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Fonti del diritto

Dicasi fonte del diritto l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare all'ordinamento giuridico stesso. In un ordinamento a struttura gerarchica è sufficiente che la Costituzione indichi le fonti ad essa immediatamente inferiori, dette fonti primarie (leggi ed atti ad esse equiparati), perché saranno poi queste a regolare le fonti ancora inferiori, dette fonti secondarie. Ed è proprio quello che fa la nostra Costituzione negli artt. 70-81.

Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate ad innovare l'ordinamento stesso si chiamano fonti di produzione delle norme. Gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione prendono il nome di fonti di cognizione.

Fonti di cognizione in Italia

In Italia ci sono fonti di cognizione ufficiali e fonti di cognizione private. Fonti ufficiali sono la Gazzetta Ufficiale (G.U.), i Bollettini (o Gazzette) Ufficiali delle Regioni (B.U.R.) e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.). Le fonti private possono essere fornite da soggetti pubblici (Ministeri, Regioni,…) o privati (case editrici, riviste specializzate,…) ed essere cartacee o informatiche.

Fonti di produzione

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie: le fonti-atto (o atti normativi) e le fonti-fatto (o fatti normativi). Una volta si poteva dire che la fonte-fatto per eccellenza fosse la consuetudine; oggi, però, è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, che si ispirano al sistema delle codificazioni. Vi sono, ormai, solo poche tracce della consuetudine:

  • L'art. 1 delle Preleggi, disegnando la gerarchia delle fonti del diritto italiano, enumera, dopo la legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. La consuetudine può operare:
    • In materie non regolate da fonti-atto (consuetudo praeter legem);
    • Per richiamo esplicito della legge (consuetudo secundum legem);
  • In alcune disposizioni del codice civile sono esplicitamente richiamati gli usi, a cui il codice rinvia la disciplina del rapporto;
  • In dottrina si fa spesso riferimento alle consuetudini; ma il più delle volte si tratta di un equivoco: si fa riferimento alle c.d. consuetudini interpretative, ossia alla costante interpretazione di una disposizione di legge (e, quindi, di una fonte-atto) da parte degli interpreti. Vi sono, poi, le c.d. consuetudini facoltizzanti, che consentono comportamenti che le fonti scritte non negano;
  • Le consuetudini internazionali sono regole non scritte né poste da alcun soggetto determinato, e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati.

Oltre alla consuetudine, altre fonti-fatto sono tutte quelle fonti che prod...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Balduzzi Renato.
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