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CH -ORD CH -ORD CH- STRA CH -STRA APE – ORD APE -STRA

Convocazione unica

ª ª ª ª

convocazione convocazione convocazione convocazione

1 2 1 2 Non esiste

QC 50% del Non esiste Maggioranza 1/3 del capitale 1/5 del capitale soc.

capitale sociale del capitale sociale totale

totale sociale presente Maggioranza cap.soc. 2/3 del cap.

QD Maggioranza Maggioranza Maggioranza 2/3 del capitale

assoluta del del capitale del capitale sociale presente

capitale sociale sociale presente sociale presente

presente

Didascalia

CH= Società chiusa (non quotata)

APE= Società aperta (quotata)

ORD= Assemblea ordinaria

STRA= Assemblea straordinaria

QC= Quorum costitutivo

QD= Quorum deliberativo

 Art. 2366 – Formalità per la convocazione

“L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o

dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e

del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un

quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso

deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di

pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in

deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai

soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni

prima dell'assemblea . 10

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione

delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non

presenti.”

In tale sede vi si esercitano parte (se non integralmente…) dei diritti sociali, sia di stampo

patrimoniale che amministrativi. Diritti sociali

Patrimoniali Amministrativi

Diritto alla

Diritto all'utile Diritto di voto

liquidazione

Si esplica al meglio con il diritto Impera il principio di

Per diritto agli utili si di recesso: colui che lo esercita un’azione – un voto e cioè

intende anche il diritto al deve farlo attraverso una lettera per ogni azione acquistata

dividendo e cioè il raccomandata contenete le sue si acquista

dividendo che spetta a ogni generalità e il numero e la contemporaneamente un

socio in proporzione alla categoria di azioni. diritto in più a partecipare

Generalmente il valore delle

quota posseduta del capitale alla società. Tuttavia nel

azioni sono determinate dagli

1 .

sociale amministratori, previo parere tempo sono sorte diverse

del revisore legale e del collegio categorie di azioni che

sindacale, secondo tre criteri ledono questo principio,

previsti dai Principi italiani di fermo restando

valutazione (PIV). Gli l’inderogabile attribuzione

amministratori, quindi, prima

. del diritto agli utili o del

offrono le azioni agli altri soci divieto del patto leonino.

in proporzione al numero di

azioni possedute o altrimenti le

collocano presso terzi. Se non

11

vengono vendute la società è

2

obbligata ad acquistarle Diritti della

minoranza

 Art. 2351 – Diritto di voto

“Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni

senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di

voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il

valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da

uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne

scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni

con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di

particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può

avere fino a un massimo di tre voti.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma,

possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in

particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina

di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di

sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme

previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.”

Consiglio di amministrazione

La carica di amministratore o di amministratori può essere data dall’assemblea dei soci (

successivamente alla nomina per statuto) anche a personalità non inerenti alla società ma

che pur sempre abbiano i determinati requisiti di indipendenza,professionalità e

onorabilità (specialmente per le società quotate) e le appropriate competenze gestionali. Su

di essi c’è un particolare e restrittivo divieto di concorrenza:

 Art. 2390 – Divieto di concorrenza

“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili

in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né

essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione

dell’assemblea.

Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e

risponde dei danni.” 12

oltre che da specifici obblighi (obbligo di diligente gestione e di perseguimento dell’interesse

sociale) volti ad annullare l’eventuale abuso di posizione e l’eventuale perseguimento dei

propri interessi, ad esempio intimando a fornire una certa trasparenza e una certa

informazione a tutti i soci e a votare in maniera non pregiudizievole.

Compensi: sempre a titoli Potere gestorio Revoca: può avvenire per

onerosi ed espressi in qualsiasi motivo anche senza

denaro oppure in diritto giusta causa ed è eseguita

di opzione. dall’assemblea ordinaria.

:

Potere di rappresentanza è quella

rappresentanza organica rivolta ad uno

o più amministratori verso terzi anche

in sede legale.

Nel caso in cui il numero degli amministratori sia tanto grande da nuocere alla gestione

efficiente della società è possibile per legge creare due tipi alternativi di organi gestionali:

il comitato esecutivo che è un organo collegiale, come l’assemblea dei soci, che è formato

da alcuni (non tutti…) amministratori che operano congiuntamente, oppure dagli

amministratori delegati ( può esserci anche un singolo amministratore delegato e cioè il

cosiddetto Ad in Italia o CEO negli Usa) che operano sia congiuntamente che

disgiuntamente.

:

Figure minori

Presidente del CdA: egli è un membro del CdA con funzioni di coordinamento delle

sedute e tenuta dell’ordine del giorno. Generalmente la sua figura non combacia con

quella dell’AD.

Direttore generale: nel nostro ordinamento e nel nostro tessuto imprenditoriale egli non è

l’AD ma un dipendente, un alto dirigente con funzione di coordinamento generale

subordinato al CdA.

 Art. 2381 – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

“Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di

amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i

consiglieri. 13

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare

proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o

ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di

esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé

operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta

l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando

elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base

della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420

ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia

adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni

caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla

gestione della società.”

Collegio sindacale

Esso è un organo collegiale di controllo la cui implementazione è obbligatoria per le

società in forma S.p.A. e S.a.p.a. che adottano il modello tradizionale. È presieduto da un

minimo di tre membri ad un massimo di cinque che vengono definiti sindaci. Tra di essi

deve esserci almeno un revisore legale iscritto all’apposito albo e il loro mandato dura

massimo tre esercizi amministrativi. La particolarità di queste figure è che per svolgere al

meglio i loro compiti di vigilanza devono possedere dei determinati requisiti di

professionalità, di indipendenza e di inamovibilità; si pens

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SalvatoreT di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.