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Ambiti di applicazione e fonti della rappresentanza: rappresentanza legale,
volontaria, organica
Si può ricorrere alla rappresentanza anche al di fuori del campo dei contratti. Una
persona può essere rappresentata ne compimento di:
1. atti unilaterali, ratifiche, convalide, rinunce possono essere fatte da un
rappresentante in nome dell’interessato. L’importante è che venga speso il
nome del rappresentato;
2. ricezione di atti (rappresentanza passiva), X è il rappresentante di A,
l’atto di B verso A è efficace anche se B lo indirizza materialmente ad X.
Esistono atti per i quali la possibilità di compierli per mezzo di un rappresentante è
esclusa o molto ridotta sono i così detti atti personalissimi legati alla personalità
dell’autore. Una persona non può farsi rappresentare nella celebrazione del
matrimonio, nella redazione del testamento. Per quanto riguarda la donazione la
rappresentanza è ammessa in limiti ristretti.
La rappresentanza è un potere: il potere di incidere, con le proprie manifestazioni di
volontà, sulle situazioni giuridiche del rappresentato. Come definisce la legge nell’
articolo 1387: “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero
dall’interessato”. Può, però distinguersi in due tipi di rappresentanza:
- Rappresentanza legale, il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge, la
legge stabilisce che un soggetto non può compiere personalmente gli atti che lo
riguardano, ma deve essere sostituito. L’autonomia dell’interessato non ha
spazio, non decide lui di essere sostituito da un rappresentante, e non decide lui
chi è il rappresentante che lo sostituisce. Campo tipico della rappresentanza
legale è quello degli incapaci di agire: il minore viene legalmente rappresentato
dai genitori, l’interdetto dal tutore. La rappresentanza legale si avvicina molto
alla situazione del fallito, a cui viene tolta la possibilità di compiere atti sul
proprio patrimonio, che vengono compiuti al suo posto dal curatore
fallimentare.
- Rappresentanza volontaria, domani l’autonomia dell’interessato, è lui che
decide se farsi sostituire nel compimento degli atti che lo riguardano, e da chi
farsi sostituire. L’atto con cui egli conferisce il potere di rappresentanza al
rappresentante si chiama procura.
- Rappresentanza organica, essa sta a cavallo tra la rappresentanza legale e la
rappresentanza volontaria. Il soggetto rappresentato non è una persona fisica,
ma un’organizzazione. In comune con la rappresentanza legale ha: l’interessato
non è libero di decidere se agire personalmente o farsi rappresentare, in quanto
l’organizzazione non può fare a meno di rappresentanti, cioè di organi che
agiscono in nome e per conto dell’organizzazione stessa. In comune con la
rappresentanza volontaria ha: la persona fisica, che in qualità di organi,
rappresentano l’organizzazione non sono predeterminate per legge, ma solo
liberamente scelte dagli interessati.
La procura
La procura è l’atto con cui l’interessato conferisce volontariamente al
rappresentante il potere di rappresentarlo.
È un atto unilaterale, non richiede l’accettazione del rappresentante. Ed è un atto non
ricettizio: non si indirizza propriamente al rappresentante ma opera verso terzi con
cui il rappresentante potrà contattare in nome del rappresentato. La capacità dei
soggetti, la procura richiede che chi la conferisce abbia la capacità legale di agire. Al
rappresentante, invece, si richiede solamente che sia capace di intendere e volere
(capacità naturale) non che sia capace di agire.
La procura richiede una forma, la stessa forma prevista dalla legge per il contratto
che il rappresentante concluderà in nome del rappresentato. La procura può essere
data a voce, ma vi può essere anche procura tacita, quando il potere di rappresentanza
è attribuito per fatti concludenti.
La distinzione fondamentale è tra:
procura generale, autorizza a compiere tutti gli affari del rappresentato,
ovvero tutta una categoria di affari
procura speciale, riguarda uno o più affari determinati.
L’estinzione della procura può essere determinata: dal venir meno del rapporto
sottostante, dalla morte del rappresentante o del rappresentato, la rinuncia del
rappresentante, dalla revoca del rappresentato. La revoca non è ammessa in caso di
procura irrevocabile.
Gli interessi in gioco nella disciplina della rappresentanza: conflitto d’interessi e
contratto con sé stesso
Nelle situazioni di rappresentanza vi sono in gioco tre soggetti: il rappresentante, il
rappresentato, e il soggetto. Il rappresentante è tenuto ad agire in interesse del
rappresentato. se viola questo obbligo, e agisce in modo da avvantaggiare sé stesso
oppure un terzo, si crea un: conflitto di interessi con il rappresentato. il criterio per
scegliere a quale dare la preferenza è quello della conoscenza o conoscibilità del
conflitto di interessi da parte del terzo:
se questi conosce o avrebbe potuto riconoscere l’esistenza del conflitto, prevale
il rappresentato e, quindi, il contratto è annullabile;
se, invece, il terzo non era in grado di sapere del conflitto, si sacrifica la
posizione del rappresentato per proteggere l’affidamento del terzo: il contratto
resta valido.
Ipotesi estrema del conflitto d’interessi è il contratto con sé stesso, ricorre quando il
contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato la controparte è il
rappresentante stesso. Esempio X rappresentante di Y in forza di procura a vendere
un bene di Y, acquista egli stesso il bene. Il contratto con sé stesso annullabile su
richiesta del rappresentato salvi due casi: quando il rappresentato aveva
specificatamente autorizzato il rappresentante a contrarre con sé stesso; e quando
aveva predeterminato il contenuto del contratto in modo tale da escludere la
possibilità di conflitto di interessi.