Cap.30: La rappresentanza
È possibile che la formazione del contratto non avvenga da coloro che sono direttamente interessati. Può accadere grazie al meccanismo della rappresentanza che X fa contratto in rappresentanza di A. Idea base: sostituzione. Con rappresentanza, il contratto è fatto da un soggetto ma gli effetti giuridici del contratto si producono in capo a un soggetto diverso (art. 1388).
Rappresentante e rappresentato
Rappresentante: chi fa il contratto (parte in senso formale).
Rappresentato: chi riceve gli effetti del contratto (parte in senso sostanziale).
Regole della rappresentanza
Per la ripartizione dei ruoli, la legge tiene conto di alcune regole:
- Può essere importante che la parte sia in buona fede (o viceversa) cioè che ignori (o conosca) determinati fatti. Siccome il contratto è fatto dal rappresentante, la regola è che egli deve trovarsi in buona/mala fede ecc.
- Il rappresentato riceve gli effetti giuridico-economici: per questo "per la validità del contratto concluso dal rappresentante, è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato" (art. 1389 c.2).
Il contratto concluso produce subito effetti per il rappresentato ma solo a una condizione: che il rappresentante lo concluda "in nome e nell’interesse del rappresentato" (art. 1388). Il rappresentante dichiara alla controparte che in quel contratto egli agisce non per sé ma in nome e per conto del rappresentato (spendita del nome del rappresentato).
Noncius e rappresentanza
Non c’è rappresentanza quando il contratto è concluso con l'intervento di un noncius che opera come strumento usato da interessato per manifestare la propria volontà contrattuale. Il noncius può essere anche incapace di intendere e volere; l’importante è che sia in grado di comunicare al destinatario la volontà della parte.
Ambiti di applicazione e fonti di rappresentanza
La rappresentanza è il potere del rappresentante di incidere, con proprie manifestazioni di volontà, sulle situazioni giuridiche del rappresentato.
Campo di applicazione:
- Contratti
- Atti unilaterali
- Ricezione di atti (rappresentanza passiva)
Fonti di rappresentanza
Il problema delle fonti è il problema dell’origine del potere: art. 1387 "il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato". Due tipi:
- Rappresentanza legale: la legge attribuisce potere in doppio senso. In certi casi, il soggetto non può compiere personalmente atti che lo riguardano ma deve essere sostituito, stabilendo come individuare il rappresentante (incapace di agire) senza che il rappresentato abbia possibilità di sceglierlo.
- Rappresentanza volontaria: l’interessato decide di farsi sostituire nel compimento di certi atti.