Cooperazione e diritto del lavoro
Prof. Stefano Caliandro
Lezione n°1 - 10 novembre 2008
Al termine del corso lo studente conosce le principali disposizioni normative che regolano la presenza della dimensione cooperativa nel mondo del lavoro, della produzione e distribuzione di beni e servizi; sa promuovere situazioni e interventi di natura cooperativa all’interno del contesto normativo vigente; conosce i fondamenti normativi della cooperazione internazionale in ambito nazionale e mondiale; sa costruire progetti educativi tenendo conto dei particolari benefici per le azioni di tipo cooperativo; sa tenere aggiornata la propria competenza giuridica sul movimento cooperativo.
Programma
- Le fonti del diritto del lavoro: profili storici e di politica legislativa.
- Il lavoro subordinato.
- Autonomia privata e rapporto di lavoro.
- La formazione del contratto di lavoro.
- La prestazione di lavoro.
- La retribuzione.
- Il socio di cooperativa e la cooperazione nella Costituzione.
- Il lavoro delle donne e dei minori.
- L'estinzione del rapporto di lavoro.
- Garanzie dei diritti dei lavoratori.
- I rapporti speciali di lavoro.
- La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
- La disciplina della domanda di lavoro c.d. flessibile.
Il diritto nasce come strumento di regolazione degli interessi e al suo interno si stabiliscono delle regole di convivenza.
La Costituzione e il diritto del lavoro
La Costituzione è divisa in vari punti:
- 12 principi costituzionali;
- I ruoli delle leggi, degli organi istituzionali che regolano la struttura dello Stato.
Come interagiamo con la Carta Costituzionale? Il diritto del lavoro viene attraversato da diversi diritti: La Carta Costituzionale, il Codice Civile. Quali sono gli strumenti di regolazione?
- La Carta Costituzionale che sancisce i principi fondamentali, come ad es. il principio di uguaglianza e la circolazione dei diritti e delle tutele; è del 1948, successiva all’epoca del fascismo. Esiste nella costituzione la base del ragionamento di tutti i diritti dei lavoratori.
- Codice Civile, un altro strumento di regolazione del diritto che regolamenta i rapporti tra i singoli; è del 1942. L’intelaiatura del diritto civile o comune, negli anni si è ammodernata e alcune leggi sono state abrogate. Il codice è diviso in 6 libri fra cui il libro del lavoro.
- Le leggi ordinarie, strumenti promulgati dal parlamento che sanciscono le discipline dei rapporti di lavoro come ad es. l’apprendistato, il contratto che stabilisce i contorni e le regolamentazioni per fare l’apprendista.
Costituzione personaggio principale
Leggi e codice civile speciali ad hoc su temi lavorativi, contiene il libro del lavoro, sullo stesso piano delle leggi
Contratto collettivo strumento che regolamenta tutto ciò che non è previsto nelle leggi
La Costituzione è il personaggio principale; a un livello immediatamente subordinato troviamo le leggi e il codice civile; nel rapporto paritario tra leggi e codice civile si vanno a individuare ulteriori forme di regolamentazione del lavoro quali ad esempio il contratto collettivo; strumento che va a regolamentare tutto ciò che non è previsto nelle leggi ordinarie. Il contratto collettivo è quindi uno strumento cardine di partecipazione, un chiodo che integra una disciplina già prevista in una legge.
Il Contratto collettivo cammina su 2 sindacati:
- I sindacati dei datori di lavoro, es. Confindustria;
- I sindacati dei lavoratori, es. Cgil, Cisl, Uil, metalmeccanici, PA…
Articoli del Codice Civile
Art. 1321 del Codice Civile: “il contratto è l’accordo tra 2 o più parti per costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”: è uno strumento attraverso il quale due soggetti si scambiano qualcosa.
Art. 1325: il contratto, per essere definito tale, deve avere i seguenti requisiti:
- L’accordo delle parti;
- La causa: la ragione economico-sociale;
- L’oggetto: non una qualsiasi cosa ma questa specifica cosa;
- La forma: scritta, brevi manu, ecc..
Nel Contratto collettivo ci sono delle parti che la legge delega alle parti sociali, es. gli stipendi. Alcune particolarità vengono delegate dal legislatore secondo il principio di flessibilità = strumento con il quale la legge viene plasmata sulla base delle necessità regolative.
Il contratto collettivo si distingue a seconda di come opera e a seconda della dimensione nella quale opera e per questo è uno strumento di flessibilità.
- Di primo tipo: nazionale o di primo livello che sancisce le forme di tutela minima: es. forme di tutela minima per tutti i metalmeccanici;
- Di secondo tipo: aziendale o di secondo livello: es. contratto fra datori di lavoro e lavoratori di una specifica azienda (Ducati) con le RSA = rappresentanze sindacali aziendali.
I due piani sono paralleli e complementari fra loro.
Common Law e Civil Law
Nel diritto, per Common Law si intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo, attraverso la tradizione, la consuetudine. È il modello utilizzato dai paesi anglosassoni che deriva dal Commonwealth, utilizzato ancor oggi negli Usa, UK, RSM. (judge made law: il giudice fa la legge).
I sistemi di Civil Law derivano invece dal codice napoleonico e si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, penale, di procedura civile e penale), es. Italia.
Il ruolo del diritto comunitario
Il ruolo del diritto comunitario nel nostro ordinamento oggi è discusso: esistono diverse scuole di pensiero:
- C’è chi pensa che il diritto comunitario sia al di sopra del diritto costituzionale;
- C’è chi ritiene che il diritto comunitario sia subordinato al diritto costituzionale.
Per l’Art. 10 – 1° comma stabilisce che l’ordinamento giuridico delle norme italiane si debba conformare all’ordinamento delle norme internazionali.
Il diritto è una scienza sociale e pertanto si evolve nel tempo: siamo passati dal Trattato CECA (comunità europea carbone e acciaio) al Trattato di Maastricht, al Trattato di Lisbona, fino ad arrivare all’UE che ha un suo Parlamento, un Consiglio, una Commissione Europea (il governo d’Europa).
Questi strumenti stabiliscono delle regole che all’inizio erano solo commerciali, poi in materia tributaria, fino ad arrivare ad oggi che si occupano anche di diritto del lavoro (anche il lavoratore ha delle tutele). In origine c’erano gli accordi, patti bilaterali tra stati, poi i trattati e una progressiva stratificazione di regole fino all’affermazione del contratto collettivo europeo, strumento che trova una breccia nell’articolo 10 e che oggi vede una applicazione reale. Effetti: se un lavoratore viene licenziato in Polonia, Spagna, ecc.. le norme minime di tutela sociale saranno comunque applicate. I diritti sociali dei lavoratori europei rappresentano la struttura del diritto comunitario e sono strumenti dove il parlamento europeo indica delle linee guida per i lavoratori.
Lavoro subordinato
Requisito fondamentale previsto all’art. 2094 del codice civile è il rapporto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro tramite il quale il datore esercita il suo potere gerarchico.
Indici della subordinazione:
- Eterodirezione: il potere gerarchico;
- Permanere in azienda: il lavorare in azienda;
- La retribuzione;
- Il tempo indeterminato;
- Il tempo pieno.
Un lavoro per essere tipico deve essere normato da questi 5 indici; se un lavoro non rispetta uno di questi 5 indici è un lavoro atipico, es. il part-time perché non rispetta il punto 5, il contratto a termine perché non rispetta il punto 4.
Il diritto civile
Il diritto si può suddividere in:
- Diritto buono = codice penale, che all’art. 27 comma III stabilisce che l’azione penale è obbligatoria, parte cioè in automatico laddove si riscontrano determinati requisiti di violazione;
- Diritto cattivo = codice civile, perché basandosi sul principio di “Iura novit curia” prevede che l’azione non è obbligatoria, ma deve venire esplicitamente richiesta al giudice da una delle parti in essere.
Il diritto civile segue delle regole: gli strumenti del diritto del lavoro sono:
- Il contratto collettivo
- Il lavoro subordinato
Il contratto è definito tipico quando segue delle norme specifiche (i 5 indici della subordinazione); è atipico quando non è stabilito dalla legge (quando non segue tutti e 5 gli indici della subordinazione).
Patto di prova
Il patto di prova è disciplinato dall'art. 2096 del Codice Civile, ed è un patto con il quale le parti di un contratto di lavoro subordinato si impegnano ad un periodo sperimentale di lavoro al fine di consentire una miglior valutazione riguardo la convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo. Solitamente stipulato a favore del datore di lavoro per mettere alla prova le effettive capacità dell'eventuale futuro lavoratore subordinato, può comunque favorire quest'ultimo nell'accertare la situazione del posto di lavoro in cui deve prestare la sua attività lavorativa. La maggior utilità per il datore di lavoro è dovuta al fatto che, scaduto il patto di prova, è solo quest'ultimo a subire una limitazione del diritto di recesso (in ragione delle norme limitative del licenziamento individuale), mentre le dimissioni del lavoratore restano sempre libere. L'ulteriore utilità per il datore di lavoro consiste nella possibilità di valutare aspetti del lavoratore e della prestazione resa (quali la puntualità, la precisione, il rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro) che nel corso del successivo rapporto non potranno essere oggetto di riconsiderazione, salvo che non arrivino a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Patto assolutamente precario, non può essere stipulato per un periodo maggiore di 3 mesi, per gli impiegati senza funzioni direttive, ovvero quello previsto dalla disciplina sindacale, comunque non superiore a 6 mesi (quest'ultimo termine generale deriva implicitamente dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, limitativa dei licenziamenti individuali, che estende la sua portata «in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro»).
Entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo l'eventuale limite minimo di durata, e senza necessità di giustificazione (c.d. recesso "ad nutum"): l'unico limite, per il datore di lavoro, è costituito dal divieto di recesso per motivi non inerenti la prova e, più in generale, per motivi discriminatori, nonché quando non è stato consentito l'effettivo esperimento della prova. Si ritiene tuttavia che la conseguenza del recesso illegittimo durante la prova sia limitata all'obbligo di corresponsione al lavoratore, a titolo risarcitorio, dell'equivalente della retribuzione perduta dal momento del recesso fino al termine originariamente previsto per la prova. La forma del contratto deve risultare per atto scritto, precedente o contestuale all'assunzione in prova. Il lavoratore viene assunto definitivamente dal momento in cui le parti non recedono dal contratto prima della scadenza e tutti i diritti maturati durante la prova (ad esempio: trattamento di fine rapporto, anzianità, etc.) si trasferiscono nel rapporto definitivo. In caso contrario al lavoratore spettano i diritti relativi alle prestazioni già svolte.
Quanto può durare un patto di prova? Esso non prevede una durata massima ma prevede che ci sia la libera recidibilità da parte di entrambi i contraenti.
Lezione n°2 - 11 novembre 2008
Le cose dette ieri ci servono per fare un’analisi delle fonti comunitarie. Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti fra privati (che sono vincolati tra loro) e viene definito anche diritto comune. Il contatto collettivo viene stipulato da parti sociali: vi è un vincolo comune fra datore di lavoro e lavoratore.
Nella Costituzione ci sono definizioni molto importanti che in un certo qual modo vanno ad indicare tali vincoli.
Art. 39 della Costituzione
1. “L’organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici centrali o locali. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 3. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Ognuno è in grado di organizzare e di aderire ad un'organizzazione sindacale: la libertà è attiva e passiva, sei libero di aderire o di non aderire. Questa libertà segna un grosso discrimine: il contratto è stipulato dalle OS ma l’adesione e l’appartenenza alle OS è libera. Allora come funziona il discorso del contratto collettivo per il diritto comune? Perché c’è il mondo degli iscritti ma c’anche un mondo che si muove fuori dai sindacati.
Adesione e contratti
- Adesione esplicita: Produce effetti nei confronti di stipulanti di quel contratto.
- Adesione implicita: Nel CLI non viene mai citato il CCNL ma sono ripetute pedissequamente tutte le norme previste in quel contratto. Produce effetti nei confronti di iscritti ai sindacati stipulanti.
- Estensione: La corte di cassazione dice che c’è la possibilità di estensione per via giurisprudenziale.
Durante il periodo fascista tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro erano iscritti al fascio e i contratti erano per tutti “erga omnes”. Il codice civile è quindi antecedente all’art. 39. Ma la costituzione è anche la realizzazione di progetti: per esempio, per decidere di sancire il principio di uguaglianza significa che ancora l’uguaglianza non c’è. In effetti è applicato solo il 1° comma dell’art. 39. L’Italia post bellica era caratterizzata da forte coercizione e quindi nella costituzione, che viene immediatamente dopo, si evince l’intento di liberarsi dell’ingerenza statale (liberi sindacati… unico obbligo l’albo…). Vigorelli aveva fatto per i non iscritti una legge delega in cui diceva che tutti i contratti collettivi stipulati hanno effetti “erga omnes” ma la corte costituzionale ha fatto una sentenza di rigetto perché con questa legge si aggirava l’articolo 39 (liberi di iscriversi o di non iscriversi) e così si è avuta l’adesione dove c’è comunque un atteggiamento attivo e l’estensione.
Per la Corte Costituzionale ci sono 3 punti fondamentali:
- Art. 3 della costituzione: il diritto di uguaglianza;
- Art. 36 della costituzione: il diritto alla retribuzione;
- Art. 2099 del codice civile: la retribuzione a tempo o a cottimo.
Articoli importanti
Art. 3 della Costituzione: “1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del paese.”
Art. 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha il diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite e non può rinunziarvi.”
Art. 2099 del codice civile: “La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nelle modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti la retribuzione può essere stabilita dal giudice. ….” Il giudice deve utilizzare il principio di equità, tenendo presenti gli articoli sopra citati. Ma ricordiamoci che il diritto civile non parte in automatico: è la parte che si considera lesa che deve farne esplicita richiesta.
Esempio: Alitalia: alcune sigle hanno firmato (personale di terra), altre non hanno firmato (piloti). C’è un contratto collettivo che si può estendere e c’è una parificazione di ruoli (voi ci obbligate a prendere meno soldi noi vi obblighiamo a non partire con lo sciopero).
Passaggio ulteriore: la costituzione ci dà un altro strumento.
Art. 1 della Costituzione
“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” Al lavoro viene attribuito un ruolo di emancipazione sociale, un ruolo regolativo della vita civica. “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Il lavoro diventa strumento intorno al quale va costruita la base civica della democrazia.
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Diritto del lavoro - la cooperazione
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Diritto del lavoro subordinato, Diritto del lavoro
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Diritto del lavoro - il diritto sindacale
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Diritto del lavoro - il diritto sindacale