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La Santa Sede e l'oriente (prof. Jacov)

Corso istituzionale

La Santa Sede è il governo spirituale e temporale della Chiesa. La Santa Sede e il Papa sono due soggetti giuridici. Ad esempio, se il Papa nega qualcosa, la decisione del concilio non passa! Quindi il Papa ha una superiorità spirituale. È garante della conciliarità, presiede il governo, non è in contrasto e non promuove nulla da solo, per cui ha il diritto di veto.

Sono due i punti sui quali si stabilisce una profonda differenza tra la personalità giuridica della Santa Sede e quella di uno Stato qualunque. L'oggetto della personalità e della sovranità pontificia è prima di tutto di ordine spirituale anche nell'ipotesi dei poteri temporali del papato. La personalità e la sovranità statale hanno al contrario un oggetto di ordine temporale ed è in vista dell'amministrazione materiale di un Paese che queste nazioni devono giocare un ruolo.

I soggetti della personalità giuridica sono ugualmente differenti tra la Santa Sede e lo Stato. La grande caratteristica della personalità della Santa Sede è di presentare una dualità di soggetti: da una parte il sovrano pontefice preso nella sua doppia qualità di essere uomo e sovrano; dall'altra parte la chiesa ha il doppio punto di vista di sua potenza temporale e spirituale.

La forma della sovranità temporale deve rivestire, perché rassomiglia a quello dello stato, un carattere giuridico e incontestabile. La sovranità temporale della Santa Sede, è uguale a quella di altri stati. Lo Stato Pontificio del Medioevo come pure lo Stato della Città del Vaticano, hanno la loro sovranità temporale interna ed esterna. La sovranità spirituale coesiste con la temporale in quanto il diritto è la manifestazione esterna della regola di vita sociale. L'attività sociale può rivestire una forma spirituale con lo stesso titolo di una forma materiale, dunque l'attività sociale con la forma spirituale è la fonte del diritto. Tra le manifestazioni di quest'attività spirituale è la religione che ne occupa un posto predominante quando rappresenta la parte ideale della vita umana.

La Chiesa cattolica si afferma come una società giuridica perfetta, un ordinamento giuridico primario e come tale essa ha insite in sé il carattere della sovranità. L'ente che per dogma di fede esercita tale sovranità nella chiesa e per la chiesa.

Significato di Santa Sede

L'espressione Santa Sede può avere due significati: comprende oltre al Papa gli organi che lo aiutano nel governo della chiesa, comprende soltanto il Pontefice esclusi tutti gli organi ausiliari. Coloro che aiutano il Papa, i dicasteri, ovvero i ministeri. Il più importante è la congregazione per la dottrina della chiesa (chiamato anticamente Sant'Uffizio), formato da cardinali, presieduta dal prefetto, e il cui segretario è il vescovo. Il secondo dicastero per importanza è la segreteria di Stato, che fa capo al Papa (oggi diremmo segreteria di Stato di Papa Francesco): da questo dicastero dipendono gli ambasciatori e vengono stipulati concordati.

Esiste anche la congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (chiamata De Propaganda Fide) e in aggiunta vi è anche la congregazione per la rievangelizzazione dei popoli (fondata da Papa Francesco), il pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei Cristiani e per il dialogo con gli ebrei (dicastero che si occupa dei viaggi del Papa), il concistorio, dicastero che si occupa della nomina dei vescovi e che in passato si occupava anche delle relazioni tra i popoli.

Personalità giuridica della Santa Sede

Secondo il codice del diritto canonico, la Santa Sede non è un semplice ufficio ma una vera e propria persona giuridica, come tale creata e istituita dal Cristo, definita con il Canone 100 paragrafo 1. La personalità giuridica della Santa Sede viene così fondata come quella della Chiesa Cattolica sullo stesso diritto divino positivo ed assunta a dogma di fede.

Oltre ad essere il supremo soggetto gerarchico della Chiesa, la Santa Sede è anche del Pontefice, il vescovo della diocesi di Roma e le sedi episcopali sono, nel diritto canonico, persone giuridiche. Alla Santa Sede si riconosce il potere sovrano non come esercizio di un diritto della Chiesa ma come un diritto suo proprio, conferito ad essa direttamente dal Cristo.

Intesa in senso ristretto, come ufficio del Romano Pontefice, la Santa Sede ha il carattere di persona morale. L'Ufficio Ecclesiastico è in genere quasi sempre considerato nel Codice come un vero soggetto di diritto ed è difficilmente concepibile che l'Ufficio del Pontefice istituito da Cristo stesso è costituente il massimo e supremo ufficio della Scola gerarchica dell'ordinamento canonico. D'altra parte la Sede Romana ha la natura e i caratteri di un vero ufficio vescovile ed è la "vescovile sede romana". Almeno sotto tale profilo deve essere considerata un ente morale come tutte le altre sedi vescovili.

La Santa Sede merita soprattutto di essere presa in considerazione nella posizione specialissima che essa occupa nell'ordinamento giuridico a tenore del cosiddetto diritto pubblico ecclesiastico. Sotto questo profilo, la Santa Sede si presenta quale:

  • Supremo governante della Chiesa Cattolica universale
  • Sovrano temporale della Città del Vaticano
  • Patriarca d'Occidente
  • Primate d'Italia
  • Metropolita della provincia ecclesiastica di Roma
  • Vescovo di Roma

Ordinamento canonico e Santa Sede

Singolare ed esclusiva caratteristica dell'Ordinamento Canonico è che, come tutti i suoi presupposti giuridici fondamentali e tutte le norme basi della sua organizzazione costituzionale, così anche questa suprema potestà primaziale propria della Santa Sede, trova le sue radici prime in sua tutela preminente e la sua giustificazione ultima nella Teologia stessa, cioè nel dogma, prima.

I principi generali teologici relativi ad essa, quali attraverso una sempre maggiore precisazione, chiarificazione e completamento plurisecolare si riscontrano formalmente formulandosi nella quarta sessione del Concilio Vaticano II, si completano in sostanza nei seguenti quattro articoli di fede:

  • Che l'apostolo Pietro venne da Cristo stesso, fondatore della Chiesa, costituito Principe degli Apostoli e capo visibile di tutta la Chiesa, è investito immediatamente e direttamente del primato di onore e di vera e propria giurisdizione;
  • Che per l'istituzione dello stesso Cristo e quindi per suo diritto divino egli deve avere dei perpetui successori in questo suo primato sulla Chiesa universale e che tali sono i Pontefici Romani.
  • Che pertanto il Papa (o Pontefice Romano) non ha soltanto ufficio di ispezione e direzione ma piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa e non solo in materia di fede e di morale ma anche in quella attinente la disciplina e il governo della Chiesa, ed ha tale potestà in tutta la sua pienezza senza incontrare limiti di persone o materie, quanto si eccettui la legge divina, e come potestà ordinaria e immediata su tutte e singole le chiese e sui pastori, tale cioè che si esercita da lui per diritto proprio e non per mandato o rappresentanza di altra potestà che non sia la divinità stessa.
  • Che il Papa quando pronuncia gli "ex catedra", una definizione in materia di fede e di morale avvalendosi della suprema autorità, è infallibile, cioè incapace in modo assoluto di errore e perciò le sue definizioni sono irreformabili, senza necessità di consenso o conferma da parte di qualcuno.

Questi quattro articoli (cioè principi teologici) sono riassunti e giuridicamente espressi nel Codice del Diritto Canonico.

Natura della Santa Sede

Per quanto riguarda la natura della Santa Sede, essa si presenta come una:

  • Potestà giurisdizionale piena e suprema. Cioè quale un vero ed effettivo potere sovrano e non come un semplice primato d'onore nel governo della Chiesa universale. Attualmente non si può più sostenere, come fu tentato in passato, che il primato della Santa Sede sia soltanto una potestà di rappresentazione. Tali caratteri non le mancano ma non sono sufficienti a delineare la natura e definirne la vera essenza in modo completo. Di fatto la Santa Sede è una potestà non solo superiore a tutte le altre, ma da questa essenzialmente distinta e dunque è un'istituzione autonoma che contiene in sé la pienezza giuridica e necessaria e sufficiente per reggere la Chiesa, considerata così nella sua unità universale e nelle sue circoscrizioni e nei rapporti individuali e disciplinari.
  • Potestà ordinaria e immediata. È ordinaria in quanto inerente e propria all'ufficio stesso della Santa Sede, mentre è immediata cioè originaria in quanto immediatamente e direttamente conferita al suo ufficio da Cristo stesso e non da una delega della Chiesa stessa. L'affermazione di questo principio presenta una particolare importanza tanto sotto il profilo astratto e dogmatico quanto sotto quello concreto e giuridico. Sotto il profilo dogmatico, in quanto la Santa Sede, essendo riconosciuta investita di questo potere primaziale non per volontà della Chiesa dietro suo conferimento ma per volontà della divinità dietro sua diretta ed immediata attribuzione viene a risultarne il titolare non già quale rappresentante di un diritto dell'ordinamento canonico ma piuttosto quale portatore di un diritto proprio e personale di cui essa stessa è il soggetto, assurgendo in tal modo da semplice organo della sovranità della Chiesa a vero titolare della Chiesa stessa. Sotto il profilo giuridico concreto poi, in quanto l'originalità di questo suo diritto primaziale, cioè il fatto di non derivare la Santa Sede, l'origine e il titolo della sua sovranità da una qualunque delegazione del clero in genere da una qualsiasi manifestazione di volontà della societas ecclesiae, ma unicamente dalla formale ed esplicita determinazione del volere della divinità implica come effetto pratico che il godimento e l'esercizio di questi suoi poteri primaziali restano totalmente e necessariamente indipendenti e autonomi dal volere e dal consenso di questa.
  • Potestas verae episcopalis. È come un potere che ha insita in sé la piena possibilità e capacità giuridica di sostituirsi alla giurisdizione che i vari vescovi esercitano nell'ambito della loro diocesi. La Santa Sede così episcopus viene a costituire una specie di vescovo universale, in latino universalis episcopus totius ecclesiae, o con una competenza identica e potenzialmente concorrente a quella dei singoli vescovi delle varie diocesi in cui potrebbe riservarsi per l'intero governo o in cui potrebbe per singoli affari emanare disposizioni in loro luogo e vece.

Il Pontefice quale supremo legislatore, giudice, amministratore e maestro della Chiesa

Per quanto riguarda il contenuto di questo potere primaziale universale spettante alla Santa Sede, esso viene ad abbracciare la somma di tutti i poteri supremi di governo. E viene pertanto a conferire al Pontefice la figura giuridica di supremo legislatore, giudice, amministratore, maestro e dottore della Chiesa. La Santa Sede è anzitutto il legislatore supremo della Chiesa. Essa e il Concilio Ecumenico costituiscono le sole fonti di produzione della legislazione universale canonica ma per dogma di fede, confermato dal Concilio Vaticano II, e ribadito nel Codex del Diritto Canonico, il Pontefice è superiore al Concilio stesso che egli convoca e presiede e i cui canoni non acquistano forza legislativa nell'ordinamento canonico se non dopo intervenuta conferma e ratifica.

In virtù di questo supremo potere legislativo, la Santa Sede dichiara ed interpreta il diritto divino naturale e positivo ed emana le leggi canoniche universali e particolari. A quello naturalmente resta anch'essa vincolata e soggetta, a queste invece è assolutamente superiore così da potersi dire preter contra et supra legem, e, di conseguenza, può abrogare, derogare e modificare a suo arbitrio le norme tanto generali che particolari, sia emanate dai pontefici precedenti, sia dalle gerarchie ecclesiastiche inferiori e concedere privilegi e dispense in casi particolari.

Il Papa può approvare o meno le decisioni del Concilio. Nella loro emanazione e pubblicazione è fissata una forma determinata, ma la Santa Sede non è veramente astretta alla sua osservanza e può anche completamente prescinderne così da potersi ad essa applicare in tutta la sua estensione il suo principio: quod principi placuit, leges habet rigore.

La Santa Sede è inoltre il supremo amministratore dell'ordinamento canonico. Come tale, ha la sua rappresentanza della Chiesa universale che personifica sia nella sua attività interna sia nei rapporti esterni con le autorità civili. Vigila sul mantenimento dell'ecclesiastica disciplina, sull'osservanza di dogmi e delle leggi canoniche del culto divino dei sacramenti sul finanziamento degli uffici e degli enti ecclesiastici secolari e regolari, ed esercitando un costante controllo su tutta la Chiesa sia direttamente tramite i suoi legati, sia per mezzo dei vescovi, precari, prefetti, amministratori apostolici, abati e prelati, da cui riceve relazioni scritte ed orali sullo stato dei territori loro affidati.

Il Vicario del Papa: obbligatoriamente un cardinale prima, ma adesso non più perché basta essere un vescovo per ricevere la nomina di prefetto. Istituisce, modifica, sopprime gli uffici e benefici ecclesiastici, gli ordini e le associazioni religiose, le università e facoltà cattoliche. Ad essa soltanto è riservata la nomina, trasferimento e deposizione dei maggiori ufficiali della gerarchia della Chiesa, quale i vescovi, i vescovi ausiliari, gli ufficiali maggiori, gli ufficiali della Curia romana, i legati pontifici, le dignità capitolari nonché il conferimento dei benefici rispettivi.

È il supremo superiore di tutti i religiosi e spetta a lui concedere il permesso di passaggio da uno all'altro ordine religioso e l'indulto di esclaustrazione e secolarizzazione. Convoca, presiede, sospende e scioglie il Concilio Ecumenico e ne conferma le deliberazioni. Concede il permesso per la convocazione dei Concili plenari. Presiede all'organizzazione delle missioni. Infine è il supremo amministratore e dispensatore di tutto il patrimonio della Chiesa Universale. E come tale può disporre dei beni temporali, degli enti regolari secolari estinti.

Può alienare direttamente e autorizzare i proprietari ad alienare sia a titolo oneroso che gratuito i beni ecclesiastici senza limiti di sorta. Ha il diritto di regolare, commentare e ridurre gli oneri e le disposizioni di ultima volontà per le fondazioni. Imporre e togliere tributi sugli enti ecclesiastici e sui fedeli, come pure condonare in parte o in tutto debiti.

La Santa Sede è il giudice Supremo della Chiesa universale. Ad essa, direttamente è riservata la cognizione fin dalla prima istanza delle cosiddette cause maggiori, cioè di quelle controversie che non possono spettare al Pontefice, come per esempio le cause relative alla fede, o che con un espresso prescritto legislativo il Pontefice, come per esempio le cause relative alla fede, o che con un espresso prescritto legislativo il Pontefice abbai reputato opportuno riservare al suo diretto esame e giudizio, escludendo ogni competenza dei giudizi inferiori sia per le difficoltà particolarmente gravi che offre la loro trattazione, sia per la dignità delle persone che sono parti in causa. Così egli riserva al suo esame personale tutte le cause personali relative ai Capi di Stato e ai loro figli e le cause penali nei confronti dei vescovi meramente titolari.

Conserva alla competenza esclusiva dei suoi tribunali sia di giudicare i vescovi nelle cause civili non patrimoniali e le persone morali ecclesiastiche immediatamente dipendenti dalla Santa Sede, quali le religioni esenti e le congregazioni monastiche, sia di svolgere gli accertamenti de matrimonio rato e non consumato per ottenere lo scioglimento e i processi di beatificazione e di canonizzazione. In grado di appello o in ultima istanza spetta sempre alla Santa Sede di esaminare e di definire tutte le cause civili e penali. Infine le compete il diritto pieno e insindacabile di avocazione in virtù del quale può sempre deferire a sé personalmente o ai propri tribunali ogni controversie sia ab initium, sia un qualunque stadio e grado del giudizio, quale che sia l'autorità innanzi a cui si trova pendente. In base al moto principio dogmatico canonista confermato nel codice del diritto canonico "prima sedes anemine iudicatu" contro le sue decisioni non è ammessa impugnativa di sorta innanzi a qualsivoglia autorità e in particolare è formalmente vietato e severamente punito l'appello sia al Concilio Ecumenico, sia alla potestà laica.

La Santa Sede è infine il supremo maestro e dottore della Chiesa e come tale fissa i principi dogmatici relativi alla fede cattolica nell'universo intero. In questa sua qualifica, il Pontefice è coperto dal dogma dell'infallibilità, vale a dire che le definizioni da lui emesse in virtù di tale sua suprema potestà apostolica su di un determinato punto dogmatico non possono essere oggetto di dubbio o di discussione di sorta, vincolano perpetuamente i fedeli e sono irriformabili.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/03 Storia dell'europa orientale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annaritalombardi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia dell'Europa orientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Jakov Marko.
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