Stampa nel periodo liberale e fascista
I due modelli di tutela di fine '700
Come abbiamo visto, la tutela della libertà di espressione risale alle due grandi rivoluzioni di fine '700: prima quella americana e poi quella francese. Il modello americano è di stampo giusnaturalista, cioè ritiene che la libertà di espressione sia un diritto naturale, che preesiste alla costituzione, e dunque non può subire alcuna forma di limitazione a priori (1o emendamento della Costituzione del 1787). Il modello francese è di stampo giuspositivista: le libertà sono solo quelle riconosciute dal diritto positivo, e dunque fonda sulla Costituzione e sulle leggi del Parlamento la definizione di equilibrio tra libertà di espressione e ragioni delle Autorità.
Lo Statuto Albertino e la sua attuazione
Lo Statuto Albertino riprende il modello francese: "La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi", e dunque sancisce il divieto di ogni intervento preventivo e riserva al legislatore di definire i limiti all’esercizio della libertà. Purtroppo, ciò finì per essere una delega in bianco a favore di varie maggioranze parlamentari che limitarono grandemente la libertà.
Ad ogni modo, la prima legge di attuazione dello Statuto fu molto favorevole alla libertà: l’Editto sulla Stampa del 1848, coevo allo Statuto e concesso motu proprio dal sovrano, disciplinava favorevolmente:
- Il divieto di ogni censura preventiva
- La definizione dei reati a mezzo stampa (l’abuso)
Per la stampa comune: si poneva l’obbligo di depositare una copia dello stampato presso l’autorità giudiziaria; lo stampato doveva contenere data, luogo di edizione e nome dello stampatore. Inoltre, l’obbligo di nominare per ogni periodico un gerente responsabile, centro di imputazione della responsabilità in caso di reati a mezzo stampa.
Nell’Editto la nozione di abuso viene sottratta alla disciplina codicistica (codice penale) e disciplinata specificamente in ipotesi di lesioni di interessi sia pubblici (religione, stato, sovrano, capi di stato, buon costume) che privati (ingiuria, diffamazione).
L’Editto si esprime con favore verso la libertà di espressione: le pene previste risultano meno gravi di quelle del codice, il giudizio e le sanzioni erano decise dal magistrato di appello affiancato da una giuria popolare, il sequestro uno strumento meramente facoltativo cui solo il giudice poteva ricorrere: insomma una configurazione dei pubblici poteri in chiave solo repressiva degli eventuali abusi.
Non passerà molto tempo per una trasformazione in senso restrittivo della libertà di espressione: non appena emergerà con evidenza il nesso tra stampa e politica.
L'evoluzione della prassi amministrativa e della legislazione
Nella realtà, l’esperienza liberale è caratterizzata da elementi meno liberali dei principi generali sanciti solennemente dall’Editto sulla Stampa. Vediamo alcuni esempi:
- Le leggi di Polizia del 1859, 1865 e 1889 introducono una serie di limiti amministrativi aventi ad oggetto la gestione dei mezzi di produzione degli stampati (autorizzazione di polizia per l’arte tipografica, licenza di polizia per l’affissione degli stampati, potere di polizia di sequestro degli stampati osceni).
- Ulteriore tentativo di maggior restrizione della libertà fu il disegno di legge del 1899, mai fortunatamente convertito in legge, che prevedeva una vera e propria censura preventiva (nelle due ore che precedevano la distribuzione dei giornali), un aggravio di pene per reati a mezzo stampa.
- Solo nel periodo giolittiano, di maggior stabilità politica e sociale, arrivarono i primi segnali di inversione delle tendenze restrittive, tra i provvedimenti più significativi la legge del 1906, che consentiva il sequestro preventivo nei soli casi di stampati che violassero il limite del buon costume o che non avessero adempiuto agli obblighi di deposito delle copie presso le autorità pubbliche.
- La svolta in senso liberale si arrestò subito con l’inizio della grande guerra: con una legge del 1915 si vietò ogni notizia di carattere militare, nella prassi ciò si trasformò in un sistema di censura preventiva sui contenuti degli stampati da parte del Prefetto, il quale poteva altrimenti sequestrare lo stampato “per la sicurezza nazionale”.
Il periodo fascista
Dal gerente al direttore responsabile
Tutta l’epoca fascista si caratterizza per una tendenza restrittiva preventiva, piuttosto che una repressione posteriore dei singoli abusi. Inoltre, come abbiamo già detto, non solo una posizione restrittiva dei poteri pubblici nei confronti della libertà di espressione, ma anche un atteggiamento positivo (inteso come “fare”) dei poteri pubblici nei confronti dell’informazione, chiave sociale e politica del rafforzamento del potere costituito.
Ciò si traduce in una serie di istituti e di controlli sconosciuti al passato, quali gli obblighi del gerente responsabile di essere un soggetto direttamente coinvolto nella gestione del periodico, di sottoporre a riconoscimento prefettizio la nomina del gerente, ed il potere del Prefetto di revocare la nomina del gerente dopo la commissione di due reati a mezzo stampa ovvero dopo due diffide prefettizie nell’arco di un anno: insomma un formidabile meccanismo di condizionamento dell’esercizio della stampa.
Con una legge del 1925 si trasformò la figura di gerente responsabile in direttore responsabile, affidandone il riconoscimento al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Infine, con il codice penale del 1930 si configurò una responsabilità oggettiva per fatto altrui al direttore responsabile del periodico, stabilendo che esso fosse responsabile di qualsiasi delitto a mezzo stampa compiuto anche dai suoi giornalisti.
Istituzione dell'ordine e albo dei giornalisti
Già previsti nelle leggi del 1925/28, vennero presentati come “un'antica aspirazione espressa dalla classe giornalistica”, costituirono di fatto un filtraggio ed una selezione politica degli aspiranti giornalisti. L’Albo si componeva di tre elenchi:
- Giornalisti professionisti (aver esercitato la professione per almeno 18 mesi)
- Giornalisti praticanti (aver esercitato per un periodo inferiore ai 18 mesi, o i minori di 21 anni)
- Pubblicisti (aver esercitato l’attività giornalistica in via non esclusiva)
I requisiti per potersi iscrivere erano: requisiti positivi (cittadinanza italiana, godimento diritti civili, attestato di attività svolta in editoria) e requisiti negativi (non aver condanne a pene superiori a 5 anni, non aver svolto una "pubblica attività contraria agli interessi della Nazione", requisito che si trasformava in un allineamento politico di ogni giornalista, che doveva perciò richiedere al Prefetto un attestato circa la propria condotta politica).
La legge stabiliva che la tenuta dell’Albo avvenisse a cura dell’Ordine dei Giornalisti da istituirsi nelle città sedi delle Corti d’Appello: in realtà l’Ordine non fu mai istituito e, di fatto, le funzioni dello stesso vennero esercitate dal sindacato nazionale fascista dei giornalisti. Il sindacato era articolato in undici sindacati regionali, che curavano la tenuta dell’Albo, deliberavano sull’ammissione degli aspiranti, potevano esercitare poteri disciplinari quali la sospensione dalla professione o la cancellazione dall’Albo. Contro le delibere del comitato non si poteva nemmeno fare ricorso all’autorità giudiziaria, si poteva solo ricorrere alla commissione superiore della stampa (anch’essa di stampo fascista).
Reati a mezzo stampa nel codice penale del 1930
Mentre l’Editto aveva ricondotto i reati a mezzo stampa ad una disciplina speciale, derogatoria del codice penale, con il Codice Rocco del 1930 l’intero settore è ricondotto alla disciplina del codice. Abbiamo già visto una novità del codice, ossia la responsabilità oggettiva (non scusabile) del direttore responsabile, stabilita dall’art. 57. Quanto alle fattispecie delittuose, il codice le arricchisce notevolmente, aggravandone le pene relative: tali fattispecie si dividono in due grandi categorie:
- Ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità della stampa costituisce un elemento essenziale del reato (ben 5 reati di vilipendio).
- Fattispecie nelle quali l’elemento della pubblicità rappresenta una circostanza aggravante (diffamazione, istigazione alla diserzione, istigazione a disobbedire alle leggi).
Insomma, una serie di ipotesi criminose attraverso le quali si consentiva la repressione di ogni forma di dissenso politico.
La legislazione di pubblica sicurezza
Su questa materia si può notare una sorta di continuità con l’epoca liberale. Con i Testi Unici di Pubblica Sicurezza del 1926 e del 1931 si esplicarono due tendenze:
- Inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio della stampa: licenze di polizia per ogni mezzo diretto alla diffusione del pensiero, licenza per affissione o distribuzione di stampati…
- Trasformazione del sequestro da strumento meramente repressivo, azionabile dal giudice, a strumento amministrativo di intervento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia, indipendentemente dall’effettiva commissione di un reato a mezzo stampa, ma basato sul mero sospetto: dunque un intervento diretto della polizia contro gli stampati "contrari agli interessi nazionali dello stato, lesivi della dignità e del prestigio delle nazionale e delle autorità, offensivi della morale, del buon costume, dell’ordine pubblico, ovvero contengano riferimento diretto o indiretto a metodi anticoncezionali o a corrispondenze amorose o a immagini di delitti di sangue…”
Interventi economici a favore e la nascita di apposite strutture amministrative
Come abbiamo anticipato, per la prima volta ci si muove sul versante degli interventi diretti, dando vita a forme di aiuto destinate a rimanere anche dopo il crollo del fascismo. Così, accanto ai finanziamenti occulti alla stampa periodica, nei primi anni ’30 viene...
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