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Istituzioni di diritto romano: la rappresentanza

Nozione

Il diritto romano non elaborò mai un concetto tecnico ed unitario di rappresentanza – anche dal punto di vista terminologico (si parla di negotia aliena gerere, cioè gestione di negozio altrui) – tuttavia nelle sue fonti vi sono soluzioni che riguardano certamente casi di sostituzione negoziale (acquisto per mezzo di altri), che sono stati oggetto di studio nelle epoche successive, e che hanno sicuramente condizionato la formazione del moderno istituto della rappresentanza.

La rappresentanza oggi può essere definita come il fenomeno in base al quale un soggetto autonomo giuridicamente capace (detto rappresentante), manifesta una propria volontà e conclude un negozio in nome e per conto (contemplatio domini) di un altro soggetto (detto rappresentato), con effetti che si producono immediatamente e direttamente in capo al rappresentato.

Il codice civile italiano, all’art. 1388, fornisce la seguente definizione: Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Questo tipo di rappresentanza, cioè diretta, è ammessa dal diritto romano a causa del principio fondamentale della personalitas, secondo il quale ognuno agisce solo per sé stesso; non si può infatti ammettere l’esistenza di un rapporto giuridico autonomo rispetto all’atto giuridico che lo aveva generato e pertanto diritti e obbligazioni possono sorgere solo per coloro che partecipano all’atto.

A questo proposito, non si devono considerare esempi di rappresentanza diretta nel diritto romano i negozi conclusi dalle persone sottoposte alla patria potestas e dai liberi in mancipio. Ciò deriva dal particolare assetto patrimoniale della familia romana, in base al quale colui che è sottoposto a potestà non può avere nulla di suo. Pertanto, il paterfamilias può avvalersi dei suoi potestati subiecti (che non hanno capacità patrimoniale) come strumenti di acquisto (della proprietà o del possesso) o semplici tramiti di un’attività negoziale. Ne consegue che gli effetti negoziali dell’operato dei sottoposti a potestà si producono automaticamente in capo all’avente potestà.

La rappresentanza nel diritto romano: acquisto per mezzo di altri

In riferimento agli acquisti, Gaio afferma che per mezzo di persone estranee (non sottoposte a potestà né possedute in buona fede), in nessun caso si può acquistare la proprietà (per extraneam personam nobis adquiri non posse). È, invece, possibile, sostie...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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