Società per azioni e società a responsabilità limitata
Entrambe sono società di capitali. Le differenze S.p.a. (Ltd., Corp., Inc., AG) S.r.l. (Gmbh) stanno nelle modalità di partecipazione dei soci.
N.B.: nel 2003 (il codice civile è entrato in vigore nel 1942) la disciplina delle società di capitali è stata oggetto di una riforma di carattere organico perché i modelli e le strutture societarie contemplate dall’ordinamento previgente sono diventati obsoleti.
Caratteri distintivi
- Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
- Per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio;
- La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
- La partecipazione sociale non può essere rappresentata da azioni, bensì da quote sociali.
A chi è adatta?
Alle imprese di media e grande dimensione a capitale sia pubblico che privato.
Alle PMI perché sono più flessibili; alle aziende piccole che vogliono partire e alle start-up.
Perché
Favorisce il pronto smobilizzo del capitale investito e il ricambio dei soci.
Inoltre: la partecipazione dei soci, maggiore che nella S.p.a., ostacola la raccolta di capitali di rischio.
Come si costituisce?
Mediante contratto o per atto unilaterale (nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore).
Mediante contratto od atto unilaterale.
Capitale minimo: conferimento iniziale di €50.000.
Capitale minimo: conferimento di €10.000, ma dal 2013 il capitale può essere determinato in misure inferiori, purché pari a €1.
Contenuto dell’atto costitutivo
Contenuto dell’atto costitutivo (che deve essere redatto per atto pubblico):
- Generalità dei soci fondatori + numero delle azioni assegnato a ognuno;
- Denominazione e sede della società;
- L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- L’ammontare del capitale sottoscritto;
- Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione;
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- Le norme di ripartizione degli utili;
- I benefici accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La nomina dei primi amministratori e sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- L’importo globale delle spese per la costit
Contenuto dell’atto costitutivo (che deve essere redatto per atto pubblico):
- Generalità dei soci (possono essere anche personalità giuridiche) 1;
- Denominazione e sede della società;
- L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- Conferimenti di ciascun socio e del valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
- Quote di partecipazione di ciascun socio;
- Norme di funzionamento della società (specie di quelle che riguardano l’amministrazione);
- Importo globale delle spese di costituzione poste a carico della società;
- Deve aver l’indicazione di S.r.l.s.
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Diritto commerciale - la S.r.l
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Diritto commerciale - la S.p.a
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La S.p.a (riassunto degli organi della società)
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Diritto commerciale - la società in accomandita semplice