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I diversi atti giuridici nelle varie epoche, reazioni al formalismo arcaico, volontà, i vizi della volontà, elementi naturali, accidentali ed essenziali, la rappresentanza, concetto di invalido, nullo ed inefficace Pag. 1 I diversi atti giuridici nelle varie epoche, reazioni al formalismo arcaico, volontà, i vizi della volontà, elementi naturali, accidentali ed essenziali, la rappresentanza, concetto di invalido, nullo ed inefficace Pag. 2
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DICHIARAZIONE E VOLONTA'

Abbiamo visto che il negozio giuridico è una manifestazione di volontà idonea a produrre effetti

giuridici. All'interno del negozio giuridico troviamo quindi due elementi: la dichiarazione e la

volontà.

Nell'epoca arcaica, caratterizzata da un rigido formalismo orale, la volontà non era presa in

considerazione all'interno dei negozi giuridici, in quanto quest'ultimi erano validi solo se la

dichiarazione era corretta (quindi se le frasi solenni non presentavano dei vizi di forma). Con la

progressiva disapplicazione del formalismo orale, a favore dei negozi scritti, la volontà assunse

sempre più importanza all'interno dei negozi giuridici.

Da sempre, però, si possono creare delle forti divergenze, dei forti contrasti tra volontà e

dichiarazione. simulazione assoluta

Difatti, all'interno di un negozio giuridico, possiamo trovare una : ciò vuol

dire che ho dichiarato una volontà, ma questa volontà non esiste (è il classico esempio dei “negozi

per gioco”, come all'interno di una messinscena teatrale). In questo caso l'atto verrà considerato

nullo. simulazione relativa

Ci possono poi essere negozi caratterizzati da una : ovvero dichiaro una

volontà, ma questa volontà non è la mia (es: Il marito vuole donare la casa alla moglie ma non può,

in quanto la legge romana vieta la trasmissione di proprietà delle cose mancipi alle donne. Il marito

decide quindi di imbastire una finta vendita senza corrispettivo). In questo caso all'interno di questo

negozio avremo due sub-negozi; ovvero un negozio simulato che rappresenta la volontà espressa

(falsa) e un negozio dissimulato che rappresenta la vera volontà nascosto. Il primo sarà ritenuto

invalido, il secondo sarà, invece, ritenuto valido, a meno che non vada contro la legge.

riserva mentale

Il negozio può essere caratterizzato anche dalla : ovvero dichiaro una volontà, ma

questa volontà non è completa o è modificata (es: dico di volere comprare il fondo ma non specifico

che lo voglio solo per sette mesi). In ogni caso il negozio influenzato dalla riserva mentale è

ritenuto valido. I VIZI DELLA VOLONTA'

Abbiamo visto che la volontà è un elemento essenziale all'interno del negozio giuridico. Molto

spesso questa volontà può essere sì dichiarata correttamente ma essere viziata, ovvero non

spontanea ed influenzata da elementi esterni. Questi “vizi di volontà” sono rappresentati dall'errore,

dalla violenza morale e dal dolo.

errore

L' è una falsa rappresentanza di beni o persone. Quest'ultimo, generalmente, fa si di

annullare l'effetto dell'atto giuridico, purchè non sia dovuto a stoltezza, ovvero non sia un errore

appositamente commesso. Chiaramente l'annullamento dell'atto, viziato da un errore, è positivo per

colui che ha concluso il negozio giuridico.

Ci sono diversi errori, ritenuti importanti, che annullano l'atto: l'errore in corpore (ovvero

sull'oggetto del negozio, confondo un fondo con una altro), l'errore in negozio (ovvero l'errore

sull'entità del negozio; per esempio confondo due tipi di contratto diversi), l'errore in persona

(ovvero l'errore sulla persona del negozio; per esempio all'interno del testamento sbaglio a

designare il beneficiario) e l'errore in substantia (ovvero sulla sostanza dell'oggetto; per esempio

compro un bracciale di ottone credendo che sia oro)

Ci sono poi errori, considerati minori, che non annullano l'effetto del negozio: l'errore in nomina

(sul nome dell'oggetto), l'errore in qualitate (sulla qualità dell'oggetto; per esempio compro un

anello pensando che sia d'oro e di 24 carati, questo anello è sì d'oro ma di 12 carati) e l'errore in

quantitate (sulla quantità dell'oggetto).

Tutti questi sono errori di fatto, riconducibili quindi all'oggetto de negozio.

Esistono però degli errori di diritto; ovvero errori sulla disciplina giuridica del negozio (“ignoranza

nei confronti del diritto). Gli errori del diritto non sono scusabili, non annullano quindi l'effetto

dell'atto; tranne per qualche categoria percepita come impossibilitata o non idonea a conoscere il

diritto: come le donne, gli impuberi, i rustici (campagnoli) e i soldati (per i soldati si trattava più di

un provvedimento di favore in quanto avevano prestato servizio allo stato).

violenza morale

Un altro vizio della volontà è la (metus).

Dobbiamo distinguere due tipi di violenza; ovvero la violenza fisica o assoluta che consisteva

nell'atto materiale con il quale una persona impugnava il braccio di un'altra e la costringeva a

firmare un negozio giuridico.

L'altro tipo di violenza, quella che più ci interessa, è quella morale. La violenza morale fa si che la

volontà della vittima sia influenzata tramite una grave minaccia. Per essere considerata violenza,

questa minaccia, deve essere molto pesante, o nei confronti del diretto interessato o verso i suoi

cari, persone a lui vicine.

La violenza morale, secondo le disposizioni del diritto civile non annullava l'effetto dell'atto, non

era quindi presa in considerazione come vizio di volontà.

Secondo il pretore, invece, l'atto veniva annullato ,se caratterizzato da una violenza morale, tramite

la concezione di tre mezzi difensivi: l'actio metus, l'excetio metus e la restituzione in integro.

L'actio metus (azione di violenza) poteva essere concessa alla vittima solo se quest'ultima avesse

già dato il bene all'altra parte (il colpevole della violenza). Questa era un' azione penale, in quanto il

colpevole era obbligato a pagare una pena pecuniari pari al quadruplo del valore del bene che era

stato sottratto tramite l'uso della violenza. L'actio metus era caratterizzata anche dalla clausola

arbitraria o restitutoria, che consentiva al colpevole di restituire il bene sottratto alla vittima, qualora

non volesse pagare la pena. L'actio metus è in rem scripta; vuol dire quindi che può essere esercitata

anche nei confronti di una terza persona che avrebbe tratto vantaggio dalla violenza. L'actio metus è

in personam; esperibile quindi verso una determinata persona.

excetio metus

Troviamo poi l' (eccezione di violenza) che poteva essere concessa alla vittima se

quest'ultima non aveva ancora dato, e venisse, quindi, chiamata in giudizio da colui che aveva

esercitato la violenza (poteva capitare ,che una volta concluso il contratto, la vittima ci ripensasse e

decidesse di non dare l'oggetto promesso all'altra parte; di conseguenza quest'ultimo (colpevole

della violenza morale) avrebbe chiamato in giudizio la vittima, in quanto essa non aveva rispettato il

contratto). Tramite l'assegnazione dell'eccezione, se il giudice aveva certificato l'esistenza della

violenza morale, la vittima veniva assolta.

Anche l'eccezione è in rem scripta; può quindi essere esercitata verso terzi.

restituzione in integro

Troviamo poi la .

Concedendo alla vittima questo strumento, il pretore faceva tornare la situazione all'origine, prima

che si verificasse la violenza. dolo

L'ultimo elemento che può viziare la volontà è il .

Per dolo intendiamo un raggiro, un inganno, che una parte compie nei confronti dell'altra parte,

conducendo quest'ultima in errore. Chiaramente questo errore non è un errore spontaneo, di propria

ignoranza (come nell'errore di fatto); ma è invece un errore indotto da un inganno

Quando il dolo porta a errori importanti ,per il quale l'atto viene annullato, (li abbiamo visti prima:

errore in corpore, errore in negozio, errore in persone, errore in substantia) come vizio di volontà si

considera l'errore di fatto e non il dolo.

Quando, invece, l'inganno induce ad errori considerati minimi, che di conseguenza non

pregiudicano la validità dell'atto (errore in qualitate, errore in nomina, errore in quantitate), viene

preso in considerazione il dolo.

Per il diritto civile il dolo non viene riconosciuto come vizio della volontà, di conseguena per il ius

civils l'atto, caratterizzato da un raggiro, è comunque valido.

Di diverso avviso, invece, è il pretore che annulla l'atto caratterizzato dal dolo concedendo, a

seconda del caso, l'actio de dolo o l'excectio de dolo.

L'actio de dolo (azione di dolo) viene concessa quando la vittima ha già dato il bene prestabilito

nel negozio all'altra parte. Essa è molto simile all'actio metus: ha una funzione penale, nel quale la

pena pecuniaria è equivalente al valore del bene sottratto, possiede una clausola arbitraria o di

restituzione, è un'azione in personam (esperibile quindi verso un determinato soggetto) ed è

sussidiaria; ovvero può essere utilizzata in diversi ambiti in quanto è di carattere generale (può

venire quindi utilizzata in contesti che non riguardano i vizi di volontà).

Troviamo poi l'excectio de dolo (eccezione di dolo). Essa viene applicata per la stessa motivazione

dell'excectio metus, ovvero quando la vittima non ha dato l'oggetto prescritto nel negozio in quanto

ci ha ripensato, e di conseguenza viene chiamata in giudizio.

L'eccezione di dolo può essere di due tipi: eccezione di dolo passato e eccezione di dolo presente.

La prima viene concessa quando il dolo è avvenuto durante la chiusura del negozio; la seconda

invece viene concessa quando l'inganno è avvenuto successivamente, ovvero quando la vittima sarà

chiamata in giudizio per un contegno iniquo (ovvero perchè colui che ha effettuato il dolo chiama in

giudizio la vittima per un motivo scorretto, ingiusto). Per capire meglio come e quando viene

assegnata l'eccezione di dolo leggere l'esempio del pater che promette ad un altro pater la

trasmissione di proprietà di un fondo qualora i due rispettivi figli si fossero sposati (argomento:

“reazioni al formalismo arcaico- pretore vs astrattezza).

ELEMENTI NATURALI, ESSENZIALI E ACCIDENTALI

elementi naturali

All'interno del negozio giuridico è importante effettuare una distinzione tra ,

ovvero elementi che discendono dall'atto ma sono disapplicabili (es: all'interno di una

compravendita di uno schiavo ci potrebbe essere un vizio occulto, ovvero il venditore nasconde un

difetto fisico dello schiavo. In questo caso il vizio occulto garantirebbe l'annullamento dell'efficacia

elementi

dell'atto;questo elemento può essere tolto, disapplicato dalla volontà delle due parti);

essenziali , ovvero degli elementi senza la quale il

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.