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CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
Art. 2477 Controllo legale dei conti
“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.”
L'articolo in questione è l'unica disposizione organica in cui si trova il funzionamento
del collegio sindacale. 1° co.: norma facoltativa. È riconosciuta ai soci, la facoltà di nominare un revisore contabile o il collegio sindacale. Problemi: decidere se nominare un revisore o il collegio sindacale; decidere quale organo è da preferire; determinare i compiti. Il collegio sindacale ha competenza sia di controllo dei conti che di controllo sulla gestione. Al revisore contabile spetta unicamente il controllo contabile. 2° e 3° co.: casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio. Qualora il capitale sociale sia di importo non inferiore a € 120.000. Tale parametro può essere raggiunto o direttamente all'atto di costituzione della società ovvero a seguito di aumento del capitale sociale (comma 2). Qualora la società superi nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti previsti all'art. 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata (richiamato dal comma 3): 1. totale
dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Sono parametri formali facilmente verificabili. I primi due si deducono dal bilancio (al momento di approvazione del bilancio interverrà l'obbligo di nomina del collegio sindacale ovvero di "revoca" nel caso in cui i parametri non siano stati superati per almeno due esercizi consecutivi). Anche nella disciplina ante-riforma, erano previsti i parametri dei commi 2 e 3, che non sono quindi stati modificati dal legislatore. Questi perché sono considerati oggettivi e non possono essere interpretati in modo diverso. 4° co.: controllo contabile quando il collegio sindacale è obbligatorio. Salvo che non sia disposto diversamente, se la nomina del collegio sindacale è obbligatoria, a tale organo compete anche la funzione di controllo contabile (non èNel caso di una società a responsabilità limitata (srl), la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, a differenza di quanto previsto per le società per azioni (spa). Tuttavia, in caso di gruppi di società, i parametri per la nomina del collegio sindacale vengono calcolati in relazione alle singole società.
È comunque possibile che la società srl decida di prevedere la presenza del collegio sindacale o di un revisore esterno, anche se non è obbligatorio.
Una problematica sollevata dalla dottrina riguarda la possibilità per la srl di emettere titoli di debito. Nel caso in cui i titoli di debito siano negoziati su mercati regolamentati, potrebbe essere considerata obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Questo perché, per le spa, se vengono emessi titoli di debito, il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata, ma deve essere redatto in forma ordinaria.
Nel caso della srl, il rinvio all'articolo 2435 bis del codice civile è effettuato solo per i parametri per la nomina del collegio sindacale e non per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Pertanto, l'emissione di titoli di debito non rientra necessariamente nella redazione del bilancio in forma abbreviata per la srl.
neisopracitati parametri, pare irrilevante ai fini dell'obbligatorietà del collegio sindacale.2) La srl è una capogruppo che deve redigere il bilancio consolidato.
D.Lgs. 127/1991 art. 41. Impone un controllo sul bilancio consolidato affidato agli organi o ai soggetti cui è attribuito per legge il controllo sul bilancio d'esercizio della società controllante (la srl).
Pare dunque che sia necessario il controllo contabile da parte del collegio sindacale o di un revisore (nella spa è obbligatorio il controllo contabile esterno).
Inoltre, gli art. 165 e 165 bis del TUF, indicano i casi in cui è obbligatorio il controllo contabile esterno, da parte di una società di revisione iscritta all'albo della CONSOB, ossia:
- nel caso in cui la srl sia controllata da una società quotata
- nel caso in cui la srl controlla una società quotata.
-Natura del controllo
Il problema della natura del controllo del collegio sindacale si
è posto dopo la riforma del 2003 perché talune norme si riferiscono al controllo legale dei conti e non anche al controllo sulla gestione. Ci si domanda quindi se al collegio sindacale spetta anche il controllo sulla gestione. Le norme che fanno specifico riferimento al collegio sindacale, non rispondono in maniera risolutiva alla questione: 26c.2 n.8: stabilisce che nell’atto costitutivo devono essere indicati i nomi delle persone a cui è affidata l’amministrazione ed eventualmente i soggetti a cui è affidato il controllo, ma senza specificare a chi sono questi soggetti. è dedicato al controllo contabile. Art. 2477: Legge delega: il legislatore deve stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio il controllo legale dei conti. c.2: stabilisce che in ogni caso il controllo sulla gestione spetta ai soci (anche se è presente il collegio sindacale). Dal punto di vista sistematico, tale
interpretazione sembra poco corretta. La maggior parte degli autori ritiene infatti che il collegio sindacale si debba occupare anche del controllo sulla gestione. L'ultimo comma dell'art. 2477 rinvia alla disciplina delle spa, per cui anche all'art. 2403, il quale stabilisce che il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, operando quindi un controllo sulla gestione. Si crea quindi una sovrapposizione tra il controllo sulla gestione effettuata dal collegio sindacale e dai singoli soci, tuttavia con delle differenze, quali: - I singoli soci hanno strumenti di reazione più forti; - Il collegio sindacale, prima della riforma, si basava su quanto previsto dall'art. 2409. La nuova disciplina non contiene più l'applicazione di tale disposizione in materia di srl. In forza dell'art. 2403 bis però i poteri di controllo e di ispezione sono molto più penetranti (anche i singoli soci possono).procedere con atti di ispezione. Ad esempio la verifica del magazzino può essere svolta dal collegio sindacale ma non dai singoli soci non rientrando tale competenza nell'ambito dei poteri di controllo). I singoli soci svolgono il controllo a proprie spese;
- Il collegio sindacale svolge il controllo nell'ambito delle proprie funzioni; le spese sono indirettamente a carico della società;
Nel caso in cui il socio non sia in grado di esercitare il controllo per mancanza di risorse, può comunque presentare denuncia di irregolarità al collegio sindacale.
Tutte le norme di spa devono essere applicate a srl in quanto compatibili. È necessario quindi verificarne la compatibilità.
Problematiche:
1- Come funziona il flusso informativo tra amministratori e sindaci?
Nella srl il sistema di amministrazione può essere organizzato in modo differente rispetto alla spa.
Amministrazione disgiunta: nel caso in cui sia presente il collegio sindacale
è necessario fare attenzione nel prevedere tale tipo di amministrazione in quanto non è garantito il flusso informatico al collegio sindacale. 2- Partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, del comitato esecutivo e alle assemblee da parte del collegio sindacale. Nella spa la mancata partecipazione determina la decadenza dall'ufficio. Nella srl con sistemi di collegialità attenuata la partecipazione del collegio sindacale non è garantita (si dovrebbe informare il collegio sindacale: l'atto costitutivo deve stabilire come va informato il collegio in caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto). 27È comunque più facile che le srl con collegio sindacale adottino sistemi di amministrazione più vicini a quelli previsti per le spa. Nel caso sia adottato un sistema diverso, la società dovrà prevedere opportune cautele. Se sono attribuiti diritti particolari ai soci, il collegio sindacaleè tenuto a controllare sulle decisioni dei soci dinatura gestoria.
3- Impugnazione delle delibere consiliari.
c.4 – Validità delle deliberazioni del consiglio
Art. 2388“Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data di deliberazione; si applica in quanto compatibile l’art. 2378. possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378.”
c.2 – Conflitto di interessi
Art. 2475 ter“Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagioni un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro (collegio sindacale e revisore 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai
soggetti previsti dall'art. 2477 contabile). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione di tale decisione."
Non estendendo l'art. 2388 alla srl, l'impugnazione delle delibere consiliari da parte del collegio sindacale è limitata al solo caso di conflitto di interessi.
In tal ambito ci sono opinioni differenti: si può prediligere però l'applicazione estensiva della norma di cui all'art. 2388.
Si estendono poi alla srl:
- Doveri del collegio sindacale
Art. 2403
Gli assetti devono essere adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa.
La creazione degli assetti può essere affidata indifferentemente all'organo amministrativo ovvero all'organo delegato (nel caso in cui sia nominato). Nel caso in cui i delegati non ci siano, il controllo del collegio sindacale è più forte perché viene meno la valutazione da parte
dell'organo amministrativo (che crea gli assetti). Al collegio sindacale competerà la valutazione e