Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LOCALE INFERMERIA E PRONTO SOCCORSO
All'inizio dei lavori di impianto di cantiere, è necessario sistemare in cantiere i presidi farmaceutico - sanitari, in un luogo facilmente accessibile ed opportunamente segnalato.
In ogni cantiere deve essere tenuto a disposizione il materiale per il pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso) e le mansioni sul comportamento da tenere in caso di incidente. Se il cantiere è lontano da posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di medicazione. Essa è obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando l'impresa occupa più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.
11.2.5 Prevenzione incendi
In questo caso il DM 10/03/1998 specifica che per attuare il piano di emergenza definito a incaricare uno o più lavoratori seguito della valutazione dei rischi d'incendio è necessario P
a g . 37 | 57
La sicurezza nei cantieri è fondamentale all'attuazione delle misure di prevenzione antincendio e gestione delle emergenze.
Fondamentale è la formazione dei lavoratori incaricati.
Il primo passo è sempre il documento di Valutazione dei Rischi, che deve elencare tutte le possibilità di rischio presenti sul cantiere e le relative necessità di sicurezza.
Inoltre devono essere disponibili tutti i materiali e i dispositivi antincendio adeguati, come estintori, DPI e attrezzature, che devono essere accessibili per tutta la durata dei lavori in cantiere fino allo smantellamento.
Oltre a queste pratiche è richiesta per legge la presenza in cantiere di una figura di riferimento che abbia tutte le conoscenze necessarie e la capacità di gestire le emergenze incendio, che sia stata formata in modo specifico grazie a un corso antincendio.
Nei cantieri temporanei o mobili la valutazione dei rischi rientra nelle responsabilità del committente, datore di
Il lavoro delle imprese esecutrici e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nel caso in cui siano presenti più imprese. I piani di sicurezza sono i documenti che sintetizzano l'organizzazione della sicurezza in cantiere e riportano tutte le misure atte a prevenire o attenuare i rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori. Tra questi naturalmente deve essere preso in considerazione il rischio di incendio che viene trattato in modo specifico sia nella redazione del Piano Operativo della Sicurezza che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Prima di entrare nel merito della valutazione del rischio di incendio, è utile ricordare la distinzione tra pericolo e rischio di incendio, come definiti nell'Allegato I del D.M. 10/03/1998. Per "pericolo" si intende la proprietà potenziale di determinati materiali, attrezzature, oppure di metodologie di lavoro di causare un incendio; il "rischio di incendio" è la probabilità che un incendio si verifichi in determinate condizioni.
che l'incendio si inneschi rappresenta invece la causa e che persone e attrezzature ne subiscano i danni che ne derivano. Le proprietà di infiammabilità di materiali o sostanze presenti in cantiere costituiscono dunque il pericolo, mentre il rischio è dato dalla modalità di utilizzo o esposizione a fonti di innesco che di fatto causano lo sviluppo dell'incendio. È necessario identificare lavoratori e persone all'interno del cantiere che possono essere esposte al rischio d'incendio a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività che svolgono. È opportuno tenere in considerazione anche le seguenti condizioni di pericolo specifiche per i cantieri: aree di riposo o permanenza di più persone, la presenza di quali baracche di cantiere per il personale e per la direzione tecnico-amministrativa; la presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative.Procedure di emergenza; aree a rischio specifico di incendio; la presenza di lavoratori in presenza di personela che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché operano in aree isolate e le relative vie di fuga sono lunghe e di non facile praticabilità. P a g . 38 | 57 La sicurezza nei cantieri
11.2.6 Impianti
Nel cantiere le uniche disposizioni del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 riguardano gli impianti elettrici. Peraltro, come del resto accadeva anche secondo la precedente legge 46/90, questi risultano, per ragioni che permangono imperscrutabili, senza obbligo di progetto (art. 10, comma 2).
Impianto elettrico: CEI
La norma CEI principale in materia di impianti elettrici nei cantieri, 64-8 parte 7 paragrafo 704, elenca alcune fattispecie di cantieri (lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti,...
opere pubbliche, lavori di movimentazione di terra) aggiungendo poi alla fine lavori simili. Nei commenti della norma: Per lavori simili si intendono anche quelli per interventi di manutenzione in banchine, per costruzione di teleferiche, ecc.. L'impianto si compone, essenzialmente:- dei collegamenti elettrici (condutture o cavi) dal punto di consegna dell'azienda elettrica distributrice fino al quadro elettrico generale e da questo ai sottoquadri di settore, dove sono presenti gli interruttori magnetotermici e differenziali;
- delle masse metalliche infisse o inglobate nel terreno, al fine di disperdere nello stesso le eventuali correnti di guasto o le scariche atmosferiche (rete di dispersione dell'impianto di messa a terra);
- dei captatori e degli scaricatori dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (dove questo è presente);
- dei conduttori di terra, di equipotenzialità e di protezione, aventi al
All'eventuale uso potabile o prosciugamento dell'acqua dagli scavi. Per l'acqua deve essere incolore, limpida, priva di odori e sapori sgradevoli, batteriologicamente e chimicamente pura, nei limiti imposti dalla sanità pubblica. Se il cantiere è nell'ambito di un centro urbano o comunque in una zona servita dall'acquedotto, l'acqua viene prelevata dalla condotta cittadina e distribuita con una rete interna al cantiere ai punti di utilizzazione. Se la località è priva di acquedotto o comunque non è in grado di fornire l'acqua necessaria al cantiere, questa può essere prelevata da pozzi o da corsi d'acqua vicini, utilizzando in genere delle pompe a stantuffo o centrifughe oppure è conservata in cantiere in apposite cisterne; impianto fognario: possono essere addotte direttamente alla fognatura pubblica; possono richiedere lo stoccaggio in vasche e l'eliminazione successiva attraverso autobotti.
“Tutti gliscarichi devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione”;P a g . 39 | 57
La sicurezza nei cantieriimpianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: secondo quanto definitodal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo aldatore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzaturesiano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine, il datore di lavoro redige un documento divalutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione controle scariche atmosferiche. Ai sensi del d.p.r. 462/01 e della l. 122/2010, all’Inail è assegnato ilcompito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione controle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. Pertanto, il prodotto ha l’obiettivo dipresentare le attività di controllo svolte
dall'Inail e di definire la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura e le modalità di svolgimento delle verifiche;
impianto di illuminazione: nel caso in cui le attività del cantiere si dovessero protrarre oltre il periodo diurno, o avvengano in ambienti poco illuminati o bui, è necessario disporre di illuminazione artificiale di sicurezza, per ottenere un illuminamento non inferiore, almeno, a 30 lux;
impianto antincendio: la normativa prescrive. In particolare, nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato fumare, è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; debbono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Questi mezzi debbono essere mantenuti in
efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Nei locali o nelle zone dove esistono pericoli di incendio vanno predisposti mezzi di estinzione coordinati da un'opportuna segnaletica costituita da cartelli ammonitori, di pericolo ed'informazione.
11.2.7 Aree per la produzione
Le aree di lavorazione rappresentano le aree del cantiere dove avvengono le lavorazioni su prodotti. Prioritariamente si distinguono:
lavorazioni fuori opera che riguardano il prelievo delle materie prime (sabbia, ghiaia, pietrame ecc.), la lavorazione di alcune di esse e la produzione di materiali base ed elementi costruttivi;
lavorazioni in opera che riguardano la preparazione del terreno di sedime, la realizzazione delle fondazioni e l'assemblaggio di elementi costruttivi realizzati fuori opera e la lavorazione di altri elementi.