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Differenze tra S.p.a. e S.r.l.

Entrambe sono società di capitali. Le differenze tra S.p.a. (Ltd., Corp., Inc., AG) e S.r.l. (Gmbh) stanno nelle modalità di partecipazione dei soci.

N.B.: nel 2003 (il codice civile è entrato in vigore nel 1942) la disciplina delle società di capitali è stata oggetto di una riforma di carattere organico perché i modelli e le strutture societarie contemplate dall'ordinamento previgente sono diventati obsoleti.

Caratteri distintivi:

  • Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
  • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni per le S.p.a., mentre per le S.r.l. è rappresentata da quote sociali.

A chi è adatta?

Alle imprese di media e grande dimensione a capitale sia pubblico che privato. Alle PMI perché sono più flessibili; alle aziende piccole che vogliono partire e alle.

società -capitale sociale e modalità di conferimento -oggetto sociale -durata della società -modalità di amministrazione e rappresentanza -modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee -modalità di distribuzione degli utili -modalità di scioglimento e liquidazione della società Inoltre, è possibile inserire ulteriori clausole e disposizioni specifiche a seconda delle esigenze dei soci fondatori. Una volta redatto l'atto costitutivo, è necessario procedere alla registrazione presso il Registro delle Imprese e ottenere il numero di partita IVA.-l'attività che costituisce l'oggetto sociale -l'attività che costituisce l'oggetto sociale-l'ammontare del capitale sottoscritto-l'ammontare del capitale sottoscritto e di-il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di conferimenti di ciascun socio e del valore emissione e di circolazione attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura-il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura-quote di partecipazione di ciascun socio-le norme di ripartizione degli utili-norme di funzionamento della società (specie-i benefici accordati ai promotori o ai soci fondatori)-importo globale delle spese di costituzione-il sistema di amministrazione adottato, il poste a carico della societànumero degli amministratori ed i loro poteri-il numero dei componenti del collegio deve averl’indicazione di s.r.l. sindacale-la nomina dei primi amministratori e sindaci e- se previsto - del soggetto cui è demandato il controllo contabile-l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società-la durata della società o, se la stessa è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, che comunque non può essere superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere dal contratto socialeLe norme relative al funzionamento della società sono invece contenute nello statuto.Il notaio deve depositare l’atto costitutivo al registro delle imprese e allegare i documenti 2 che comprovano la sussistenza delle condizioni richieste.La s.p.a. può anche costituirsi per pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che deve indicare l’oggetto, il capitale, lo statuto ecc.Problemi -Problemi di capitale -Non può andare sul mercato-Necessità di un collegio sindacale -Nonpuò emettere prestiti obbligazionari o non è uno strumento per start-up che obbligazioni partono dall'early stage, è troppo costosa OK: flessibilità finanziaria OK: flessibilità organizzativa Come si finanzia? - Apporti di equity - Finanziamenti dei soci - Emette azioni per un valore pari a 100 (ordinarie, privilegiate, postergate) Dotate di personalità giuridica? Sì + piena autonomia patrimoniale: la società Sì + risponde delle obbligazioni sociali soltanto e solo la società è qualificabile come imprenditore. Responsabilità limitata dei soci I soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali (= autonomia patrimoniale perfetta). Se la società fallisce, i soci perdono solo il conferimento con il quale acquistarono le azioni.

La partecipazione del socio non può essere rappresentata da azioni. Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. La partecipazione dei soci è di natura economica, nel senso che se la società è inattiva ai soci vengono distribuiti utili. La posizione dei soci è quindi centrale e la partecipazione dei soci è maggiore.

Decisioni dei soci: I soci però non amministrano la società né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all'attività di amministrazione; per questo la legge detta alcune norme a tutela del capitale e della veridicità dei bilanci sociali.

In particolare, è riservato ai soci:

  • l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
  • la nomina degli

amministratori (se previstoObbligo dei soci: eseguire i conferimenti nell'atto costitutivo)promessi + predeterminare quanta ricchezza -la nomina dei sindaci e del presidente delpersonale intendono esporre al rischio. collegio sindacale, ovvero del revisore(quando la legge lo prevede)-le modificazioni dell'atto costitutivo-la decisione di effettuare operazionicomportanti sostanziali modificazionidell'oggetto sociale o modificazioni nei dirittidei soci.Se l'atto costitutivo lo prevede, i soci possonoadottare le proprie decisioni medianteconsultazione scritta o sulla base del consensoespresso per iscritto (senza doversi riunire inassemblea).Di regola, le decisioni sono prese con il votofavorevole dei soci che rappresentano almenola metà del capitale sociale, ma anche inquesto caso l'atto costitutivo può disporrediversamente.

Capitale sociale Diviso in azioni (=partecipazioni sociali di Diviso in quote sociali o quote azionarie. Ilmedesimo

valore e che conferiscono ai loro capitale è diviso secondo un criterio possessori uguali diritti; =certificati di un certo personale. Il capitale è diviso in parti in base al valore nominale emesso dalla s.p.a. e numero dei soci che partecipano alla attribuito al socio di fronte del suo costituzione della società. Le quote sociali non conferimento). possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire appello di investimento del Sono titoli di credito e quindi liberamente pubblico risparmio. trasferibili, circolano attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito. Diritti sociali: spettano ai soci in misura Per questo motivo trovano un vasto pubblico proporzionale alla partecipazione da ciascuno di acquirenti. posseduta. Ogni azione attribuisce il voto in assemblea e il diritto a una parte proporzionale degli utilinetti. Azioni = ugual valore attribuiscono uguali Quote = di diverso ammontare possono diritti essere le une diverse dalle altre e

Non possono essere rappresentate dai titoli di credito.

Offerta al pubblico (ha accesso al pubblico Sì/No (fino al 2012). Poi:

  • 2012: sì per le start-up innovative
  • 2015: anche le PMI innovative
  • 2017: esteso a tutte le PMI (anche quelle non innovative)

Organizzazione corporativa basata sulla presenza di tre organi:

  1. Assemblea dei soci: l'organo a cui compete la funzione deliberativa. Possono intervenire in assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. In base all'oggetto di deliberazione si distingue in ordinaria (almeno una volta all'anno, nomina gli amministratori, approva il bilancio e la distribuzione degli utili) o straordinaria.
  2. Amministratore unico o consiglio di amministrazione, nominato dai soci stessi.
  3. L'atto costitutivo può prevedere che il consiglio di amministrazione adotti le proprie decisioni mediante consultazione scritta o straordinaria.

(quando delibera sulle sulla base del consenso espresso per iscritto modificazioni dello statuto, sulla nomina dei (senza la necessità di una riunione dei suoi liquidatori). La convocazione dispone membri).

specifiche formalità, diverse a seconda che la Gli amministratori rispondono dei danni società faccia o meno ricorso al capitale di derivai dalla mancata osservanza dei doveri rischio. loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.

Il suo funzionamento è determinato dal principio maggioritario (=nelle mani di quanti detengono la maggioranza del capitale) decisioni di maggior rilievo.

2) Organo amministrativo gestione dell’impresa & poteri decisionali. Gli Organi: amministratori non debbono essere soci.

1) Assemblea: non obbligatoria, eventuale per Qualora nello statuto non disponga una serie di decisione dei soci diversamente, l’amministrazione ed il 2) Organo di controllo: solo quando lo prevede controllo della società sono affidati agli

La legge si applica alla disciplina del collegio amministratori ed al collegio sindacale. In alternativa a questo modello organizzativo, lo statuto può adottare il sistema dualistico o un collegio sindacale o un sindaco.

Attività di controllo: può essere seguita dal collegio sindacale o da un sindaco.

Per quanto riguarda l'amministrazione ed il controllo, il codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema (chiamato "sistema tradizionale") basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare:

  1. l'organo amministrativo
  2. Il collegio sindacale
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agregori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Bolzano o del prof Giudici Paolo.