La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è stata oggetto di riforma nel 2003 ed è una società di capitali caratterizzata dal fatto che:
- Per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio. Ha quindi la personalità giuridica (conseguita a seguito dell’iscrizione della società nel registro delle imprese) con totale distinzione del patrimonio societario rispetto a quello dei singoli soci.
- Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono essere oggetto di offerta al pubblico.
Possono però emettere titoli di debito (obbligazioni) ma non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori. La s.r.l. può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, mantenendo intatta la responsabilità limitata del singolo socio. È obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società è di 10.000 euro e non può essere rappresentato da azioni. La denominazione sociale è libera ma deve indicare la forma di s.r.l.
Conferimenti e capitale sociale
Per quanto riguarda i conferimenti, essi possono consistere in denaro, beni in natura, prestazioni d’opera. All’atto della costituzione vanno versati presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro. Tale versamento può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Fino a quando non viene eseguito tale versamento, il socio non può partecipare alle decisioni sociali.
Il capitale sociale è diviso secondo un criterio personale cioè il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione. Le quote possono essere di diverso ammontare a seconda del capitale sottoscritto da ciascun socio e i diritti sociali spettano in proporzione della partecipazione posseduta.
Trasferimento delle quote e recesso
Il trasferimento della quota è generalmente libero ed è valido ed efficace fra le parti per effetto del semplice consenso ma produce effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci.
Il recesso del socio può avvenire in due casi:
- Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi.
- Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società.
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La società a responsabilità limitata - diritto commerciale
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