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La società a responsabilità limitata

Caratteri distintivi

La Srl – artt. 2462 – 2483 – è una società di capitali in cui:

  • Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
  • Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico.
  • Può emettere titoli di debito assimilabili alle obbligazioni ma, è vietato collocarle presso il pubblico dei risparmiatori.

Capitale minimo 10.000 €.

Assetto organizzativo di Srl = modello spa. Nella Srl è consentito comunque adottare statutariamente anche soluzioni organizzative proprie della società di persone.

La costituzione della società. La s.r.l. unipersonale

Caratteristiche Srl:

  • Capitale minimo per la costituzione 10.000 €.
  • La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella spa, ma deve contenere la denominazione di Srl.
  • La Srl può essere costituita a tempo indeterminato. In questo caso ogni socio può recedere dalla società dando un preavviso di 6 mesi, che lo statuto può allungare fino ad un anno.

Nel 1993 è stata introdotta la possibilità di costituzione da parte di un singolo socio, di una Srl. Valgono le stesse regole per la spa unipersonale.

I conferimenti. Le altre forme di finanziamento

L'attuale disciplina – 2003 – dice che come nelle società di persone, anche nelle Srl è possibile conferire tutti quegli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. È previsto anche il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e dell’intero sovrapprezzo (se unipersonale intero ammontare) che può essere sostituito dalla stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Inoltre, è consentito il conferimento di prestazione d’opere o servizi purché l’intero valore sia garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

Per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti in natura, è sufficiente per la valutazione scegliere un esperto o una società di revisione. Non è prevista nessuna revisione di stima. La disciplina per gli acquisti pericolosi della società nei confronti di soci, amministratori e fondatori è uguale alla disciplina delle spa – art. 2465. La disciplina del socio moroso – art. 2466 – si applica anche nel caso in cui siano scadute o inefficaci la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria. Resta la regola che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci; resta anche la facoltà per la società:

  • Di vendere coattivamente le quote del socio moroso, in alternativa alla normale azione giudiziaria.
  • Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, si procede tuttavia alla vendita solo se lo statuto lo consente.
  • Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso, trattenendo le somme in questo caso il capitale deve essere immediatamente ridotto in misura corrispondente, in quanto la Srl non può mai farsi acquirente delle proprie azioni.

La novità con la riforma del 2003 riguarda la specifica disciplina dei finanziamenti dei soci. L’art. 2467 stabilisce al riguardo che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori; inoltre, deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La stessa disciplina è applicabile anche ai finanziamenti concessi dalla società capogruppo alle società controllate.

Con l’attuale disciplina è consentito che lo statuto preveda l’emissione di titoli di debito; infatti, è lo statuto della Srl che stabilisce se la competenza di emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie. La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso obbligo iscrizione al registro delle imprese. Possono essere previste anche delle condizioni e le modalità di rimborso possono essere modificate con il consenso della maggioranza dei possessori di titoli. Il taglio minimo dei titoli previsto per legge è di 50.000 €. I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori. Possono essere sottoscritti SOLO da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, così, in caso di circolazione, rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente. L’identità del garante e l’ammontare della garanzia deve essere indicata sul titolo di debito e sugli eventuali registri che ne documentano la circolazione.

Le quote sociali

Nella Srl il capitale è diviso secondo un criterio personale le quote di partecipazione dei soci; NON possono essere rappresentate da azioni. Il capitale della Srl è diviso in parti in base al numero di soci: il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione, corrispondente alla frazione di capitale sociale da lui sottoscritta. Le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio. Quindi, le quote possono essere tutte diverse!

La regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la partecipazione dei soci è determinata in misura proporzionale al conferimento. Questa è una regola dispositiva, ma può essere ampiamente derogata dall’autonomia statutaria dato che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili salvo diversa previsione statutaria, possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico. L’eventuale certificato di quota rilasciato dalla società costituisce un documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale. L’atto costitutivo può limitare e anche escludere del tutto il trasferimento delle quote, può subordinare il trasferimento al tradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti mero godimento; in questo caso il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società. L’atto costitutivo NON può sopprimere questa causa di recesso, ma, può comunque prevedere che il recesso non possa essere esercitato prima di un certo termine non maggiore di 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota.

La disciplina del recesso è consentita, specificando che è uno strumento per la tutela dei soci di minoranza in una società. Nella Srl c’è libertà di autonomia statutaria: l’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge nei casi in cui:

  • Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che comunque l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno.
  • Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che NON hanno consentito (quindi, i soci contrari, assenti, astenuti): al cambiamento dell’oggetto sociale o al tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all’estero, all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti ad un singolo socio.
  • Sia contrario all’aumento del capitale sociale con l’esclusione del diritto di opzione.

Il criterio di determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad assicurare la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, che in caso di disaccordo viene determinato da un esperto nominato dal tribunale. La quota del socio recedente deve:

  • Essere offerta in opzione agli altri soci o ad un terzo individuato dai soci stessi.
  • Se non ci sono acquirenti si procede al rimborso attingendo dalle riserve disponibili della società o in mancanza, si procede alla riduzione del capitale sociale.
  • Se la riduzione diventa impossibile a causa dei creditori sociali che si oppongono, avviene lo scioglimento della società.

Nella Srl come nella società di persone l’atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio SOLO per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina del recesso, con esclusione della riduzione del capitale sociale.

Il trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento della quota è valido ed efficace tra le parti per effetto del semplice consenso; produce effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci. I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale entro 30 giorni deve depositarla per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società.

Il trasferimento deve essere annotato nel libro dei soci su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, che devono esibire l’atto da cui risulta il trasferimento cioè che attesta l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. Con la successiva iscrizione nel libro dei soci il trasferimento diventa efficace nei confronti della società. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, prevale chi per primo ha effettuato l’iscrizione nel registro delle imprese purché sia in buona fede.

Alla Srl è vietato in modo assoluto l’acquisto di proprie quote. In nessun caso la società può accettare in garanzia proprie quote, cioè non può accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. La quota può formare oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio, con conseguente vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore. Questo avviene anche in caso di fallimento del socio. Quando la partecipazione non è stata liberamente trasferibile, la vendita è priva di effetto se la società presenta entro 10 giorni un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. Si consente così ai soci di impedire l’ingresso di soci non graditi. Si applica la stessa disciplina se la partecipazione forma oggetto di pegno, usufrutto o sequestro.

Gli organi sociali. Le decisioni dei soci

Gli organi sociali sono gli stessi di una spa: assemblea, organo amministrativo, collegio sindacale. L’art. 2479 stabilisce che sono inderogabili le decisioni dei soci per:

  • L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore.
  • Le modificazioni dell’atto costitutivo.
  • La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L’atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci ulteriori materie. I soci decidono su qualsiasi argomento che sia proposto dagli amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano prese in maniera diversa con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

In presenza di questa clausola statutaria, la decisione con metodo assembleare è necessaria per le modifiche dell’atto costitutivo, delle modifiche dell’oggetto sociale, modifica dei diritti dei soci, riduzione obbligatoria del capitale per perdite; sarà necessaria una maggioranza diversa, 1/3 del capitale sociale. L’assemblea; le modalità di convocazione sono state determinate dall’atto costitutivo; altrimenti se non è stato determinato la convocazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, almeno 8 giorni prima dell’adunanza al domicilio del socio.

Intervento in assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. Non ci sono le limitazioni di rappresentanza previste per la spa. Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla partecipazione.

Maggioranze per deliberare; l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale – delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche dell’atto costitutivo è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Non è prevista un’assemblea di seconda convocazione con maggioranze ridotte, ma, comunque possono essere previste dall’atto costitutivo. L’attuale disciplina prevede l’assemblea totalitaria!

Invalidità delle delibere; le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non hanno acconsentito anche individualmente, amministratori, collegio sindacale entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Disciplina = per le decisioni con conflitto di interesse. Il tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità; come nelle spa la sostituzione sana è retroattiva salvi sempre però i diritti acquistati da terzi in buona fede. Possono essere impugnate da chiunque ha interesse entro 3 anni le delibere aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza assoluta di informazione. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Amministrazione e controlli

La ripartizione di competenze dell’assemblea e degli amministratori è rimessa all’autonomia statutaria. Gli amministratori: in mancanza di diversa disposizione, l’amministrazione è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato. L’amministrazione è affidata a più persone, consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Inoltre, può essere previsto che gli amministratore operino disgiuntamente o congiuntamente. Comunque sia, le decisioni per il bilancio, fusione, scissione e aumento di capitale devono essere prese con metodo collegiale. I contratti conclusi dagli amministratori con rappresentanza in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo. Possono inoltre essere impugnate le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi quando il danno ha cagionato il patrimonio della società. L’impugnazione può essere fatta entro 90 giorni dagli altri amministratori, dal collegio sindacale e dal revisore. Agli amministratori in conflitto di interesse non hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il loro stato al consiglio di amministrazione.

Responsabilità degli amministratori:

  • Responsabilità verso la società e i singoli soci o terzi direttamente danneggiati non c’è responsabilità verso i creditori sociali.
  • Responsabilità solidale con gli altri amministratori che sono anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, soci o terzi.
  • L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio che può chiedere come provvedimento cautelare la revoca degli amministratori nella gestione della società.

Collegio sindacale: l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore determinando competenze e poteri. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria SOLO se il capitale sociale è inferiore a 120.000 o se non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata. La disciplina del collegio sindacale è uguale alla disciplina delle spa ma non è necessaria la nomina di un revisore; infatti, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dallo stesso collegio sindacale. Nelle società in cui manca il collegio sindacale alcuni poteri di controllo propri dei sindaci sono riconosciuti direttamente ai soci che non partecipano all’amministrazione. Ogni socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali di consultare anche con professionisti.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Titta88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Mayr Carlo.
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