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Diritto pubblico - fonti

Statuti regionali

Gli statuti regionali hanno diverso valore e forza a seconda che si tratti di Regioni ad autonomia speciale o di Regioni ordinarie. Gli statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale. Essi assicurano a tali Regioni un'autonomia particolare e prevalgono su ogni altra legge statale o regionale. Devono tuttavia anch'essi osservare i principi fondamentali e inderogabili della costituzione. Gli statuti delle regioni ordinarie sono adottati direttamente da ciascuna regione con legge regionale approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni a distanza non meno di due mesi l'una dall'altra. La legge non viene immediatamente promulgata, dato che occorre attendere l'eventuale ricorso da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale o/e l'eventuale richiesta di referendum regionale. Le leggi regionali non possono modificare la legge di approvazione dello statuto regionale.

Referendum abrogativo

Il referendum è un istituto di democrazia diretta, con il quale si esercita la sovranità popolare (Art. 1 Cost.). Il referendum abrogativo, previsto dall'art. 75 Cost., ha solo forza di legge, dato che innova l'ordinamento esistente solo in via "negativa". L'art. 75 prevede che il referendum sia indetto quando lo chiedono 500.000 elettori, o 5 consigli regionali. Secondo l'art. 87, l'indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica. Esso è peraltro escluso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte Costituzionale ha inoltre esteso i casi di inammissibilità di referendum riguardo a: su leggi che possono incidere su quelle previste dall'art. 75 o, per esempio, su leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. Per di più, la Corte ha ritenuto inammissibili i referendum con quesiti non omogenei e non chiari, referendum manipolativi, non univoci e non semplici, e i cd. vale a dire quelli che fanno derivare nuove e diverse norme per espansione di quelle esistenti. Sono chiamati a votare gli elettori per la Camera dei Deputati. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e la proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum strutturale).

  • Presentazione della richiesta alla cancelleria della corte di cassazione da parte dei promotori.
  • Raccolta firme.
  • Deposito sottoscrizioni, corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la corte di cassazione.
  • Controllo della legalità delle richieste.
  • Controllo della legittimità costituzionale (Art. 75).
  • Indizione Referendum, votazione e proclamazione del risultato.

Nel caso di esito favorevole, il Presidente della Repubblica con decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, la quale ha effetto dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (salvo delibera del consiglio dei ministri per ritardare l'abrogazione fino a 60 giorni). Nel caso di esito sfavorevole, il referendum non può essere riproposto, se non dopo 5 anni.

Regolamenti

Col termine regolamento si indica un'ampia tipologia di atti normativi, la cui potestà è attribuita dalla Costituzione o dalla legge a determinati soggetti ed organi. Vi sono regolamenti di organi costituzionali per i quali è stabilita apposita riserva (Regolamenti delle camere - art. 64 Cost.). Si è riconosciuta l'autonomia organizzativa regolamentare degli organi costituzionali (Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica). La Costituzione all'art. 117 (Modificato dalla L. Cost. 3/2001) ha previsto che lo Stato ha potere regolamentare esclusivamente nelle materie oggetto di propria legislazione esclusiva. Alle Regioni è invece attribuita in via generale la potestà regolamentare. Anche gli Enti territoriali sono dotati di potestà regolamentare. Inoltre, sussiste il potere normativo di altre amministrazioni, tra le quali vanno prese in considerazione le Autorità amministrative indipendenti, come la Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e anche il Garante per la protezione dei dati personali. Una particolare categoria di atto normativo è costituita dalle circolari, con le quali la Pubblica Amministrazione indica le modalità con cui si devono comportare nella loro attività gli uffici gerarchicamente inferiori o altre amministrazioni su cui si esercita vigilanza. Non costituiscono fonti del diritto in senso stretto codici di condotta o di autoregolamentazione e le norme deontologiche.

Tipologia dei regolamenti

Come è possibile capire, la legge ha una prevalenza gerarchica sui regolamenti, e, a sua volta, i regolamenti del governo sui regolamenti di altre autorità, anche se la modifica dell'art. 117 ha introdotto il diverso criterio di competenza nel rapporto tra regolamenti statali e quelli degli enti territoriali. La L. 400/1988 ha distinto i regolamenti in:

  • Regolamenti di esecuzione (adottati dal Governo per assicurare con norme di dettaglio l'applicazione della legge e degli atti, avente forza di legge, e dei regolamenti comunitari).
  • Regolamenti di attuazione (riguardo l'attuazione e l'integrazione di fonti primarie e comportano l'adozione di discipline più specifiche nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dalle leggi e dai decreti legislativi).
  • Regolamenti indipendenti (consentono al Governo di intervenire normativamente in materie in cui manchi la disciplina legislativa, purché non si tratti di materie riservate alla legge).
  • Regolamenti di organizzazione (riguardo l'organizzazione della Pubblica Amministrazione).
  • Regolamenti di delegificazione (consentono al Governo, in virtù di una legge di autorizzazione, di intervenire in materie disciplinate dalla legge, purché non si tratti di materie coperte da riserva di legge assoluta).
  • (L. 2005) Regolamenti governativi attuativi di direttive comunitarie.

Statuti

Gli statuti sono atti normativi con i quali vengono determinate solitamente le linee fondamentali dell'organizzazione e dell'attività del soggetto. La potestà può appartenere...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelecarraturo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Rossano Claudio.
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