Capitolo 30 - La rappresentanza
La formazione del contratto in sostituzione dell'interessato: rappresentanza e spendita del nome
I contratti, i quali sono formati da soggetti che non sono direttamente quelli interessati ai contratti stessi, come ad esempio è in vendita un appartamento di A, B lo vuole comprare, ma la vendita di A a B non è fatta da A, ma bensì da X. Questo può avvenire grazie al meccanismo della rappresentanza: X fa il contratto in rappresentanza di A. L’idea è quella di sostituzione: X sostituisce A nella conclusione del contratto. Con la rappresentanza il contratto è fatto da un soggetto, ma gli effetti del contratto si producono in capo ad un soggetto diverso, perché riguardano le situazioni giuridiche di quest’altro soggetto: chi fa il contratto si chiama rappresentante, chi riceve gli effetti del contratto è il rappresentato.
Il rappresentante è la parte in senso formale, mentre la parte in senso sostanziale è il rappresentato: il rappresentante partecipa al contratto, ma non è lui il titolare dell’interesse su cui il contratto incide. La legge tiene conto di alcune regole:
- In un contratto può essere importante che una parte sia in buona o in mala fede per determinati fatti; così come è importante che sia caduta in errore, o sia stata ingannata o minacciata, sono i così detti stati soggettivi rilevanti. Ciò che conta è se nella condizioni di buona, mala fede, di conoscenza o ignoranza, si trovi il rappresentante stesso non il rappresentato. Se A acquista da B una cosa mobile di cui B non è proprietario sappiamo che il suo acquisto è efficace solo se egli è in buona fede, sarebbe ingiusto se A essendo in mala fede, aggirasse l’ostacolo facendo compiere l’acquisto da un suo rappresentante;
- Il fatto che il rappresentato sia la parte sostanziale del contratto, cioè quella che riceve gli effetti giuridico-economici, spiega la regola secondo cui per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, solo a una precisa condizione: che il rappresentante lo concluda "in nome e nell’interesse del rappresentato" (Art.1388), cioè nel concludere il contratto, il rappresentante dichiari a controparte che in quel contratto egli agisce non per sé, ma in nome e per conto del rappresentato (la spendita del nome del rappresentato). Se il rappresentante non spende il nome del rappresentato, la rappresentanza non opera, e il contratto produce effetti nei confronti del rappresentante stesso, che lo fa. Ciò esclude che la rappresentanza indiretta sia una vera e propria rappresentanza.
Non si ha rappresentanza nemmeno quando il contratto è concluso con l’intervento di un nuncius, che opera come strumento usato dall’interessato per manifestare la propria volontà contrattuale. Ad esempio se A per comunicare a B che accetta la sua proposta, anziché scrivergli o telefonargli manda da lui X, il quale dice a B "le comunico da parte di A, che A accetta la sua proposta", il contratto con B è formato direttamente da A, e non da X in rappresentanza di X. Il nuncius può anche essere incapace di intendere e di volere, l’importante è che sia in grado di comunicare al destinatario la dichiarazione della parte.
Ambiti di applicazione e fonti della rappresentanza: rappresentanza legale, volontaria, organica
Si può ricorrere alla rappresentanza anche al di fuori del campo dei contratti. Una persona può essere rappresentata...
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La rappresentanza
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Ditto privato - la rappresentanza
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Diritto privato - la rappresentanza
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Diritto civile - la causa