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Norme per la comunicazione e la documentazione del rapporto di lavoro
Secondo le norme vigenti, il datore di lavoro deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro all'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo. Nel caso in cui il rapporto non venga instaurato, la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni ai centri per l'impiego.
Il modulo unilav deve contenere i dati del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e il normativo applicato. Tuttavia, in caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata in forma sintetica attraverso il modello unificato URG il giorno successivo all'inizio del rapporto, seguita entro 5 giorni da una comunicazione completa.
Il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libro unico del lavoro le competenze di fine rapporto e la data di cessazione del rapporto.
Per quanto riguarda i documenti per il lavoratore, il datore di lavoro deve consegnare una copia del modello CDU entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore, eventuali certificati o titoli di studio richiesti per l'assunzione, il prospetto di liquidazione del TFR e una
dichiarazione attestante l'ammontare della retribuzione assoggettata al contributo di solidarietà, utilizzare il tag strong: dichiarazione attestante l'ammontare della retribuzione assoggettata al contributo di solidarietà Per la modulistica per l'eventuale richiesta di pensione, utilizzare il tag em: modulistica per l'eventuale richiesta di pensione Per la comunicazione di cessazione, utilizzare il tag strong: Comunicazione di cessazione: entro 5 giorni dalla risoluzione del contratto, il datore di lavoro deve inoltrare la comunicazione di cessazione del rapporto in via telematica ai servizi per l'impiego (utile anche vs centri per l'impiego, ministero del lavoro, inps, inail e ispettorato nazionale del lavoro). Per il lavoro sommerso, utilizzare il tag strong: Lavoro sommerso: lavoro in nero Per la massima sanzione, utilizzare il tag strong: Maxisanzione: il datore di lavoro che occupa personale in nero (lavoratori subordinati impiegati senza preventiva comunicazione di assunzione) è soggetto alla maxisanzione dalla cui applicazione sono esclusi i datori di lavoro domestico. Per la durata dell'impiego e la relativa sanzione, utilizzare una tabella:Durata impiego | Sanzione |
---|---|
Fino a 30 giorni | Da 1800 a 10800 per ciascun lavoratore irregolare |
Dal 31 al 60 giorno | Da 3600 a 21600 per ciascun lavoratore irregolare |
Oltre 60 giorni | Da 7200 a 43000 per ciascun lavoratore irregolare |
La conciliazione monocratica ha regolarizzato spontaneamente ed integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro avviato originariamente senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Fatta eccezione per lavoratori stranieri o di minori, per i lavoratori irregolari - procedura di diffida che prevede: stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a tempo parziale, o determinato a tempo pieno di durata non inferiore a 3 mesi (no intermittente).