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FONTI DEL DIRITTO
Dicasi FONTE DEL DIRITTO l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare all'ordinamento giuridico stesso.
In un ordinamento a struttura gerarchica è sufficiente che la Costituzione indichi le fonti ad essa FONTI PRIMARIE (leggi ed atti ad esse equiparati), perché immediatamente inferiori, dette saranno poi queste a regolare le fonti ancora inferiori, dette FONTI SECONDARIE. Ed è proprio quello che fa la nostra Costituzione negli artt. 70-81.
Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate ad innovare l'ordinamento stesso si chiamano FONTI DI PRODUZIONE delle norme. Gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione prendono il nome di FONTI DI COGNIZIONE.
In Italia ci sono FONTI DI COGNIZIONE UFFICIALI e FONTI DI COGNIZIONE PRIVATE. Fonti ufficiali sono la Gazzetta Ufficiale (G.U.), i Bollettini (o Gazzette) Ufficiali delle
Regioni(B.U.R.) e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.). Le fonti private possono essere fornite da soggetti pubblici (Ministeri, Regioni,…) o privati (case editrici, riviste specializzate,…) ed essere cartacee o informatiche. FONTI-ATTO (o atti normativi) e le Le fonti di produzione si distinguono in 2 categorie: le FONTI-FATTO (o fatti normativi). Una volta si poteva dire che la fonte-fatto per eccellenza fosse la CONSUETUDINE; oggi, però, è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, che si ispirano al sistema delle codificazioni. Vi sono, ormai, solo poche tracce della consuetudine:
- l'art. 1 delle Preleggi, disegnando la gerarchia delle fonti del diritto italiano, enumera, dopo la legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. La consuetudine può operare:
- in materie non regolate da fonti-atto (consuetudo praeter legem);
- per richiamo esplicito della legge (consuetudo secundum legem);
- in alcune disposizioni
in dottrina si fa spesso riferimento alle consuetudini; ma il più delle volte si tratta di un equivoco: si fa riferimento alle c.d. consuetudini interpretative, ossia alla costante interpretazione di una disposizione di legge (e, quindi, di una fonte-atto) da parte degli interpreti. Vi sono, poi, le c.d. consuetudini facoltizzanti, che consentono comportamenti che le fonti scritte non negano;
le consuetudini internazionali sono regole non scritte né poste da alcun soggetto determinato, e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati.
Oltre alla consuetudine, altre fonti-fatto sono tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento, ma non prodotte dai nostri organi: due esempi macroscopici sono le NORME PRODOTTE DALL'U.E. e le c.d. NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
In caso di ANTINOMIA, ossia di
Contrasto tra norme, si seguono diversi criteri:
- criterio cronologico: lex posterior derogat legi priori (abrogazione, ossia cessazione dell'efficacia della norma precedente). Opera ex nunc ed ha effetti inter partes nei casi di abrogazione tacita o implicita, erga omnes se si tratta di abrogazione espressa;
- criterio gerarchico: lex superior derogat legi inferiori (annullamento, ossia cessazione della validità dell'atto, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità). Opera ex tunc ed ha effetti erga omnes;