Estratto del documento

Diritto del lavoro

Tappe legislative importanti

Il rapporto di lavoro subordinato

Fonti del diritto del lavoro

Introduzione

Riforma Biagi

Certificazione

Periodo corporativo

Art. 39 Cost.

Parasubordinazione

Il lavoro a progetto

Diritto sindacale

Art. 18

Gestione del mercato del lavoro

Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

La somministrazione di lavoro

Sindacati

Diritti sindacali

Guarentigie sindacali

La società fornitrice nella somministrazione

Partecipazione sindacale

Il rapporto di lavoro nella somministrazione

Trasferimento d’azienda

La disciplina del rapporto di lavoro

Contratto collettivo CIACCNL vs contratto individuale

Patto di prova

CCNL vs legge

CCNL vs tempo

Mansioni del lavoratore

Accentramento/decentramento

Potere di controllo

Potere disciplinare

Protocollo Ciampi

Licenziamento

Impiego nelle pubbliche amministrazioni

Preavviso

Le tappe della riforma

Licenziamento giustificato

CCNL nel pubblico impiego

Sciopero

Licenziamento ad nutum

Contratto a termine

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Tutela reale / obbligatoria

Commissione di garanzia

Precettazione

Licenziamento collettivo

TFR

Appunti tratti dalle lezioni e dai manuali

Reperibili sul sito www.appuntiunira.net

Ultimo aggiornamento: 19/02/2010 17.37, nr. 7

Titolare cattedra: Prof. Sandro Mainardi

Libri di testo fondamentali

  • Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, 5a edizione, Utet
  • Diritto del lavoro 2. Il rapporti di lavoro subordinato, 6a edizione, Utet

Strumenti utili

  • Codice del lavoro, Edizione Simone
  • Sito del manuale: http://utet.com/dirittodellavoro.it, utile per il patrimonio di risposte ai quesiti presenti in archivio, ora bloccato da circa due anni

Divisione del corso

  • Diritto sindacale, prime quattro settimane
  • Diritto del lavoro sindacale, è più ampio e viene seguito per il restante periodo

Esami

  • 04.06.2007, 25.06.2007, 13.07.2007, tutti alle 10.00

Nota bene: in questi appunti manca la parte relativa al part time e all’orario di lavoro

Legenda

  • In corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente
  • In rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.
  • Evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
  • Evidenziate in verde: le domande d’esame

Tappe legislative importanti

  • L. 604/66, prima legge di tutela contro i licenziamenti
  • L. 300/1970, Statuto dei lavoratori, la legislazione lavoristica degli anni '60 è originata da movimenti sociali e possiamo definire “promozionali” e porta allo Statuto che favorisce la vita e la sopravvivenza del sindacato. Esso è un centro di contro potere nell’azienda ed è chiamato a un’assunzione di responsabilità facendo le regole mediante i contratti collettivi
  • 1974, fenomeno dell’austerity, si apre per le aziende di tutto il mondo una profonda crisi determinata dalla necessità di trasformazione dei sistemi produttivi, segnando a sua volta il diritto del lavoro, il quale diviene un “distributore di sacrifici” dando sì quote di tutela ma anche distribuendo la difficoltà delle imprese sui lavoratori. Se ne esce con un sindacato un po’ acciaccato (nel senso della perdita di consenso), tuttavia, verso la fine degli anni '80, il sindacato che si è fatto responsabile e che ha condiviso con il governo il problema diviene parte della contrattazione centralizzata si apre la fase della concertazione, che porta il sindacato a trattare con il governo
  • L. 146/1990, legge sugli scioperi
  • D. lgs 29/1993, Testo unico del pubblico impiego, riforma l’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione
  • 2000/2001, il precedente periodo termina. La legislazione del lavoro comincia a preoccuparsi dei modi di lavorare (es. collaborazione coordinate e cooperative). Tale legislazione è fortemente influenzata dal diritto europeo. Il diritto del lavoro inizia ad avere una grande attenzione alle esigenze dell’impresa in relazione alla flessibilità, cambiando il diritto del lavoro
  • D. lgs 61/2000, sul lavoro part time
  • D. lgs 368/2001, sul contratto a termine che opta per una flessibilità non negoziata ma realizzata direttamente per legge
  • D. lgs nr. 276/2003, c.d. legge Biagi, c’è una grande riforma del lavoro, che si occupa delle tipologie di lavoro (peraltro Biagi ha scritto solo una parte non sostanziale di tale legge che ha preso il nome). È composta da 86 articoli di legge dei quali la Corte Costituzionale ha “fatto fuori” solo un comma

Il termine concertazione viene sostituito dal dialogo sociale

Fonti del diritto del lavoro

Fonti internazionali, (non troppo influenti per il diritto del lavoro) fanno capo all’OIL, Organizzazione internazionale del lavoro, costituita nel 1919 con sede a Ginevra che adotta testi di:

  • Convenzioni, devono essere ratificate dagli stati membri divenendo vincolanti per il diritto interno
  • Raccomandazioni, non debbono essere ratificate né sono vincolanti, ma sono di indirizzo

In materia di diritto del lavoro le condizioni presenti nei diversi paesi sono molto diverse e di difficile uniformazione

Fonti comunitarie, più importanti delle fonti internazionali, si sono sempre occupate di diritto del lavoro anche in relazione al problema della concorrenza. Es.: se in Germania ci fosse una diversità di normativa, tale da rendere più facile le imprese, a livello internazionale le imprese si sposterebbero dove trovano migliori condizioni.

Strumenti:

  • Regolamenti, scarsamente impiegati. Il più importante è quello sulla libera circolazione dei lavoratori e quello sulla libera circolazione dei servizi
  • Direttive, più utilizzate ed importanti. Il diritto italiano è stato fortemente influenzato dalle direttive dell’U.E. e quelle più importanti sono quelle degli anni ’70 (periodo di crisi), in materia di licenziamenti collettivi, di trasferimento di azienda, di parità sul mercato del lavoro fra uomo e donna, poi negli anni '80 e '90, in materia di orario di lavoro, di contratto a termine, di lavoro a tempo parziale
  • Contratto collettivo europeo, espressione del dialogo sociale, si distingue in:
    • Accordo quadro, è uno strumento concertativo a livello europeo che viene recepito dagli stati membri divenendo vincolante
    • Accordo libero, mero accordo politico – orientativo privo di raccordo a livello nazionale

Dopo il trattato di Maastricht viene dato più spazio al diritto del lavoro ed alle organizzazioni sindacali che contrattano a livello europeo mediante accordi (es. direttiva in materia di contratto a termine. Successivamente con Amsterdam (nuovo metodo aperto di coordinamento che prende atto che l’Europa è costituita da 27 Stati membri interviene con metodo di soft law che dà raccomandazioni ai paesi sui principi che si basano sul raggiungimento di obiettivi a medio e lungo termine) e Nizza la linea seguita dall’U.E. cambia nuovamente in relazione all’esigenza di flessibilità mirata a ottenere un alto livello di occupazione, proteggendo di soggetti deboli. Nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa sono stati recepiti espressi a Nizza.

Fonti interne:

  • Costituzione, principali articoli:
    • 39. organizzazione sindacale e contrattazione collettiva
    • 40. sciopero
    • 46. partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (i quali peraltro non gestiscono l’impresa), questa norma è programmatica. Si deve rapportare con l’art. 41 (libertà di iniziativa economica)
  • Legislazione, che evidenzia tre tappe legislative
  • Contratto collettivo, è in grado di porre regole alle quale andranno a uniformarsi i successivi singoli contratti individuali e perciò opera alla stregua della legge. Detta regola anche per i rapporti tra chi stipula i contratti, ovvero tra soggetti sindacali, e nelle sue espressioni più altre è anche in grado di condizionare lo Stato obbligandolo ad assumere determinati impegni condivisi con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Gerarchia delle fonti: la legge è la disciplina minimale mentre i contratti collettivi possono migliorare tale disciplina in senso favorevole a lavoratori e sindacato. Per la particolare forza sociale viene riconosciuto come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro delle relazioni sindacali. Non è sempre stato così. La storia del diritto sindacale è la storia del contratto collettivo ed è perciò la fonte più importante insieme alle altre due.

  • Usi e prassi
  • Giurisprudenza, i giudici hanno svolto un lavoro sostitutivo del legislatore. Legge sulla sciopero solo nel 1990 e sino a quel punto tale interpretazione è stata realizzata dalla giurisprudenza. L’interpretazione dei giudici hanno perciò fatto la regola.

Caratteristica del diritto del lavoro è la legislazione speciale rispetto alla codificazione.

Introduzione

Diritto del lavoro: disciplina giuridica del lavoro subordinato la cui diffusione è avvenuta in conseguenza della rivoluzione industriale, attorno al 1750, che ha rivoluzionato di modo di lavorare, facendo passare da un’economia caratterizzata dal lavoro agricolo ad un’economia industriale. Perciò una forte concentrazione di lavoratori in un determinato luogo dando luogo a molte e complesse questioni sociali, la cui risposta viene data proprio dal diritto del lavoro. Le esigenze sorte sono di tutela in relazione alle condizioni di lavoro dettate unilateralmente dal datore di lavoro.

Il fenomeno parte in Inghilterra ed in Francia. Le prime due leggi sono però di divieto alle organizzazioni dei lavoratori. In Italia si comincia a parlare del fenomeno solo dopo l’unità, tanto che il codice civile del 1865 non dedica norme alla tutela del lavoro, salvo una norma che semplicemente vietava di realizzare rapporti di lavoro a tempo indeterminato (per evitare forme di schiavitù).

Gli interventi legislativi arrivano durante il periodo della c.d. legislazione sociale garantendo così dei diritti basilari che trovano una ragione d’essere con riguardo alla posizione di soggezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (tutela della parte debole del contratto di lavoro). Il secondo periodo si ha quando con un regio decreto 1865, si scrive la legge sull’impiego privato. È un provvedimento molto importante che fa tesoro dei collegi dei probiviri che aveva il compiti di cercare una conciliazione fra le parti in una diatriba di lavoro

Il diritto del lavoro trova il suo fondamento giuridico nel contratto, siamo perciò nell’ambito del diritto privato. Qui il “grande ombrello” del diritto privato viene a coprire sia il diritto commerciale e il diritto del lavoro.

Tuttavia mentre nel contratto si assume la parità fra le parti, nel diritto del lavoro c’è disparità di forze fra le parti.

Periodo corporativo

Nella fase di codificazione del diritto del lavoro l’esperienza corporativa segna a fondo il diritto del lavoro, facente capo all’esperienza fascista, che blocca lo sviluppo (in Italia) del diritto del lavoro in materia di:

  • Libertà sindacale
  • Diritto di sciopero (ma anche di serrata)

Tuttavia proprio durante il periodo corporativo viene a prodursi il codice civile nel 1942 che porta numerose norme tuttora in vigore.

Rispetto al diritto civile, il diritto del lavoro:

  • Ha uno statuto protettivo, protegge la parte debole del rapporto
  • È un diritto per la gran parte inderogabile, ovvero non è disponibile dalle parti

Fase transitoria (1943-1947) e la Costituzione

Dopodiché arriva la Costituzione repubblicana che dà forza e respiro ai sindacati e al lavoro subordinato. Essa affronta le questioni sociali, sia dal punto di vista della dignità dell’individuo che trova nel lavoro, proprio nella c.d. costituzione economica, ovvero in quella parte che riguarda il lavoro.

La centralità del diritto del lavoro che trova spazi più ampi rispetto al diritto commerciale

Articolo 39 Cost.

L’art. 39/1 è diretto a garantire la libertà sindacale sia ai singoli che ai gruppi organizzati. È immediatamente precettivo. Nella parte II non ha mai ricevuto attuazione mediante legge, infatti oggi sono un’associazione non riconosciuta.

Art. 39 Costituzione

  • L'organizzazione sindacale è libera.
  • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge (ovvero è libera)
  • È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati non vogliono l’attuazione dei commi 2 e 3 dell’art. 39 infatti non vi sono registri dei sindacati (temono il controllo dello stato)

  • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione (fondamentale) dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (ovvero erga omnes, con medesima efficacia della legge)

I sindacati minoritari non vogliono l’attuazione del comma 4 (causa la loro debolezza decisionale)

Dai precedenti tratti emerge la c.d. Costituzione materiale rispetto a quella formale in relazione al rifiuto del sindacato. Nonostante la non attuazione dei commi 2, 3 e 4, non sono mai stati cancellati, essa sposta il sindacato dal diritti pubblico al diritto privato.

Con l’attuazione dell’art. 39 il sindacato sarebbe andato verso il modello di sindacato pubblicistico. Tale rifiuto ha condotto il sindacato verso il modello del diritto privato delle OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro). Il sindacato è una organizzazione non riconosciuta (artt. 36 e seguenti c.c.)

Caduto il regime fascista, c’erano beni che sono stati acquisiti dai sindacati, coperti da una normativa scarna come quella delle organizzazioni collettive. Contrasta la precedente impostazione che contrastava lo sciopero. Si tratta di una libertà individuale collegato all’art. 40 che si rivolge alle organizzazioni (termine neutro molto più ampio)

Soggetti che possono svolgere attività sindacale:

  • Imprenditore che fa contratti fa attività sindacale (tale attività si può persino esprimere anche evitando di fare contratti)
  • Lavoratori autonomi (es.: benzinai e tassisti)

Tipi di libertà:

  • Libertà dallo Stato. Nessuna forma di controllo nei confronti dell’organizzazione sindacale (salvo che non compia attività illecite). Oggi il sindacato si organizza come vuole (agenzia viaggi, consulenze fiscali, ecc.)
  • Libertà nei confronti dal datore di lavoro. È lo statuto dei lavoratori che dà riconoscimento giuridico alla presenza del sindacato all’interno dell’azienda. Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore in relazione alla sua adesione o meno al sindacato. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna esistono norme che legano l’assunzione del lavoratore all’adesione a un particolare sindacato

Il codice civile e la Costituzione vengono però integrati dal moltissime leggi che realizzano lo statuto protettivo proposto dalla Costituzione attuato mediante le seguenti tappe:

Il diritto del lavoro è distinto in

  • Diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il rapporto individuale di lavoro e regola diritti e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore di lavoro
  • Diritto sindacale, riflette vicende o interessi collettivi conseguenti al conflitto industriale
  • Diritto della previdenza (o della sicurezza) sociale, che disciplina l’erogazione di beni o servizi a favore di chi viene a trovarsi in particolari condizioni di bisogno

Diritto sindacale

Passaggio dalla legislazione negoziata alla fase della deregolamentazione controllata e concordata che negli anni ’90 ha individuato nel contratto collettivo lo strumento di gestione delle crisi aziendali

Relazioni industriali: studio dei rapporti sindacali nel contesto delle variabili economiche, sociali, politiche e tecnologiche. Si riferisce alle relazioni sindacali dei settori privati e pubblici

Statuto dei lavoratori, fondamentale atto normativo, è una sorta di carta costituzionale dei diritti dei lavoratori

Diritto sindacale: oggetto del diritto sindacale è regolare dal punto di vista giuridico le relazioni che intercorrono tra tre soggetti:

  • Protagonisti:
    • Organizzazioni sindacali dei lavoratori
    • Organizzazioni degli imprenditori
    • Stato, mediante le istituzioni pubbliche
  • Oggetto:
    • Organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro
    • Contratto collettivo di lavoro
    • Conflitto collettivo (sciopero e serrata)

Il codice penale sardo del 1859 vieta l’esercizio del diritto di sciopero in quanto intravedevano in queste forme di lotta sindacale, un evidente pericolo per l’ordine pubblico e per l’economia. Il primo diritto è un diritto repressivo. Il codice Zanardelli del 1889 non cambia molto le cose

L’organizzazione è atta a realizzare una sintesi tra tante esigenze individuali con il datore di lavoro. Oggetto fondamentale sono proprio i soldi e i primi accordi partono con la Fiat dal 1977. Il sindacato si pone come interlocutore con il datore di lavoro fino a quando non interviene il regime fascista.

Le norme del codice civile sono eccellenti nell’ambito del panorama internazionale. Il periodo corporativo disconosce l’esigenza sindacale in ragione del valore della economia nazionale dal 1924 al 1944. Questo congela e paralizza qualunque sviluppo mentre la libertà sindacale negli altri paesi viene promossa e riconosciuta

Caratteristiche del periodo corporativo e Costituzione:

  • Un solo sindacato per categoria, che ha personalità giuridica di diritto pubblico e che viene riconosciuto come tale
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paoulagyeman di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.
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