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DICHIARAZIONE E VOLONTA'
Abbiamo visto che il negozio giuridico è una manifestazione di volontà idonea a produrre effetti
giuridici. All'interno del negozio giuridico troviamo quindi due elementi: la dichiarazione e la
volontà.
Nell'epoca arcaica, caratterizzata da un rigido formalismo orale, la volontà non era presa in
considerazione all'interno dei negozi giuridici, in quanto quest'ultimi erano validi solo se la
dichiarazione era corretta (quindi se le frasi solenni non presentavano dei vizi di forma). Con la
progressiva disapplicazione del formalismo orale, a favore dei negozi scritti, la volontà assunse
sempre più importanza all'interno dei negozi giuridici.
Da sempre, però, si possono creare delle forti divergenze, dei forti contrasti tra volontà e
dichiarazione. simulazione assoluta
Difatti, all'interno di un negozio giuridico, possiamo trovare una : ciò vuol
dire che ho dichiarato una volontà, ma questa volontà non esiste (è il classico esempio dei “negozi
per gioco”, come all'interno di una messinscena teatrale). In questo caso l'atto verrà considerato
nullo. simulazione relativa
Ci possono poi essere negozi caratterizzati da una : ovvero dichiaro una
volontà, ma questa volontà non è la mia (es: Il marito vuole donare la casa alla moglie ma non può,
in quanto la legge romana vieta la trasmissione di proprietà delle cose mancipi alle donne. Il marito
decide quindi di imbastire una finta vendita senza corrispettivo). In questo caso all'interno di questo
negozio avremo due sub-negozi; ovvero un negozio simulato che rappresenta la volontà espressa
(falsa) e un negozio dissimulato che rappresenta la vera volontà nascosto. Il primo sarà ritenuto
invalido, il secondo sarà, invece, ritenuto valido, a meno che non vada contro la legge.
riserva mentale
Il negozio può essere caratterizzato anche dalla : ovvero dichiaro una volontà, ma
questa volontà non è completa o è modificata (es: dico di volere comprare il fondo ma non specifico
che lo voglio solo per sette mesi). In ogni caso il negozio influenzato dalla riserva mentale è
ritenuto valido. I VIZI DELLA VOLONTA'
Abbiamo visto che la volontà è un elemento essenziale all'interno del negozio giuridico. Molto
spesso questa volontà può essere sì dichiarata correttamente ma essere viziata, ovvero non
spontanea ed influenzata da elementi esterni. Questi “vizi di volontà” sono rappresentati dall'errore,
dalla violenza morale e dal dolo.
errore
L' è una falsa rappresentanza di beni o persone. Quest'ultimo, generalmente, fa si di
annullare l'effetto dell'atto giuridico, purchè non sia dovuto a stoltezza, ovvero non sia un errore
appositamente commesso. Chiaramente l'annullamento dell'atto, viziato da un errore, è positivo per
colui che ha concluso il negozio giuridico.
Ci sono diversi errori, ritenuti importanti, che annullano l'atto: l'errore in corpore (ovvero
sull'oggetto del negozio, confondo un fondo con una altro), l'errore in negozio (ovvero l'errore
sull'entità del negozio; per esempio confondo due tipi di contratto diversi), l'errore in persona
(ovvero l'errore sulla persona del negozio; per esempio all'interno del testamento sbaglio a
designare il beneficiario) e l'errore in substantia (ovvero sulla sostanza dell'oggetto; per esempio
compro un bracciale di ottone credendo che sia oro)
Ci sono poi errori, considerati minori, che non annullano l'effetto del negozio: l'errore in nomina
(sul nome dell'oggetto), l'errore in qualitate (sulla qualità dell'oggetto; per esempio compro un
anello pensando che sia d'oro e di 24 carati, questo anello è sì d'oro ma di 12 carati) e l'errore in
quantitate (sulla quantità dell'oggetto).
Tutti questi sono errori di fatto, riconducibili quindi all'oggetto de negozio.
Esistono però degli errori di diritto; ovvero errori sulla disciplina giuridica del negozio (“ignoranza
nei confronti del diritto). Gli errori del diritto non sono scusabili, non annullano quindi l'effetto
dell'atto; tranne per qualche categoria percepita come impossibilitata o non idonea a conoscere il
diritto: come le donne, gli impuberi, i rustici (campagnoli) e i soldati (per i soldati si trattava più di
un provvedimento di favore in quanto avevano prestato servizio allo stato).
violenza morale
Un altro vizio della volontà è la (metus).
Dobbiamo distinguere due tipi di violenza; ovvero la violenza fisica o assoluta che consisteva
nell'atto materiale con il quale una persona impugnava il braccio di un'altra e la costringeva a
firmare un negozio giuridico.
L'altro tipo di violenza, quella che più ci interessa, è quella morale. La violenza morale fa si che la
volontà della vittima sia influenzata tramite una grave minaccia. Per essere considerata violenza,
questa minaccia, deve essere molto pesante, o nei confronti del diretto interessato o verso i suoi
cari, persone a lui vicine.
La violenza morale, secondo le disposizioni del diritto civile non annullava l'effetto dell'atto, non
era quindi presa in considerazione come vizio di volontà.
Secondo il pretore, invece, l'atto veniva annullato ,se caratterizzato da una violenza morale, tramite
la concezione di tre mezzi difensivi: l'actio metus, l'excetio metus e la restituzione in integro.
L'actio metus (azione di violenza) poteva essere concessa alla vittima solo se quest'ultima avesse
già dato il bene all'altra parte (il colpevole della violenza). Questa era un' azione penale, in quanto il
colpevole era obbligato a pagare una pena pecuniari pari al quadruplo del valore del bene che era
stato sottratto tramite l'uso della violenza. L'actio metus era caratterizzata anche dalla clausola
arbitraria o restitutoria, che consentiva al colpevole di restituire il bene sottratto alla vittima, qualora
non volesse pagare la pena. L'actio metus è in rem scripta; vuol dire quindi che può essere esercitata
anche nei confronti di una terza persona che avrebbe tratto vantaggio dalla violenza. L'actio metus è
in personam; esperibile quindi verso una determinata persona.
excetio metus
Troviamo poi l' (eccezione di violenza) che poteva essere concessa alla vittima se
quest'ultima non aveva ancora dato, e venisse, quindi, chiamata in giudizio da colui che aveva
esercitato la violenza (poteva capitare ,che una volta concluso il contratto, la vittima ci ripensasse e
decidesse di non dare l'oggetto promesso all'altra parte; di conseguenza quest'ultimo (colpevole
della violenza morale) avrebbe chiamato in giudizio la vittima, in quanto essa non aveva rispettato il
contratto). Tramite l'assegnazione dell'eccezione, se il giudice aveva certificato l'esistenza della
violenza morale, la vittima veniva assolta.
Anche l'eccezione è in rem scripta; può quindi essere esercitata verso terzi.
restituzione in integro
Troviamo poi la .
Concedendo alla vittima questo strumento, il pretore faceva tornare la situazione all'origine, prima
che si verificasse la violenza. dolo
L'ultimo elemento che può viziare la volontà è il .
Per dolo intendiamo un raggiro, un inganno, che una parte compie nei confronti dell'altra parte,
conducendo quest'ultima in errore. Chiaramente questo errore non è un errore spontaneo, di propria
ignoranza (come nell'errore di fatto); ma è invece un errore indotto da un inganno
Quando il dolo porta a errori importanti ,per il quale l'atto viene annullato, (li abbiamo visti prima:
errore in corpore, errore in negozio, errore in persone, errore in substantia) come vizio di volontà si
considera l'errore di fatto e non il dolo.
Quando, invece, l'inganno induce ad errori considerati minimi, che di conseguenza non
pregiudicano la validità dell'atto (errore in qualitate, errore in nomina, errore in quantitate), viene
preso in considerazione il dolo.
Per il diritto civile il dolo non viene riconosciuto come vizio della volontà, di conseguena per il ius
civils l'atto, caratterizzato da un raggiro, è comunque valido.
Di diverso avviso, invece, è il pretore che annulla l'atto caratterizzato dal dolo concedendo, a
seconda del caso, l'actio de dolo o l'excectio de dolo.
L'actio de dolo (azione di dolo) viene concessa quando la vittima ha già dato il bene prestabilito
nel negozio all'altra parte. Essa è molto simile all'actio metus: ha una funzione penale, nel quale la
pena pecuniaria è equivalente al valore del bene sottratto, possiede una clausola arbitraria o di
restituzione, è un'azione in personam (esperibile quindi verso un determinato soggetto) ed è
sussidiaria; ovvero può essere utilizzata in diversi ambiti in quanto è di carattere generale (può
venire quindi utilizzata in contesti che non riguardano i vizi di volontà).
Troviamo poi l'excectio de dolo (eccezione di dolo). Essa viene applicata per la stessa motivazione
dell'excectio metus, ovvero quando la vittima non ha dato l'oggetto prescritto nel negozio in quanto
ci ha ripensato, e di conseguenza viene chiamata in giudizio.
L'eccezione di dolo può essere di due tipi: eccezione di dolo passato e eccezione di dolo presente.
La prima viene concessa quando il dolo è avvenuto durante la chiusura del negozio; la seconda
invece viene concessa quando l'inganno è avvenuto successivamente, ovvero quando la vittima sarà
chiamata in giudizio per un contegno iniquo (ovvero perchè colui che ha effettuato il dolo chiama in
giudizio la vittima per un motivo scorretto, ingiusto). Per capire meglio come e quando viene
assegnata l'eccezione di dolo leggere l'esempio del pater che promette ad un altro pater la
trasmissione di proprietà di un fondo qualora i due rispettivi figli si fossero sposati (argomento:
“reazioni al formalismo arcaico- pretore vs astrattezza).
ELEMENTI NATURALI, ESSENZIALI E ACCIDENTALI
elementi naturali
All'interno del negozio giuridico è importante effettuare una distinzione tra ,
ovvero elementi che discendono dall'atto ma sono disapplicabili (es: all'interno di una
compravendita di uno schiavo ci potrebbe essere un vizio occulto, ovvero il venditore nasconde un
difetto fisico dello schiavo. In questo caso il vizio occulto garantirebbe l'annullamento dell'efficacia
elementi
dell'atto;questo elemento può essere tolto, disapplicato dalla volontà delle due parti);
essenziali , ovvero degli elementi senza la quale il