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La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è stata oggetto di riforma nel 2003 ed è una

società di capitali caratterizzata dal fatto che:

-per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio. Ha quindi

la personalità giuridica (conseguita a seguito dell’iscrizione della società nel

registro delle imprese) con totale distinzione del patrimonio societario rispetto

a quello dei singoli soci

-le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non

possono essere oggetto di offerta al pubblico

Possono però emettere titoli di debito (obbligazioni) ma non possono essere collocati

direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.

La srl può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, mantenendo intatta la

responsabilità limitata del singolo socio. È obbligatoria l’iscrizione nel registro delle

imprese ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Il capitale sociale minimo

richiesto per la costituzione della società è di 10000 euro e non può essere

rappresentato da azioni. La denominazione sociale è libera ma deve indicare la forma

di s.r.l. Per quanto riguarda i conferimenti essi possono consistere in denaro, beni in

natura, prestazioni d’opera. All’atto della costituzione vanno versati presso una banca

il 25% dei conferimenti in denaro. Tale versamento può essere sostituito da una

polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Fino a quando non viene

eseguito tale versamento il socio non può partecipare alle decisioni sociali. Il capitale

sociale è diviso secondo un criterio personale cioè il numero iniziale delle quote

corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e

ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione. Le quote possono

essere di diverso ammontare a seconda del capitale sottoscritto da ciascun socio e i

diritti sociali spettano in proporzione della partecipazione posseduta. Il trasferimento

della quota è generalmente libero ed è valido ed efficace fra le parti per effetto del

semplice consenso ma produce effetti nei nei confronti della società solo dal

momento in cui è iscritto nel libro dei soci.

Il recesso del socio può avvenire in due casi:

• se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso

di almeno sei mesi;

• se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno

consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua

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A.A. 2016-2017
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ottobre22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Tucci Andrea.