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MASSIMI MA ADDIRITTURA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA AUTONOMO A
. A ]
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DIR POCO ECCESSIVO
Tutto ciò porta al fenomeno noto come “fuga dalla parasubordinazione” attuato
prevalentemente attraverso il ricorso a contratti d’opera (lavoro autonomo) soprattutto con
protagonisti i professionisti titolari di c.d. partita IVA.
Con la c.d. Riforma Fornero (L .n.92 del 2012) si è tentato di limitare i fenomeni elusivi ed il
ricorso abusivo alle c.d. “false partite IVA”.
Lo strumento adoperato, fu quello della previsione di una presunzione relativa di
collaborazione coordinata e continuativa (quindi tendenzialmente a progetto)
in presenza almeno di un paio di caratteristiche, cioè:
Che la collaborazione avesse una durata complessivamente superiore a 8 mesi
Ø annui per 2 anni consecutivi
Che il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisse più dell’80% dei
Ø corrispettivi in toto percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni consecutivi
Che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle
Ø sedi del committente
Se si presentano almeno 2 delle 3 caratteristiche allora non si parla di professionista ma di
lavoratore parasubordinato.
La presunzione relativa (iuris tantum) a differenza di quella assoluta (iuris et de iure) inverte
gli oneri probatori ma è superabile in giudizio dimostrando fatti contrari.
QUINDI QUALORA SI AVESSERO 2 DELLE 3 CARATTERISTICHE ALLORA LA PARTITA IVA SI
TRASFORMA IN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO.
I rischi sono la conversione del rapporto, da contratto d’opera presuntivamente
parasubordinato a -> contratto di lavoro subordinato tramite il meccanismo
all’Art.69 del D.lgs. n.276 del 2003.
La previsione sulle c.d. “partita IVA” aveva limiti operativi e non si operava:
A) Quando il prestatore non fosse titolare di posizione fiscale ai fini IVA
B) Quando il prestatore fosse titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo
complessivo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile
Tradotto in concreto, tale meccanismo di presunzione venne limitato sia ai titolari di partita
IVA e solo a coloro con reddito inferiore ad una certa soglia, agganciato ad un
meccanismo legato al minimo imponibile (vicina ai 18.000 EURO, quindi reddito
bassissimo).
L’insufficienza dei risultati ottenuti operati nel decennio 2003-2013, ha indotto il governo ad
intervenire in modo radicale su alcune materie adiacenti alla subordinazione.
Autonomia e Parasubordinazione – X Parte
vSubordinazione,
A partire dal 2014, il Governo Renzi ha adottato una serie di interventi incisivi, letti e
qualificati in maniera diversa (approvazione oppure no), di fatto sono stati incisivi per la
materia del diritto del lavoro.
Quasi nessun istituto, è stato trascurato, anzi tutti questi provvedimenti variamente
riconducibili ad una matrice ideale comune, sono denominati “Jobs Act”.
Questa, è un’espressione che di per sé significa poco, per non dire nulla.
Però, all’interno di questa serie di provvedimenti, un altro decreto estremamente incisivo, è
stato il Il D.lgs. n.81 del 2015 che per un certo periodo è stato proposto come codice dei
contratti di lavoro. È stato proposto come un provvedimento contenitivo riguardanti, tutte le
tipologie contrattuali dalle quali si potesse dedurre una contrattazione di lavoro subordinato,
ed in realtà nel corso della sua elaborazione tecnica è rimasto banalmente un “testo
organico limitato” sia per contenuti che per valenza innovativa, perché si trovano argomenti
non del tutto significativi.
Testo organico
Ø Modesti interventi sulle tipologie di lavoro dipendente
Ø Modesti interventi sulla disciplina del rapporto di lavoro dipendente
Ø Forti riflessi sulle tipologie contrattuali di lavoro non subordinato
Ø
Vengono abrogati gli Artt. 61-69 del D.lgs. n.276 del 2003.
Dunque si abbandona il meccanismo vincolato di deduzione dei rapporti di lavoro
parasubordinato nella forma del contratto a progetto.
I co.co.pro. in essere, producono effetti sino alla rispettiva cessazione.
Autonomia e Parasubordinazione – XI Parte
vSubordinazione,
Come abbiamo detto nella parte X, il suddetto decreto, aveva mostrato nella fattispecie della
parasubordinazione, i vari limiti.
Si era parlato della figura tipica del contratto di lavoro a progetto, introducendo un modello
che insisteva sulla riconducibilità vincolata.
Si sono presentati limiti di tipo tecnico anche sotto un profilo pratico, già in una prima fase di
elaborazione, ed infine si è proceduti con l’abrogazione (fortunatamente) degli Artt. 61-69 del
D.lga n.276 del 2003.
Questo significa che
Vi è un recupero della originaria parasubordinazione e dicotomia interna alla fattispecie
Viene confermata la permanente vigenza dell’Art. 409 comma 1 n.3 cod.proc.civ. articolata
in 2 sotto-insiemi:
A) Co.co.co caratterizzate da esclusiva (non solo prevalente) personalità, continuità ed
etero-organizzazione quanto ai tempi ed ai luoghi di lavoro [quindi con assoluta
eliminazione dell’organizzazione]
B) Co.co.co prive di connotati di quelle appena viste (A) ma comunque dotate dei
caratteri di cui all’Art.409 cod.proc.civ. [elemento di differenza, è l’assenza di etero-
organizzazione rispetto ai tempi ed ai luoghi di lavoro]
La dicotomia interna
A) A queste co.co.co si applica il regime di lavoro subordinato, anche se rimangono di
natura parasubordinata (quindi autonoma)
B) A queste co.co.co si applica il regime della parasubordinazione
La mancanza dei requisiti di cui al punto A può esser verificato dalle apposite commissioni di
certificazione.
Di fatto quindi, si disincentiva in misura massima il ricorso alle co.co.co caratterizzate da
elementi più vistosamente prossimi al lavoro dipendente (quindi tipologia A) e viene invece
liberalizzato il ricorso alle co.co.co caratterizzate dagli elementi più lontani dalla
subordinazione ma di tipo subordinato (quindi si preferiscono quelle della tipologia B)
Per discipline dedicate alla parasubordinazione, si intendono quelle tutele riconosciute nel
tempo, ad esempio:
Rinunzie e transazioni
Ø Rito del lavoro
Ø Copertura previdenziale (gestione separata INPS)
Ø Tutela contro gli infortuni (INAIL)
Ø Tutela delle condizioni di lavoro
Ø Estensione del regime di impugnazione del recesso dettato per il licenziamento
Ø (60 giorni per quella stragiudiziale e 180 giorni per il ricorso giudiziale)
Alla dicotomia interna, di cui si parlava prima, si sottraggono alcune forme di collaborazione
che anche se prestate in modo etero-organizzato, alle quali non si applica il regime per la
subordinazione. Si tratta di:
Ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (c.c.n.l.)
Ø Collaborazioni con professionisti iscritti in albi
Ø Collaborazioni di componenti collegi o commissioni
Ø Collaborazioni con società o associazioni sportive
Ø
Viene superato il meccanismo presuntivo di cui all’Art. 69 bis. del D.lgs. n.276 del 2003 con
conseguente liberalizzazione dei contratti di lavoro autonomo (d’opera) con titolari di partite
IVA.
Gli interventi sui contratti di associazione in partecipazione
Vengono vietati i contratti di “associazione in partecipazione” nei quali l’apporto associato
consiste in prestazione di lavoro, i contratti continuano a produrre effetti fino alla loro
naturale cessazione.
In sintesi:
Al lavoratore subordinato spetta la disciplina protettiva dettata per il lavoro
Ø dipendente
Al lavoratore parasubordinato che presta lavoro esclusivamente personale ed
Ø etero-organizzato spetta la disciplina per il lavoro dipendente
Al lavoratore parasubordinato che presta lavoro prevalentemente personale e non
Ø etero-organizzato, spetta la disciplina dettata per il lavoro parasubordinato
Al lavoratore autonomo che presta attività d’opera, spetta la disciplina dettata per il
Ø lavoro autonomo
contratto di agenzia – I parte
vIl
è un contratto che presenta motivi di particolare interesse.
Esaminando il contenuto dell’Art. 409 cod. proc. civ. si individuano gli elementi della
parasubordinazione e ci si imbatte nell’agenzia.
Art. 409 cod. proc. civ.
“Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a (..) rapporti di
agenzia, di rappresentanza commerciale ad altri rapporti di collaborazioni che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale anche se non a
carattere subordinato.
Cos’è il contratto di agenzia? Ai sensi dell’Art. 1742
“Quel contratto con la quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto
dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”
L’agente, colui che su incarico della casa mandante, promuove gli affari e promuove beni e
servizi, realizzati e studiati, il tutto verso retribuzione.
La stabilità del rapporto come tratto qualificante (≠ dal c.d. procacciamento d’affari
Ø cioè particolare contratto atipico con il quale il procacciatore segnala, mette in
contatto, promuove operazione di vendita. Difatti l’elemento che distingue
procacciatore da agente, è la stabilità dell’incarico)
L ’ , ’
A STABILITÀ DELL INCARICO SIGNIFICA CHE ESISTE UN PRECISO OBBLIGO IN CAPO ALL AGENTE CHE SI
, .
TRADUCE NELLA DOVEROSITÀ NEL DOVER PROMUOVERE AFFARI IN MODO COSTANTE E CONTINUATIVO
Il contratto di agenzia e le figure affini
Ø Le fonti regolative: leggi, accordi collettivi erga omnes, accordi collettivi comuni
Ø ACCANTO ALLA REGOLAZIONE NORMATIVA CONTENUTA IN GRAN PARTE NEL CODICE CIVILE E ACCANTO ALLA
, .
REGOLAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE ABBIAMO ANCHE QUI LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
( ’ ) S
NONOSTANTE QUESTA FIGURA APPARTENGA AL MONDO DELL AUTONOMIA I PARLA DI ERGA OMNES
.
PERCHÉ È ANCORA CONCEPITA NEI DECRETI E NEGLI ACCORDI DI DIRITTO COMUNE
Anche il rapporto di agenzia può esser considerato parasubordinato (co.co.co) a condizione
che la prestazione sia resa in modo prevalentemente personale, dunque:
è parasubordinato se l’agente opera personalmente
Ø non è parasubordinato se l’agente opera in forme complesse (società)
Ø
La tendenziale inestensibilità delle tutele previste per il lavoro dipendente, pone una serie di
interrogativi e fa particolare riferimento a:
Retribuzione sufficiente (art.36 cost.)
• [ , ’ ]