vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La PA in Italia può essere raggruppata in tre grandi aree:
Amministrazione statale.
Governo locale.
Amministrazioni statali.
Amministrazione statale il cui elemento principale è costituito dalla presenza dei ministeri. I
ministeri sono organi organizzati gerarchicamente che vedono a capo un soggetto
politicamente estratto. Il loro campo di operatività si estende in macroaree materiali o
funzionali.
Governo locale ricopre l’intera area delle autonomie territoriali, quindi: Provincie, Regioni,
Comuni e Città metropolitane.
Amministrazioni statali ovvero enti pubblici, che possono essere nazionali e locali.
Purtroppo, non si può dare una definizione univoca di PA poiché rappresenta un concetto
troppo vasto.
***
Si può provare, comunque, a fornire una definizione di PA, essa può essere vista come: il
complesso di attività e di soggetti cui è affidato il ruolo di esercitare i compiti di interesse
pubblico.
Il concetto di PA, intesa in senso attuale, prende avvio con la nascita dello Stato moderno, che
si caratterizzava per la nascita di apparati burocratici e amministrativi. Quindi, la storia della
PA è intrecciata con l’affermarsi di un nuovo Stato nazionale. Il momento cruciale
dell’evoluzione è quello del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale.
Inizialmente, la PA era espressione della volontà del sovrano, ma con l’avvento delle forme
repubblicane e con il passaggio alle monarchie costituzionali, lo Stato si qualifica come di
diritto. Dunque, diventa soggetto di diritto sottoposto alle proprie leggi. Vengono quindi
istituiti giudici indipendenti e altri poteri volti a rendere giustizia applicando le leggi. La legge
disciplina le modalità di azione della PA, ma quest’ultima mantiene la sua posizione di
superiorità nei confronti del cittadino. Difatti, per soddisfare gli interessi pubblici, l’interesse
del singolo può essere sacrificato.
In Inghilterra avviene un processo di cambiamento simile a quello europeo, difatti, in questo
cambiamento, ci sono tre costanti:
Ridimensionamento dell’estensione e delle prerogative del potere amministrativo,
1 2
operato in virtù dei principi di supremacy law e rule of law .
Intestazione diretta al Parlamento del compito di legiferare e amministrare insieme.
Estensione del principio di legalità.
Questo sviluppo delinea una diversa risposta da parte del sistema, del problema della PA.
Nei sistemi europei avviene un altro grande cambiamento, ovvero dal sistema binario attività-
apparati al Principio di sussidiarietà secondo il quale il ricordo della PA è ammesso quando i
cittadini che svolgono un’attività pubblica non possono più praticarla.
In generale ci sono due tipi di organizzazione nel binomio attività-apparati: monistica (la PA e
lo Stato coincidono), pluralistica (comprende anche le autonomie territoriali e funzionali),
accentrata o decentrata, diretta (gli apparati ordinari svolgono direttamente i propri compiti),
1 Esclusione dei poteri discrezionali in capo all’amministrazione.
2 Sottoposizione di ogni persona alla legge.
indiretta (si appoggiano a strutture ad hoc), monocratici (ci sono singoli come titolari degli
apparati) e collegiali (c’è un collegio come titolare).
Sull’estensione, il ruolo e il modello organizzativo indice il potere della PA, che dipende dal
rapporto con lo Stato, e anche la funziona esercitata. Più una società si evolve e maggiore
sono i compiti affidati alla PA.
La PA durante il Ventesimo secolo si è espansa grazie a tre processi:
Interventismo economico. Dopo l’esperienza del laissez-faire, lo Stato inizia a
controllare l’economia e questo si riflette anche sulla PA; poiché e cambia il controllo
esercitato sulle industrie e aziende.
Affermazione del walfare state. Con l’evoluzione dello Stato sociale i servizi vengono
estesi a tutti, quindi la PA si espande.
La coincidenza della società civile con la PA.
***
Dopo l’unità dell’Italia, tra i vari obiettivi, uno riguardava l’unità politica ed amministrativa.
Pertanto, viene applicato il sistema napoleonico e lo Stato, da accentrato qual era, divenne
decentrato. Quindi, si costituiscono tanti organi che permettono di decentrare il potere. Sulla
base di questa situazione:
Vengono istituiti i ministeri.
o Si fortificano i rapporti centro-periferia.
o Viene ampliato il sistema di controlli sulla legittimità di ogni singolo atto, sia interno che
o esterno alla PA.
In Italia però questi passaggi necessari per l’unità amministrativa, non risultano vincenti.
Questo a causa di una serie di inefficienze parlamentari nei confronti del tema della PA, della
mancanza pratica di un centro a capo del decentramento e dell’uniformità astratta. Dopo una
serie di avvenimenti, dagli anni ’80 del Novecento, vengono proposte una serie di innovazioni
che hanno snellito il sistema.
***
Le innovazioni che hanno permesso un progresso del sistema amministrativo italiano si
rifanno a tre fenomeni: fine del vecchio modello, vincoli internazionali e comunitari e
dinamiche interne. Il secondo elemento si riferisce alle innovazioni imposte dall’Ue, mentre il
terzo elemento si riferisce al senso di insoddisfazione dei cittadini nei confronti
dell’arretratezza italiana, che, con aspettative molto alte, hanno permesso di far progredire il
sistema.
A livello interno durante il Novecento ci sono state diverse riforme importanti in tema di PA.
Queste quattro riforme possono essere raggruppate in quattro gruppi: azioni amministrative,
organizzazioni, organizzazione statale, Regioni e amministrazioni locali.
Sotto il primo profilo, quello dell’azione amministrativa, si fa riferimento alla Legge generale
sul procedimento amministrativo (l. n. 241 / 1990), che ha comportato diverse novità:
L’obbligo di concludere il procedimento entro breve termine altrimenti è stato previsto
anche il c.d. danno da ritardo.
Il dovere di motivare ogni provvedimento.
La possibilità di stipula di accordi tra PA e privati destinati ad essere recepiti nel
provvedimento finale.
La decisione della PA è frutto di una valutazione equilibrata degli interessi in gioco.
La valutazione è tanto ampia quanto numerosi sono gli interessi pubblici e privati
coinvolti.
Il principio di legalità definisce il come la PA possa procedere alla decisione.
Un secondo elemento di innovazione è costituito dallo snellimento dell’azione amministrativa
e nell’uso delle nuove tecnologie. La legge l. n. 241 / 1990 amplifica il campo di azione del
silenzio significativo, prevede l’autocertificazione della PA, disciplina della conferenza di
servizi e predilige il coordinamento tra amministrazioni e interessi. Inoltre, è stata migliorata
la normativa relativa alla SCIA. Con il d.lgs. 33 / 2013 vengono disciplinati gli obblighi della
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PA e l’unico caso previsto di
segretezza riguarda casi eccezionali.
Sotto il terzo profilo si trova l’ampio uso del diritto privato. La PA può, infatti, stipulare
contratti secondo le norme del diritto privato. Grazie a questa innovazione la PA può affidare
ai privati i compiti che, precedentemente, svolgeva.
Sul piano dell’organizzazione amministrativa sono state introdotte diverse novità:
Il principio di sussidiarietà con il quale vengono attribuiti sempre più compiti alla PA.
Privatizzazione formale e sostanziale. La prima è quella operata dalle società per
capitali, mentre la seconda riguarda lo svolgimento dell’attività in concreto. Quando c’è
da soddisfare un interesse pubblico, l’impresa sostituisce la PA.
Privatizzazione del pubblico impiego, come ultima innovazione sul piano organizzativo,
prevede la stipulazione di contratti individuali.
In ambito dell’organizzazione statale ci sono altre novità:
La creazione di un centro non statale, che si manifesta nelle sedi di cooperazione tra
livelli istituzionali e nelle autorità indipendenti. Per quanto concerne la cooperazione tra
livelli istituzionali è stato necessario il coordinamento tra i diversi livelli di governo.
Pertanto, sono anche state previste alcune Conferenze permanenti (Stato-Regioni,
Stato-città) che hanno assicurato l’assunzione condivisa delle decisioni su alcuni settori.
Le autorità indipendenti, invece, sono delle autorità, nate come parallelismo alle
privatizzazioni, e sono raggruppabili in tre categorie: autorità generalista (es. Autorità
garante della concorrenza e del mercato), autorità di tipo settoriale (es. Banca d’Italia)
e autorità preposte alla regolazione dei servizi pubblici (es. Aeeg). Le autorità
indipendenti sono nate per far fronte alla necessità di affidare l’esercizio di funzioni
delicate a sedi istituzionali neutre.
La riforma con la legge delega n. 59 / 1997, e altri decreti successivi, si è posto come
obiettivo il superamento della frammentazione precedente al fine di concentrare in
ciascun ministero anche arre complementari al proprio ambito di competenza.
È stata data la possibilità alla PA di annullare l’atto, rimuovere e sanzionare chi ha
agito. Tutti questi nuovi ruoli attribuiti alla PA hanno permesso di ampliare il controllo
amministrativo.
Riguardo all’ultimo gruppo, quello delle Regioni e amministrazione locale, vengono introdotte
molte novità, tra cui la riduzione della distanza tra apparati e livello politico, e la ricerca del
progresso attraverso diverse manovre.
Dieci anni dopo le riforme si potevano vedere le conseguenze:
La debolezza dei riformatori, che hanno sepolto tutte le disposizioni previste dalle
riforme.
Scarsa collaborazione con i privati.
Con la crisi del 2007 ci sono stati molti tagli al pubblico, che hanno reso difficoltoso il
suo funzionamento.
Tutti questi elementi hanno contribuito a creare un sistema dove si è attuata una
privatizzazione senza privati o una centralizzazione dei processi decisionali senza però avere
un centro.