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A) Il senato

L’organo depositario della sovranità in età repubblicana è il senatus, l’assemblea dei patres, gli esponenti più in vista

dell’aristocrazia gentilizia. Il senato impartisce ai magistrati le direttive di politica interna e gestisce direttamente la

politica estera di Roma, accreditando e ricevendo gli ambasciatori dei paesi stranieri e trattando le questioni inerenti

ai rapporti internazionali.

Col passar del tempo il senato finì per esser formato dagli ex magistrati, ossia da coloro che avevano rivestito le

cariche più alto dello Stato. La scelta dei membri del senato (lectio senatus) spettò allora ai censori.

Come le magistrature poterono almeno fino al 367 (leges Liciniae Sextiae) essere ricoperte solo da patrizi, così solo

patriazia è la composizione del senato almeno fino al quarto secolo a.C.

Inoltre, il senato accanto alla direzione politica dello Stato, conservò l’interregnum e l’auctoritas senatus.

L’interregnum preludeva all’elezione del magistrato per il successivo anno di carica: il comizio per l’elezione dei

magistrati era convocato dall’interrex, che così finiva per creare, con l’ausilio del voto popolare, il magistrato.

L’auctoritas senatus riguardava l’approvazione di tutti gli atti dell’assemblea popolare, ossia le proposte di leggi, la

nomina dei magistrati, i giudizi.

B) Le assemblee popolari

Le assemblee popolari dei primi secoli della repubblica sono: il comizio curiato e il comizio centuriato, già presenti

nell’età monarchica, con l’aggiunta del comizio tributo, in cui il popolo era riunito per tribù, ed ogni tribù esprimeva

un voto.

1. L’assemblea popolare più antica è costituita dai comitia curiata, che vedeva il popolo riunito in curiae, la quale

comprendeva più gentes.

Non abbiamo notizie sicure sulla competenza del popolo riunito in curie, anche se Pomponio sembra accennare ad

una loro competenza legislativa; sappiamo che questo comizio emanava la lex curiata de imperio, con cui, in età

repubblicana, attribuiva formalmente il potere di comando (imperium) al magistrato già eletto da altra assemblea

popolare (il comizio centuriato).

Sicura appare la competenza dei comitia curiata, che fu limitata alla vita di gruppi minori, dinnanzi alle quali si

compivano:

- gli atti del testamento (calatis comitiis), dove il pater familias designava ufficialmente il suo successore;

- la detestatio sacrorum, ovvero la rinuncia al culto familiare (connesso molto probabilmente con l'adrogatio);

- la cooptatio, che rappresentava l'ammissione di una nuova gens nella comunità romana;

- e l'adrogatio quando un pater familias si sottoponeva alla protezione di un altro pater.

2. Inoltre il comizio centuriato, già descritto nella sua struttura e nel suo funzionamento (vedi capitolo 3.5), che

aveva il compito di votare le proposte di leggi, di eleggere i magistrati maggiori e di decidere nei processi capitali nel

caso di provocatio ad populum, ossia di ricorso all’assemblea del cittadino condannato dal magistrato.

3. Infine abbiamo il comizio tributo, che a sua volta aveva una competenza legislativa ed eleggeva i magistrati minori.

A differenza delle moderne assemblee, non erano bicamerali. Vale a dire che le proposte di legge non dovevano

superare le assemblee più importanti per essere convertite in legge. Inoltre, nessun altro ramo poteva ratificare un

disegno di legge (rogatio) in modo che diventasse legge (lex). 2

B) Le magistrature

Come sappiamo, durante il periodo regio, il re (rex) fu l'unico magistrato esecutivo dotato di ogni potere.

Per quanto concerne l’età repubblicana, innanzitutto va premesso che il rex non fu spogliato ad un tratto dei suoi

poteri, ma la sottrazione avvenne per gradi, fino a ridurlo al rango di mero sacerdotale, con sole competenze

religiose (rex sacrocrum, rex sacrificulus), e nella gerarchia sacerdotale, al di sotto del pontifex maximus.

- È probabile l’esistenza ai primordi della repubblica di una magistratura suprema unica che esercitava poteri politici,

civili, giudiziari e militari. Ma accanto al supremo magistrato, dovevano esistere o furono create successivamente,

altre figure minori di magistrati.

Tra le magistrature si sogliono operare varie distinzioni, di cui alcune trovano riscontro nelle fonti.

Anzitutto la distinzione tra magistrature ordinarie e straordinarie. Le magistrature ordinarie (es. consoli, pretori,

questori) sono quelle che vengono elette periodicamente (annualmente o anche a periodi fissi, come la censura ogni

cinque anni), in condizioni normali di vita costituzionale.

Sono invece da ritenere straordinarie le magistrature alla cui designazione si faceva luogo in circostanze politico-

costituzionali eccezionali (guerre, sedizioni, gravi pericoli per l’ordine pubblico, ecc.): sono tali il magister populi o

dictator, nominato per sei mesi, il magister equitum, scelto dal primo; i decmviri legibus scribundis, designati in

occasione della redazione delle dodici tavole; i tribuni militum consulari potestate, creati in via transitoria tra il 444

a.C. e l’ammissione dei plebei al consolato (367 a.C.).

Altra distinzione, che questa volta trova riscontro nelle fonti, è quella tra magistratus maiores e magistratus minores.

Sono magistrati maggiori i consoli, i censori, i pretori, il dictator, i decemviri legibus scribundis, i tribuni militum

consulari protestate. Sono magistrati minori, per esclusione, tutti gli altri (edili, questori, ecc.). I primi venivano eletti

dal comizio centuriato; i secondi dal comizio tributo.

Per quanto riguarda i magistrati curuli (muniti della sella curule, di origine estrusca, che indica l’esercizio della

giurisdizione), sono tali tutti i magistrati, eccetto i censori.

Fondamentale è la distinzione tra magistrati cum imperio e magistrati sine imperio.

Sono titolari dell’imperium i consoli, il pretore, il dictator e le altre magistrature straordinarie. Gli altri magistrati

sono sine imperio.

L’imperium è un potere sovrano, almeno tendenzialmente illimitato, che già era spettato al rex. Tra le facoltà

contenute nell’imperium vi erano innanzitutto gli auspicia (i segni attraverso il quali si riteneva si manifestasse la

volontà degli dei; a quest’ultima veniva adeguata la vita sociale ed in base ad essa si assumevano le decisioni più

importanti); poi il potere di comando militare e i poteri collegati, come quello di procedere alla leva; l’esercizio della

giurisdizione, sia civile che penale; il ius dicendi, ossia il poteri di emanare editti; il ius agendi cum populo e il ius

agendi cum patribus, col relativo ius referendi, ossia il diritto di convocare i comizi e il senato, riferire e fare

proposte; il potere religioso di dedicatio.

Nel corso della storia repubblicana di fatto questi poteri, o alcuni di essi, vennero attribuiti a singoli magistrati: ad

esempio, la giurisdizione civile al praetor, ecc.

- Superata la prima fase della magistratura unica, probabilmente all’epoca delle dodici tavole (o addirittura nel 367,

alle leges Liciniae Sextiae), venne istituita la suprema magistratura collegiale dei consules, con par potestas, che

avevano come insegne formali la toga praetexta, ossia l’abito bianco orlato di porpora.

Essi erano titolari dell’imperium domi (comando civile) e dell’imperium militiae (comando militare).

Il principio della collegialità poi faceva sì che ogni atto del singolo console potesse essere bloccato dall’intercessio del

collega, sorta di diritto di veto. Per evitare la paralisi nel comando si cercava di raggiungere l’unanimità preventiva e

in ogni caso il potere veniva esercitato a turno dai due consoli, un mese ciascuno (salvo però il diritto di opposizione,

almeno per gli atti più impegnativi per la vita dello Stato).

Altra magistratura (straordinaria) che prese piede dopo l’età delle dodici tavole (sembra dal 441 a.C.), fu quella dei

tribuni militum consulari potestate, ossia dei tribuni militari a cui veniva conferità la potestas consularis, senza che

essi, però, fossero consoli.

Si trattò di un compromesso tra patriziato e plebe, che consentiva provvisoriamente ai plebei l’accesso ad una

suprema magistratura che non fosse però il consolato, il quale restava patrizio e tale rimase fino al 367 a.C. 3

Altra magistratura era quella degli aediles curules (che vanno distinti dagli edili plebei, ausiliari dei tribuni della

plebe), competenti nella cura urbis (cura della città sotto il profilo urbanistico), cura annonae (dei mercati, con

funzioni anche giurisdizionali), cura ludorum (dei giochi pubblici).

Accanto a queste magistrature statali vi erano le magistrature della plebe, quali i tribuni plebis, istituiti dalla plebe

ed imposti al patriziato con le leges sacratae, di cui parlano le fonti, che, con il loro carattere sacrosanti, carattere

imposto dalla forza plebea, poteva imporsi (intercessio) agli atti dei magistrati patrizi che danneggiassero la plebe, ed

i loro ausiliari, gli edili plebei, che custodivano il tempio di Cerere, Libero, Libera ed erano depositari della cassa della

plebe.

In sintesi, Organi del governo quiritario furono: il rex, l'assemblea dei patres (senatus) e l’assemblea popolare

(comitia curiata). Volendo fare una breve schematizzazione nei vari contesti storici:

- Nella fase latino-sabina, il rex era il capo civile e religioso, in una forma di monarchia temperata dall'oligarchia dei

patres gentium riuniti nell'assemblea permanente e stabile del senato; i comitia curiata furono un'assemblea dei

membri delle gentes. Era inoltre costituito da tre sistemi normativi: uno che si basava sul fatum e si concretizzava in

una serie di norme religiose proibitive (nefas est); quello dello ius Quiritium, derivante dai mores maiorum comuni

alle gentes; ed infine quello dei foedera, riguardante le norme sugli accordi tra patres gentium oltre alle leges regiae.

Questa prima fase conserverebbe una terminologia prettamente latina come: rex, regia, interregnum, patres, tribus,

curia, decuria, comitium, pontifices, augures, flamines e salii.

- Nella fase etrusco-latina, il rex acquisì maggiori poteri, soprattutto militari (imperium); il senato venne allargato

anche ai patres familiarum; mentre i comitia curiata furono convocati per ricevere il formale impegno all'obbedienza

del rex nominato. In questa fase ordinamento si differenziò da quella precedente, acquisendo maggiore importanza

la lex regia e la sanzione venne dettata dall'imperium del re.

- Con la fine della monarchia, il rex mantenne solo i poteri religiosi (rex sacrorum); i comitia curiata persero

importanza; nel senato vennero ammessi anche i filii familias. Il posto del re fu preso, secondo la tradizione romana,

da un organo collegiale (collegium) costituito da una coppia di magistrati, investiti di poteri civili e militari. E poiché

erano chiamati a condurre l'esercito (pr

Dettagli
A.A. 2014-2015
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoladigrazia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Lanza Carlo.