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Capitolo 4° – La repubblica arcaica

Le origini della repubblica

La tradizione pone il passaggio dal regnum alla res publica (res populica, res popoli, come dice Cicerone) nel 510 a.C., in concomitanza con analoghi eventi che si verificano in altre città del mondo antico. Le cause del rivolgimento politico-costituzionale sono viste nella tirannia di Tarquinio il Superbo, che culmina nell'attacco alla pudicizia (onestà) di Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino, ad opera di suo figlio Sesto Tarquinio.

Al di là del dato leggendario, la tradizione sembra appiattire nel 510 tre eventi, probabilmente nella realtà storica strettamente coevi:

  • La caduta della monarchia e l’istituzione della Repubblica con l’istantaneo apparire, al posto del rex vitalizio, di una magistratura collegiale ed eponima, quella dei praetore o consules, magistrati annuali ed eletti dal comizio centuriato;
  • La cacciata degli Etruschi;
  • L’era capitolina, ossia l’inaugurazione del tempio di Giove Capitolino (nonché di Iuno e Minerva).

In realtà l’espulsione degli Etruschi da Roma non è un evento istantaneo come dimostrano le fonti: essa si realizza in alcuni decenni attraverso il progressivo declino della potenza etrusca costiera di fronte alla talassocrazia greca (nel momento in cui il tradizionale alleato fenicio era impossibilitato ad intervenire in forze) e alla pressione dei cosiddetti “popoli della montagna” (tra cui i Sabini).

A questo riguardo vanno ricordate la battaglia navale di Cuma del 474, in cui la flotta etrusca viene sconfitta da quella cumana, guidata da Aristodemo, con l’aiuto di Gerone di Siracusa (colonia di Corinto), e prima ancora quella di terra di Aricia (507 a.C.), in cui gli Etruschi, comandati da Arunte figlio di Porsenna, soccombono contro la lega Latina appoggiata da Aristodemo.

In sintesi, in questo passaggio graduale dalla Monarchia alla Repubblica, si assiste al formarsi di nuove magistrature strutturate in modo collegiale e limitate nel tempo proprio per impedire la concentrazione del potere nelle mani di una sola persona, appunto il rex. In ogni caso però, la Repubblica significò non l’allargamento del potere a tutto il popolo ma alla sola classe dei patrizi ed è per questo che bisogna parlare di repubblica aristocratica.

La società romana all’indomani della cacciata dei Tarquini

Fatta questa considerazione, prima di mettere in evidenza gli organi costituzionali della Repubblica arcaica, è opportuno considerare il contesto storico. Sotto i tiranni etruschi Roma aveva raggiunto un grande sviluppo urbanistico, economico e demografico. È la “grande Roma dei Tarquini”, così definita da Giorgio Pasquali. Gli Etruschi esercitavano i commerci transmarini (talassocrazia), erano autori di grandiose opere pubbliche (si pensi al tempio della Triade Capitolina), attività che inducevano lo sviluppo dell’industria, specie del ferro e dei laterizzi, unitamente alle grandi opere di bonifica.

Lo stesso artigianato aveva raggiunto livelli notevoli: si pensi al bucchero e all’oreficeria, che si può ammirare, ad esempio, al museo di Villa Giulia a Roma. Tutte queste attività, primarie o indotte, avevano finito per creare molte occasioni di lavoro: e questa è appunto una fase di sviluppo della comunità plebea, che viene ad allargarsi.

Ma col ritiro dei Tarquini da Roma, il quadro economico mutò radicalmente. Gli Etruschi di Veio rimasero stanziati trans Tibern, e alle pendici del Gianicolo. Roma così rimase strozzata nelle sue vie di traffico, mentre il venir meno delle opere pubbliche induceva una crisi di tutto il sistema produttivo, con una notevole contrazione della stessa committenza privata.

In questo quadro economico recessivo, Roma fu costretta a ripiegare sostanzialmente sulle originarie forme di attività economica, ossia l’agricoltura e la pastorizia. Di qui il grande scontro di classe del quinto secolo e la lotta per la terra da parte della plebe espulsa dai processi produttivi in crisi, esclusa anche dal godimento (possessio) dell’ager publicus, riservato ai patrizi (alle gentes patrizie).

Nelle fonti non è chiaro se vi fosse un ostacolo di ordine giuridico a queste assegnazioni, o se di fatto il senato, organo patrizio, le riservasse alla classe sociale di cui era espressione. Quel che è certo è il dato dell’esclusione dei plebei dal godimento dell’ager publicus: il grammatico Nonio dice che essi erano estromessi propter plebitatem, ossia per il fatto di essere plebei. Solo in età più tarda, a partire dal 367 (con la lex Licinia de modo agrorum), a parte l’episodio dell’ager Veientanus del 396, ossia del territorio sottratto a Veio, la plebe cominciò ad accedere a questo godimento. Il processo fu poi accentuato dalle riforme dei Gracchi.

Gli organi costituzionali della repubblica arcaica

Gli organi costituzionali della repubblica arcaica erano: il senato, le assemblee popolari, le magistrature.

Il senato

L’organo depositario della sovranità in età repubblicana è il senatus, l’assemblea dei patres, gli esponenti più in vista dell’aristocrazia gentilizia. Il senato impartisce ai magistrati le direttive di politica interna e gestisce direttamente la politica estera di Roma, accreditando e ricevendo gli ambasciatori dei paesi stranieri e trattando le questioni inerenti ai rapporti internazionali.

Col passar del tempo il senato finì per esser formato dagli ex magistrati, ossia da coloro che avevano rivestito le cariche più alte dello Stato. La scelta dei membri del senato (lectio senatus) spettò allora ai censori. Come le magistrature poterono almeno fino al 367 (leges Liciniae Sextiae) essere ricoperte solo da patrizi, così solo patrizia è la composizione del senato almeno fino al quarto secolo a.C.

Inoltre, il senato accanto alla direzione politica dello Stato, conservò l’interregnum e l’auctoritas senatus. L’interregnum preludeva all’elezione del magistrato per il successivo anno di carica: il comizio per l’elezione dei magistrati era convocato dall’interrex, che così finiva per creare, con l’ausilio del voto popolare, il magistrato. L’auctoritas senatus riguardava l’approvazione di tutti gli atti dell’assemblea popolare, ossia le proposte di leggi, la nomina dei magistrati, i giudizi.

Le assemblee popolari

Le assemblee popolari dei primi secoli della repubblica sono: il comizio curiato e il comizio centuriato, già presenti nell’età monarchica, con l’aggiunta del comizio tributo, in cui il popolo era riunito per tribù, ed ogni tribù esprimeva un voto.

  1. L’assemblea popolare più antica è costituita dai comitia curiata, che vedeva il popolo riunito in curiae, la quale comprendeva più gentes. Non abbiamo notizie sicure sulla competenza del popolo riunito in curie, anche se Pomponio sembra accennare ad una loro competenza legislativa; sappiamo che questo comizio emanava la lex curiata de imperio, con cui, in età repubblicana, attribuiva formalmente il potere di comando (imperium) al magistrato già eletto da altra assemblea popolare (il comizio centuriato). Sicura appare la competenza dei comitia curiata, che fu limitata alla vita di gruppi minori, dinnanzi alle quali si compivano:
    • Gli atti del testamento (calatis comitiis), dove il pater familias designava ufficialmente il suo successore;
    • La detestatio sacrorum, ovvero la rinuncia al culto familiare (connesso molto probabilmente con l'adrogatio);
    • La cooptatio, che rappresentava l'ammissione di una nuova gens nella comunità romana;
    • E l’adrogatio quando un pater familias si sottoponeva alla protezione di un altro pater.
  2. Inoltre il comizio centuriato, già descritto nella sua struttura e nel suo funzionamento (vedi capitolo 3.5), che aveva il compito di votare le proposte di leggi, di eleggere i magistrati maggiori e di decidere nei processi capitali nel caso di provocatio ad populum, ossia di ricorso all’assemblea del cittadino condannato dal magistrato.
  3. Infine abbiamo il comizio tributo, che a sua volta aveva una competenza legislativa ed eleggeva i magistrati minori. A differenza delle moderne assemblee, non erano bicamerali. Vale a dire che le proposte di legge non dovevano superare le assemblee più importanti per essere convertite in legge. Inoltre, nessun altro ramo poteva ratificare un disegno di legge (rogatio) in modo che diventasse legge (lex).

Le magistrature

Come sappiamo, durante il periodo regio, il re (rex) fu l'unico magistrato esecutivo dotato di ogni potere. Per quanto concerne l’età repubblicana, innanzitutto va premesso che il rex non fu spogliato ad un tratto dei suoi poteri, ma la sottrazione avvenne per gradi, fino a ridurlo al rango di mero sacerdotale, con sole competenze religiose (rex sacrorum, rex sacrificulus), e nella gerarchia sacerdotale, al di sotto del pontifex maximus.

È probabile l’esistenza ai primordi della repubblica di una magistratura suprema unica che esercitava poteri politici, civili, giudiziari e militari. Ma accanto al supremo magistrato, dovevano esistere o furono create successivamente, altre figure minori di magistrati. Tra le magistrature si sogliono operare varie distinzioni, di cui alcune trovano riscontro nelle fonti. Anzitutto la distinzione tra magistrature...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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