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B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricapitolando, il codice civile dispone che la società per azioni sia gestita da uno o più amministratori, che il
controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, e sulla correttezza dell’amministrazione, sia effettuato
da un collegio sindacale; che il controllo contabile sia esercitato da un revisore legale dei conti o da una
società di revisione legale. Ricorda inoltre che nell’atto costitutivo della società per azioni deve essere
stabilito il numero degli amministratori e può essere anche stabilito che l’amministratore sia uno solo il cd
amministratore unico. Se gli amministratori sono più di uno essi costituiscono il consiglio di
amministrazione. Per quanto riguarda la NOMINA: essi sono nominati dall’assemblea ordinaria fatta salva
eccezione per i primi che invece sono indicati nell’atto costitutivo della società, la durata della loro nomina e
triennale. Gli amministratori possono anche non essere soci a detto ufficio non possono essere nominati e se
nominati naturalmente ne decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che hanno condanne penali
con pena che porti all’interdizione. Ovviamente per costituirsi il rapporto di amministrazione tra
l’amministratore e la società non basta la nomina dell’assemblea ma è necessaria anche l’accettazione
dell’amministratore.
Per quanto riguarda le ATTRIBUZIONI degli amministratori: Spetta a gli amministratori il potere di
gestione dell’impresa, quindi il potere di prendere decisioni riguardanti il compimento di tutti gli atti diretti
alla realizzazione dell’oggetto sociale. Gli spetta anche il potere di rappresentanza, quindi il potere di
compiere nei confronti dei terzi tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; il potere di rappresentanza può
essere attribuito dai soci soltanto ad uno o più membri del consiglio di amministrazione. Se la rappresentanza
è attribuita al più di un amministratore occorre indicare nel registro delle imprese se gli amministratori hanno
il potere di agire da soli o se devono agire congiuntamente (firma congiunta).
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI: Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale
provvede che tutti i consiglieri vengano informati degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. Le
deliberazioni sono valide solo se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e se sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti alla riunione. Nello statuto è
previsto che le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione come ad esempio delle
videoconferenze. Non sono ammesse né la partecipazione alla riunione né la partecipazione al voto per
mezzo di rappresentanti. Le deliberazioni che non sono conformi alla legge o allo statuto sono invalide
(annullabili) e possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal
collegio sindacale (il singolo socio può impugnare solo le deliberazioni che sono lesive dei propri diritti
soggettivi).
AMMINISTRAZIONE DELEGATA: Il consiglio di amministrazione, se lo prevede lo statuto o l’assemblea,
può delegare i propri poteri (di rappresentanza o insieme di gestione e di rappresentanza) ad un comitato
esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, od anche ad uno o più dei consiglieri (cd amministratori
delegati). Il consiglio mantiene il potere di dare istruzioni ai delegati, di avocare a sé e in ogni momento le
decisioni, e di modificare o revocare la delega. Ricorda che non può essere delegato il potere di redigere il
bilancio, di adottare provvedimenti relativi all’aumento o alla riduzione per perdite del capitale sociale o
all’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, di redigere i progetti di fusione o di scissione.
AMMINISTRATORE UNICO: Se ad essere personalmente interessato in un’operazione è un unico
amministratore, allora quest’ultimo prima di compiere l’operazione, deve darne notizia al collegio sindacale
e dopo averla compiuta anche alla prima assemblea utile.
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: Nel codice è disposto che gli amministratori sono
obbligati a svolgere l’attività economica della società adempiendo i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
statuto con diligenza professionale e cioè con la <diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro
specifiche competenze>. Se per difetto gli amministratori violano i loro obblighi essi sono solidalmente
responsabili verso la società, la cui assemblea può deliberare in sede ordinaria contro di loro l’azione sociale
di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno sofferto. Gli amministratori inoltre sono responsabili
anche verso i terzi. Intanto verso i creditori sociali, alla duplice condizione a) che non abbiano adempiuto gli
obblighi impostigli dalla legge b) che il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei
loro crediti. I creditori sociali possono seguitare l’azione di responsabilità nella misura in cui la transazione
ha arrecato pregiudizio alle loro ragioni, gli amministratori sono responsabili anche verso i terzi che sono
stati direttamente danneggiati dal loro comportamento (ad es sono stati indotti ad acquistare azioni a prezzi
alterati mediante la redazione di bilanci falsi o manovre di aggiotaggio).
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE:
-ESTINZIONE: L’estinzione del rapporto di amministrazione può avvenire per: revoca, rinunzia, scadenza,
oppure interdizione, inabilitazione, fallimento, condanne penali e infine morte dell’amministratore. Per
quanto riguarda la revoca, gli amministratori sono revocabili dall’assemblea ordinaria (le revoca opera di
diritto- ope legis) se è stata deliberata l’azione sociale di responsabilità con voto favorevole della
maggioranza che raggiunga almeno il quinto del capitale sociale, possono essere revocati in qualunque
tempo, ma se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento del danno. Per
quanto riguarda la rinunzia, l’amministratore deve dare comunicazione scritta delle proprie dimissioni al
consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Per quanto riguarda la scadenza del
termine: si deve ricordare che gli amministratori possono essere nominati solo per un periodo di tempo
determinato, che non può essere superiore a tre esercizi sociali. Salvo che sia stato stabilito diversamente
nello statuto, gli amministratori sono rieleggibili. Infine, l’ultima serie di cause di estinzione riguarda
l’inabilitazione, il fallimento, l’interdizione, alcune condanne penali e la morte dell’amministratore. La
cessazione, per qualsiasi causa degli amministratori dall’ufficio deve essere iscritta entro 30 giorni nel
registro delle imprese a cura del collegio sindacale: in mancanza dell’iscrizione, l’estinzione dei loro poteri
di gestione e di rappresentanza non può essere opposta ai terzi, se la società non prova che costoro la
conoscevano al momento della condizione della conclusione del contratto. SOSTITUZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI: la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal
momento in cui il consiglio è stato ricostruito, mentre le dimissioni hanno effetto immediato solo se resta in
carica la maggioranza del consiglio. Inoltre, per integrare detta disciplina, sono dettate tre regole: a)se
vengono a mancare uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dallo stesso consiglio di
amministrazione (cd sistema della cooptazione) b) se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli
amministratori così nominati scadono insieme con quelli già in carica, c) se vengono a mancare tutti gli
amministratori o l’amministratore unico, per procedere alla sostituzione dev’essere convocata d’urgenza
l’assemblea dal collegio dei sindaci, i quali nelle more possono compiere soltanto gli atti di ordinaria
amministrazione.
C) IL COLLEGIO DEI SINDACI
L’organi di controllo delle società per azioni è il collegio sindacale, esso si compone di tre o cinque (a
seconda di come stabilito dall’atto costitutivo) sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Questo significa che
nell’atto costitutivo non si può stabilire che i sindaci siano in numero pari o che la società abbia un solo
sindaco, o ne abbia più di cinque (mentre come dobbiamo ricordare, i soci sono liberi di determinare il
numero degli amministratori e possono anche stabilire che ci sia un amministratore unico).
Per quanto riguarda la loro NOMINA: i sindaci vengono nominati dall’assemblea ordinaria ad eccezione dei
primi che invece vengono nominati direttamente nell’atto costitutivo: per norma inderogabile, la durata della
carica dei sindaci è di tre esercizi (termine triennale fisso): essi scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I sindaci possono essere soci o
anche non esserlo. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla stessa assemblea. Almeno un sindaco
effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso
il Ministero dell’economia (mentre per quanto riguarda gli altri sindaci, è sufficiente che essi siano scritti
presso altri albi professionali come: dottori commerciali, ragionieri, professori universitari in materie
economiche, giuridiche ecc). Al momento della nomina dei sindaci devono essere noti all’assemblea gli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Per quanto riguarda il loro
COMPENSO: la retribuzione annuale dei sindaci se non è stabilita dallo statuto, dev’essere determinata
dall’assemblea all’atto della nomina ed è invariabile per tutto il triennio di carica.
POTERI E DOVERI DEI SINDACI: Il collegio dei sindaci ha il potere e l’obbligo di controllare se gli atti
degli altri organi sociali siano conformi alla legge o allo statuto, nonché la correttezza della gestione; deve,
altresì vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
della società. Al collegio può essere inoltre assegnata la funzione di organismo di vigilanza ai sensi del d.lg.
8 giugno 2001: trattasi di una normativa che sancisce la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ( con conseguente applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive) e prevede
quale causa esimente l’adozione da parte dell’organo amministrativo di modelli gestionali