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Estratto del documento

Stima:

• richiesta dal socio conferente beni o crediti e fatta da un esperto designato dal tribunale

• la relazione sulla stima va allegata all'atto costitutivo e deve contenere: la descrizione del bene, il suo valore ed i criteri con cui è stimato.

• l'esperto risponde degli eventuali danni

• entro 180gg gli amm.ri possono chiedere un'altra stima se hanno dei dubbi in merito alla prima e nel frattempo le azioni del socio conferente sono indisponibili.

• Se emerge una divergenza tra le stime di oltre 1/5 ci sono 3 alternative:

  1. vengono annullate le azioni scoperte e si riduce proporzionalmente il capitale
  2. il socio conferente salda la differenza in denaro
  3. il socio conferente recede dalla società e gli viene restituita la proprietà del bene

Socio Moroso:

• è il socio che non ha completato il conferimento dovuto.

• viene pubblicata una diffida nella gazzetta ufficiale

• dopo 15 gg gli Amm.ri offrono le azioni

corrispondenti agli altri soci proporzionalmente alla loro quota • in mancanza di offerte, le azioni possono essere vendute all'esterno • se non ci sono acquirenti esterni, il socio moroso è dichiarato decaduto e le somme versate vengono trattenute dalla società. • il socio in mora non può esercitare il diritto di voto. AZIONI (quote minime di capitale sociale) Le azioni sono titoli di credito atipici per la facilità della loro circolazione che avviene secondo le norme sui beni mobili. Le azioni sono dematerializzate quando vengono detenute dalle banche per conto del proprietario. In questo caso non viene emesso il documento di certificazione azionario ma viene solamente iscritto il numero di azioni detenute dal socio nel libro soci. Le azioni sono indivisibili ed in caso di comproprietà deve essere nominato un rappresentante comune e vigono le norme sulla comunione. Categorie di Azioni: • tutte le azioni danno gli stessi diritti e devono avere lo stesso valore nominale • le azioni privilegiate danno diritti speciali come il diritto di percepire un dividendo prioritario o il diritto di voto multiplo • le azioni senza diritto di voto non danno il diritto di partecipare alle assemblee e di votare nelle decisioni societarie.

stesso valore.

  • è lo statuto che consente o meno la creazione di azioni speciali
  • tutte le azioni di una medesima categoria danno gli stessi diritti
  • Le AZIONI ORDINARIE sono titoli di massa perché sono tutte uguali e non sono individuabili per questo sono considerati beni fungibili. Esse danno diritti amministrativi (intervento nelle assemblee, voto, impugnativa delle delibere,…) e diritti patrimoniali (diritto agli utili e alla quota di liquidazione).
  • Le AZIONI SPECIALI (correlate, postergate, di godimento, scaglionate, …) danno una minoranza di diritti amministrativi e una maggioranza di diritti patrimoniali.

Diritto di voto:

  1. ogni azione attribuisce il diritto di voto
  2. le azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato a particolari condizioni possono essere emesse se lo statuto lo consente per massimo il 50% del cap sociale (società quotate)
  3. lo statuto delle spa non quotate

Può prevedere che il diritto di voto di uno stesso soggetto sia limitato ad una misura max o disporne scaglionamenti

Prestazioni accessorie:

  • Sono azioni che obbligano il socio a dover compiere, oltre al conferimento, altre prestazioni non in denaro ma di servizi. La società deve sempre pagare un compenso al socio per la prestazione che viene regolata da un patto nel quale vengono definite tutte le condizioni. Sono azioni nominative (intuitus personae) e non sono trasferibili senza il consenso degli amm.ri. Per deliberare sulla modifica delle prestazioni accessorie serve l'unanimità del consenso dei soci.

Azioni a favore dei prestatori di lavoro:

  • L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai lavoratori mediante emissione di azioni per un valore pari agli utili stessi. Queste azioni vengono regalate ai prestatori di lavoro ed il cap sociale va aumentato in misura corrispondente.

Diritto agli utili e alla quota di

liquidazione:
  • ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione
  • la società può emettere azioni correlate che consentono una partecipazione mirata ad un specifico settore dell'attività sociale (utili e perdite limitatamente a quel settore)
Circolazione delle azioni:
  • le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo
  • le azioni nominative si trasferiscono mediante girata autenticata dal notaio ed il nome del proprietario va iscritto nel libro dei soci
  • le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante iscrizione nel libro dei soci
Limiti alla circolazione:
  1. Lo statuto può vietare la trasferibilità per un massimo di 5 anni nel caso di azioni nominative o dematerializzate, quindi le azioni al portatore possono essere sempre trasferibili
  2. Possiamo avere due tipi di limiti:
    • CLAUSOLA DI GRADIMENTO: è l'espressione di favore nei confronti di determinati soggetti per l'acquisto delle azioni
    • confronti del soggetto entrante come socio azionista. A sua volta può essere di 2 tipi: A) DI GRADIMENTO: basata su qualità personali espressamente indicate (età, titolo di studio, professione, ...) e vale soltanto per le società chiuse. B) DI MERO GRADIMENTO: la valutazione è discrezionale e senza criteri di base. Questa clausola è efficace soltanto se permette comunque al socio di uscire dalla società: o la società acquista le azioni del socio uscente o il socio esercita il diritto di recesso. • CLAUSOLE DI PRELAZIONE: il socio alienante deve prima offrire le azioni agli altri soci e, solo se costoro non intendono acquistarle, egli è libero di cederle a terzi. L'alienante deve comunicare a tutti i soci le offerte che gli vengono fatte e se sono più di uno i soci che le vogliono acquistare, essi le acquisiscono secondo la propria quota. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal

      Trasferimento di azioni non liberate:

      • Chi trasferisce azioni non liberate resta obbligato in solido con gli acquirenti per i versamenti ancora dovuti per un periodo di 3 anni.
      • Ad essi può essere chiesto il pagamento solo nel caso in cui l'acquirente non paga.

      Modificazioni dello Statuto:

      • RECESSO DEL SOCIO
      • AUMENTO DI CAPITALE:
        1. A PAGAMENTO:
          • Con diritto di opzione
          • Senza diritto di opzione
        2. GRATUITO
      • DIMINUZIONE DI CAPITALE:
        1. VOLONTARIA
        2. OBBLIGATORIA:
          • Per perdite
          • Per perdite al di sotto del limite legale 120mila €

      RECESSO DEL SOCIO (art.2437) è un diritto POTESTATIVO ed è un atto unilaterale con cui il socio comunica alla società che intende sciogliere il rapporto societario, avremo così modifica dello statuto che comporta modifica del substrato sociale e a volte del substrato patrimoniale. Può essere esercitato (parzialmente o totalmente) da soci (assenti, dissenzienti o astenuti) in merito ad una delibera.

      riguardante le cause di recesso "legali":
      1. Modifica oggetto sociale
      2. Trasferimento della sede all'estero
      3. Trasformazione società (ad es. da spa a snc)
      4. Revoca stato liquidazione
      5. Eliminazione delle cause di recesso convenzionali
      6. Modifica criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso
      7. Modifiche dello statuto sui diritti di voto o partecipazione
      Oltre a queste cause imperative esistono altre cause dette convenzionali (scelte dalla società). Ci sono altre due cause di recesso che valgono solo se previste dallo statuto:
      • proroga del termine della società
      • introduzione/rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
      Nelle spa chiuse:
      • se la società è a tempo indeterminato il socio può recedere in ogni momento con un preavviso di 180gg o se previsto al max entro 1 anno.
      • lo statuto può prevedere altre cause di recesso convenzionali a discrezione della società.
      Resta ferma la causa di recesso.

      Esercitabile quando nella stima di conf di beni in natura, il valore attribuito era inferiore di almeno 1/5 a quello del conf.

      Termini e modalità del recesso (2437bis):

      • lettera raccomandata spedita entro 15 gg dall'iscrizione della delibera che lo legittima
      • vanno indicate: generalità, domicilio, n° e categoria delle azioni per le quali il socio esercita il recesso
      • le azioni per cui si esercita il recesso sono incedibili e vanno depositate in soc
      • se entro 90 gg la società revoca la delibera o delibera lo scioglimento della soc, il recesso non può essere esercitato

      Criteri di determinazione del valore delle azioni del socio recedente: (2437 ter)

      • il socio ha diritto alla liquidazione delle az per le quali esercita il diritto di recesso
      • gli amm.ri determinano il valore di liquidazione in base alla consistenza patrimoniale
      • lo statuto può prevedere diversi criteri di determinazione del valore delle az
      • max 15 gg prima della data

      Dell'assemblea i soci devono conoscere la determinazione del valore- una contestazione sul valore delle azioni va fatta contestualmente alla dichiarazione di recesso ed entro 90 gg un esperto del trib decide a riguardo

      Procedimento di liquidazione (2437quater):

      • Sulla base del dir di opzione, gli amm.ri offrono le az del recedente in proporzione agli altri soci ed eventualmente ai proprietari di obbligazioni convertibili
      • L'offerta di opzione viene depositata a registro e resta valida per 30 gg
      • Chi esercita il dir di opzione può contestualmente dichiararsi disponibile ad acquistare le azioni non optate
      • Se le az non vengono acquistate all'interno (in tutto o in parte) possono essere offerte all'esterno
      • Se le az non vengono collocate nemmeno all'esterno entro 180 gg dalla richiesta di recesso, le az vengono rimborsate al recedente
      • In assenza di utili o riserve disponibili va deliberata la diminuzione di cap e lo scioglimento della soc se si va sotto

      Il limite legale

      Fasi Del Recesso :

      1. convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare su di un argomento che può generare recesso
      2. valore delle az depositate in soc
      3. entro 15gg dall'iscrizione della delibera il socio può recedere con lettera raccomandata
      4. eventuale contestazione del valore delle az fatta contestualmente al rec a cui si avrà risposta entro 90gg
      5. liquidazione del socio entro 180 gg dalla richiesta di recesso

      AUMENTO DI CAPITALE (Art. 2438):

      un aumento di cap non può essere eseguito finché le azioni precedentemente emesse non sono state interamente liberate.

      In caso contrario gli amm.ri sono solidalmente responsabili verso i soci o terzi.

      Per deliberare un aumento va convocata l'assemblea straordinaria.

      1. A PAGAMENTO (Art. 2441): viene immesso denaro "fresco" in società
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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Sega Daniela.