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La trascrizione: sintesi completa (Diritto privato) Pag. 1
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RIASSUNTO: TRASCRIZIONE

(cap.LXXXI, p.1439 Torrente)

Diritto privato II

L a trascrizione è un mezzo di pubblicità che si riferisce a beni immobili/mobili registrati (navi, aeromobili,

automobili). Serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche riguardanti tali beni. Ha varie funzioni, ma la

principale è quella cd originaria (perché già prevista dal codice abrogato): mezzo di pubblicità dei negozi relativi a

beni immobili/mobili registrati.

È uno strumento per la risoluzione di conflitti fra più soggetti acquirenti di diritti reali su beni determinati. Il

diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione.

A aliena un bene a B e poi lo aliena a C → come fare? Regola: prior in tempore potior in iure, MA ciò

intralcerebbe la circolazione dei beni → l'ordinamento pone altri criteri a risoluzione di tali conflitti:

• mobili non registrati: regola possesso vale titolo

• diritti personali di godimento: prevale chi materialmente ha conseguito il godimento della cosa; se

nessuno lo ha conseguito vale la regola prior in tempore potior in iure

• immobili/mobili registrati: prevale chi vanti la trascrizione di data anteriore

Con la disciplina della trascrizione si coordina il principio del consenso traslativo (art.1376 cc): il contratto ha

immediata efficacia traslativa a favore dell'acquirente, che diviene proprietario/titolare del diritto reale già nel

momento del perfezionamento del negozio; tuttavia, fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione, il diritto

così acquistato soccombe rispetto ai diritti con esso incompatibili che dovessero essere stati acquistati da altri

soggetti in forza di atti trascritti anteriormente. Infatti gli atti per cui la legge prevede la trascrizione non hanno

effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto

anteriormente.

→ ciò che è determinante ai fini della soluzione dei conflitti tra i plurimi acquirenti non è la data in cui l'atto viene

compiuto, m quella in cui viene eseguita la trascrizione. Questo prescinde totalmente dalla buona fede.

Ad ogni modo, il primo contraente sacrificato dalla trascrizione (ha acquistato per primo ma trascritto per

secondo) può agire sia vs il venditore per risarcimento del danno sia vs il secondo contraente per risarcimento ove

questi fosse in mala fede. Principio applicato anche alla doppia donazione.

→ la trascrizione non è un elemento integrante della fattispecie negoziale: attua una forma di pubblicità

dichiarativa, da cui dipende l'opponibilità ai terzi dell'acquisto compiuto → rappresenta semplicemente un onere

per le parti. Ha invece carattere costitutivo l'iscrizione di ipoteca. La trascrizione, inoltre, non ha di per sé efficacia

alcuna nel rimuovere/superare eventuali vizi da cui il negozio giuridico fosse affetto: il negozio resta

nullo/annullabile. Solo in determinati casi ha efficacia sanante:

• nullità/annullamento per incapacità legale: se la domanda giudiziale è trascritta dopo 5 anni dalla data di

trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque

titolo dai terzi in buona fede

• nullità/annullamento per cause ≠: la tutela dei diritti dai terzi non dipende dal tempo

• acquisti dall'erede/legatario apparente: se la domanda giudiziale è trascritta dopo 5 anni dalla data di

trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque

titolo dai terzi in buona fede dall'apparente erede/legatario

• riduzione donazione/disposizioni testamentarie lesive della legittima: se la domanda di legittima è

trascritta oltre 10 anni dopo l'apertura della successione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi a titolo

oneroso in forza di atto trascritto prima

Eccezionalmente in alcuni casi la trascrizione concorre con altri elementi ad un effetto costitutivo del diritto: es.

più importante: usucapione abbreviata, decennale per immobili registrati e triennale per mobili registrati.

In alcuni casi, inoltre, ha funzione di mera pubblicità-notizia (es. trascrizione della dichiarazione di accettazione

dell'eredità con beneficio d'inventario). Per alcuni soggetti pubblici ufficiali rappresenta un obbligo, es. notaio:

dopo che ha ricevuto/autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel

più breve tempo possibile.

In generale si può dire che la sua efficacia è duplice:

• efficacia negativa: atti non trascritti si presumono ignoti ai terzi → non spiegano la loro efficacia verso i

terzi

• efficacia positiva: atti trascritti si presumono conosciuti → efficaci vs qualunque terzo

NB: in generale, terzi = tutti coloro che non sono parti di un contratto/rapporto; rispetto agli atti soggetti a

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A.A. 2017-2018
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BoredQueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Garofalo Andrea Maria.