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Le azioni - Diritto commerciale Pag. 1
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Estratto del documento

Diritti amministrativi: quello per eccellenza è il voto. Hanno a che fare con il governo della società, come il diritto di impugnare le delibere.

Diritti patrimoniali: liquidazione della quota ed utili. Riguardano ciò che posso ricavare dal mio investimento.

Diritti misti: diritti in cui si "uniscono" contenuti patrimoniali a contenuti amministrativi. Es. Diritto di recesso: esco e ho diritto alla liquidazione

(Diritto patrimoniale) ma, prima di recedere, posso minacciare il recesso, e ciò ha dei riflessi sul governo della società (Diritto amministrativo).

Attualmente, la nostra partecipazione è regolata attraverso registrazioni. La gestione, nelle quotate, è dematerializzata (le azioni sono solo

registrazioni elettroniche, non ci sono più i pezzi di carta). Sulle azioni possono essere posti dei vincoli.

Vincoli sulle azioni: il più noti vincoli sulle azioni possono essere pegno, usufrutto e sequestro delle azioni, e sono trattati nell'articolo 2352 del

codice civile.

Articolo 2352: Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

Nel caso di pegno o usufrutto [978] sulle azioni [2025,2026, 2784, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario

[2351, 2370].

Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione [2441], questo spetta al socio [2347] ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il

socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non

si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della

scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto,

l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di

pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Le azioni sono fatte, e nascono, per circolare. Questo è fondamentale per poter raccogliere il capitale: se le azioni circolano possono essere

disinvestite con facilità, e ciò le renderà più attraenti per gli investitori. È possibile, però, stipulare dei patti sociali (anche nello statuto) o

parasociali che consentano una limitazione alla circolazione delle azioni.

Limiti convenzionali alla circolazione delle azioni: questi limiti sono desiderabili quando non si voglia che nella società entrino soggetti non graditi,

magari concorrenti.

Articolo 2355: Circolazione delle azioni

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Le

azioni al portatore [2494] si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative [2328, n. 5,2421] si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi

speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è

comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli

strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

Articolo 2355­bis: Limiti alla circolazione delle azioni

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per

un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello

statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o

degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o

rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle

azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Clausola di prelazione: i soci hanno diritto di prelazione rispetto a terzi nell’acquisto delle azioni della società. Chiedo ai soci se vogliono

prelazione propria. Prelazione

comprare le azioni a parità delle condizioni proposte ad un terzo: Se i soci non sono interessati le venderò al terzo.

impropria: se i soci non sono contenti del prezzo delle azioni, la decisione di questo prezzo viene rimessa ad un arbitratore (art. 1349 cc). Colui è

un terzo indipendente che determina il valore. Il legislatore protegge l’interesse dei soci con diritto di prelazione e il socio che vuole vendere:

l’unico non protetto è il terzo.

Articolo 1349: Determinazione dell'oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve

procedere con equo apprezzamento [631, 632,664]. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è

fatta dal giudice [778, 1286, 1287,1473, 2264, 2603].

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti

non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [1421, 1423].

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Clausola di gradimento: è una clausola in cui il terzo entrante deve essere sottoposto ad un gradimento da parte di un organo della società,

Non

normalmente degli amministratori. È il terzo che viene direttamente sottoposto a giudizio. Questo gradimento può essere mero o non mero.

mero: prefigurazione ex ante, in sede di atto costitutivo, di requisiti per l’entrata, tipo “Nella società possono entrare soltanto verdi”: uno blu non

può entrare. Qua non ci sono problemi perchè i soci hanno deciso ex ante, quindi chi vende sa già come deve essere il suo potenziale

Mero godimento:

acquirente, anche se bisogna stare attenti a non cadere nelle discriminazioni. è fatto ex post, è un placet, che

discrezionalmente gli amministratori decidono. Il problema è complesso: se gli amministratori rifiutano il terzo non entra, ma soprattutto il socio

non esce. C’è un problema, perchè i diritti protetti sono solo quelli degli altri soci, ma non di quello che vuole uscire, dato che se viene stabilito

che il terzo non può entrare nella società, il socio non può uscirne dato che non può vendere le azioni.

Articolo 2355­bis, 2° comma

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle

azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Articolo 2357­quater: Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito

nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli

amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della

liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale

sociale, gli amministratori. Sottoscrizione delle proprie azioni:

Può diventare socio la società stessa? la società è socia di se stessa, è una cosa circolare. Effetti: effetto

patrimoniale ed effetto amministrativo. Quanto valgono le azioni? Valgono il valore della società, ma la società vale quanto valgono le azioni. Il

vero problema è l’annacquamento del patrimonio e la distorsione dei diritti amministrativi. C'è anche un secondo problema: la società nomina

degli amministratori, ma chi gestisce le partecipazioni della società? Gli amministratori, che possono, ad esempio, rieleggersi. Come si regola il

legislatore? Come linea generale regola la sottoscrizione di azioni proprie.

Articolo 2357: Acquisto delle proprie azioni

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in

particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed

il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal

fine anche delle azioni possedute da società controllate

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BestEconomy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Scienze giuridiche Prof.