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SUB-STATALI

L’art. 120, 2°comma Cost., individua i rimedi approntabili da parte dello stato nei confronti di

inadempimenti regionali. La corte costituzionale ha riconosciuto analoghi rimedi da parte della

regione nei confronti di inadempimenti degli Enti locali. Nei confronti di inadempimenti

nell’esercizio di una potestà normativa si produce una deroga all’ordine costituzionale delle

competenze, contornata da garanzie, come il rispetto di determinati presupposti sostanziali e

l’adozione di procedure che si ispirino al principio di leale collaborazione, affinché, nel caso di

sostituzione normativa, gli atti posti in essere dal livello di governo superiore, presentino non poche

peculiarità procedimentali (se ci sono inadempimenti, quindi, vi è una deroga delle competenze).

FONTI DI PROVENIENZA STATALE

1. PRINCIPI SUPREMI

2. FONTI COSTITUZIONALI

3. FONTI PRIMARIE

4. FONTI SECONDARIE

5. FONTI TERZIARIE

2)FONTI COSTITUZIONALI: espressione dei poteri costituiti:

• LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI:

L’art. 38 regola il processo di revisione costituzionale che incide direttamente sulla

costituzione, mentre le leggi costituzionali non hanno riflessi immediati sugli articoli e sulle

disposizioni transitorie e finali.

Le altre leggi costituzionali sono le leggi integrative che rispondono a delle riserve.

Vi sono poi leggi costituzionali eccezionali che inducono previsioni da applicarsi in

determinate circostanze.

E vi sono poi leggi costituzionali derogatorie, tra cui, in parte, anche gli statuti speciali.

La corte costituzionale svolge il compito di sindacato di legittimità costituzionale ed

eventualmente annullare leggi costituzionali che si rivelino viziate.

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE: Per modificare, integrare o

derogare norme costituzionali si ha un procedimento aggravato che l’approvazione

attraverso due votazioni, a distanza di 3 mesi, in cui votano entrambe le camere: la prima a

maggioranza semplice e la seconda a maggioranza assoluta (50%+1).

Se i voti hanno superato i 2/3 la legge costituzionale viene promulgata; altrimenti, viene

pubblicata in Gazzetta (con funzione notiziale) per 3 mesi. In questi 3 mesi, 1/5 della

camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che si svolga un

referendum.

LEGGI COSTITUZIONALI ATIPICHE: Ci sono leggi che si pongono in maniera atipica, o

per un procedimento di approvazione diverso o per fattori incidenti sulla forza attiva o

passiva, e sono:

- Leggi costituzionali recanti gli statuti speciali, che prevedono che i progetti di riforma

(presentati al parlamento) richiedono l’approvazione entro 2 mesi da parte dei consigli

regionali (è escluso che si possa svolgere un referendum a livello nazionale).

- Atipico è il procedimento per la fusione di regioni o per la creazione di nuove

regioni: devono farne richiesta i consigli comunali che rappresentino 1/3 della popolazione

interessata; la proposta è approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni

stesse. Si tratta di leggi costituzionali adottate ex art. 123 Cost. Oltre all’atipicità del

procedimento, si caratterizzano per una forza attiva dimidiata: la creazione di nuove regioni

è subordinata ad una consistente demografica dell’ente non inferiore al milione.

- Ci sono anche singole disposizioni o parti di atti con forza passiva depotenziata,

come l’art. 116, 3°comma: permette, con una legge ordinaria, di attribuire peculiari

condizioni di autonomia, o la previsione dell’elezione del presidente della giunta a suffragio

universale diretto (tranne nel caso in cui lo statuto disponga altrimenti).

• DECISIONI DI ANNULLAMENTO DI FONTI COSTITUZIONALI: La corte Costituzionale si

è riconosciuta il potere di dichiarare l’incostituzionalità di fonti costituzionali che contrastino

con i principi supremi (fino ad oggi non ci sono stati decisioni di questo tipo).

• CONSUETUDINI COSTITUZIONALI: Negli ambiti riconducibili alla forma di governo si

presentano numerose lacune che hanno determinato lo sviluppo di una prassi; possiamo

distinguere le consuetudini costituzionali, le convenzioni e le mere prassi. Nelle

consuetudini costituzionali rientra la facoltà del governo di porre la questione di fiducia e la

titolarità in capo al presidente della repubblica di decidere in ordine alla grazie.

• CONVENZIONI COSTITUZIONALI: Sono accordi taciti, in virtù dei quali gli agenti si

impegnano a tenere determinati comportamenti, sul presupposto dell’assenza di una norma

giuridica che a ciò li obblighi. La convenzione costituzionale non può produrre diritto

oggettivo, per il fatto che un dato comportamento viene seguito fino a quando una parte

non decida di agire diversamente.

• MERE PRASSI: Quello detto per le convenzioni costituzionali vale anche per le mere

prassi; esse sono semplici comportamenti, iterati in quanto ritenuti efficaci oppure

espressione di forme di correttezza o convenienti. Manca l’elemento dell’accordo tra le

parti: tutto si esaurisce nella materialità del comportamento, la cui ripetizioni può tradursi in

una consuetudine. Ma fino a quando questo passaggio non avviene, la prassi non è idonea

a fondare alcun vincolo giuridico.

2) FONTI PRIMARIE: presentano una grande varietà; la maggior parte sono espressione di

diritto politico, in cui è preponderante il diritto posto in essere dal Parlamento e dal Governo, e, in

componente minore, il corpo elettorale, che opera con referendum e leggi di iniziativa popolare:

• LEGGE ORDINARIA: fino all’avvento dell’era delle costituzioni era considerata fonte

apicale. La legge è caratterizzata da generalità e astrattezza. Con l’emergere di input

sociali provenienti dalle classi più deboli, hanno richiesto un abbandono del rigido

ossequio, per l’eguaglianza formale. Tale fenomeno si è consolidato con l’avvento dello

stato sociale e ha determinato un’amministrativizzazione della legge, chiamata a

disciplinare aspetti concreti della vita di relazione, per garantire al prodotto legislativo una

reale efficacia, che hanno portato all’indebolimento della generalità.

ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE ORDINARIA: è descritto dagli artt. 71-74 Cost. e dai

regolamenti delle camere. È suddiviso in diverse fasi:

- Potere di iniziativa: spetta al Governo (su iniziativa di 1 o + ministri, delibera del

consiglio, per poi essere, dopo l’autorizzazione del PDR, presentata a una delle due

camere. Questo iter è obbligatorio se c’è una riserva governativa), o al popolo (50mila

elettori presentano un progetto redatto in articoli), o al parlamento (ciascun membro delle

camere) oppure ad altri organi o enti (se questo potere gli è attribuito da legge

costituzionale, o nel consiglio regionale).

- Fase costitutiva:

Procedura normale: il disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dalla

camera stessa, che l’approva, articolo per articolo, con votazione finale.

Il progetto di legge deve essere assegnato ad una commissione permanente, che lo

esamina, lo vota articolo per articolo e lo presenta alla camera, accompagnato da 1 o +

relazioni.

Si ha poi una discussione generale e, se il voto è negativo, il procedimento si interrompe,

sennò si passa all’esame dettagliato del testo (si può presentare emendamenti e articoli

aggiuntivi).

Per l’approvazione è necessaria la maggioranza.

Ottenuta, il progetto passa all’altra camera per analogo iter.

Se non viene approvato qui il procedimento si interrompe.

Se viene approvato la legge si perfeziona e si apre l’ultima fase.

Procedura decentrata: Esclusione del plenum a beneficio di una concentrazione

dell’intera fase costitutiva nelle commissioni.

Si applica nei casi stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Si assegnano progetti di legge a commissioni in sede deliberante e ciò ha comportato la

necessità di pubblicizzazione (pubblico resoconto stenografico, possibilità per la stampa e

per il pubblico di seguire le sedute).

L’attribuzione del potere decisionale ultimo alle commissioni avviene per determinazione

presidenziale.

Fino al momento della sua applicazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla

camera, se il governo, o 1/10 della camera o 1/5 della commissione richiedono che sia

discusso o votato dalla camera stessa o che sia sottoposto alla sua approvazione finale

con le sole dichiarazioni di voto.

Al senato: il presidente può assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o alle

commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli. La votazione

finale è riservata all’assemblea con le sole dichiarazioni di voto.

Alla camera: esaurita la fase referente, essa può deferire alla competente commissione

permanente o speciale la formulazione, entro un termine preciso, degli articoli di un

progetto, riservando a se stessa l’approvazione senza una dichiarazione di voto dei singoli

articoli e l’approvazione finale del progetto di legge con la dichiarazione di voto.

La riserva di assemblea è prescritta per la materia elettorale, costituzionale, per delegazioni

legislative, per autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, per leggi di approvazione di

bilanci.

Procedura abbreviata: per i disegni di legge per cui è dichiarata l’urgenza, si prevede iter

diversi nelle due camere: in Senato è prevista una dichiarazione d’urgenza generale che

vede la riduzione alla metà di tutti i termini; alla Camera si hanno una serie di abbreviazioni

(artt. 73 e 81 Cost.).

- Fase integrativa dell’efficacia: approvato da entrambe le camere, il progetto si

perfeziona diventando legge; viene trasmessa al PDR, che la promulga entro 1 mese

dall’approvazione (può anche rifiutarsi di promulgarla, con rinvio motivato alle camere:

questo potere si può usare soltanto una volta).

ATIPICITA’ DELLE LEGGI: Vengono in rilievo delle ipotesi di atipicità della legge, che

deriva da contenuti propri dell’atto, dal rafforzamento della sua forza attiva/passiva,

dall’individuazione di particolari resistenze alla modifica o all’abrogazione o

dall’aggravamento dell’iter di formazione:

- Caso di leggi meramente formali: il parlamento non può disporre del contenuto di

queste, se non in maniera limitata, poiché è chiamato solo a dare veste legislativa ad un

atto già stabilito. Ciò accade in ipotesi di legge che autorizzi la ratifica dei trattati, leggi che,

sulla base di un accordo tra stato e chiesa, modifichino i patti lateranensi, per le leggi che

regolano i rapporti tra stato e confessioni religiose, leggi con cui si approva il rendiconto

consuntivo presentato dal go

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
26 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuLsss.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Romboli Roberto.