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In seguito, la figura del procurator cambia: infatti se, in una prima fase, la procura veniva a
costituirsi sulla base di un atto unilaterale di investitura (praepositio procuratoria), e non in forza di
un mandato in senso tecnico, cioè un incarico unius rei attribuito, invece, alla figura del mandatario,
in tarda età classica le due figure finiscono per formare un istituto unico: procurator è colui al quale
è stato conferito un mandato speciale o colui al quale è stata affidata, mediante mandato, la gestione
di tutti gli affari. Il procurator giustinianeo è, dunque, colui che è munito di mandato.
La rappresentanza: casi di acquisto mediante altri
Il procurator riceve la traditio sulla basa di un negozio causale (ad esempio una
A. compravendita) posto in essere dal dominus negotii .
Ulpiano: se io e Tizio abbiamo comprato una cosa e questa sia stata consegnata a Tizio come se fosse
mio procuratore, io credo che avrò acquistato anche la proprietà: poiché si è stabilito che per mezzo
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di una persona libera si possa acquistare il possesso di ogni cosa e, attraverso di esso, la proprietà.
Il mero mandatario riceve la traditio sulla base di un negozio causale (ad esempio una
B. compravendita) che egli stesso pone in essere su incarico del mandante.
Callistrato: la cosa comperata sulla base di un mio mandato non diventa mia prima che me l’abbia
consegnata colui che la comprò.
⇒ Caso di rappresentanza indiretta (o interposizione gestoria, ammessa dal diritto romano):
fenomeno in base al quale un soggetto autonomo giuridicamente capace (detto rappresentante),
manifesta una propria volontà e conclude un negozio per conto di un altro soggetto (detto
ma
rappresentato), in nome proprio e quindi con effetti verso se stesso. Sarà necessario quindi
un ulteriore negozio, col quale il rappresentante trasferirà (è tenuto a farlo in forza del mandato)
al rappresentato gli effetti del primo negozio compiuto per lui.
Il procurator riceve la traditio nomine domini sulla base di un negozio causale (ad
C. esempio una compravendita) che egli stesso pone in essere, sulla base del mandato
speciale a comperare conferitogli dal dominus negotii.
Nerazio: se il procuratore avrà comprato una cosa per me, sulla base di un mio mandato (che
contiene la mia dichiarazione di voler acquistare la proprietà), e la cosa gli sia stata consegnata a mio
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nome, acquisterò la proprietà, sulla base dell’acquisto del possesso, anche a mia insaputa .
4 La figura del procurator (omnium bonorum) si sviluppa e dura per tutta l’età classica, in concomitanza con un periodo di grande
espansione territoriale romana. Fino a quel momento, infatti, non era stata ancora sentita come necessaria l'esigenza di servirsi di un
soggetto estraneo alla propria organizzazione familiare a cui affidare la gestione dell'intero patrimonio, o di una consistente parte di
esso. In un'economia agricola basata fino ad allora sui fondi di modeste dimensioni, il pater familias poteva agevolmente occuparsi in
prima persona di tutti gli affari che lo riguardavano. Quando l'espansione territoriale romana fu tale da consentire la formazione di
ingenti patrimoni, peraltro in regioni spesso assai distanti dall'abitazione della famiglia, nacque la necessità di affidare
l'amministrazione del proprio patrimonio ad un unico soggetto che se ne occupasse stabilmente.
5 Ricorda: gli elementi costitutivi del possesso sono l’animus possidenti e il corpus possessionis. È possibile incaricare un terzo di
ricevere la consegna del bene al posto nostro, tuttavia non saremo possessori finché non avremo, oltre alla volontà di diventare
possessori, cioè l’animus, anche la materiale disponibilità del bene, cioè il corpus.
6 Se il dominus negotii è ignorans. Le soluzioni offerte dalle fonti sono due:
1. Il dominus negotii acquista il dominium sulla base dell’acquisto del possesso. In una simile ipotesi, il mandato
speciale valeva quale riconoscimento anticipato degli effetti di un atto giuridico che precedesse o
accompagnasse l’acquisto. Nel caso in cui l’atto costituente iusta causa non fosse stato posto in essere
direttamente dal dominus negotii, gli effetti che il possesso poteva ricevere da tale atto erano riconosciuti
anticipatamente mediante il mandato, oppure, successivamente, mediante ratifica (ratihabitio).
2. Il dominus negotii acquista soltanto il possesso ad interdicta, mentre per l’usucapio è richiesta la sua scientia.