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Il procedimento assembleare
L'assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all'assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, all'assemblea speciale si applicano le norme dettate per l'assemblea straordinaria, se le azioni non sono quotate; se le azioni sono quotate si applica la disciplina degli azionisti di risparmio.
La convocazione dell'assemblea è di regola decisa dall'organo amministrativo (o dal consiglio di gestione) che possono disporre la stessa ogni volta che lo ritengono opportuno. La convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori è tuttavia obbligatoria in una serie di casi:
- Almeno una volta all'anno per consentire l'approvazione del bilancio
- Su richieste dei soci che...
Rappresentano almeno il 10% del capitale sociale e nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare per le società aperte. 10% per quelle chiuse.
Se gli amministratori (o il consiglio di gestione) oppure in loro vece i sindaci non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal tribunale, il quale designa anche la persona che dovrà presiederla. Il tribunale deve però preventivamente sentire l'organo amministrativo e di controllo della società e potrà convocare l'assemblea solo se il rifiuto degli stessi risulti ingiustificato.
Deve essere disposta dal collegio sindacale ogni volta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto. Inoltre il collegio sindacale può convocare l'assemblea quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia necessità.
diurgenza.Procedura di convocazione- L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente.
- La convocazione mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica può essere sostituito dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato dallo statuto. Il tutto almeno 15 giorni prima.
- L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno)
- L'obbligo di pubblicazione è eliminato solo per le società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio; per le società chiuse ci possono essere altri modi (es. email)
- Ha funzione di informazione dei soci sugli argomenti discussi in società
- Ha funzione di tutela della buona fede degli assenti
- Non necessariamente è analitico e particolareggiato, ma deve
essere specificato e chiaro
Delimita le materie da trattare, oltre le quali non si può andare
Assemblea totalitaria
in assenza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve tuttavia essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. È questa la c.d. assemblea totalitaria, essa può deliberare su qualsiasi argomento, ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo così che si arrivi a deliberare su quel punto.
Presidenza
Una volta costituita l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
presidente:
- Assicura che l'assemblea si svolge in modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività
- Accerta l'identità e la legittimazione dei presenti
- Regola lo svolgimento dell'assemblea
- Accerta i risultati delle votazioni
Rinvio dell'assemblea
Ai soci intervenuti, che raggiungono il terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea, è riconosciuto il diritto di chiedere (e ottenere) il rinvio dell'adunanza di non oltre 5 giorni, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti oggetto dell'assemblea. Per evitare comportamenti ostruzionistici da parte della maggioranza, il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
Verbalizzazione
Le delibere assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle
deliberazione affinché questa sia valida. Il quorum deliberativo può essere stabilito dallo statuto sociale o dalla legge.determinata deliberazione perché questa sia approvata.
Assemblea ordinaria:
- in prima convocazione:
- Quorum costitutivo: almeno metà del capitale sociale con diritto di voto
- Quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti, ovvero la metà più una delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Sono ammessi quorum diversi per nomina a cariche sociali.
- seconda convocazione:
- Quorum costitutivo: qualsiasi percentuale del capitale sociale presente
- Quorum deliberativo: maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione
Assemblea straordinaria:
- in prima convocazione:
- Quorum costitutivo: Società chiuse: non è espressamente previsto, ma è desumibile indirettamente dal fatto che il quorum deliberativo è rappresentato da aliquote dell'intero capitale sociale con diritto di voto e non del solo capitale intervenuto in assemblea, come invece stabilito per l'assemblea
ordinaria
Società aperte: almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista- Quorum deliberativo
Società chiuse: più della metà del capitale sociale o maggiore percentuale prevista
Società aperte: voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea seconda convocazione: (richiesta per delibere di particolare importanza)- Quorum costituivo: oltre 1/3 del capitale sociale
Quorum deliberativo: almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea per l'approvazione della delibera. le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria di prima convocazione e quelle dell'assemblea straordinaria, nonché stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali. Inoltre lo statuto prevede maggioranze più elevate anche per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione, tranne che per l'approvazione del bilancio e per
La nomina e la revoca delle cariche sociali. È consentito che lo statuto prevede convocazioni ulteriori sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, alle quali si applicano le disposizioni della seconda convocazione.
Le deliberazioni assembleari invalide. L'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera. Anche per le delibere assembleari opera la tradizionale distinzione tra nullità e annullabilità propria della disciplina dei contratti secondo però il c.d. principio di tassatività delle cause di invalidità.
Deliberazioni annullabili. Sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. Possono dar vita solo ad annullabilità della delibera: la partecipazione dell'assemblea di persone non legittimate (ad esempio
azionisti senza voto),a. masolo se tale partecipazione sia stata determinata per la regola costituzione dell'assemblea.L'invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinati per il raggiungimentob. della maggioranzaL'incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo quando impediscono l'accertamento delc. contenuto, degli effetti e della validità della delibera.d. Conflitto interesse del socioe. abusoSoggetti legittimatiL'impugnativa può essere proposta solo dai soggetti espressamente previsti dalla legge:- Soci assenti, dissenzienti o astenuti- Amministratori- Consiglio di sorveglianza- Collegio sindacaleLa legittimazione all'impugnativa non compete quindi ai soci che abbiano votato a favore della delibera, néalcuni casi, tassativamente previsti, l'impugnativa può essereai terzi qualificati come creditori sociali. Ininvece proposta dalle autorità di vigilanza.Sono legittimati
SOLO gli azionisti con diritto di voto che rappresentano anche un congiuntamente: - Il 1%₀ del capitale sociale nelle società aperte - Il 5% del capitale sociale nelle altre società Come correttivo della limitazione del diritto di impugnativa, è riconosciuto ai soci non legittimati a proporla, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni loro cagionati dalla non conformità della delibera alla legge o all'atto costitutivo. Termini per l'impugnazione: - Entro 90 giorni dalla data della deliberazione - Se la deliberazione è soggetta ad iscrizione o solo a deposito nel registro delle imprese entro 3 mesi dall'iscrizione o dal deposito Procedimento: L'azione di annullamento è proposta davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società e i soci possessori al tempo dell'impugnazione del prescritto numero di azioni impugnanti devonodimostrare di essere altrimenti il giudice non può