Gli organi della S.p.A.
La S.p.A. si caratterizza per la necessaria presenza di tre organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e di proprie competenze:
- Assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni sociali di maggior rilievo. Non è di sua competenza l’attività deliberativa in merito alla gestione dell’impresa sociale.
- Organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell’impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno per legge la rappresentanza legale della società, e ad essi spetta il compito di dare attuazione sotto la propria responsabilità, alle deliberazioni dell’assemblea.
- Organo di controllo interno con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.
L'assemblea: nozioni e distinzioni
L’assemblea è l’organo composto dall’insieme dei soci avente la funzione di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario, e le sue decisioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare.
A seconda dell’oggetto delle deliberazioni, ovvero delle competenze, l’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. In seguito alla riforma del 2003 le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di controllo adottato.
Assemblea ordinaria
Nelle società prive del consiglio di sorveglianza (sistema tradizionale e monistico), l’assemblea in sede ordinaria:
- Approva il bilancio
- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non è stabilito nell’atto costitutivo
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Nella società con consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), l’assemblea in sede ordinaria:
- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
- Determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
- Delibera sulla distribuzione degli utili
- Nomina il revisore
Rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell’assemblea straordinaria.
Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modificazioni dello statuto
- Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori
- Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza
Trasferimento di competenze agli amministratori
L’attuale disciplina amplia la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza dell’organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione) specifiche materie per legge riservate alla competenza dell’assemblea straordinaria. Infatti, oltre ai casi già previsti dalla disciplina precedente (aumento del capitale sociale a pagamento ed emissione di obbligazioni convertibili), il trasferimento statutario di competenza è possibile anche nei seguenti casi:
- Fusione tra società controllante e controllata se la seconda è interamente posseduta o posseduta al 90%
- Indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società
- Istituzione e soppressione di sede secondarie
- Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
- Riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio
Assemblea generale e assemblea speciale
L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, all’assemblea speciale si applicano le norme dettate per l’assemblea straordinaria, se le azioni non sono quotate; se le azioni sono quotate si applica la disciplina degli azionisti di risparmio.
Il procedimento assembleare
La convocazione dell’assemblea è di regola decisa dall’organo amministrativo (o dal consiglio di gestione) che possono disporre la stessa ogni volta che lo ritengono opportuno.
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Diritto commerciale - il diritto delle società
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