Cooperazione e diritto del lavoro
Introduzione e fonti del diritto
Stefano Caliandro
Il diritto nasce come strumento per la regolazione degli interessi comuni. La più importante fonte del diritto italiano che regola tutta la struttura dello Stato è la Carta Costituzionale del 1948 e al suo interno esiste la base di ragionamento di tutti i diritti, tra i quali anche quello del lavoro. Altro strumento di regolazione è il Diritto Civile, o Diritto Comune, che risale al 1942. Quest'ultimo, essendo anteriore alla Costituzione, è stato riadattato nel corso del tempo. Il Codice Civile è composto da sei libri tra cui il quinto intitolato “Diritto del Lavoro”.
Altra forma di tutela del lavoro sono le Leggi Speciali che naturalmente devono essere fatte in modo che non siano anticostituzionali. Le leggi speciali sono leggi appositamente formulate su argomenti lavorativi e sui singoli temi.
Il contratto collettivo
Il Contratto Collettivo fa parte delle Leggi ed è uno strumento integrativo che regola tutto ciò che non è previsto nelle leggi. Viene anche identificato come uno strumento partecipativo al mondo del lavoro che integra una materia legislativa. A sua volta, il contratto collettivo fa riferimento ai Sindacati che sono suddivisi in Sindacati dei Datori e Sindacati dei Lavoratori.
Art. 1321 C.C.: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1325 C.C.: Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono:
- L'accordo delle parti
- La causa
- L'oggetto
- La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
Il Contratto Collettivo è uno strumento flessibile che plasma la legge sulle pratiche legislative. Esso può essere Nazionale o Aziendale, ossia si differenzia in base al settore in cui opera e dove opera. Ad esempio esiste un “Contratto Collettivo dei Metalmeccanici” che da una tutela minima e generalista a tutti i lavoratori in questo settore; poi esiste anche il “Contratto Collettivo della Ducati di Bologna” che invece regola per le parti mancanti, integra e sviluppa quello nazionale dei metalmeccanici.
Diritto comunitario e interpretazioni
Un altro strumento di regolamentazione è il Diritto Comunitario che però viene letto in base a due interpretazioni: la prima dice che dovrebbe essere sopra ad ogni Costituzione Nazionale; la seconda che dovrebbe essere subordinata ad essa. Il diritto comunitario trova breccia nell'art. 10 della Costituzione (L'ordinamento giuridico italiano si conferma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) e, in base a questo articolo, si dovrebbero garantire almeno le “Soft Law” e le garanzie minime decise dall'Ue. Attualmente il Diritto Comunitario è un working progress e per il momento ci si basa sulle Direttive Comunitarie che fungono da linee guida sulle quali i vari stati dovrebbero costruire le proprie leggi.
Contratto atipico e subordinazione
Contratto Atipico: nel diritto civile, un contratto è atipico quando non viene normato da una legge; nel diritto del lavoro, il contratto è atipico quando non ha uno degli indici che fanno testa la tipo di lavoro (subordinato o autonomo).
Art. 2094 C.C.: Prestatore di lavoro subordinato. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore.
Gli Indici della subordinazione sono:
- Poteri del datore
- Lavoro in Azienda
- Retribuzione
- Lavoro a Tempo Indeterminato
- Tempo Pieno
Se un lavoro subordinato ha questi elementi, è un Contratto Tipico, mentre se ne manca uno, come nel caso del lavoro Part-Time (in cui manca il Tempo Pieno) è un Contratto Atipico.
Art. 2222 C.C.: Lavoro Autonomo. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Il ruolo dei sindacati
Il Contratto Collettivo fa parte del diritto comune, il quale regola il rapporto tra i privati, e che fa riferimento alle parti che l'hanno stipulato. Il contratto collettivo viene stipulato dalle parti sociali, e quindi dai sindacati, dei lavoratori e dei datori.
Art. 39 Cost.: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Su questo articolo si forma il principio di rappresentanza in cui gli iscritti ai sindacati vengono rappresentati dai sindacati stessi.
Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) produce quindi effetti tra i sindacati stipulanti e anche sugli iscritti a questi sindacati.
Regolazione dei non iscritti ai sindacati
Ma come vengono regolati i non iscritti ai sindacati, essendo quest'ultimi liberi di iscriversi o meno ad essi? L'art. 39 della Costituzione viene attualmente applicato solo nel suo primo comma. Infatti, in base al secondo comma, i sindacati dovrebbero registrarsi in un albo, ma ciò non è mai avvenuto. I sindacati, hanno sì un regolamento interno e uno statuto, ma non sono registrati. Nel caso fossero registrati, il CCNL avrebbe effetto anche su tutti gli appartenenti a quella categoria, sia essi iscritti o meno (comma 3).
Ai non iscritti, rimangono quindi due strumenti:
- Per Adesione Esplicita (avremo una formula di adesione al Contratto Collettivo per estensione al Contratto di Categoria) o Implicita (non viene fatto riferimento esplicito al Contratto Collettivo)
- Per Via Giurisprudenziale. Questa a sua volta fa riferimento a 3 articoli:
Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art 36 Cost.: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 2099 c.c.: La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice.
In base a questo ci si rifà al CCNL per via giudiziaria, ossia tramite giudice.
Costituzione e principio di uguaglianza
I primi 3 articoli della Costituzione esplicano che è dovere principale della Repubblica, garantire un lavoro e un principio di uguaglianza.
Art.1 Cost.: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2 Cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Allo stesso modo, l'art. 4 e l'art. 41, che vanno visti in modo speculare, evidenziano che chi lavora ha diritto al lavoro e la Repubblica ha il diritto di tutelare i lavoratori. Inoltre, sono i datori di lavoro che devono garantire che ogni lavoratore non sia danneggiato nella sua sicurezza, nella sua libertà e che gli sia garantita una dignità.
Art. 4 Cost.: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 41 Cost.: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Statuto dei lavoratori e legislazione
L'evoluzione del diritto del lavoro segue due binari: la legislazione e l'applicazione delle norme. La prima legislazione sul lavoro si ebbe nel 1886 in cui si cercava di tutelare i bambini e le donne in miniera. Questa legge si costruì perché se ne sentì la necessità e in ugual modo viene fatto ogni volta che si vuol creare una legge: prima si fa un rilevamento statistico per analizzare un problema o un diritto non tutelato, poi si fa un atto di legislazione. In più è vincolante il livello di civilizzazione di una nazione (es. Cina che non rispetta tuttora i diritti dei lavoratori). Le rivendicazioni nascono dal basso, ma non necessariamente diventano legge, lo diventano solo se il legislatore ne prende visione.
Statuto dei Lavoratori
La legge 300 del 1970 definisce lo Statuto dei Lavoratori. Lo statuto dei lavoratori, pur facendo riferimento al lavoro tipico, basato sul modello fordiano, fa in modo che la Costituzione e le sue leggi a tutela dei lavoratori entrino nelle fabbriche. Con questa legge alcuni diritti Costituzionali diventano patrimonio di tutti i lavoratori. La legge 300 del '70 fa riferimento al lavoro subordinato e non tiene presente del numero di lavoratori nelle varie aziende.
Titoli dello Statuto dei Lavoratori
Titolo I: Della libertà e dignità del lavoratore
Nei suoi principali articoli cerca di tutelare la dignità e la libertà del lavoratore e di tutelare il patrimonio aziendale. I primi sei articoli servono a garantire al lavoratore che, mentre svolge la sua attività lavorativa, non può essere violato nella sua intimità, ma allo stesso tempo dà la possibilità al datore di controllare il proprio patrimonio aziendale.
- Art. 1 – Libertà di Opinione
- Art. 2 – Guardie Giurate
- Art. 3 – Personale di Vigilanza
- Art. 4 – Impianti Audiovisivi
- Art. 5 – Accertamenti Sanitari
- Art. 6 – Visite personali di Controllo
- Art. 8 – Divieto di Indagini sulle Opinioni
- Art. 9 – Tutela della Salute e dell'Integrità Fisica
Titolo II: Della libertà sindacale
- Art. 14 – Diritto di Associazione e di Attività Sindacale
- Art. 15 Atti discriminatori
Titolo III: Dell'attività sindacale
- Art. 19 – Costruzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA e RSU)
- Art. 20 - Assemblea
- Art. 21 – Referendum
- Art. 25 – Diritto di Affissione
- Art. 27 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale). Secondo l'art. 19 chiunque può aderire o costituire una RSA, mentre prima di questa legge, la Commissione Interna fungeva da rappresentanza del sindacato. Nel 1993, con il protocollo Giugni, si cercò di semplificare la rappresentanza sindacale in azienda, cercando anche di applicare il secondo comma dell'art. 39 della Costituzione. Vennero istituite le RSU (Rappresentanza Sindacale Unica) e per far sì che queste vengano istituite nelle aziende, è necessario che le varie rappresentanze sindacali, rinuncino a formare le RSA. Vengono fatte in seguito ad un accordo concertativo fatto dai sindacati dei lavoratori, quelli dei datori e dal governo. Per costituire una RSU, occorre che la varie rappresentanze sindacali che sottoscrissero il protocollo del 1993, nominino 1/3 dei rappresentanti e i restanti 2/3 siano eletti dai lavoratori stessi.
Titolo IV: Disposizioni varie e generali
Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale. [1° comma] Nel caso in cui siano violati i diritti dei lavoratori, questi possono essere tutelati, facendo un ricorso di urgenza (quindi in tempi rapidi di circa una settimana).
Casi di nullità del contratto
Art. 1343 C.C.: Causa Illecita del contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1344 C.C.: Contratto in frode alla legge. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 C.C.: Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. (es. stipendio non pagato ma registrato per scaricare maggiori spese) Questi tre articoli sono casi di Nullità del Contratto.
Integrazione e norme del contratto
Art. 1374 C.C.: Integrazione del contratto. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. (ad es. se nel contratto è riportato che non vengono pagate le 13°, il giudice può intervenire per annullare il contratto e obbligare il datore a risarcire il danno)
Art. 2060 C.C.: Disposizioni Generali del lavoro. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2077 C.C.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Rinunce e transazioni
Art. 2113 C.C.: Rinunzie e Transazioni. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Ci sono diritti fondamentali e alienabili dei lavoratori, sui quali nessuno può disporre, nemmeno il Contratto Collettivo. È però possibile transigere su alcuni di questi, se il rapporto di lavoro si sta per estinguere e se vi è una liquidazione in denaro (es. per le ferie non fatte, i giorni di riposo... non è invece possibile per la tutela della salute).
Tutte queste leggi, fino a qui trattate, rientrano nel principio del FAVOR LAVORATORIS, cioè a favore dei lavoratori.
Distinzione tra subordinazione e autonomia
Art. 2094 C.C. Art. 409 C.p.C. Art. 2222 C.C.
Lavoro Subordinato Lavoro Parasubordinato (rientra Lavoro Autonomo nel lavoro autonomo)
Art. 409 C.p.C. (Codice di procedura Civile): Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
- Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa
- Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie
- Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
- Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica
- Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
È importante ricordare che fanno parte del lavoro subordinato le agenzie, le rappresentanze commerciali e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nel lavoro parasubordinato, il lavoratore ha sempre dall'al...
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