La società per azioni: gli organi della società per azioni
Collegio dei sindaci, assemblea dei soci, consiglio d’amministrazione
Assemblea dei soci
L’organo fondamentale della S.P.A. è l’assemblea generale degli azionisti. Se sono valide le sue deliberazioni (decisioni), vincolano tutti i soci anche se questi ultimi non sono intervenuti o sono dissenzienti. A tutto questo c’è una spiegazione, in quanto non sarebbe possibile chiedere a tutti i soci di intervenire poiché spesso molti non si trovano nella stessa sede della società o perché semplicemente non si occupano di affari legali. Pertanto, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se:
- Tutti i soci sono avvisati della tenuta dell’assemblea e degli argomenti sui quali è tenuta a deliberare.
- I soci presenti siano titolati di una determinata frazione del capitale sociale.
Se l’assemblea non dovesse costituirsi perché non è presente il capitale minimo richiesto, allora in quel caso la legge prescrive che essa debba essere riconvocata e in questo caso parliamo della cosiddetta assemblea di seconda convocazione. Inoltre, la legge prescrive che essa debba essere riconvocata entro 30 giorni. A seconda delle varie decisioni bisogna distinguere tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.
Assemblea ordinaria
Sono deliberazioni dell’assemblea ordinaria: l’approvazione del bilancio, la nomina dei sindaci e degli amministratori, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il quorum (il minimo di soci che devono essere presenti, chiaramente legittimati al voto in base a quante azioni essi posseggono) dell’assemblea ordinaria: in prima convocazione deve essere presente almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il capitale presente.
Assemblea straordinaria
Sono deliberazioni straordinarie: tutte le modificazioni dello statuto sociale, comprese le emissioni delle obbligazioni convertibili in azioni, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri. Quorum dell’assemblea straordinaria: in prima convocazione non è richiesto l’intervento di un numero minimo di azionisti ma è prescritto che a votare in modo favorevole sia più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione occorre l’intervento di oltre un terzo del capitale presente nell’assemblea.
Unica convocazione
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea si tiene in un'unica convocazione, alla quale si applicano i quorum più ridotti, originariamente previsti per le assemblee di seconda convocazione.
Il procedimento assembleare
Per quanto riguarda il procedimento dell’assembleare occorre analizzare dei particolari momenti che sono costituiti dalla convocazione, dalla costituzione dell’assemblea, dall’intervento dell’assemblea, dalla rappresentanza e infine dallo svolgimento e la successiva verbalizzazione delle eventuali deliberazioni.
Per quanto riguarda la convocazione, l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo nel comune dove ha sede la società, a meno che lo statuto disponga diversamente. In seduta ordinaria l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, inoltre l’organo amministrativo ha l’obbligo di convocare l’assemblea quando ne viene fatta domanda da parte di tanti soci che posseggano almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed un decimo nelle altre. Se l’organo amministrativo non rispetta l’obbligo di convocazione allora l’assemblea deve essere convocata dall’organo di controllo della gestione sociale (rispettivamente sindaci o consiglio di sorveglianza). La convocazione deve essere fatta mediante avviso contenente varie informazioni tra le quali: l’indicazione del giorno e dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure in un quotidiano indicato nello statuto sociale.
Il secondo momento da analizzare è quello relativo alla costituzione dell’assemblea. Come abbiamo già detto sopra devono ricorrere essere presenti alcuni parametri per la costituzione regolare dell’assemblea, tuttavia malgrado qualche irregolarità di convocazione l’assemblea è sempre regolarmente costituita qualora vi intervengano tutti i soci (cd assemblea totalitaria) e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, che devono comunicare tempestivamente ai colleghi assenti le deliberazioni adottate dall’assemblea.
Per quanto riguarda l’intervento all’assemblea, tutti i soci a cui spetta il voto possono intervenire nell’assemblea. Nello statuto può essere ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e può essere consentito anche il voto tramite mail per corrispondenza.
Per quanto riguarda la rappresentanza il codice ammette che il socio può essere rappresentato da un terzo. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella deroga. Delle regole speciali sono previste per le società quotate al fine di incentivare maggiormente l’utilizzo dell’istituto.
Infine, analizziamo lo svolgimento e la verbalizzazione. L’assemblea è presieduta dalla persona designata nello statuto o in mancanza, eletta durante la stessa.
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