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Le fonti del diritto
L’ordinamento giuridico è un insieme coerente, scritto, accentrato, ordinato, completo di norme:
fonti sulla produzione + fonti di produzione.
Le norme giuridiche sono regole vincolanti che disciplinano comportamenti e rapporti in una
qualsiasi società organizzata(Stato). Le norme giuridiche vengono prodotte dalle cosiddette fonti
del diritto(= tutti gli atti e fatti cui l’ordinamento->Stato riconosce idoneità a produrre e modificare
norme giuridiche). Le fonti del diritto possono essere:
Fonti sulla produzione (norme di riconoscimento): hanno un ruolo fondamentale in
quanto stabiliscono come si produce il diritto ; esse indicano il soggetto, la procedura e
l’atto attraverso cui possono essere create le fonti di produzione; es. art.70, 71, 72, 73
Cost: sono fonti sulla produzione che demandano alle Camere, secondo un apposito iter,
l’approvazione di leggi.
Fonti di produzione: immettono direttamente nell’ordinamento le norme giuridiche che
regolano la vita in comune, proprio perché richiamate da una fonte sulla produzione; es. le
leggi approvate secondo il procedimento di cui agli art. 70, 71, 72, 73 Cost. Le fonti di
produzione possono essere:
• Fonti-atto sono testi normativi in cui si rinviene una manifestazione di volontà
espressa secondo determinate procedure da una autorità individuata
dall’ordinamento(es. la legge, il decreto legge, il regolamento governativo, il
regolamento parlamentare,..);
• Fonti-fatto consistono in eventi o comportamenti ai quali l’ordinamento riconosce la
capacità di produrre norme giuridiche:
a. Fonti-fatto non scritte (es. la consuetudine)
b. Fonti-fatto scritte sono quelle prodotte da organi non appartenenti allo
Stato italiano, ma che nello Stato italiano hanno comunque rilievo giuridico.
NB1: Le fonti sulla produzione del diritto prevalgono sempre sulle fonti di produzione del diritto(Le
fonti sulla produzione sono gerarchicamente sovraordinate alle fonti di produzione, che nelle prime
trovano fondamento).
NB2: Un ordinamento, per essere completo, deve essere una commistione tra le due: non può
esistere un ordinamento senza norme(nel caso in cui ci siano solo fonti sulla produzione del
diritto), come non può esiste un ordinamento senza disciplina sulla produzione(nel caso in cui ci
siano solo fonti di produzione del diritto).
Le fonti del diritto sono organizzate secondo un criterio di gerarchico che vede al vertice del
sistema la Costituzione e le altre leggi costituzionali(ossia le fonti superprimarie); in un un secondo
livello, la legge e gli atti aventi forza di legge(ossia le fonti primarie); in un terzo livello, i
regolamenti(ossia le fonti secondarie); ed infine gli usi e le consuetudini(menzionati nell’art.1
“Preleggi”/”Disposizioni sulla legge in generale”). Oltre a queste vi sono le fonti internazionali e le
fonti dell’Unione Europea, ossia di fonti la cui produzione non è disciplinata dall’ordinamento
italiano, e tuttavia essere sono riconosciute dalla Costituzione italiana, la quale ne attribuisce la
capacità di produrre effetti giuridici.
Secondo autorevole dottrina, tale fondamento coinciderebbe con l’art. 1 del decreto
luogotenenziale nr. 151/1944: “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali
saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto,
un’Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato”. ->Qual è il
fondamento della Costituzione/di tale articolo? Si piò dire che il fondamento ultimo della