La trascrizione nel diritto privato
La trascrizione è un mezzo di pubblicità che si riferisce a beni immobili o mobili registrati come navi, aeromobili e automobili. Serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche riguardanti tali beni. Ha varie funzioni, ma la principale è quella originaria, già prevista dal codice abrogato: mezzo di pubblicità dei negozi relativi a beni immobili o mobili registrati.
Strumento per la risoluzione dei conflitti
È uno strumento per la risoluzione di conflitti fra più soggetti acquirenti di diritti reali su beni determinati. Il diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione. Ad esempio, se A aliena un bene a B e poi lo aliena a C, come fare?
- Mobili non registrati: regola possesso vale titolo.
- Diritti personali di godimento: prevale chi materialmente ha conseguito il godimento della cosa; se nessuno lo ha conseguito vale la regola prior in tempore potior in iure.
- Immobili o mobili registrati: prevale chi vanti la trascrizione di data anteriore.
Il principio del consenso traslativo
Con la disciplina della trascrizione si coordina il principio del consenso traslativo (art. 1376 cc): il contratto ha immediata efficacia traslativa a favore dell'acquirente, che diviene proprietario o titolare del diritto reale già nel momento del perfezionamento del negozio. Tuttavia, fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione, il diritto così acquistato soccombe rispetto ai diritti con esso incompatibili che dovessero essere stati acquistati da altri soggetti in forza di atti trascritti anteriormente.
Infatti, gli atti per cui la legge prevede la trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente. Quindi, ciò che è determinante ai fini della soluzione dei conflitti tra i plurimi acquirenti non è la data in cui l'atto viene compiuto, ma quella in cui viene eseguita la trascrizione. Questo prescinde totalmente dalla buona fede.
Tutela del primo contraente
Ad ogni modo, il primo contraente sacrificato dalla trascrizione (che ha acquistato per primo ma trascritto per secondo) può agire sia contro il venditore per risarcimento del danno sia contro il secondo contraente per risarcimento ove questi fosse in mala fede. Questo principio si applica anche alla doppia donazione.
Natura della trascrizione
La trascrizione non è un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua una forma di pubblicità dichiarativa, da cui dipende l'opponibilità ai terzi dell'acquisto compiuto.
-
Trascrizione del DNA detta la sintesi dell'RNA
-
Esame di diritto privato - Appunti completi per la preparazione
-
Tesi Diritto ecclesiastico - La trascrizione del matrimonio canonico
-
Riassunto esame Diritto privato, prof. Corbo, libro consigliato La tutela dei diritti, Corbo