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Diritto commerciale: le SRL

Le SRL rappresentano il tipo societario più diffuso in Italia. Esse nascono come società per azioni semplificate con connotati simili a quelli delle società di persone. L’obiettivo del legislatore era, infatti, quello di fornire agli operatori un modello di normale applicazione per le imprese medio-piccole, costituendo una via di mezzo tra le società di persone di piccolissime dimensioni e le società di capitali di grandi dimensioni. La possibilità di costituire società a responsabilità limitata con un unico socio consente inoltre di utilizzare tale modello anche in luogo dell’esercizio individuale dell’attività d’impresa.

Origine e sviluppo delle SRL

La prima SRL nasce in Inghilterra e successivamente si sviluppa, a fine '800, in Germania, Austria e Francia. Le SRL possono seguire:

  • Modello di stampo capitalistico in cui ha maggior rilievo il capitale;
  • Modello di stampo personalistico in cui la persona del socio ha fondamentale rilievo.

Possono inoltre essere:

  • Società chiuse, ovvero non si rivolgono al mercato del capitale di rischio;
  • Società aperte, ovvero si rivolgono a mercati regolamentati ed a mercati di Borsa.

SRL in Italia

In Italia, la prima regolamentazione delle SRL avviene nel 1942 grazie all'emanazione del codice civile. Antecedentemente vi erano i progetti del codice del commercio che prevedevano un tipo di società che si avvicinava alle società di persone, mentre nel 1966 si ha il progetto De Gregorio, il quale permetteva un controllo più incisivo da parte dei soci. La fattispecie SRL, così come regolamentata dal codice civile inizialmente, era caratterizzata dalla volontà dei soci di agire in regime di responsabilità limitata (ovvero dall’intenzione di limitare il rischio) e dall’impossibilità di incorporare la partecipazione sociale in un titolo di credito. Infine, vi era la distribuzione del potere gestorio tra l’organo assembleare e l’organo amministrativo operanti secondo il principio di collegialità.

Al momento della redazione del codice civile, il legislatore italiano aveva una doppia scelta:

  • Costituire la SRL come una società per azioni ma senza azioni, quindi semplificata;
  • Costituire la SRL come una società di persone con una differenza: la responsabilità limitata.

A posteriori è possibile notare come le SRL seguano la disciplina delle società per azioni. Un’altra differenza tra società per azioni e le SRL è il capitale minimo necessario per la costituzione delle diverse società. Infine, è ancora possibile notare come, originariamente, solo le SRL potessero essere unipersonali.

Riforme delle SRL

Nel 2003 abbiamo la prima riforma delle società di capitali che entra in vigore il 1° gennaio del 2004. Con questa particolare riforma, le SRL rimangono società di capitali senza azioni in formato ridotto, ma la nuova SRL può, attraverso l’ampia autonomia concessa ai soci, diventare una società di persone a responsabilità limitata. La nuova disciplina della società a responsabilità limitata segna sicuramente una profonda “frattura” rispetto a quella prevista originariamente nel codice civile. Qualora i soci scelgano un profilo personalistico, i conferimenti possono avere per oggetto denaro, apporti d’opere e di servizi. Nel caso di modello capitalistico, il legislatore introduce il diritto di opzione a favore dei “vecchi” soci, mentre l’atto costitutivo può prevedere l’offerta a terzi delle quote di nuova emissione. Inoltre, gli amministratori non debbono essere forzatamente soci in quanto l’atto costitutivo può consentire la nomina di amministratori terzi. Infine, i poteri di controllo sono attribuiti ai soci, tuttavia, l’atto costitutivo può affidarli anche ai sindaci o ad un revisore. I limiti all’autonomia concessa ai soci nella scelta di profili tipici del modello della società per azioni risultano espressamente previsti dal legislatore. Infatti, i soci possono, con espressa clausola nell’atto costitutivo, consentire che la società a responsabilità limitata ricorra al mercato del capitale di credito, ma solo in via indiretta, attraverso investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Per contro, il ricorso diretto a tale mercato risulta espressamente precluso.

Nel 2012 vi è una nuova riforma del sistema societario. Occorre partire dal presupposto che le start up possano assumere la forma di:

  • Cooperative
  • SRL
  • SPA

Con quest’ultima riforma, le start up innovative con fatturato inferiore ai 5 milioni hanno la possibilità di finanziarsi attraverso la sottoscrizione di partecipazioni (crowdfunding). Con questa riforma, dunque, le start up innovative costituite come SRL passano da società chiuse a società aperte. In sintesi, si può dire che nel 2012, in Italia, si hanno:

  • SRL chiuse;
  • SRL aperte, ovvero le start up innovative che possono offrire le proprie partecipazioni sul mercato. Queste ultime possono però essere offerte unicamente per un massimo di 5 anni.

Nel 2015 viene offerta anche alle PMI innovative la possibilità di usufruire del crowdfunding. In particolare, per Piccole Medie Imprese vengono intese quelle aziende che presentano almeno 2 di questi requisiti:

  • Un numero di dipendenti inferiore a 250;
  • Un attivo inferiore a 43 milioni;
  • Un fatturato inferiore a 50 milioni.

Dal 2017, invece, tutte le PMI sotto forma di SRL possono offrire le proprie partecipazioni sul mercato, non necessariamente sotto forma di crowdfunding. L’aver offerto alle SRL la possibilità di poter essere società aperte comporta però una mancanza di tutela dei soci che acquistano le partecipazioni sul mercato. Un ulteriore cambiamento è dato dalla differenza notevolissima tra soci che gestiscono la società e quelli che invece sono semplici investitori.

Il legislatore ha inoltre istituito una nuova regola per le SRL società aperte, ovvero ha istituito la possibilità di emettere partecipazioni standardizzate le quali prevedono diritti in grado di attirare potenziali investitori/finanziatori. Esse possono, infatti, essere simili alle azioni senza diritto di voto delle SPA. Occorre inoltre sottolineare come anche le SRL società chiuse abbiano la possibilità di emettere partecipazioni standardizzate.

Tipologie di SRL

Da quanto espresso in precedenza si possono quindi notare quattro tipologie di SRL:

  • SRL di grandi dimensioni (applica le norme del codice civile);
  • SRL PMI chiusa tradizionale;
  • SRL PMI chiusa che emette quote standardizzate;
  • SRL PMI aperta con offerta al pubblico.

Operativamente, le SRL che decidono di godere del crowdfunding devono predisporre un aumento di capitale sociale, creare quote standardizzate e destinarle al mercato.

Nel 2016 è stata creata una Commissione con lo scopo di porre le basi per una riforma per integrare la disciplina delle procedure concorsuali. Tale riforma avrebbe sconvolto ulteriormente il mondo delle SRL ma, a causa della caduta anticipata del governo Gentiloni, non è andata in porto. Uno degli obiettivi di questa Commissione era quello di avvicinare la disciplina delle SRL a quello delle SPA.

Norme riguardanti le SRL

Articoli 2462 e seguenti del Codice Civile.

Innanzitutto è importante ricordare che le SRL sono società di capitali.

Art. 2462

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente, quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

Art. 2468 (I comma)

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Questi due articoli ci indicano le caratteristiche delle SRL quali:

  • Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali;
  • Divieto di rappresentare le partecipazioni con azioni, cioè divieto di emettere azioni e di rappresentare in titoli le partecipazioni (divieto di cartolarizzazione);
  • Divieto di offrire partecipazioni al pubblico; vale unicamente per le grandi SRL.

Costituzione delle SRL

Come avviene la costituzione delle SRL? Nello stesso modo delle SPA, ovvero può avvenire con:

  • Contratto;
  • Atto unilaterale. Sono molto diffuse le SRL con socio unico. L’importanza delle società con socio unico è visibile soprattutto nei gruppi. Va comunque evidenziato come l’unico socio, in caso di insolvenza della società, risponda illimitatamente per le obbligazioni sociali quando i conferimenti non siano stati effettuati con versamento del loro intero ammontare o fin quando non sia stata attuata la pubblicità della dichiarazione contenente le indicazioni relative all’unico socio.

La costituzione della società avviene con atto pubblico e si perfeziona mediante l’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. L’atto costitutivo deve contenere le norme relative al funzionamento della società in quanto non è stato previsto dal legislatore la presenza di uno statuto per le SRL.

Frequente è la presenza di società a responsabilità limitata caratterizzate da una compagine paritaria formata da due soci o da due gruppi di soci con partecipazioni al 50% (es. joint ventures). Tale ipotesi consente di esercitare un’attività di impresa collettiva in posizione paritaria e di attribuire una partecipazione paritaria al capitale sociale, anche in presenza di conferimenti di non uguale valore permettendo di valorizzare apporti di realtà economiche non idonee ad essere oggetto di conferimento. Inoltre, il legislatore attribuisce a ciascun amministratore o ai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale la facoltà di sottoporre alla decisione dei soci o all’assemblea determinati argomenti di competenza dell’organo amministrativo. In una società di due soci, ciascuno di essi potrebbe sottrarre all’organo amministrativo determinate decisioni per attribuirle ai soci o all’assemblea creando uno strato di paralisi dell’attività societaria. Inoltre, la disciplina delle SRL consente ai due soci di avere un penetrante potere di controllo sulla gestione della società, nonché la facoltà di agire in responsabilità contro gli amministratori ed eventualmente i sindaci e di ottenere la revoca giudiziaria dei primi in caso di gravi irregolarità che abbiano provocato un pregiudizio per la società.

Art. 2463

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  • Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  • La denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • L'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  • L'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
  • I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
  • La quota di partecipazione di ciascun socio;
  • Le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
  • Le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Art 2463 Bis - Società a responsabilità limitata semplificata

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

  • Il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  • La denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • L'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  • I requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
  • Luogo e data di sottoscrizione;
  • Gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

L’atto costitutivo deve inoltre contenere le norme relative il funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza. L’atto costitutivo deve inoltre indicare le persone a cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile, sia nell’ipotesi in cui la nomina risulti obbligatoria, sia nel caso in cui si tratti comunque di organi o soggetti previsti per scelta dai soci. Una delle motivazioni che hanno portato alla nascita della SRL semplificata è quella di favorire le start up.

Conferimenti nelle SRL

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, ovvero essi possono essere in denaro, in beni ed in prestazioni d’opera e di servizi. La distinzione tra “opera” e “servizi” si riferisce alla diversa modalità dell’obbligazione che può essere di risultato o di mezzi. La possibilità di effettuare questo tipo di conferimenti, dando luogo al socio d’opera, è dovuta alla riforma del 2003. Tale innovazione non presenta però alcuna applicazione pratica in quanto ha dei costi enormi per le società. Il socio d’opera deve infatti garantire, con fideiussione, il valore del suo conferimento che viene a sua volta determinato attraverso una relazione di stima. Nella valutazione del perito devono essere considerate le capacità del prestatore e che la prestazione sia plausibilmente conferibile per l’intero periodo previsto. Inoltre, la garanzia, a favore del socio d’opera, prestata dalla compagnia di assicurazione o dalla banca trova applicazione sia in caso di inadempimento, sia in ipotesi di impossibilità sopravvenuta ad adempiere. Qualora si verifichino queste opzioni, la società può utilizzare la garanzia e l’acquisizione della corrispondente somma di denaro viene a sostituire l’esecuzione dell’obbligazione e quindi il socio risulta liberato. I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione, mentre quelli in denaro devono essere versati almeno al 25%; nel caso di costituzione con atto unilaterale, il versamento è esteso al loro intero ammontare. In mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, il conferimento deve farsi in denaro.

La disciplina dei conferimenti è rinchiusa in tre disposizioni (artt. 2464-2466) relative ai profili generali, alla stima ed alla mancata esecuzione. Il legislatore stabilisce che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, mentre è prevista una non corrispondenza tra conferimento e partecipazione. L’atto costitutivo deve attribuire un valore ad ogni conferimento diverso da quello in denaro. Trasferimento della partecipazione caratterizzata dall’obbligo di conferire opere o servizi. La partecipazione risulta liberamente trasferibile dal momento che il legislatore non ha previsto alcun vincolo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gastaldomonica1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.
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