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Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre

Le fonti comunitarie: rapporti con fonti interne

Atti normativi non vincolanti

Pareri e raccomandazioni. Queste vogliono stabilire delle linee guida alle quali gli stati non sono tenuti ad osservare ciò che è indicato dalla sede comunitaria.

Atti vincolanti

Regolamenti, direttive, decisioni. Il regolamento è un atto normativo comunitario che riceve direttamente applicazione nello stato (PA, giudici). Quell’atto, assunto a maggioranza, è stato firmato dal presidente del consiglio europeo e viene pubblicato sulla GUUE. Pubblicare significa rendere conoscibile per dare obbligatorietà. Dalla pubblicazione sulla GUUE l’atto diventa obbligatorio. A volte lo stesso atto precisa l’entrata in vigore del regolamento. Quando nulla viene indicato, l’entrata in vigore nasce dopo 20 giorni dalla pubblicazione.

Non occorre alcun intervento normativo da parte dello stato. Ha una portata generale: si rivolge a tutti (popoli, soggetti, cittadini europei), per chi impone, dalla pubblicazione, la relativa obbligazione su tutti gli stati. Non ci sono discrezionalità di aggiungere e/o modificare da parte degli stati il disposto comunitario (effetto diretto): il contenuto è talmente dettagliato che lo stato non può intervenire; la diretta applicabilità è propria del regolamento; l’effetto diretto deriva dal contenuto della norma. Il regolamento comunitario è applicabile direttamente ed ha effetto diretto.

Direttiva

La sede comunitaria impone un determinato obiettivo da raggiungere, lasciando ciascuno stato nella libertà di scegliere strumenti. Dall’adozione della direttiva ne consegue l’obbligatorietà di dare diretta applicazione per lo stato. Nella direttiva ci sta discrezionalità da parte degli stati. Lo stato porrà in essere il modo e lo strumento per porre l’obiettivo. Viene posto solo l’obiettivo, ma esiste la discrezionalità di qualsiasi stato.

La direttiva non ha effetto diretto: a volte la sede comunitaria, quando adotta la direttiva, oltre che imporre allo stato l’obiettivo, dettaglia il modo, gli strumenti, il contenuto della direttiva può rivestire un carattere completo (in questo caso si ha effetto diretto: non occorre l’intervento dello stato perché il contenuto della direttiva comporta che venga posta in applicazione).

La Corte di Giustizia è intervenuta poiché le direttive rimanevano non applicate dagli stati; gli stati non avevano strumenti d’attuazione per raggiungere l’obiettivo. È stato configurato anche questo effetto sulla direttiva comunitaria.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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