mese
dall’approvazione (può anche rifiutarsi di promulgarla, con rinvio motivato alle camere:
questo potere si può usare soltanto una volta).
ATIPICITA’ DELLE LEGGI: Vengono in rilievo delle ipotesi di atipicità della legge, che
deriva da contenuti propri dell’atto, dal rafforzamento della sua forza attiva/passiva,
dall’individuazione di particolari resistenze alla modifica o all’abrogazione o
dall’aggravamento dell’iter di formazione:
- Caso di leggi meramente formali: il parlamento non può disporre del contenuto di
queste, se non in maniera limitata, poiché è chiamato solo a dare veste legislativa ad un
atto già stabilito. Ciò accade in ipotesi di legge che autorizzi la ratifica dei trattati, leggi che,
sulla base di un accordo tra stato e chiesa, modifichino i patti lateranensi, per le leggi che
regolano i rapporti tra stato e confessioni religiose, leggi con cui si approva il rendiconto
consuntivo presentato dal go