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B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricapitolando, il codice civile dispone che la società per azioni sia gestita da uno o più amministratori, che il

controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, e sulla correttezza dell’amministrazione, sia effettuato

da un collegio sindacale; che il controllo contabile sia esercitato da un revisore legale dei conti o da una

società di revisione legale. Ricorda inoltre che nell’atto costitutivo della società per azioni deve essere

stabilito il numero degli amministratori e può essere anche stabilito che l’amministratore sia uno solo il cd

amministratore unico. Se gli amministratori sono più di uno essi costituiscono il consiglio di

amministrazione. Per quanto riguarda la NOMINA: essi sono nominati dall’assemblea ordinaria fatta salva

eccezione per i primi che invece sono indicati nell’atto costitutivo della società, la durata della loro nomina e

triennale. Gli amministratori possono anche non essere soci a detto ufficio non possono essere nominati e se

nominati naturalmente ne decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che hanno condanne penali

con pena che porti all’interdizione. Ovviamente per costituirsi il rapporto di amministrazione tra

l’amministratore e la società non basta la nomina dell’assemblea ma è necessaria anche l’accettazione

dell’amministratore.

Per quanto riguarda le ATTRIBUZIONI degli amministratori: Spetta a gli amministratori il potere di

gestione dell’impresa, quindi il potere di prendere decisioni riguardanti il compimento di tutti gli atti diretti

alla realizzazione dell’oggetto sociale. Gli spetta anche il potere di rappresentanza, quindi il potere di

compiere nei confronti dei terzi tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; il potere di rappresentanza può

essere attribuito dai soci soltanto ad uno o più membri del consiglio di amministrazione. Se la rappresentanza

è attribuita al più di un amministratore occorre indicare nel registro delle imprese se gli amministratori hanno

il potere di agire da soli o se devono agire congiuntamente (firma congiunta).

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI: Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale

provvede che tutti i consiglieri vengano informati degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. Le

deliberazioni sono valide solo se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e se sono adottate

con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti alla riunione. Nello statuto è

previsto che le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione come ad esempio delle

videoconferenze. Non sono ammesse né la partecipazione alla riunione né la partecipazione al voto per

mezzo di rappresentanti. Le deliberazioni che non sono conformi alla legge o allo statuto sono invalide

(annullabili) e possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal

collegio sindacale (il singolo socio può impugnare solo le deliberazioni che sono lesive dei propri diritti

soggettivi).

AMMINISTRAZIONE DELEGATA: Il consiglio di amministrazione, se lo prevede lo statuto o l’assemblea,

può delegare i propri poteri (di rappresentanza o insieme di gestione e di rappresentanza) ad un comitato

esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, od anche ad uno o più dei consiglieri (cd amministratori

delegati). Il consiglio mantiene il potere di dare istruzioni ai delegati, di avocare a sé e in ogni momento le

decisioni, e di modificare o revocare la delega. Ricorda che non può essere delegato il potere di redigere il

bilancio, di adottare provvedimenti relativi all’aumento o alla riduzione per perdite del capitale sociale o

all’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, di redigere i progetti di fusione o di scissione.

AMMINISTRATORE UNICO: Se ad essere personalmente interessato in un’operazione è un unico

amministratore, allora quest’ultimo prima di compiere l’operazione, deve darne notizia al collegio sindacale

e dopo averla compiuta anche alla prima assemblea utile.

LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: Nel codice è disposto che gli amministratori sono

obbligati a svolgere l’attività economica della società adempiendo i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo

statuto con diligenza professionale e cioè con la <diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro

specifiche competenze>. Se per difetto gli amministratori violano i loro obblighi essi sono solidalmente

responsabili verso la società, la cui assemblea può deliberare in sede ordinaria contro di loro l’azione sociale

di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno sofferto. Gli amministratori inoltre sono responsabili

anche verso i terzi. Intanto verso i creditori sociali, alla duplice condizione a) che non abbiano adempiuto gli

obblighi impostigli dalla legge b) che il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei

loro crediti. I creditori sociali possono seguitare l’azione di responsabilità nella misura in cui la transazione

ha arrecato pregiudizio alle loro ragioni, gli amministratori sono responsabili anche verso i terzi che sono

stati direttamente danneggiati dal loro comportamento (ad es sono stati indotti ad acquistare azioni a prezzi

alterati mediante la redazione di bilanci falsi o manovre di aggiotaggio).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE:

-ESTINZIONE: L’estinzione del rapporto di amministrazione può avvenire per: revoca, rinunzia, scadenza,

oppure interdizione, inabilitazione, fallimento, condanne penali e infine morte dell’amministratore. Per

quanto riguarda la revoca, gli amministratori sono revocabili dall’assemblea ordinaria (le revoca opera di

diritto- ope legis) se è stata deliberata l’azione sociale di responsabilità con voto favorevole della

maggioranza che raggiunga almeno il quinto del capitale sociale, possono essere revocati in qualunque

tempo, ma se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento del danno. Per

quanto riguarda la rinunzia, l’amministratore deve dare comunicazione scritta delle proprie dimissioni al

consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Per quanto riguarda la scadenza del

termine: si deve ricordare che gli amministratori possono essere nominati solo per un periodo di tempo

determinato, che non può essere superiore a tre esercizi sociali. Salvo che sia stato stabilito diversamente

nello statuto, gli amministratori sono rieleggibili. Infine, l’ultima serie di cause di estinzione riguarda

l’inabilitazione, il fallimento, l’interdizione, alcune condanne penali e la morte dell’amministratore. La

cessazione, per qualsiasi causa degli amministratori dall’ufficio deve essere iscritta entro 30 giorni nel

registro delle imprese a cura del collegio sindacale: in mancanza dell’iscrizione, l’estinzione dei loro poteri

di gestione e di rappresentanza non può essere opposta ai terzi, se la società non prova che costoro la

conoscevano al momento della condizione della conclusione del contratto. SOSTITUZIONE DEGLI

AMMINISTRATORI: la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal

momento in cui il consiglio è stato ricostruito, mentre le dimissioni hanno effetto immediato solo se resta in

carica la maggioranza del consiglio. Inoltre, per integrare detta disciplina, sono dettate tre regole: a)se

vengono a mancare uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dallo stesso consiglio di

amministrazione (cd sistema della cooptazione) b) se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli

rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli

amministratori così nominati scadono insieme con quelli già in carica, c) se vengono a mancare tutti gli

amministratori o l’amministratore unico, per procedere alla sostituzione dev’essere convocata d’urgenza

l’assemblea dal collegio dei sindaci, i quali nelle more possono compiere soltanto gli atti di ordinaria

amministrazione.

C) IL COLLEGIO DEI SINDACI

L’organi di controllo delle società per azioni è il collegio sindacale, esso si compone di tre o cinque (a

seconda di come stabilito dall’atto costitutivo) sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Questo significa che

nell’atto costitutivo non si può stabilire che i sindaci siano in numero pari o che la società abbia un solo

sindaco, o ne abbia più di cinque (mentre come dobbiamo ricordare, i soci sono liberi di determinare il

numero degli amministratori e possono anche stabilire che ci sia un amministratore unico).

Per quanto riguarda la loro NOMINA: i sindaci vengono nominati dall’assemblea ordinaria ad eccezione dei

primi che invece vengono nominati direttamente nell’atto costitutivo: per norma inderogabile, la durata della

carica dei sindaci è di tre esercizi (termine triennale fisso): essi scadono alla data dell’assemblea convocata

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I sindaci possono essere soci o

anche non esserlo. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla stessa assemblea. Almeno un sindaco

effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso

il Ministero dell’economia (mentre per quanto riguarda gli altri sindaci, è sufficiente che essi siano scritti

presso altri albi professionali come: dottori commerciali, ragionieri, professori universitari in materie

economiche, giuridiche ecc). Al momento della nomina dei sindaci devono essere noti all’assemblea gli

incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Per quanto riguarda il loro

COMPENSO: la retribuzione annuale dei sindaci se non è stabilita dallo statuto, dev’essere determinata

dall’assemblea all’atto della nomina ed è invariabile per tutto il triennio di carica.

POTERI E DOVERI DEI SINDACI: Il collegio dei sindaci ha il potere e l’obbligo di controllare se gli atti

degli altri organi sociali siano conformi alla legge o allo statuto, nonché la correttezza della gestione; deve,

altresì vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

della società. Al collegio può essere inoltre assegnata la funzione di organismo di vigilanza ai sensi del d.lg.

8 giugno 2001: trattasi di una normativa che sancisce la responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche ( con conseguente applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive) e prevede

quale causa esimente l’adozione da parte dell’organo amministrativo di modelli gestionali

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher r.d.1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Vigo Ruggero.