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Effetti dell'estinzione dei concordati
Una volta estinto il concordato, le parti non sono più tenute a continuare la sua applicazione. Il problema però che si pone è quello della sopravvivenza delle norme emanate in applicazione del concordato. La risposta dipende dal processo seguito per l'emanazione di tali norme di diritto interno, il che dipende dalla costituzione di ciascuna delle parti. Per la chiesa la semplice ratifica del concordato e il conseguente scambio degli strumenti dà origine a un diritto canonico particolare, per cui la cessazione del concordato comporterebbe la loro deroga. Il sistema canonico però richiede che il diritto canonico venga derogato in forma espressa dal legislatore competente (Canone 20 del Diritto Canonico).
Concordati recenti
Recentemente sono avvenute alcune revisioni o rinnovi degli accordi con diversi Paesi di tradizione concordataria, come per esempio Portogallo, Spagna, Italia, ecc. Una costante
Attività concordataria registrano l'Austria e la Germania, i cui sistemi di accordi ecclesiastici richiedono frequenti modifiche e aggiornamenti, data l'importanza che per il diritto ecclesiastico di questi Paesi hanno l'istituzione e modifiche delle circoscrizioni ecclesiastiche, le materie scolastiche e la contribuzione economica statale. Dopo il crollo dei regimi comunisti si vanno ripristinando relazioni concordatarie con Paesi europei di antica tradizione cristiana che hanno riacquistato la loro piena sovranità e tutto lascia prevedere che in alcuni di questi paesi il sistema di accordi si estenderà alle altre confessioni.
CORSO MONOGRAFICO
1847: concordato tra la Santa Sede e la Russia, firmato e ratificato
1114: concordato con la Serbia, firmato e non ratificato... nonostante entrambi i Paesi siano ortodossi.
Stato polacco diviso in 4 tra Russia, Prussia e Asburgo... e il suo ultimo nunzio si sposta in Russia e diviene nunzio della
RussiaConcordati redatti in francese perché era la lingua della nobiltà russa.
CONCORDATO TRA IL PAPA PIO IX (1846 – 78, Giovanni Maria MastaeFerretti nato in Senigallia) E L’IMPERATORE NICOLA I (*).
* Nicola II sarà l’ultimo Zar, poi ci sarà la rivoluzione.
3 agosto 1847.
Gli articoli.
I sottoscritti plenipotenziari (quelli che sono autorizzati) della Santa Sede e di Sua Maestà Imperatore di tutta la Russia (il testo in francese recita “di tutte le Russie” mentre quello in latino recita “Russia”), re di Polonia, dopo aver scambiato i loro pieni poteri rispettivi, hanno discusso ed esaminato durante diverse riunioni diversi punti della negoziazione messa a loro competenza.
Avendo ottenuto un risultato su numerosi punti (ma non su tutti!), poiché ne restano degli altri sui quali si attende ancora un’intesa, e sui quali i plenipotenziari di Sua Maestà Imperatore si impegnano di chiamare di nuovo tutta
L'attenzione del loro governo. Le questioni non concordate sono lasciate alle ulteriori negoziazioni tra il ministro della Santa Sede e l'inviato di Sua Maestà imperiale a Roma. Nelle sessioni del 19, 22 e 25 giugno, nonché del 1 luglio 1847 sono formulati i secondi articoli del concordato.
Art. 1: Il numero delle diocesi cattoliche di rito romano (si precisa romano perché una sua parte del clero ortodosso della Bielorussia si accordò col Papa e non cambiarono nulla rispetto a ciò che facevano quando c'era il patriarca) sono 7, un arcivescovo e 6 vescovi:
- Arcidiocesi di Mohilow, comprende tutte le parti dell'impero, che non entrano tra le sei diocesi sottonominate. Il Gran Ducato di Finlandia è ugualmente compreso.
- La diocesi di Vilnius comprende la gubierna (è una regione ma molto più grande) delle attuali Vilnius e Grodno.
- La diocesi di Telsce oppure Samogitie comprende la gubierna di Curlandia e di Kerno.
- La diocesi di Vilna (oggi Vilnius, capitale della Lituania) comprende la gubierna di Vilna.
- La diocesi di Mohilev (oggi Mahilëu, in Bielorussia) comprende la gubierna di Mohilev.
- La diocesi di Vitebsk (oggi Vitebsk, in Bielorussia) comprende la gubierna di Vitebsk.
- La diocesi di Minsk (oggi capitale della Bielorussia, all'epoca Russia Bianca) comprende la gubierna di Minsk.
- La diocesi di Luck (luzc) e Zitomir (jitomìr, che significa pace del grano) è composta dalla gubierna di Kiev e di Volinia.
- La diocesi di Kamienez (prima parte del Regno di Polonia) comprende la gubierna di Podole.
- La nuova diocesi di Kerson (oggi Crimea) era composta dalla provincia di Bessarabia e dalle gubierne di Kerson, di Ekaterinoslaw, di Saratov, di Tauride e di Astrakcan e dalle contrade situate nella gubierna generale del Caucaso.
Pio VI dell'anno 1798 nelle 6 diocesi antiche è mantenuto.
Art. 4: A Saratoff ci sarà una diocesi suffraganea del nuovo vescovo di Kerson.
Art. 5: il vescovo di Kerson godrà di un mantenimento di 4180 rubli. Il suo suffragante riceverà un trattamento uguale a quello degli altri vescovi suffraganti dell'impero, ovvero 2000 rubli.
Art. 6: Il Capitolo della cattedrale di Kerson sarà composto da 9 membri, ovvero:
- due prelati o dignitari, il rettore e l'arcidiacono;
- quattro canonici, di cui tre eserciteranno le funzioni di teologo, dipenitenziario e di urato;
- tre beneficiari.
Art. 7: Nel nuovo vescovato di Kerson ci sarà un seminario diocesano: vi saranno mantenuti da 1 a 25 allievi a spese del governo, come i borsisti di altri seminari.
Art. 8: In attesa della nomina di un vescovo cattolico di rito armeno, si provvederà ai bisogni spirituali degli armeni cattolici, residenti principalmente nelle diocesi di Kerson e Kamienez.
Applicando ad esse le disposizioni del paragrafo 9 del Concilio Lateranense del 1215.
Art. 9: I vescovi di Kamienez e di Kerson dovranno determinare il numero di chierici armeni cattolici che dovranno essere mantenuti a spese del governo nei loro rispettivi seminari. Ci sarà in ciascuno di questi seminari un prete armeno cattolico per istruire gli allievi di questo rito nelle cerimonie del loro culto.
Art. 10: Ogni volta che i bisogni spirituali dei cattolici romani e armeni del nuovo vescovato di Kerson potranno esigerlo, il vescovo oltre ai mezzi impiegati finora per provvedere a questi bisogni invierà dei preti in giro appositamente per queste questioni e il governo imperiale accorderà le somme necessarie al loro viaggio e al loro sostentamento.
Art. 11: Il numero di diocesi nel Regno di Colonia rimane quello fissato dalla bolla di papa Pio VII in data 30 giugno 1818. Nulla è cambiato nel numero e nella denominazione delle diocesi suffraganee esistenti in queste diocesi.
12: La designazione dei vescovi per le diocesi e le diocesi suffraganee dell'impero di Russia e del regno di Colonia avrà luogo ogni volta a seguito di un accordo preliminare tra l'impero e la Santa Sede. L'istituzione canonica verrà loro concessa da sua santità nelle forme ordinarie.
Art. 13: Il vescovo è unico giudice e amministratore degli affari ecclesiastici della sua diocesi, salvo la sua dipendenza canonica dalla Santa Sede.
Art. 14: Tra gli affari che devono essere preliminarmente sottoposti alle delibere del concistoro diocesano ci sono:
- Gli affari riguardanti gli ecclesiastici della diocesi.
- Gli affari disciplinari in generale (tuttavia quelli meno importanti che non producono che pene leggere, esclusa la destituzione, o una detenzione più o meno prolungata, sono decise dal vescovo, senza il parere preventivo del concistoro, salvo che non ritenga opportuno consultare il concistoro su questo genere di affari così come su tutti gli altri).
Art. 15:
Le questioni precitate sono decise dal vescovo dopo essere state esaminate nel concistoro, il cui carattere tuttavia rimane puramente consultivo. Il vescovo non è tenuto a motivare le sue decisioni, anche nel caso in cui la sua opinione sarà differente da quella del suo concistoro.
Art. 16:
Tutti gli altri affari della diocesi qualificati come amministrativi e nei quali rientrano i casi di coscienza, dell'intimo, e anche, così come detto sopra, quelli di disciplina che comporteranno solo delle penitenze leggere, o le esortazioni pastorali, emergono immediatamente dall'autorità e dalla decisione spontanea ed esclusiva del vescovo.
Art. 17:
Tutti i membri del
one del vescovo. In caso di dimissioni o morte di un membro del concistoro, il vescovo provvederà immediatamente alla nomina di un successore. Art. 18: Il personale della cancelleria del concistoro sarà confermato dal vescovo, previa presentazione del segretario del concistoro. Art. 19: Il segretario del vescovo incaricato della sua corrispondenza ufficiale e particolare è nominato direttamente e immediatamente dal vescovo. Potrà essere, a sua discrezione, scelto tra gli ecclesiastici. Art. 20: Le funzioni dei membri del concistoro cessano alla morte o alla dimissione del vescovo.