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PERCHÉ NOI PRESTIAMO ATTENZIONE A QUESTA CATEGORIA DI FONTI?
Perché attraverso queste fonti noi indaghiamo, studiamo come si produce diritto e quindi quali sono
i contenuti delle varie regole che ci troviamo ad applicare. Parlando di questi atti parliamo anche
degli organi e dei rapporti tra questi ultimi. Il parlamento decide, fa le leggi, e ha rapporto con il
governo, con il presidente della repubblica ecc.
➢ Parlando della legge facciamo riferimento al procedimento per adottare la legge, l’itinerario,
e ai vari soggetti che intervengono all'interno di esso.
➢ C’è un’altra teoria: ogni società vive alla stregua di processi di unificazione o integrazione.
Anche le leggi sono fasi di questi processi di integrazione in cui le varie componenti sociali si
trovano assieme. questa teoria comporta che la società si riconosca in una determinata
decisione, la legge.
FONTI DEL DIRITTO E FUNZIONE LEGISLATIVA
Il sistema delle fonti del diritto oggettivo ha delle problematicità perché la funzione legislativa è
esercitata dal parlamento.
Dagli anni novanta l’esercizio della funzione legislativa, il timone delle fonti, non ce l’ha più il
parlamento ma il governo. Oggi il 90% degli atti pubblicati in gazzetta ufficiale che è pubblicata una
volta al giorno e nelle quali vengono pubblicati letti e altri atti pubblicati.
Il presidente della repubblica promulga le leggi e che la corte costituzionale verifica queste leggi
qualora vi fosse la necessità. Il governo, dunque, ora non ha solo il potere esecutivo ma anche quello
legislativo: dunque vi è un accumulo di potere.
COME FARE A RIMETTERE IN ORDINE L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
LEGISLATIVA?
Il presidente della repubblica a costituzione invariata e la corte costituzionale potrebbero fare
qualcosa in più a patto che ci sia in fondo una maggiore accettazione di una forma legislativa frutto
di una reale collaborazione.
STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Il costituzionalismo non è una strada uguale per tutti: in ogni esperienza statuale c’è stato uno
svolgimento del costituzionalismo in modi e forme diverse. La storia costituzionale italiana è
caratterizzata da un primo e da un secondo tempo.
Il secondo tempo è quello della costituzione della repubblica italiana e inizia nel dicembre del 1946.
Prima della repubblica italiana vi era il regno d’Italia nato nel 1861, anno in cui si conclude il
risorgimento (moti rivoluzionari che si sviluppano in Italia negli Stati che allora componevano la
cosiddetta penisola italiana). Nella prima metà dell’800 l’Italia era considerata semplicemente un
dato geografico, non era uno stato ma un semplice territorio.
I moti rivoluzionari si sviluppano in stati diversi, principalmente del centro nord Italia, ma comunque
non si parla di risorgimento italiano perché di italiano non c’erano nemmeno i presupposti.
LO STATUTO ALBERTINO
Nel 1848 nel regno di Sardegna c’è un più maturo fenomeno di richiesta di costituzione, di
risorgimento funzionale ad una richiesta di costituzione. Questo anno è l’apice di un dialogo in
termini di contrapposizione tra il re e la nata classe borghese che si fa interprete degli interessi e dei
bisogni di quelle popolazioni e quindi CHIEDE UNA COSTITUZIONE. Non c’è una rivoluzione in senso
proprio perché gli eventi hanno portato ad una concessione (atto in cui c’è qualcuno che chiede e
qualcuno che ha il potere di concedere; questo è lo statuto Albertino, cioè una costituzione richiesta
dal popolo di uno stato dalla borghesia è concessa dal sovrano. Il re ha inteso un dialogo, ha preferito
concedere una costituzione compatibile con le prerogative della monarchia prima che questa
costituzione fosse imposta dalla borghesia.
Le caratteristiche dello statuto albertino:
1. scritta,
2. flessibile, a livello di una legge
3. e breve.
Statuto albertino: è una costituzione concessa e questo si evince dal preambolo, il popolo chiede e
il sovrano concede (rapporto verticale di richiesta concessione).
Questo statuto è una costituzione ottocentesca nella quale non si rinviene una particolare spinta
propulsiva del popolo ma piuttosto si legge una concessione. Il grande sconfitto del risorgimento
italiano è Mazzini che voleva una repubblica unita e chi vince è il pragmatismo Cavour, statista
pragmatico. A Mazzini non piaceva questa costituzione perché il popolo era in secondo piano e una
costituzione dovrebbe essere una scelta in cui il popolo costituisce il proprio governo.
Nel 1861 il regno di Sardegna muta in regno di Italia grazie ad un progetto politico che si conclude
con una piemontesizzazione. Il risorgimento italiano si conclude non attraverso una rivoluzione di
popolo ma si sviluppa mediante una piemontesizzazione da un lato e con una costituzione che si è
estesa a tutti. Manca però che non c’è stato un cambiamento di regime e il popolo non è stato
esattamente il protagonista di ciò che ha portato al risultato finale; la nascita dello stato italiano e
della prima costituzione di democratico hanno ben poco.
Leggendo lo statuto vi è un dualismo preparlamento, quindi il sovrano è molto presente
nell’esercizio della funzione legislativa ed esecutiva e nei decenni successivi ci sarà un po’ meno
sovrano e un po’ più parlamento. Lo statuto albertino era vigente infatti le leggi dello statuto
Vigevano anche durante il fascismo.
Per il secondo tempo lo statuto albertino è importante perché c’è una continuità di fondo tra
l’esperienza statalista ottocentesca e quello invece repubblicano successivo del costituzionalismo
italiano. Benedetto Croce ha sbagliato sul diritto in quanto la storia del periodo fascista è una
parentesi chiusa della storia politico-giuridica italiana.
Non è possibile togliere un pezzo dello stato immaginando che quella fosse una parentesi isolata,
non è realistico ciò. Lo statuto albertino è stato vigente durante il fascismo e contiene la prima
grammatica costituzionale italiana; se anche nella costituzione italiana si parla di bicameralismo è
possibile anche grazie allo statuto, se si parla di promulgazione della legge da parte del capo dello
stato il merito di ciò risiede nel fatto che un’analoga norma era presente anche nello statuto, anche
la presenza degli articoli 13/14/15 si inquadrano anche nella pregressa esperienza dello statuto
Albertino. Lo statuto non aveva nessuna prospettiva di diritti sociali, nessuna o poche forme di
costituzionalismo democratico di cui si intravedeva qualcosa.
PERCHÉ IL FASCISMO NON È UNA PARENTESI NELLA STORIA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA?
Una prima visione ulteriore rispetto allo statuto albertino dei diritti sociali si trova durante il
fascismo: infatti il corporativismo fascista è un modo di rappresentanza della società, la codicistica
italiana inoltre risale proprio a quel periodo. Un giurista calabrese presente all’assemblea
costituente aveva ripreso duranti i lavori dell’assemblea costituente una visione del corporativismo
fascista ritenendo che il senato non dovesse essere eletto dal popolo ma dovesse essere
rappresentativo del popolo. Lo statuto non è stata una legge fondamentale perché non ha
indirizzato, conformato e condizionato completamente l’assetto dei pubblici poteri e perché non ha
messo al centro la garanzia dei diritti dunque non aveva una supremazia, era una legge che si
chiamava statuto, al pari delle altre.
PASSAGGIO DALLO STATUTO ALLA COST ITUZIONE
Per rivoluzione francese non si intende solo una ribellione del popolo ma significa anche che per
sostituire rivoluzionariamente un regime ad un altro non basta semplicemente abbattere un regime
ma è necessario anche una base giuridico-politica.
Se il nuovo regime sostituisce il vecchio e nel fare ciò scrive una costituzione e pone come aspetto
fondamentale la redazione di una costituzione, allora bisogna porre un tema di riflessione; qual è
l’ancoraggio giuridico politico della nuova costituzione?
IL POTERE COSTITUENTE
Si doveva giustificare la nuova costituzione prescindendo dal passato e da qui nasce la teoria del
potere costituente. Il potere costituente è il potere di costituire la costituzione, fa riferimento ad
un’azione nel suo farsi; è un potere pre costituzionale.
Questo potere è un potere giuridico oppure è un potere di fatto?
È evidente che parlando di una costituzione istintivamente si associa questo potere ad un potere di
diritto ma non è così e c’è una spiegazione: la teoria del potere costituente serve a giustificare la
nascita ex novo di qualcosa prescindendo dal passato ed allora questo potere non è un potere di
diritto bensì un potere di fatto nel senso che si muove sul piano dei fatti politici.
Se il potere costituente fosse un potere di diritto allora avrebbe un titolare di quel potere invece il
potere costituente, essendo un potere di fatto, non possiede un titolare perché si muove sul piano
dei fatti e un fatto non ha un titolare.
Per meglio capire il potere costituente viene in soccorso la fisica. Volendo immaginare una
rappresentazione fisica di questo potere si deve far riferimento ad un fenomeno originario che si
chiama big bang, cioè un fatto originario, un’esplosione originaria di materia. Il potere costituente
dunque il big bang , è una sorta di finzione che giustifica la nascita di qualcosa di nuovo , è originario
cioè da origine ed è illimitato, cioè non possiede limiti nel suo sviluppo ed è libero nel fine , cioè non
persegue un fine predeterminato ma ha la funzione di creare la costituzione; inoltre è un potere ad
esaurimento, cioè si esaurisce nel momento in cui determina il prodotto ultimo per la cui creazione
il potere costituente è stato pensato , dunque quando nasce il potere costituito. Il titolare del potere
costituente non esiste perché questo potere è un potere di fatto; in parte di questo ragionamento
si è costituito il passaggio dal primo al secondo tempo.
DIRITTO COSTITUZIONALE TRANSITORIO
L’aggettivo transitorio significa che è il diritto costituzionale vigente dallo statuto alla costituzione.
Normalmente il diritto è oggetto di classificazione e a ciò non si sottraggono le fonti del diritto:
dunque anche queste ultime possono essere classificate. Vi è una distinzione di queste fonti che
distingue il livello costituzionale, primario, secondario e le consuetudini.
Il livello costituzionale è caratterizzato in prima battuta dal diritto costituzionale transitorio. Il diritto
costituzionale transitorio vige in un momento di passaggio da una legalità ad un&rs