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Le azioni

Caratteristiche generali

Il 2346 prevede che: la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. La divisione del capitale in azioni (intese come partecipazioni) è un elemento essenziale. La presenza di titoli circolanti in cui queste partecipazioni sono documentate è invece puramente eventuale: lo statuto può infatti escludere l'emissione dei relativi titoli.

Le azioni (intese come partecipazioni) costituiscono frazioni del capitale di identico ammontare, conferiscono ai loro possessori uguali diritti e sono indivisibili (2347 e 2348). Ciascuna forma una cellula, identica alle altre, che ingloba un insieme unitario di diritti e di doveri. Un titolo azionario, invece, può essere rappresentativo di una o di più azioni e nella stessa società possono coesistere certificati di diverso ammontare. È inoltre possibile un raggruppamento di azioni in un unico certificato oppure un frazionamento di un titolo in più certificati. Queste operazioni devono essere distinte dai raggruppamenti o frazionamenti di azioni intese come partecipazioni.

La legge impone che le azioni abbiano tutte uguale valore (2348). Per procedere ad un loro raggruppamento occorre quindi una variazione dell'atto costitutivo che modifichi il valore nominale delle azioni. In una società con azioni di valore nominale pari a 1000, i certificati azionari potranno essere frazionati e raggruppati in ogni maniera, purché tutti siano rappresentativi di una o più azioni: l'unico effetto sarà sul numero di pezzi di carta che saranno necessari per documentare il possesso di un determinato numero di azioni.

Il raggruppamento relativo, non al documento ma all'azione, potrà incidere invece in maniera sostanziale sulla posizione dell'azionista. Se la società riduce il capitale, e il valore nominale delle azioni, ad un centesimo del loro valore precedente e, per evitare di avere azioni del valore di un euro, prevede un aumento del valore nominale a 50, occorreranno 50 azioni vecchie per ottenere un'azione nuova. I titolari di un numero di azioni che non sia uguale o superiore a 50, potranno perdere la qualità di soci o vedere ridotta l'entità della loro partecipazione. La liceità del raggruppamento che conduce a questo risultato negativo per i soci è discussa.

I maggiori problemi sorgono quando il raggruppamento non è frutto di una decisione discrezionale ma è conseguenza inevitabile di importanti operazioni (fusione, eccetera) e sarebbe assurdo vietare per preservare qualche socio da un danno di infima entità.

Natura giuridica dei titoli azionari

I titoli azionari devono indicare:

  • La denominazione e la sede della società;
  • La data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
  • Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
  • L'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

Abbiamo detto che i titoli azionari incorporano oppure rappresentano, la partecipazione nella società. Il preciso significato di queste espressioni dipende dalla definizione della natura giuridica di questi titoli. Si tratta in particolare di stabilire se essi sono titoli di credito e, quindi, la loro disciplina debba essere interpretata e integrata utilizzando quella generale dei titoli di credito. Si devono confrontare le due discipline per verificare se quella delle azioni sia compatibile con quella dei titoli di credito.

Dal 2356, che disciplina gli effetti del trasferimento di azioni non ancora liberate, si desume che nei confronti della società all'acquirente di tali azioni è responsabile per i residui conferimenti ancora dovuti, e non effettuati dall'alienante. Sembra quindi che la società possa opporre l'inadempienza del precedente proprietario anche all'acquirente che in buona fede avesse ignorato l'esistenza del debito.

Tale regola non potrebbe essere applicata se analoga situazione si prospetta a sé con riferimento ad una cambiale. Vale per i titoli cambiari la norma per cui il debitore può porre al portatore in buona fede soltanto le eccezioni che risultano dalla lettera di titolo (caratteristica della letteralità). Tale caratteristica manca alle azioni.

Al di là di singoli spunti letterari, inducono a negare alle azioni questa caratteristica (letteralità) considerazioni attinenti alla tutela dei terzi, in particolare dei creditori sociali, che potrebbero essere pregiudicati che il meccanismo della letterarietà consentisse l'esercizio dei diritti sociali a chi non ha contribuito a formare quel fondo patrimoniale dalla cui integrità dipendono le speranze di soddisfazione dei creditori. Per chi ritiene che la letterarietà sia una componente essenziale dei titoli di credito il discorso si chiude con una conclusione negativa che rende inapplicabile le azioni alla disciplina dei titoli di credito.

Il tentativo di estendere tale disciplina alle azioni ha contribuito ad indurre molti ad operare una manipolazione della nozione di titolo di credito, eliminando la letterarietà dal novero delle sue caratteristiche. Si avrebbero così due categorie di titoli di credito: quelli dotati di letterarietà e quelli non dotati. A questa seconda categoria potrebbero appartenere le azioni. Il discorso sulla loro natura può così essere riaperto: la mancanza della letterarietà non è sufficiente a farle escludere dalla classe "titoli di credito", ma solo da una sottospecie (quella dei titoli letterali).

Tuttavia, la disciplina delle azioni non è conforme a quella generale dei titoli di credito. Ciò non consente di trarre argomenti contro la classificazione ma sicuramente impedisce di trarne in favore. Un tentativo di aggirare questi ostacoli può essere compiuto spostando il discorso sul piano della fattispecie: qui occorre verificare se le azioni abbiano le caratteristiche di fatto dei titoli di credito.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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