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RIASSUNTO: TRASCRIZIONE

(cap.LXXXI, p.1439 Torrente)

Diritto privato II

L a trascrizione è un mezzo di pubblicità che si riferisce a beni immobili/mobili registrati (navi, aeromobili,

automobili). Serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche riguardanti tali beni. Ha varie funzioni, ma la

principale è quella cd originaria (perché già prevista dal codice abrogato): mezzo di pubblicità dei negozi relativi a

beni immobili/mobili registrati.

È uno strumento per la risoluzione di conflitti fra più soggetti acquirenti di diritti reali su beni determinati. Il

diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione.

A aliena un bene a B e poi lo aliena a C → come fare? Regola: prior in tempore potior in iure, MA ciò

intralcerebbe la circolazione dei beni → l'ordinamento pone altri criteri a risoluzione di tali conflitti:

• mobili non registrati: regola possesso vale titolo

• diritti personali di godimento: prevale chi materialmente ha conseguito il godimento della cosa; se

nessuno lo ha conseguito vale la regola prior in tempore potior in iure

• immobili/mobili registrati: prevale chi vanti la trascrizione di data anteriore

Con la disciplina della trascrizione si coordina il principio del consenso traslativo (art.1376 cc): il contratto ha

immediata efficacia traslativa a favore dell'acquirente, che diviene proprietario/titolare del diritto reale già nel

momento del perfezionamento del negozio; tuttavia, fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione, il diritto

così acquistato soccombe rispetto ai diritti con esso incompatibili che dovessero essere stati acquistati da altri

soggetti in forza di atti trascritti anteriormente. Infatti gli atti per cui la legge prevede la trascrizione non hanno

effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto

anteriormente.

→ ciò che è determinante ai fini della soluzione dei conflitti tra i plurimi acquirenti non è la data in cui l'atto viene

compiuto, m quella in cui viene eseguita la trascrizione. Questo prescinde totalmente dalla buona fede.

Ad ogni modo, il primo contraente sacrificato dalla trascrizione (ha acquistato per primo ma trascritto per

secondo) può agire sia vs il venditore per risarcimento del danno sia vs il secondo contraente per risarcimento ove

questi fosse in mala fede. Principio applicato anche alla doppia donazione.

→ la trascrizione non è un elemento integrante della fattispecie negoziale: attua una forma di pubblicità

dichiarativa, da cui dipende l'opponibilità ai terzi dell'acquisto compiuto → rappresen

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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