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Il diritto del lavoro è distinto in:
1. Diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il rapporto individuale di lavoro e regola diritti e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore di lavoro
2. Diritto sindacale, riflette vicende o interessi collettivi conseguenti al conflitto industriale
3. Diritto della previdenza (o della sicurezza) sociale, che disciplina l'erogazione di beni o servizi a favore di chi viene a trovarsi in particolari condizioni di bisogno
DIRITTO SINDACALE
Passaggio dalla legislazione negoziata alla fase della deregolamentazione controllata e concordata che negli anni '90 ha individuato nel contratto collettivo lo strumento di gestione delle crisi aziendali
Relazioni industriali: studio dei rapporti sindacali nel contesto delle variabili economiche, sociali, politiche e tecnologiche. Si riferisce alle relazioni sindacali dei settori privati e pubblici
Statuto dei lavoratori, fondamentale atto normativo, è una sorta di carta
costituzionale dei diritti dei lavoratori
Diritto sindacale: oggetto del diritto sindacale è regolare dal punto di vista giuridico le relazioni che intercorrono tra tre soggetti:
- Protagonisti:
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- Organizzazioni degli imprenditori
- Stato, mediante le istituzioni pubbliche
- Oggetto:
- Organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro
- Contratto collettivo di lavoro
- Conflitto collettivo (sciopero e serrata)
Il codice penale sardo del 1859 vieta l'esercizio del diritto di sciopero in quanto intravedevano in queste forme di lotta sindacale, un evidente pericolo per l'ordine pubblico e per l'economia. Il primo diritto è un diritto repressivo
Il codice Zanardelli del 1889 non cambia molto le cose
L'organizzazione è atta a realizzare una sintesi tra tante esigenze individuali con il datore di lavoro. Oggetto fondamentale sono proprio i soldi e i primi accordi partono con la Fiat dal 1977
Le norme del codice civile sono eccellenti nell'ambito del panorama internazionale
Il periodo corporativo disconosce l'esigenza sindacale in ragione del valore della economia nazionale dal 1924 al 1944. Questo congela e paralizza qualunque sviluppo mentre la libertà sindacale negli altri paesi viene promossa e riconosciuta
Caratteristiche del periodo corporativo e Costituzione:
- Un solo sindacato per categoria, che ha personalità giuridica di diritto pubblico e che viene riconosciuto dallo Stato
- Contratto collettivo corporativo. Sindacato che non è in conflitto ma che opera, essendone abilitato dallo Stato, per realizzare contratti collettivi corporativi. L'attenzione sul periodo corporativo è legata al fatto che il nostro diritto del lavoro parte proprio da tale periodo. Il contratto collettivo corporativo veniva riconosciuto dall'art.
39 prevedeva un registro pubblico che fosse subordinato ad un controllo sulla democraticità interna dello statuto. Il rifiuto ha spostato l'ambito giuridico della disciplina dal diritto pubblico al diritto privato. Il fenomeno sindacale trova nel diritto privato alcuni principi che possono sicuramente attagliarsi al fenomeno sindacale.
La disciplina utilizzata dai giudici (in gran parte) artt. 36 e ss. c.c. che regolano il fenomeno dell'associazione non riconosciuta. È una disciplina troppo minimale per un fenomeno così importante (dello stesso problema soffrono anche i partiti politici, anch'essi associazioni non riconosciute).
Il problema sorge in caso di divisione di patrimoni, regolati attraverso le discipline statutarie ai sensi dell'art. 36 c.c.
Vi sono 2 caratteristiche tipiche del nostro sindacato dei lavoratori in relazione al pluralismo sindacale (che vede molte organizzazioni sindacali nel nostro paese), organizzato su:
- Base territoriale
- ...
strutture che hanno come riferimento una categoria merceologica (struttura verticale). Queste ultime fanno attività di contrattazione collettiva con le corrispondenti associazioni imprenditoriali date dal requisito della categoria 7 Articolo 14. Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Articolo 15 Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
- subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero (ovvero
I provvedimenti di gestione del lavoratore sono regolati da un principio molto importante, che è una norma aperta: il principio di non discriminazione. Questo principio diventa universale e si estende all'appartenenza a un genere, religione, etnia, handicap e orientamento sessuale. Si tratta di una sfera personale del lavoratore che non può influenzare le decisioni del datore di lavoro, le quali devono prescindere da giudizi basati su discriminazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. Tuttavia, questa norma è poco utilizzata in quanto difficile da applicare. Solo i singoli possono utilizzarla, ma essendo necessaria una prova, diventa difficile da accertare in quanto generalmente rimane nella riserva mentale del datore di lavoro.
Il divieto di discriminazione è un necessario corollario del diritto.
sostegno finanziario o in altro modo alle associazioni sindacali di lavoratori.Articolo 18. Libertà sindacale.È garantita la libertà di costituire associazioni sindacali di lavoratori, senza alcuna autorizzazione o controllo preventivo.Articolo 19. Rappresentanza sindacale unitaria.È riconosciuta la rappresentanza sindacale unitaria, che ha il compito di rappresentare tutti i lavoratori, indipendentemente dall'appartenenza ad una specifica associazione sindacale.Articolo 20. Contrattazione collettiva.È riconosciuto il diritto alla contrattazione collettiva tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.Articolo 21. Sciopero.È riconosciuto il diritto di sciopero come strumento di lotta sindacale, nel rispetto delle leggi.Articolo 22. Tutela sindacale.È vietata ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori per motivi sindacali. I lavoratori non possono essere licenziati o penalizzati per l'adesione ad un'associazione sindacale o per l'esercizio dei diritti sindacali.Articolo 23. Rappresentanza sindacale nelle aziende.È garantita la presenza di rappresentanti sindacali nelle aziende, con funzioni di tutela e rappresentanza dei lavoratori.Articolo 24. Finanziamento delle associazioni sindacali.È previsto il finanziamento pubblico delle associazioni sindacali, secondo modalità stabilite dalla legge.più i finanziamento. Difficileinvece pensare che il giudice possa sciogliere l’organizzazione, impattando contro l’art. 39 Cost.26, si desume un principio che governa tutte le norme del titolo II, ovvero che l’attività sindacale inazienda si può fare ma senza pregiudizio del normale svolgimento del lavoro
Le organizzazioni sindacali, sono portatrici di (non della somma di singoli interessi individuali)interessi generali, collettivi, attuati mediante una sintesi
Qualunque sindacato può godere della protezione base del titolo II, tuttavia quando si tratta diriconoscere qualcosa in più, occorre selezionare, ciò in quanto viene riconosciuto in azienda, agendosulle prerogative del datore di lavoro, ovvero sulla borsa del datore di lavoro.
Il riconoscimento dei diritti sindacali ha un costo economico per il datore di lavoro e perciò occorreindividuare un interlocutore forte, affidabile, riconosciuto sia dai lavoratori che dai
datori di lavor