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Il sistema di gestione accentrata e la dematerializzazione

Sulle regole relative alla circolazione delle azioni incidono alle norme che hanno creato un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari che consente la circolazione delle azioni in maniera svincolata dal materiale trasferimento dei documenti relativi. La parte più caratterizzante di tale sistema è costituita dalla cosiddetta dematerializzazione, che comporta la non incorporazione delle azioni in titoli cartacei e che è obbligatoria per tutte le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, mentre è facoltativa per le altre S.p.A., in cui lo statuto può prevedere altro. Tale sistema è caratterizzato dalla presenza di società di gestione accentrata (società previste dal 80 t.u.f., che ha determinato una certa liberalizzazione dell'attività in questione, prima svolta dalla sola Monte Titoli S.p.A.), alle quali determinati soggetti intermediari (banche, imprese

di investimento, ecc) affidano le azioni ricevute in gestione dei loro clienti. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata apre, per ognuno di questi, conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. A sua volta, l'intermediario accende presso di sé conti nei quali registra, per ogni titolare, gli strumenti finanziari di sua pertinenza. Il trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi solo tramite l'intermediario autorizzato. Quest'ultimo deve inoltre segnalare alle mittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari. E il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti e selezioni sono nominative la scritturazione equivale a girata. Lo scopo complessivo del sistema è quello di consentire la circolazione delle azioni mediante operazioni di giroconto evitando ogni materiale spostamento di.

documenti.CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI: CLAUSOLA DIGRADIMENTO

Il 2355-bis prevede che:

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni

Ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Le azioni sono naturalmente destinate alla circolazione. Ciò non esclude che in molte situazioni i soci possano avere interesse a vietare o almeno a limitare la circolazione delle azioni. La norma tenta di risolvere i problemi che possono sorgere in tali situazioni.

Il primo principio è che il blocco totale e permanente della circolazione delle azioni non è ammesso (la norma consente infatti di introdurre un divieto di alienazione, ma solo per un periodo massimo di cinque anni).

Il secondo principio è quello della liceità, senza limiti di tempo, delle clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative o di quelle per le quali non si è proceduto alla emissione di titoli.

Dalla combinazione dei due principi risulta la necessità di evitare che clausole che si presentano formalmente come clausole che sottopongono l'alienazione a condizioni, possono avere invece effetti simili a quelli di un divieto. È il caso delle c.d. clausole di mero gradimento. Per clausole di mero gradimento si intendono le clausole che non definiscono in anticipo i criteri in base ai quali il gradimento deve essere concesso o negato, e attribuiscono, perciò, a chi ha il potere di esprimere il gradimento, una insindacabile discrezionalità. Nelle clausole di gradimento non mero, colui che si vede negato un gradimento che gli spetterebbe può poi impugnare il rifiuto. In quelle di gradimento mero, non può che rassegnarsi al suo destino. Le clausole di gradimento non vietano l'alienazione delle azioni, ma non ammettono che l'acquirente delle azioni possa presentarsi alla società in qualità di socio ed esercitare i relativi diritti.

Se non ha ricevuto il gradimento o delcdadell'assemblea o di altri organi sociali. La presenza della clausola non incide sulla validità del trasferimentodelle azioni, mapuò impedire l'esercizio da parte di un acquirente non gradito dei diritti sociali. La funzione apparente di taliclausole e quella di impedire l'ingresso nella compagine sociale e la cui presenza non è gradita. Esistono infatti casi in cuicerte qualità personali dei soci possono avere un rilievo è evidente. I casi principali di utilizzazione di tali clausole nonriguardavano in passato l'ipotesi di società caratterizzate, sul piano ideologico, confessionale, sociale, ecc. ma ipotesi in cui laclausola veniva usata per impedire l'acquisizione da parte di terzi di percentuali che avrebbero voluto creare problemi algruppo di controllo. La clausola di gradimento veniva di fatto utilizzare per impedire scalate (il che creava la singolare ipotesi disoci graditi

finché detenevano una certa percentuale, e sgraditi quando tentavano di ampliarla). Le clausole di gradimento hanno resistito per tutto gli anni 60 e 70. La cassazione ha modificato il suo precedente orientamento, favorevole all'incondizionata validità delle clausole, proprio in occasione di un giudizio in cui il gradimento era stato negato un soggetto già socio. Gli interessi lesi da una clausola di gradimento possono essere di due tipi. Il primo è un interesse generale al ricambio dei gruppi di controllo realizzato tramite scalate. Tale fenomeno può essere considerato positivo anzitutto perché dovrebbe assicurare che le imprese siano gestite in ogni momento da chi in grado di farlo meglio. L'altro interesse che può essere lesodalla clausola di gradimento è un interesse privato particolarissimo: l'interesse del suo non arrestare, come si suole dire, prigioniero del suo titolo. Una clausola di gradimento che consente di negare

l'ingresso in società sulla base di giudizi discrezionali immotivati, può determinare una situazione in cui il socio non riesce più a vendere le sue azioni, perché nessun potenziale acquirente riesce ad ottenere il gradimento. La legge si è data a carico della necessità di proteggere quest'ultimo interesse, sanzionando l'inefficacia delle clausole che subordinano gli effetti dei trasferimenti di azioni al mero gradimento, quando non sia previsto a carico della società un obbligo di acquisto, oppure il diritto di recesso dell'alienante. Quanto all'altro interesse, esso appare tutelato dalle requisito della libera trasferibilità delle azioni generalmente richiesto per l'ammissione delle stesse la quotazione in borsa.

LE CLAUSOLE DI PRELAZIONE

Minori problemi suscitano le clausole di prelazione, con le quali si stabilisce che le azioni, prima di poter essere cedute liberamente, debbano essere offerte a determinati

Soggetti (generalmente, agli altri azionisti). Molte di queste clausole sono eccezionalmente complesse e prevedono l'obbligo di seguire determinate procedure. Le clausole di prelazione pongono ostacoli alla circolazione delle azioni, ma non producono effetti paragonabili a quelli delle clausole di gradimento e gli argomenti contrari alla validità di queste ultime non sono in genere utilizzabili per negare l'ammissibilità delle prime. Riconosciuta la validità della clausola di prelazione, il problema riguarda gli effetti della sua violazione. Si suole affermare che le clausole di prelazione avrebbero efficacia reale, caratteristica che le distinguerebbe dai patti di prelazione stipulati solo tra alcuni soci mentre la violazione di un patto di prelazione può creare un obbligo di risarcimento danni, ma non può incidere sugli effetti del contratto di vendita la violazione della clausola statuaria sarebbe opponibile al terzo acquirente.

L'opinione prevalente è nel senso che quest'ultimo non potrebbe ottenere l'iscrizione nel libro dei soci; e il suo atto di acquisto sarebbe invalido. ALTRI PROBLEMI Un tempo era discusso se i limiti potessero riguardare indifferentemente anche trasferimenti mortis causa, oltre a quelli intervivos. E le 2355-bis, terzo comma sanziona ora con l'inefficacia tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni e trasferimenti a causa di morte senza prevedere l'obbligo di acquisto il diritto di recesso previsto dal primo comma, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Altri problemi suscita il tema della modificabilità dello statuto che preveda poiché non prevede limiti alla circolazione delle azioni. Prima della riforma del 2003 si riteneva che l'introduzione di limiti alla circolazione non potesse essere decisa dalla maggioranza potesse quindi avvenire solo al momento della costituzione, o successivamente con delibera unanime. La

Riforma del 2003 a ora introdotto, al 2437 secondo comma, una possibilità di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione di una delibera riguardante l'introduzione a una rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'AZIONE COME PARTECIPAZIONE: I DIRITTI DELL'AZIONISTA

Tradizionalmente i diritti spettanti degli azionisti vengono distinti in due categorie: diritti di natura patrimoniale e diritti di natura corporativa (quelli che consentono al socio di intervenire nelle vicende della società). I 2350 e 2351 menzionano i principali tra tali diritti: rispettivamente il diritto agli utili alla quota di liquidazione, il diritto al voto. Al socio spettano anche altri diritti, sia di natura patrimoniale (ad esempio assegnazione di azioni emesse in seguito all'aumento gratuito di capitale) sia di natura corporativa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shark9191 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Costa Concetto.