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Negozi giuridici nell'epoca arcaica e formalismo

Abbiamo visto che la capacità di agire è la capacità da parte di un soggetto di concludere un negozio giuridico. Andiamo adesso a vedere i principali negozi giuridici dell'epoca arcaica.

Formalismo orale arcaico

Tutti questi negozi sono caratterizzati da un forte formalismo; ciò vuol dire che se l'atto non segue una prassi formale e orale molto rigida verrà ritenuto invalido. I negozi dell'epoca arcaica sono i seguenti:

Gest per aes et libram (negozio per rame e bilancia)

  • Questo negozio era caratterizzato dalla presenza di tre elementi: un pesatore, del metallo ed una bilancia. Il metallo veniva pesato in quanto rappresentava il prezzo della cosa che doveva essere venduta. Successivamente all'introduzione della moneta coniata, il negozio per aes et libram veniva utilizzato solo in maniera simbolica. Vediamo ora le diverse applicazioni di questo negozio:
  1. Mancipatio: La mancipatio era un negozio giuridico utilizzato per la trasmissione della proprietà di sole cose mancipi (ovvero cose ritenute fondamentali come il fondo italiano, le proprietà sul fondo italico, gli animali da tiro, da soma, gli schiavi e le antiche servitù di passaggio). Questo era quindi un negozio a effetti reali, in quanto trasmetteva la proprietà di cose. Questo negozio avveniva in presenza di cinque cittadini romani, maschi e puberi. Il prezzo di queste cose era quindi rappresentato dalla pesatura del metallo effettuata sulla bilancia. In seguito all'introduzione della moneta coniata, il mancipatio non rappresentava più un negozio di vendita; il metallo veniva sì pesato, ma era una pesatura simbolica, in quanto la mancipatio continuò ad essere usata per la trasmissione di proprietà ma senza un corrispettivo, un pagamento (veniva usata all'interno delle donazioni e della costituzione di dote).
  2. Nexum: Il nexum è un atto di prestito. Il proprietario pesava il metallo (il nexum poteva essere utilizzato anche per il prestito del grano, di conseguenza anche i cereali potevano essere pesati) sulla bilancia. Questo negozio giuridico creava quindi un effetto obbligatorio, in quanto colui che riceveva il prestito si doveva impegnare a restituire il metallo al proprietario. Con l'avvento della moneta coniata questo atto venne sostituito dal contratto di mutuo.
  3. Solutio per aes et libram: Il solutio per aes et libram era un negozio giuridico che consisteva in una estinzione di obbligazione. Si effettuava una vera pesatura del metallo (il metallo rappresentava il valore dell'obbligazione che si stava per estinguere) e nel frattempo il debitore affermava di estinguere il debito. Questo negozio serviva per estinguere obbligazioni provenienti da cause differenti (es: un'obbligazione contratta in seguito ad una condanna penale o in seguito ad un legato per damnazione, nella quale il beneficiario di un patrimonio doveva adempiere alla volontà del testatore). Con l'avvento della moneta questo negozio si trasformò in una remissione del debito; la pesatura divenne simbolica, in quanto il debito si estingueva con i contanti.
  4. Comptio: Questo è un atto che trasmetteva l'acquisizione della manus, ovvero la potestà che il padre di familia poteva esercitare sulla moglie. Avveniva sempre tramite un atto per rame e bilancia, chiaramente simbolico in questo caso. Successivamente Gaio, nelle sue istituzioni, affermò che il coemptio poteva anche essere utilizzato per la vendita (quindi per atti di mancipatio) dei figli. L'effetto che produceva questo atto era quello di far acquisire un particolare potere su un figlio altrui.
  5. Mancipatio familiae e testamento per rame e bilancia: Questo atto di mancipatio permette la trasmissione non di una singola cosa, ma dell'intero patrimonio. Il proprietario (nella maggior parte dei casi sul punto di morte), trasmetteva momentaneamente l'intero patrimonio ad un fiduciario che aveva l'importante compito di soddisfare le ultime volontà dell'ereditando (colui che trasmette il patrimonio). In seguito alla nascita del testamento, nel quale le ultime volontà del proprietario del patrimonio erano messe per iscritte e di conseguenza venivano fatte valere da un giudice, il beneficiario assume una semplice funzione di rappresentante.

In iure cessio

  • Un altro importante negozio giuridico dell'epoca arcaica era la in iure cessio. Questo era un negozio che trasmetteva la proprietà delle mancipi e delle cose nec mancipi (quelle considerate meno importanti). Questo negozio consisteva in un finto processo; si svolgeva quindi in tribunale (iure significa tribunale) ed era caratterizzato dalla presenza del cedente (colui che cede il bene), del cessionario (colui che acquista il bene) e del magistrato che aveva il compito di sentenziare il passaggio di proprietà. Il cessionario rivendicava il bene tramite una rigida forma orale e se il cedente taceva allora il magistrato registrava il passaggio di proprietà. Successivamente il in iure cessio venne utilizzato anche per cose molto importanti, per esempio all'interno dell'adozione e della manomissione vendicta (atto con il quale si liberava lo schiavo).

Stipulatio

  • Terzo e ultimo negozio dell'epoca arcaica, lo stipulatio è quello maggiormente caratterizzato da un rigido formalismo arcaico. Lo stipulatio era un negozio che creava effetti obbligatori, di conseguenza era tutelato dal diritto relativo e dalla azione in personam. Questo negozio era utilizzabile per la trasmissione di cose nec mancipi, avveniva tramite una promessa tra il futuro creditore ed il futuro debitore. Il futuro creditore formulerà la frase: “Prometti (spondes in latino) di darmi il tuo asino ecc..”, a questo punto il futuro debitore dovrà rispondere immediatamente e riprendendo la domanda posta dal futuro: “Prometto (spondeo in latino) di darti il mio asino ecc..”. Il formalismo orale in questo atto è molto importante, difatti, se la risposta non veniva formulata correttamente l'effetto del negozio era nullo. Lo stipulatio veniva utilizzato anche nelle sponsali, ovvero la promessa, da parte di un padre, di dare la figlia in sposa al figlio di un altro padre (se questa promessa non veniva mantenuta il debitore doveva pagare una sanzione pecuniaria). L'acceptilatio era invece l'atto con la quale si estingueva un'obbligazione contratta in seguito la chiusura di uno stipulatio.

Possiamo quindi concludere che tutti gli atti dell'epoca arcaica sono caratterizzati da un rigido formalismo orale che, se non rispettato, annulla l'effetto dell'atto. Molto importante è la cosiddetta economia giuridica; cioè l'adeguamento dei negozi giuridici ai cambiamenti sociali. Difatti possiamo dire che non venivano creati nuovi negozi giuridici, quelli già esistenti venivano semplicemente adattati alle diverse esigenze della società. Infine l'ultima caratteristica dei negozi arcaici è la tutela che essi affidavano nei confronti della volontà di entrambi le parti.

Reazione al formalismo orale

Abbiamo visto che i negozi giuridici dell'epoca arcaica sono caratterizzati da un forte formalismo orale. Questo rigido formalismo orale presenta però diversi difetti: rende nulla l'atto qualora ci fossero delle imperfezioni nella pronuncia, ha bisogno della disponibilità di un magistrato o di una serie di testimoni, a seconda del negozio giuridico, per rendere valido l'atto.

La figura che più cercò di contrastare il formalismo orale arcaico nell'epoca preclassica fu il pretore. Quest'ultimo iniziò a ritenere validi i testamenti anche se presentavano vizi di forma (se quindi presentavano errori nella formulazione della frase solenne), iniziò a ritenere valido per la trasmissione della proprietà delle cose mancipi anche il tralizio (ricordiamo che inizialmente il tralizio era utilizzato per il solo passaggio di possesso e non di proprietà), concedendo delle eccezioni a coloro che venissero chiamati in giudizio, in quanto ritenuti colpevoli di aver acquisito la proprietà di un bene mancipe con il solo uso del tralizio (e non del mancipa).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.
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