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CH -ORD CH -ORD CH- STRA CH -STRA APE – ORD APE -STRA
Convocazione unica
ª ª ª ª
convocazione convocazione convocazione convocazione
1 2 1 2 Non esiste
QC 50% del Non esiste Maggioranza 1/3 del capitale 1/5 del capitale soc.
capitale sociale del capitale sociale totale
totale sociale presente Maggioranza cap.soc. 2/3 del cap.
QD Maggioranza Maggioranza Maggioranza 2/3 del capitale
assoluta del del capitale del capitale sociale presente
capitale sociale sociale presente sociale presente
presente
Didascalia
CH= Società chiusa (non quotata)
APE= Società aperta (quotata)
ORD= Assemblea ordinaria
STRA= Assemblea straordinaria
QC= Quorum costitutivo
QD= Quorum deliberativo
Art. 2366 – Formalità per la convocazione
“L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o
dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un
quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di
pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in
deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai
soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
prima dell'assemblea . 10
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione
delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non
presenti.”
In tale sede vi si esercitano parte (se non integralmente…) dei diritti sociali, sia di stampo
patrimoniale che amministrativi. Diritti sociali
Patrimoniali Amministrativi
Diritto alla
Diritto all'utile Diritto di voto
liquidazione
Si esplica al meglio con il diritto Impera il principio di
Per diritto agli utili si di recesso: colui che lo esercita un’azione – un voto e cioè
intende anche il diritto al deve farlo attraverso una lettera per ogni azione acquistata
dividendo e cioè il raccomandata contenete le sue si acquista
dividendo che spetta a ogni generalità e il numero e la contemporaneamente un
socio in proporzione alla categoria di azioni. diritto in più a partecipare
Generalmente il valore delle
quota posseduta del capitale alla società. Tuttavia nel
azioni sono determinate dagli
1 .
sociale amministratori, previo parere tempo sono sorte diverse
del revisore legale e del collegio categorie di azioni che
sindacale, secondo tre criteri ledono questo principio,
previsti dai Principi italiani di fermo restando
valutazione (PIV). Gli l’inderogabile attribuzione
amministratori, quindi, prima
. del diritto agli utili o del
offrono le azioni agli altri soci divieto del patto leonino.
in proporzione al numero di
azioni possedute o altrimenti le
collocano presso terzi. Se non
11
vengono vendute la società è
2
obbligata ad acquistarle Diritti della
minoranza
Art. 2351 – Diritto di voto
“Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni
senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di
voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il
valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da
uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne
scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni
con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può
avere fino a un massimo di tre voti.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma,
possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in
particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina
di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme
previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.”
Consiglio di amministrazione
La carica di amministratore o di amministratori può essere data dall’assemblea dei soci (
successivamente alla nomina per statuto) anche a personalità non inerenti alla società ma
che pur sempre abbiano i determinati requisiti di indipendenza,professionalità e
onorabilità (specialmente per le società quotate) e le appropriate competenze gestionali. Su
di essi c’è un particolare e restrittivo divieto di concorrenza:
Art. 2390 – Divieto di concorrenza
“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili
in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né
essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e
risponde dei danni.” 12
oltre che da specifici obblighi (obbligo di diligente gestione e di perseguimento dell’interesse
sociale) volti ad annullare l’eventuale abuso di posizione e l’eventuale perseguimento dei
propri interessi, ad esempio intimando a fornire una certa trasparenza e una certa
informazione a tutti i soci e a votare in maniera non pregiudizievole.
Compensi: sempre a titoli Potere gestorio Revoca: può avvenire per
onerosi ed espressi in qualsiasi motivo anche senza
denaro oppure in diritto giusta causa ed è eseguita
di opzione. dall’assemblea ordinaria.
:
Potere di rappresentanza è quella
rappresentanza organica rivolta ad uno
o più amministratori verso terzi anche
in sede legale.
Nel caso in cui il numero degli amministratori sia tanto grande da nuocere alla gestione
efficiente della società è possibile per legge creare due tipi alternativi di organi gestionali:
il comitato esecutivo che è un organo collegiale, come l’assemblea dei soci, che è formato
da alcuni (non tutti…) amministratori che operano congiuntamente, oppure dagli
amministratori delegati ( può esserci anche un singolo amministratore delegato e cioè il
cosiddetto Ad in Italia o CEO negli Usa) che operano sia congiuntamente che
disgiuntamente.
:
Figure minori
Presidente del CdA: egli è un membro del CdA con funzioni di coordinamento delle
sedute e tenuta dell’ordine del giorno. Generalmente la sua figura non combacia con
quella dell’AD.
Direttore generale: nel nostro ordinamento e nel nostro tessuto imprenditoriale egli non è
l’AD ma un dipendente, un alto dirigente con funzione di coordinamento generale
subordinato al CdA.
Art. 2381 – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
“Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri. 13
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare
proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o
ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé
operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando
elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base
della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420
ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni
caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può
chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della società.”
Collegio sindacale
Esso è un organo collegiale di controllo la cui implementazione è obbligatoria per le
società in forma S.p.A. e S.a.p.a. che adottano il modello tradizionale. È presieduto da un
minimo di tre membri ad un massimo di cinque che vengono definiti sindaci. Tra di essi
deve esserci almeno un revisore legale iscritto all’apposito albo e il loro mandato dura
massimo tre esercizi amministrativi. La particolarità di queste figure è che per svolgere al
meglio i loro compiti di vigilanza devono possedere dei determinati requisiti di
professionalità, di indipendenza e di inamovibilità; si pens