Le fonti del diritto
L'ordinamento giuridico è un insieme coerente, scritto, accentrato, ordinato e completo di norme: fonti sulla produzione e fonti di produzione. Le norme giuridiche sono regole vincolanti che disciplinano comportamenti e rapporti in una qualsiasi società organizzata (Stato). Le norme giuridiche vengono prodotte dalle cosiddette fonti del diritto, cioè tutti gli atti e fatti cui l'ordinamento, ovvero lo Stato, riconosce idoneità a produrre e modificare norme giuridiche. Le fonti del diritto possono essere:
Fonti sulla produzione
Le fonti sulla produzione, o norme di riconoscimento, hanno un ruolo fondamentale in quanto stabiliscono come si produce il diritto; esse indicano il soggetto, la procedura e l'atto attraverso cui possono essere create le fonti di produzione. Ad esempio, gli articoli 70, 71, 72, 73 della Costituzione: sono fonti sulla produzione che demandano alle Camere, secondo un apposito iter, l'approvazione di leggi.
Fonti di produzione
Le fonti di produzione immettono direttamente nell'ordinamento le norme giuridiche che regolano la vita in comune, proprio perché richiamate da una fonte sulla produzione. Ad esempio, le leggi approvate secondo il procedimento di cui agli articoli 70, 71, 72, 73 della Costituzione. Le fonti di produzione possono essere:
- Fonti-atto: sono testi normativi in cui si rinviene una manifestazione di volontà espressa secondo determinate procedure da un'autorità individuata dall'ordinamento (es. la legge, il decreto legge, il regolamento governativo, il regolamento parlamentare).
- Fonti-fatto: consistono in eventi o comportamenti ai quali l'ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche:
- Fonti-fatto non scritte: es. la consuetudine.
- Fonti-fatto scritte: sono quelle prodotte da organi non appartenenti allo Stato italiano, ma che nello Stato italiano hanno comunque rilievo giuridico.
NB1: Le fonti sulla produzione del diritto prevalgono sempre sulle fonti di produzione del diritto. Le fonti sulla produzione sono gerarchicamente sovraordinate alle fonti di produzione, che nelle prime trovano fondamento.
NB2: Un ordinamento, per essere completo, deve essere una commistione tra le due: non può esistere un ordinamento senza norme (nel caso in cui ci siano solo fonti sulla produzione del diritto), come non può esistere un ordinamento senza disciplina sulla produzione (nel caso in cui ci siano solo fonti di produzione del diritto).
Le fonti del diritto sono organizzate secondo un criterio gerarchico che vede al vertice del sistema la Costituzione e le altre leggi costituzionali (ossia le fonti superprimarie); in un secondo livello, la legge e gli atti aventi forza di legge (ossia le fonti primarie); in un terzo livello, i regolamenti (ossia le fonti secondarie).