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La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è stata oggetto di riforma nel 2003 ed è una
società di capitali caratterizzata dal fatto che:
-per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio. Ha quindi
la personalità giuridica (conseguita a seguito dell’iscrizione della società nel
registro delle imprese) con totale distinzione del patrimonio societario rispetto
a quello dei singoli soci
-le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non
possono essere oggetto di offerta al pubblico
Possono però emettere titoli di debito (obbligazioni) ma non possono essere collocati
direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.
La srl può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, mantenendo intatta la
responsabilità limitata del singolo socio. È obbligatoria l’iscrizione nel registro delle
imprese ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Il capitale sociale minimo
richiesto per la costituzione della società è di 10000 euro e non può essere
rappresentato da azioni. La denominazione sociale è libera ma deve indicare la forma
di s.r.l. Per quanto riguarda i conferimenti essi possono consistere in denaro, beni in
natura, prestazioni d’opera. All’atto della costituzione vanno versati presso una banca
il 25% dei conferimenti in denaro. Tale versamento può essere sostituito da una
polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Fino a quando non viene
eseguito tale versamento il socio non può partecipare alle decisioni sociali. Il capitale
sociale è diviso secondo un criterio personale cioè il numero iniziale delle quote
corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e
ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione. Le quote possono
essere di diverso ammontare a seconda del capitale sottoscritto da ciascun socio e i
diritti sociali spettano in proporzione della partecipazione posseduta. Il trasferimento
della quota è generalmente libero ed è valido ed efficace fra le parti per effetto del
semplice consenso ma produce effetti nei nei confronti della società solo dal
momento in cui è iscritto nel libro dei soci.
Il recesso del socio può avvenire in due casi:
• se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso
di almeno sei mesi;
• se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno
consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua