La posizione dei soci di minoranza nelle S.p.A: Parte prima - Autotutela diretta
La tutela del socio di minoranza: Evoluzione normativa
La questione circa la posizione giuridica, i diritti, i poteri ed i limiti degli azionisti di minoranza in una società per azioni è da sempre piuttosto controversa, vista l’imprescindibile necessità di tutelare esigenze contrapposte quali la stabilità della governance societaria e la difesa dei soci di minoranza rispetto ad eventuali abusi del gruppo di controllo; difesa che peraltro costituisce anche garanzia stessa di efficacia ed efficienza del funzionamento societario.
Tradizionalmente, la prima istanza, volta forse più a proteggere e garantire l’equilibrio gestionale basato sul legame tra maggioranza azionaria ed amministrazione societaria, trovava senz’altro fondamento nel fatto per cui la struttura stessa della società per azioni favorisce una rapida possibilità di disinvestimento (exit) da parte degli azionisti che si trovino in disaccordo con l’operato dell’amministrazione o della maggioranza, considerando il socio alla stregua di un mero investitore disinteressato all’amministrazione societaria, visione che sembra inoltre aver ispirato le stesse disposizioni contenute nel Codice Civile.
In tal ottica, una definizione dei diritti delle minoranze che si sostanziasse nella predisposizione di strumenti specifici di controllo, gestione ed intervento al fine di arginare pratiche spesso abusive dell’organo amministrativo e avallate dal gruppo di controllo, avrebbe voluto significare un irrigidimento ingiustificato dei poteri gestori a danno della stabilità economica e finanziaria della società. Doveva ritenersi pertanto che gli unici poteri spettanti ai soci di minoranza fossero quelli di partecipazione e di voto in seno all’assemblea (voice), esercitati secondo le disposizioni codicistiche, anche se è da obiettare che queste possibilità avrebbero potuto comunque essere rese vane dal consuetudinariamente consolidato legame tra maggioranza assembleare e membri del consiglio di amministrazione. Una tesi simile ha trovato ampio accoglimento tra giurisprudenza e dottrina degli anni ’50 e ’60.
Negli anni successivi si è registrato un graduale mutamento di approccio rispetto al problema, percorso di cambiamento che vede il più importante punto di svolta nella riforma del diritto societario del 2003, riforma che si fa interprete probabilmente anche delle pressanti esigenze di tutela dei piccoli risparmiatori che abbiano investito in società ad azionariato diffuso. Un passo fondamentale per la riforma della vetusta disciplina codicistica in questo senso si è compiuto anche con la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha fatto proprie le criticità prospettate dalla pratica societaria, introducendo importanti sistemi di controllo e regolazione di tipo pubblicistico delle grandi imprese con l’istituzione della Consob, organo di governo dei mercati regolamentati, ed introducendo pregnanti obblighi informativi e di trasparenza verso il pubblico.
Veramente rivoluzionario risulta essere stato tuttavia il Testo Unico sulla Finanza (TUF) del 1998 che, seppur trattando di una particolare tipologia di società (ossia le società quotate), ha introdotto significativi sistemi correttivi rispetto ai consuetudinari abusi della maggioranza e degli organi di governo societario, spesso lesivi non solo degli interessi della minoranza ma anche degli interessi societari stessi. Chiara infatti appariva l’idea alla base della riforma per cui la “tutela degli azionisti di minoranza nella società quotata e la tutela del corretto funzionamento del mercato sembrano essere due esigenze e due valori destinati ad essere protetti congiuntamente”.
Ciò ovviamente non ha implicato che il legislatore avesse assunto posizioni di ostilità totale nei confronti della maggioranza di controllo: la nuova impostazione ha riconfermato i diritti della maggioranza ed il sistema maggioritario stesso come regola fondamentale di funzionamento societario, favorendo tuttavia un maggior equilibrio rispetto alle esigenze di tutela delle minoranze con una soluzione che si potrebbe definire assolutamente moderata. Come si diceva, si è riconosciuta essere essenziale tale tutela (della minoranza) al fine di garantire il buon andamento del mercato, in opposizione forse a quanti precedentemente avevano sostenuto che suddette garanzie non avrebbero potuto far altro che danneggiare lo stesso.
Il testo ha introdotto in questo senso strumenti a favore dei gruppi minoritari tra cui penetranti diritti d’informazione e poteri d’azione di fronte al tribunale oppure di fronte all’organo di controllo per denunciare illecità o irregolarità relative alla gestione. In tal processo di notevole ampliamento delle possibilità di tutela dei gruppi minoritari, determinanti risultano essere le novità apportate dal D.lgs n. 6 del 2003. Nel quadro di generale sistemazione della disciplina societaria si è deciso di estendere soprattutto le innovazioni apportate dal TUF anche alle società non quotate in borsa.
Dalla stessa relazione al decreto emerge un chiaro intento di tutela delle minoranze azionarie che si traduce principalmente nel rimaneggiamento dei quorum assembleari e nell’introduzione della legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte di minoranze qualificate.
Strumenti di autotutela diretta: L’azione di responsabilità esercitata dai soci (art 2393-bis c.c.)
Ultimato il quadro circa le principali evoluzioni, in materia di minoranze, della disciplina societaria, non rimane altro che analizzare quali sono, allo stato attuale, le principali prerogative dei soci “deboli”, che costituiscono baluardo fondamentale contro possibili soprusi perpetrati in danno ai loro interessi. In questo senso la nostra analisi non può che iniziare dalla novella di cui all’art 2393-bis c.c, “azione di responsabilità esercitata dai soci”, introdotta nel 2003.
Questa disposizione rappresenta senz’altro lo strumento di tutela più efficace sia per quanto riguarda gli interessi minoritari sia per quanto riguarda gli interessi generali della società. La già richiamata relazione del guardasigilli infatti dichiara espressamente che: “In conformità alle istanze formulate da quasi cinquant'anni da molti studiosi, è stata prevista la legittimazione di una minoranza di soci ad esercitare l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 bis). Poiché, salvo diverse percentuali previste nello statuto, la legittimazione spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale (o il 5% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), questa importante tutela spetta solo a minoranze sufficientemente significative: circostanza questa che, assieme alla previsione che ogni vantaggio conseguito anche in via transattiva spetta alla società, pare idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci.”
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