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TITOLO IV "DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI"
Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale. [1° comma] Nel caso in cui siano violati i diritti dei lavoratori, questi possono essere tutelati facendo un ricorso di urgenza (quindi in tempi rapidi di circa una settimana).
Art. 1343 C.C.: Causa Illecita del contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1344 C.C.: Contratto in frode alla legge. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 C.C.: Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. (es. stipendio non pagato ma registrato per scaricare maggiori spese)
Questi tre articoli sono casi di Nullità del Contratto.
Art. 1374 C.C.: Integrazione del contratto. Il contratto obbliga le parti non
Art. 2060 C.C.: Disposizioni Generali del lavoro. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2077 C.C.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
2113 C.C.: Rinunzie e Transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Ci sono diritti fondamentali e alienabili dei lavoratori, sui quali nessuno può disporre, nemmeno il Contratto Collettivo. È però possibile transigere su alcuni di questi, se il rapporto di lavoro si sta per estinguere e se vi è una liquidazione in denaro (es. per).
le ferie non fatte, i giorni di riposo... non è invece possibile per la tutela della salute). Tutte queste leggi, fino a qui trattate, rientrano nel principio del FAVOR LAVORATORIS, cioè a favore dei lavoratori.
Distinzione tra Subordinazione e Autonomia
Art. 2094 C.C. Art. 409 C.p.C. Art. 2222 C.C.
Lavoro Subordinato Lavoro Parasubordinato (rientra Lavoro Autonomo nel lavoro autonomo)
Art. 409 C.p.C. (Codice di procedura Civile):
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
dipinge la parete di rosso invece che di bianco e in cui io posso decidere se farla rinbiancare oppure tenerla di quel colore, pagandola ad un prezzo inferiore).
L'obbligazione di mezzi consiste nell'adottare tutti i mezzi possibili per adempiere alla richiesta del committente. Questo tipo di obbligazione e quindi la diligenza, viene parametrata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche (es. chirurgo che non ha adottato tutte le misure necessarie disponibili per operare di appendicite, con un risultato di morte).
Nel mondo della subordinazione, le cose cambiano; le obbligazioni di mezzi, ricadono sul datore di lavoro (es. in un ospedale, se c'è un' imperizia, ci si rifà sia sul medico che sull'azienda). Vi è una diversa diligenza esigibile tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Anche sotto il profilo della responsabilità, c'è un restringimento delle possibilità al suo interno.
Vi è una distinzione tra Locatio
Operis (lavoro autonomo) e Locatio Operarum (lavoro subordinato).
Sinnallagma: doppia obbligazione tra i contraenti, tra datore di lavoro e lavoratori subordinadi.
Contratto e Autonomia Contrattuale
Nell'autonomia contrattuale i due contraenti possono liberamente stabilire un accordo tra le parti, senza i vizi del consenso.
Art. 1322 C.C.: Autonomia del contratto. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Questa legge, porta ad una possibilità infinita di contratti, causando spesso atipicità del contratto.
Nel contratto è quindi possibile inserire ulteriori clausole, senza però andare contro la legge e senza intaccare il Favor Lavoratoris.
Art. 1346 C.C.: Requisiti dell'oggetto del contratto.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Secondo la forma, il contratto può essere "ad substantiam" (ai fini della validità dell'atto) in cui si richiede la forma scritta (in caso contrario può causare la nullità del contratto) ed "ad probatinem" (ai fini di prova) in cui nell'esistenza di una forma scritta, ci possono essere delle prove testimoniali.
Art. 1353 C.C.: Contratto Condizionale. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 C.C.: Condizioni Illecite o Impossibili. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Art. 1362 C.C.: Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. È quindi importante valutare il comportamento attuativo del contratto; non solo la parte letterale (il contratto), ma anche lo svolgimento.
Art. 1363 C.C.: Interpretazione complessiva delle clausole. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Art. 1366 C.C.: Interpretazione di buona fede. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Art. 1372 C.C.: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
titolo del codice civile 1418 recita "Cause di nullità del contratto". Questo articolo stabilisce le situazioni in cui un contratto può essere considerato nullo, cioè privo di validità giuridica. Le cause di nullità del contratto possono essere diverse e vengono elencate nel codice civile. Alcuni esempi di cause di nullità sono: - Il contratto è stato concluso da una persona incapace di agire legalmente, come un minore non emancipato o una persona interdetta. - Il contratto è stato concluso sotto costrizione o minaccia. - Il contratto è stato concluso con un errore essenziale, cioè quando una delle parti ha commesso un errore che ha influenzato la sua volontà di concludere il contratto. - Il contratto è contrario all'ordine pubblico o alle buone maniere. - Il contratto è stato concluso con un oggetto illecito o immorale. Se un contratto è considerato nullo, le parti coinvolte non sono tenute ad adempiere alle loro obbligazioni contrattuali e possono richiedere la restituzione di quanto eventualmente già pagato o consegnato. È importante sottolineare che la nullità del contratto può essere dichiarata solo da un giudice, su richiesta di una delle parti interessate.