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Estratto del documento

Ambiti di applicazione e fonti della rappresentanza: rappresentanza legale,

volontaria, organica

Si può ricorrere alla rappresentanza anche al di fuori del campo dei contratti. Una

persona può essere rappresentata ne compimento di:

1. atti unilaterali, ratifiche, convalide, rinunce possono essere fatte da un

rappresentante in nome dell’interessato. L’importante è che venga speso il

nome del rappresentato;

2. ricezione di atti (rappresentanza passiva), X è il rappresentante di A,

l’atto di B verso A è efficace anche se B lo indirizza materialmente ad X.

Esistono atti per i quali la possibilità di compierli per mezzo di un rappresentante è

esclusa o molto ridotta sono i così detti atti personalissimi legati alla personalità

dell’autore. Una persona non può farsi rappresentare nella celebrazione del

matrimonio, nella redazione del testamento. Per quanto riguarda la donazione la

rappresentanza è ammessa in limiti ristretti.

La rappresentanza è un potere: il potere di incidere, con le proprie manifestazioni di

volontà, sulle situazioni giuridiche del rappresentato. Come definisce la legge nell’

articolo 1387: “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero

dall’interessato”. Può, però distinguersi in due tipi di rappresentanza:

- Rappresentanza legale, il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge, la

legge stabilisce che un soggetto non può compiere personalmente gli atti che lo

riguardano, ma deve essere sostituito. L’autonomia dell’interessato non ha

spazio, non decide lui di essere sostituito da un rappresentante, e non decide lui

chi è il rappresentante che lo sostituisce. Campo tipico della rappresentanza

legale è quello degli incapaci di agire: il minore viene legalmente rappresentato

dai genitori, l’interdetto dal tutore. La rappresentanza legale si avvicina molto

alla situazione del fallito, a cui viene tolta la possibilità di compiere atti sul

proprio patrimonio, che vengono compiuti al suo posto dal curatore

fallimentare.

- Rappresentanza volontaria, domani l’autonomia dell’interessato, è lui che

decide se farsi sostituire nel compimento degli atti che lo riguardano, e da chi

farsi sostituire. L’atto con cui egli conferisce il potere di rappresentanza al

rappresentante si chiama procura.

- Rappresentanza organica, essa sta a cavallo tra la rappresentanza legale e la

rappresentanza volontaria. Il soggetto rappresentato non è una persona fisica,

ma un’organizzazione. In comune con la rappresentanza legale ha: l’interessato

non è libero di decidere se agire personalmente o farsi rappresentare, in quanto

l’organizzazione non può fare a meno di rappresentanti, cioè di organi che

agiscono in nome e per conto dell’organizzazione stessa. In comune con la

rappresentanza volontaria ha: la persona fisica, che in qualità di organi,

rappresentano l’organizzazione non sono predeterminate per legge, ma solo

liberamente scelte dagli interessati.

La procura

La procura è l’atto con cui l’interessato conferisce volontariamente al

rappresentante il potere di rappresentarlo.

È un atto unilaterale, non richiede l’accettazione del rappresentante. Ed è un atto non

ricettizio: non si indirizza propriamente al rappresentante ma opera verso terzi con

cui il rappresentante potrà contattare in nome del rappresentato. La capacità dei

soggetti, la procura richiede che chi la conferisce abbia la capacità legale di agire. Al

rappresentante, invece, si richiede solamente che sia capace di intendere e volere

(capacità naturale) non che sia capace di agire.

La procura richiede una forma, la stessa forma prevista dalla legge per il contratto

che il rappresentante concluderà in nome del rappresentato. La procura può essere

data a voce, ma vi può essere anche procura tacita, quando il potere di rappresentanza

è attribuito per fatti concludenti.

La distinzione fondamentale è tra:

 procura generale, autorizza a compiere tutti gli affari del rappresentato,

ovvero tutta una categoria di affari

 procura speciale, riguarda uno o più affari determinati.

L’estinzione della procura può essere determinata: dal venir meno del rapporto

sottostante, dalla morte del rappresentante o del rappresentato, la rinuncia del

rappresentante, dalla revoca del rappresentato. La revoca non è ammessa in caso di

procura irrevocabile.

Gli interessi in gioco nella disciplina della rappresentanza: conflitto d’interessi e

contratto con sé stesso

Nelle situazioni di rappresentanza vi sono in gioco tre soggetti: il rappresentante, il

rappresentato, e il soggetto. Il rappresentante è tenuto ad agire in interesse del

rappresentato. se viola questo obbligo, e agisce in modo da avvantaggiare sé stesso

oppure un terzo, si crea un: conflitto di interessi con il rappresentato. il criterio per

scegliere a quale dare la preferenza è quello della conoscenza o conoscibilità del

conflitto di interessi da parte del terzo:

 se questi conosce o avrebbe potuto riconoscere l’esistenza del conflitto, prevale

il rappresentato e, quindi, il contratto è annullabile;

 se, invece, il terzo non era in grado di sapere del conflitto, si sacrifica la

posizione del rappresentato per proteggere l’affidamento del terzo: il contratto

resta valido.

Ipotesi estrema del conflitto d’interessi è il contratto con sé stesso, ricorre quando il

contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato la controparte è il

rappresentante stesso. Esempio X rappresentante di Y in forza di procura a vendere

un bene di Y, acquista egli stesso il bene. Il contratto con sé stesso annullabile su

richiesta del rappresentato salvi due casi: quando il rappresentato aveva

specificatamente autorizzato il rappresentante a contrarre con sé stesso; e quando

aveva predeterminato il contenuto del contratto in modo tale da escludere la

possibilità di conflitto di interessi.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.