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Le fonti comunitarie

Il sistema delle fonti che formano l'ordinamento comunitario non è facile da disegnare. La distinzione fondamentale da cui muovere è tra il diritto convenzionale (= diritto presente nei trattati con cui la CE si è costituita, modificata sviluppata) e diritto derivato (= diritto che scaturisce dagli atti normativi espressione degli organi della CE). I trattati sono spesso definiti come la “Costituzione” della CE: essi sono una fonte gerarchicamente sovraordinata al diritto derivato, e c'è un apposito organo giurisdizionale (Corte di Giustizia della CE) che garantisce tale prevalenza gerarchica. La Corte di Giustizia ha giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda l'interpretazione del Trattato e del diritto derivato, nonché il giudizio di legittimità sul diritto derivato. Il carattere “costituzionale” del Trattato è rafforzato dall'inclusione in esso, con il Trattato di Maastricht, di un esplicito richiamo ai diritti fondamentali.

Diritto derivato

Atti vincolanti

  • Regolamenti CE: hanno portata generale (= sono rivolti a tutti) e hanno portata generale e astratta. Sono obbligatori in tutti i loro elementi, e non possono essere applicati solo parzialmente dai singoli Stati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri (= non è necessario un atto dello Stato che ne ordini l'esecuzione).
  • Direttive CE: atti normativi che hanno come destinatari gli Stati membri, e li vincolano per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito a forma e mezzi. Lo Stato ha un obbligo di risultato, che deve essere raggiunto entro un termine fissato, ma ha discrezionalità (= facoltà di scelta) per ciò che riguarda le forme e i mezzi.
  • Decisioni CE: sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Hanno portata particolare, ovvero si rivolgono a soggetti specifici. Si tratta di atti con cui gli organi della CE applicano le norme generali e astratte poste dalle fonti normative comunitarie alle fattispecie particolari e concrete => non rientrano nel nostro concetto di fonte del diritto.

Atti non vincolanti

  • Raccomandazioni CE: ovvero inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento.
  • Pareri: esprimono il punto di vista di un organo su di un determinato oggetto.

Diretta applicabilità

È una qualità di determinati atti comunitari che producono immediatamente i loro effetti giuridici nell'ordinamento nazionale, senza l'interposizione di un atto normativo nazionale. Un esempio è dato dai regolamenti CE, che sforano la membrana della sovranità e si impongono per forza propria nell'ordinamento nazionale, senza che lo Stato debba o possa frapporre un proprio atto di intermediazione. La diretta applicabilità è definita dal Trattato, che determina anche quando e con quali procedure i regolamenti sono emanati. Essa esprime la potestà legislativa affidata agli organi comunitari.

Effetto diretto

Riguarda le norme ed è una nozione definita dall'interprete, ossia dalla Corte di Giustizia. L'effetto diretto è la capacità di una norma comunitaria di creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli, anche senza l'intermediazione dell'atto normativo statale: questa capacità discende dalla struttura della singola disposizione e della norma che può esserne ricavata. È l'interprete a riconoscere le norme che hanno effetto diretto, ossia che sono applicabili senza l'intermediazione di ulteriori atti (norme self-executing). La nozione di effetto diretto è stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, anche nei casi in cui lo Stato membro, chiamato ad attuare una disposizione sfornita di immediata applicabilità, ritardi l'emanazione delle norme interne, paralizzando l'operatività della norma comunitaria. La Corte di Giustizia ha ritenuto che, dove una disposizione comunitaria è una norma chiara, precisa e non condizionata dall'intervento del legislatore nazionale, questa deve essere applicata direttamente, senza attendere l'attuazione nazionale. Nell'effetto diretto vi è una componente sanzionatoria nei confronti dello Stato negligente che ritardi l'attuazione degli impegni posti dalle fonti comunitarie o li attui in modo incompleto o scorretto; nonché una garanzia per i singoli, i quali potranno far valere i propri interessi, tutelati dal diritto comunitario, anche contro lo Stato inadempiente. Lo Stato negligente non potrà giovarsi della propria negligenza negando ai singoli quei diritti che il diritto comunitario garantisce loro.

Incrociando la diretta applicabilità con l'efficacia diretta si ottengono 4 possibilità:

  • Norme direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: negli Stati membri si producono gli effetti giuridici previsti dai regolamenti senza interposizione del legislatore nazionale.
  • Norme non direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: vi sono regolamenti che definiscono un quadro normativo che deve essere attuato o da altri regolamenti, o da norme nazio (testo interrotto).
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Toniatti Roberto.
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