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I TRATTA DI UNA PREVISIONE CHE CONFERMA LA NATURA AUTONOMA DELLA PARASUBORDINAZIONE
Come si nota, a differenza della “subordinazione”, la nozione di parasubordinazione non si
riferisce ad un dato contratto tipico ma ad una serie di rapporti (non si parla di contratto tra
le parti ma bensì di rapporto tra le parti), che possono sorgere da tipi contrattuali diversi se
non addirittura atipici.
I rapporti di lavoro parasubordinato sono tutti quelli che, indipendentemente dal contratto
che li genera (ad es. da un contratto di agenzia, associazione in partecipazione ecc.) si
caratterizzano per:
1. continuità in senso di esecuzione
2. coordinamento della prestazione
3. prevalente personalità
1) Continuità in senso esecutivo, vale a dire
Prestazioni di durata (dunque un’attività che si sviluppa nel tempo, molto breve e
• contenuta non può generare tale rapporto)
Strumentalità rispetto al soddisfacimento di un interesse durevole del committente
• Irrilevanza della prestazione esclusiva
• Non confondibile con la continuità in senso giuridico (cioè la messa a disposizione nel
• tempo delle energie psicofisiche del lavoratore subordinato)
2) Coordinamento della prestazione
Collegamento funzionale tra l’attività di chi svolge e di chi richiede lo svolgimento
• Coordinamento sia spaziale che temporale
• Mantenimento di una significativa autonomia organizzativa in capo a chi svolge il
• lavoro (è pur sempre lavoro autonomo)
Le modalità di coordinamento devono esser definite in modo consensuale, pena la
• configurazione della eterodirezione incompatibile con l’autonomia della figura (si
inserisce nel contesto del “Job Act”)
3) Prevalente personalità
Assenza di una significativa organizzazione di mezzi in capo al prestatore (il lavoratore
• parasubordinato infatti, esegue le attività lavorative, svolgendo personalmente e con i
propri mezzi)
Prevalenza dunque dell’elemento personale su quello organizzato (in caso contrario si
• configura un diverso contratto, vedi ad es. “contratto di appalto)
quindi nasce una NUOVA FIGURA
Giuridicamente nata nell’ambito del
• lavoro autonomo
interstiziale
Di fatto
• limitatezza del
Connotata dalla
• sistema protettivo (quindi non prevede
la tutela prevista per il lavoro
dipendente)*
A tal proposito infatti, bisogna specificare che a partire dal 1973, anno importante per il c.d.
processo del lavoro, il “lavoratore parasubordinato” ha acquisito una qualche forma di
protezione anche se non confrontabile con quella del lavoratore dipendente.
Infatti, gli sono state riconosciute solamente:
Le rinunzie e transazioni
• Il rito del lavoro
• La copertura previdenziale (gestione separata all’INPS)
• La tutela dell’INAIL contro gli infortuni
• La tutela sulle condizioni di lavoro
• L’estensione del regime di impugnazione del recesso dettato in materia di
• licenziamento (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il ricorso
giudiziale) Autonomia e Parasubordinazione – VIII Parte
vSubordinazione,
L’esperienza del contratto a progetto
Nel corso degli anni – e in particolare, sul finire degli anni ’90 e nei primi del 2000 – la
diffusione del lavoro parasubordinato è stata straordinaria, dando vita al fenomeno noto
come “fuga della subordinazione”.
Tale fenomeno si lega ad una sorta di evento che potremmo definire come di rilevanza epocale
(viste le modifiche di prassi, regole e atteggiamenti tenuti in azienda).
Questo non perché sono cambiate le modalità organizzative od i modi di produrre, quanto in
realtà, vi è stato una sorta di “mal costume” che ha portato molti imprenditori e datori di
lavoro ad adottare questo strumento – meno protetto e quindi, meno costoso – per avvalersi
di prestatori di lavoro in realtà operanti come subordinati (quindi camuffando la “verità del
rapporto”).
Questo processo ha indotto il legislatore a partire dal 1973 (anno di riforma c.d. processo del
lavoro) a dotare il lavoratore parasubordinato di forme di protezione crescenti, anche se non
confrontabili con quelle del dipendente.
Frazioni di tutela gli sono state riconosciute, ad esempio, in tema di:
rinunzie e transazioni
Ø rito del lavoro
Ø copertura previdenziale (la c.d. gestione separata INPS)
Ø tutela contro gli infortuni (INAIL)
Ø tutela delle condizioni di lavoro
Ø
Da ultimo, estensione del regime di impugnazione del recesso dettato per il licenziamento
(60 giorni per l’impugnazione e 180 giorni per il ricorso giudiziale).
Nel 2003, con il D.lgs. n.276 (attuativo della c.d. LEGGE BIAGI) è stato tentato il contenimento
delle prassi abusive introducendo un nuovo genere contrattuale da utilizzare in modo
obbligatorio – fatte salve alcune eccezioni – per tutte le forme di parasubordinazione.
contratto a progetto
Nasce così il c.d. (co.co.pro.) regolato in modo fortemente vincolante.
Ratio del provvedimento era (usiamo il passato perché oggi la disciplina è abrogata):
1. Limitare la diffusione di queste forme di rapporto
2. Attuare uno scambio, quindi fornire strumenti alternativi alle co.co.pro. con tante
altre tipologie di contratti di lavoro (es. contratti di lavoro somministrato, voucher
con lavoro accessorio) sensibilmente riviste che ampliano la gamma di tipologie
contrattuali
Il D.lgs. n.276 del 2003, non sostituiva né modificava l’Art.409 cod.proc.civ., ma bensì
mirava a comprendere al suo interno, almeno tutte le forme di co.co.co. (cooperazione
coordinata e cooperativa)
Veniva chiesto che i rapporti co.co.co dovessero esser sempre riconducibili ad un progetto, ad
un programma o ad una fase di esso; la riconduzione era vincolata , cioè laddove c’è una
co.co.co ci deve essere un contratto particolare (contratto di lavoro a progetto) con qualche
eccezione.
La erroneità di quei tempi, porta i talkshow a dire che la Legge Biagi elimina le co.co.co. e si
creano le co.co.pro.
Vi sono dei rapporti di lavoro esclusi da tale riconducibilità vincolata, con alcune
eccezioni (quindi co.co.co per le quali NON è richiesto l’uso del “Lavoro a progetto”):
Agenti e rappresentanti di commercio
Ø Servizi di vendita diretta di beni o servizi tramite call-center in regime out-bound
Ø Professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in apposito albo
Ø Rapporti di co.co.co. rese ed utilizzate in favore di associazioni e società sportive da
Ø dilettanti affiliate alle federazioni sportive nazionali
Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti ai
Ø collegi e commissioni
Percettori di pensione di vecchiaia
Ø Contratti di collaborazione stipulati nelle P.A
Ø Collaborazioni coordinate occasionali
Ø
Il regime legale del contratto a progetto era restrittivo, tra questi “vincoli” troviamo:
a) La presenza di un PROGETTO (qualcosa di predefinito e predeterminato)
b) Indicazione di un RISULTATO FINALE
c) Necessaria previsione di un TERMINE finale
d) L’impossibilità di dedurre in contratto compiti ESECUTIVI o RIPETITIVI
e) L’obbligo di forma Ad Probationem
f) L’adeguatezza del corrispettivo (commisurato al trattamento del lavoratore
dipendente)
g) Il riconoscimento di alcune tutele in caso di malattia e maternità
h) La recedibilità del committente consentita solo in alcune ipotesi
i) La conversione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’ipotesi di patologia del progetto (dove per “patologia” si
intende quando il datore usa il contratto a progetto in modo poco veritiero e quindi
non corrisponde all’attività del lavoratore, ed in tal caso il rapporto diviene un
rapporto subordinato a tempo indeterminato)
Per effetto del D.lgs. n.276 del 2003
I rapporti di lavoro parasubordinato dovevano diventare obbligatoriamente contratti a
progetto pena la configurazione di contratti di lavoro subordinato, fatte salve alcune
eccezioni. Autonomia e Parasubordinazione – IX Parte
vSubordinazione,
L’esperienza del “contratto a progetto” e le c.d. “partite IVA”
La scelta attuata con la riforma del 2003 ha attuato notevolissimi limiti emersi nella fase
attuativa, applicativa del decreto, quindi in particolare dal 2003-2004 fino al decennio
successivo.
Oscurità concettuale (cos’è un progetto? )
Ø [N , .
ON VIENE DEFINITO DALLA LEGGE NÉ DAGLI ACCADEMICI E TANTOMENO DALLA GIURISPRUDENZA IL
.
CONCETTO DUNQUE RISULTA INCOMPLETO POICHÉ NON È DEL TUTTO CHIARITO LO STRUMENTO È BEN POCO
]
GESTIBILE DAL MOMENTO IN CUI VI È INCERTEZZA DA PARTE DEL SISTEMA
Alta vertenzialità (con costi elevati per i sistemi e per le imprese)
Ø Rigidità della regolazione
Ø Severità del sistema sanzionatorio (presunzione assoluta di subordinazione in caso
Ø di patologia del progetto)
[ TUTTE LE VOLTE IN CUI IL PROGETTO ERA CARENTE E NON PRECISO ALLORA LA CONSEGUENZA NON
“ ’
ERA RISARCIMENTO DEL DANNO O RISTORO ECONOMICO ALL INTERNO DI PARAMETRI MINIMI E
”
MASSIMI MA ADDIRITTURA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA AUTONOMO A
. A ]
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DIR POCO ECCESSIVO
Tutto ciò porta al fenomeno noto come “fuga dalla parasubordinazione” attuato
prevalentemente attraverso il ricorso a contratti d’opera (lavoro autonomo) soprattutto con
protagonisti i professionisti titolari di c.d. partita IVA.
Con la c.d. Riforma Fornero (L .n.92 del 2012) si è tentato di limitare i fenomeni elusivi ed il
ricorso abusivo alle c.d. “false partite IVA”.
Lo strumento adoperato, fu quello della previsione di una presunzione relativa di
collaborazione coordinata e continuativa (quindi tendenzialmente a progetto)
in presenza almeno di un paio di caratteristiche, cioè:
Che la collaborazione avesse una durata complessivamente superiore a 8 mesi
Ø annui per 2 anni consecutivi
Che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisse più dell’80% dei
Ø corrispettivi in toto percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni consecutivi
Che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle
Ø sedi del committente
Se si presentano almeno 2 delle 3 caratteristiche allora non si parla di professionista ma di
lavoratore parasubordinato.
La presunzio