SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
In Italia la srl è molto diffusa, prima della riforma era una valida alternativa alla spa e alla società di persone. Era infatti
definita una piccola spa senza azioni, poiché pur facendo parte delle società di capitali, il capitale iniziale richiesto è
più basso rispetto alla spa. Prima della riforma la disciplina delle srl era piuttosto scarna, si faceva continuo rinvio alle
norme della spa. Nel 2003 la srl viene reimpostata secondo nuovi criteri e non si fa più rinvio alla spa.
Oggi nel codice civile c’è un’intera parte che disciplina, in modo organico ed autonomo, la srl rispetto alla spa.
La srl è una società di capitali nella quale:
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio,
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono inoltre costituire
oggetto di sollecitazione all’investimento. L’attuale disciplina consente alle srl di emettere titoli di debito,
sostanzialmente assimilabili alle obbligazioni ma vieta la collocazione diretta degli stessi presso il pubblico di
risparmiatori.
Minore è il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società: €. 10.000, anziché €. 120.000 come per
le altre società di capitali.
Secondo la disciplina delineata dal codice del 1942 l’assetto organizzativo della srl ricalcava il modello base della spa,
pur caratterizzandosi per la possibilità di una più snella articolazione e di una più attiva e diretta partecipazione dei
soci alla vita della società. Sono proprio questi i profili ad essere significativamente accentuati nell’attuale disciplina,
che si caratterizza per lo spazio particolarmente ampio riconosciuto all’autonomia privata.
Novità riforma 2003
1) ampia autonomia statutaria: oggi i soci di srl, al momento della costituzione, possono creare diverse configurazioni
e modelli organizzativi di società, costruendosi una veste adeguata alle proprie necessità. La differenza rispetto alla
spa, è che la srl ha questa doppia anima, che le consente, a seconda della configurazione che adotta, di avvicinarsi
maggiormente alle società di persone (pur mantenendo la responsabilità limitata) oppure alla spa. Grazie
all’autonomia statutaria, è oggi consentito ai soci di srl, di dirigersi in questi due direzioni a seconda della propria
realtà aziendale. La srl è considerata un affare privato, le quote non possono essere cedute al mercato. Abbiamo
quindi un impianto normativo derogabile, e ciò consente di fare costruzioni più verso le società di persone o verso la
spa, pochi infatti sono i limiti inderogabili.
Norme legate all’autonomia statutaria:
art. 2463 comma 2 num.7: disciplina il contenuto dell’atto costitutivo e al num.7 prevede “le norme relative al
→
funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza”
art. 2468 comma 3: “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
→
diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.”
Si parla di diritti particolari, legati all’amministrazione della società e alla distribuzione degli utili. Per quanto riguarda
l’amministrazione delle società, il terzo comma dell’art. 2468 sta a intendere che i singoli soci possono avere poteri
particolari, grazie all’autonomia statutaria. I diritti particolari concessi al singolo socio comprendono: nomina di uno o
più amministratori, poteri di gestione. Oggi quindi è possibile che il singolo socio di srl decida riguardo a determinati
campi gestori. 1
art. 2479 comma 1: “ I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli
→
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.”
Anche da questa norma si evince l’autonomia statutaria di cui oggi la srl è dotata, e la differenzia dalla spa, dove la
gestione è affidata esclusivamente agli amministratori. Nelle spa la divisione degli organi e dei rispettivi compiti è
netta. Tutto è diverso nelle srl dove non c’è il principio in base al quale la gestione spetta solo agli amministratori.
Nelle Srl è possibile trasferire alcune competenze dei soci all’organo amministrativo, e viceversa (questo non è
possibile nelle SpA). Tra organo amministrativo e soci si possono creare dei momenti di osmosi. La gestione può
quindi essere designata ai soci o a singoli soci, tant’è che il 2479 fa riferimento a decisioni di soci, e non di assemblea.
2) nuovi poteri e diritti di controllo al singolo socio. Altra novità della riforma, che attribuisce al socio maggiori poteri.
Questo a dimostrare come la figura del socio abbia con la riforma acquisito un’importanza rilevante. Al socio sono
quindi stati attribuiti: diritti particolari (art. 2468 comma 3) e diritti-poteri di controllo (art. 2476 comma 2).
Intorno a questi due capisaldi ruota tutta la disciplina di srl.
3) diversi sistemi di amministrazione. Nella nuova srl sono possibili diversi modelli di amministrazione, disgiunta o
congiunta, da definire nell’atto costitutivo. Qualora tali sistemi siano adottati riemerge la figura del socio:
amministrazione disgiuntiva: ogni socio decide in indipendenza dagli altri;
- amministrazione congiuntiva: se è all’unanimità anche un solo socio può bloccare le decisioni.
-
4) diritto di recesso del socio. La disciplina del recesso è stata profondamente riformata con un significativo
ampliamento rispetto al passato dei casi in cui il recesso è consentito, muovendo dal presupposto che questo è lo
strumento più efficace di tutela dei soci di minoranza in una società. In questa prospettiva è riconosciuta ampia
libertà all’autonomia statutaria: l’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità.
5) istituto dell’esclusione. Riservato prima della riforma solo alle società di persone, è oggi possibile prevedere
nell’atto costitutivo, specifiche clausole di esclusione del socio per giusta causa.
Obiettivi del legislatore delegato nel riformare le srl:
1) Elasticità del modello creato,
2) Semplificazione: non della disciplina ma possibilità di creare un modello semplificato verso società di persone
con autonomia statutaria.
Art. 2479 Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno
o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 2
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma
dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai
sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza
che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
1°co.: decisioni dei soci
Come già detto, questo comma è testimone dell’autonomia statutaria di cui dal 2003 godono le srl. Esso stabilisce
che i soci decidono sulle materie di loro competenza.
Nella seconda parte del comma consente a tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale, di sottoporre
all’approvazione di tutti i soci, determinate materie, tra le quali, l’azione di responsabilità verso gli amministratori
(art. 2476 3°co.) che può portare alla revoca giudiziaria. Il potere è legato alla persona non alla partecipazione
detenuta dal socio.
Per quanto riguarda la gestione della società, il primo comma cita l’atto costitutivo, uno o più amministratori e tanti
soci che rappresentano un terzo del capitale sociale, come strumenti in mano ai soci per esercitare il loro potere
gestorio. Ecco perché si parla di osmosi quasi totale fra organo gestorio e amministrativo. Questo rappresenta una
differenza con la normativa di spa, in cui ai soli amministratori spetta la gestione della società e non è prevista (è stata
eliminata) la possibilità di attribuire all’assemblea competenze gestorie (l’assemblea può solo autorizzare il
compimento di atti da parte degli amministratori che ne rimangono comunque responsabili).
Nella srl la gestione può essere affidata ai singoli soci (ci sono poche limitazioni).
L’assemblea inoltre è un organo non essenziale: l’art. 2479 non parla di assemblea ma di decisioni dei soci.
2°co.: materie riservate ai soci
Elenca una serie di materie di esclusiva competenza dei soci, indipendentemente dal modello di amministrazione
adottato. Gli ultimi due casi, numeri 4 e 5, devono essere adottate mediante delibera assembleare.
4°co.: decisioni adottate mediante assemblea
Prevede i casi in cui le decisioni devono essere adottate mediante delibera assembleare, e sono numeri 4 e 5 del
secondo comma (la modificazione dell’atto costitutivo nonché la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci). Inoltre, è necessaria l’assemblea: quando lo richiedono uno o più amministratori, tanti soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o in caso di riduzione del capitale sociale. In questi casi l’assemblea
è obbligatoria, e solo in questi casi si parla di assemblea e non di socio. 3
3°co.: decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
E’ collegato all’art. amministrazione della società:
2475 comma 4:
“Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli
amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.”
L’atto costitutivo può prevedere sistemi di collegialità cosiddetta attenuata. Il principio della collegialità è un pilastro
fondamentale di tutti gli organi delle spa, dove le decisioni sono assunte in riunioni formalmente convocate in cui si
forma la volontà.
Di tutto ciò nulla si dice nelle srl, dove la volontà sociale non si forma nelle riunioni.
In questo senso il legislatore pare aver preso come punto di riferimento le società di persone, in cui se le decisioni
sono a maggioranza si possono anche non sentire gli altri soci una volta raggiunta la maggioranza stessa, ma anche il
modello delle società quotate, dove già prima della riforma era previsto il voto per corrispondenza (strumento che
scalfisce il principio di collegialità). Altri modelli di riferimento sono gli ordinamenti stranieri dove esiste la collegialità
attenuata.
La collegialità garantisce:
- per gli amministratori, unitarietà nella gestione ed inoltre rappresenta una giustificazione della solidarietà
della responsabilità
- per i soci, il dibattito. Possibilità data a ciascun socio di esprimere la propria opinione attraverso il voto a
seguito di un dibattito.
Come funziona il sistema di collegialità attenuata?
1- È necessario che tutti i soci/amministratori siano coinvolti in queste procedure. Tutti devono essere informati
e coinvolti. Conferma nelle stesse norme:
art. 2479 comma 5: “Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni...”
→
art. 2479 ter comma 3 che ha ad oggetto l’impugnazione delle delibere, prese in assenza di informazione,
→
da parte di chiunque ne abbia interesse.
art. 2479 comma 4: “..un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni
→ ciò significa che tutti devono essere
dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare..”
informati.
Per quanto riguarda gli amministratori non ci sono norme dirette, ma si pensa possano valere quelle
riguardanti i soci.
2- in base all’articolo 2475 è previsto che: “..le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto..”.
Si parla quindi di consultazione scritta e di decisioni prese per iscritto.
Per quanto riguarda la consultazione scritta, il procedimento è simile a quello di un referendum. Qualsiasi
membro del CdA ha la facoltà di sottoporre una proposta di delibera (necessariamente) a tutti gli altri
membri. L’approvazione del consiglio si raggiunge quando la maggioranza si esprime favorevolmente per
iscritto.
Il parere è espresso attraverso un consenso o un diniego, il silenzio è considerato pari al socio assente. 4
Il consenso espresso per iscritto invece, è un procedimento aperto che non richiede un atto formale di
partenza, come per la consultazione, ma è sufficiente che su una questione si formi il consenso scritto della
maggioranza, indipendentemente dal coinvolgimento di tutti i membri del CdA. Quindi ha come risultato la
formazione di un consenso su un determinato argomento.
Può essere previsto che questi procedimenti vengano adottati per particolari materie, oppure che ne vanga adottato
solo uno, o entrambi. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
In base all’attuale disciplina la ripartizione di competenze fra assemblea e amministratori in merito alla gestione
dell’impresa sociale è in larga parte rimessa all’autonomia statutaria; e si pone il dubbio se l’atto costitutivo possa
concentrare tutti i poteri gestori in capo ai soci attribuendo ad essi anche l’amministrazione della società.
In srl c’è uno spostamento di competenze dall’organo amministrativo ai soci, nelle spa invece c’è una rigida
separazione di competenze e il principio su cui si fonda il funzionamento degli organi è la collegialità. In srl il
funzionamento degli organi è modellabile, nel senso che, al di fuori delle materie che inderogabilmente
presuppongono la collegialità, è possibile per entrambi gli organi prevedere un funzionamento differente.
L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni (sia prese da soci che amm.ri) siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: il funzionamento degli organi può quindi essere modellato
dall’atto costitutivo.
È possibile immaginare una realtà nella quale non ci sia un vero e proprio organo amministrativo? No, perché ci sono
limiti inderogabili:
- art. 2475 ultimo comma: devono essere decise con il metodo collegiale da parte dell’organo amministrativo, la
redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dell’aumento di capitale
per delega.
- art. 2479 comma 2: materie riservate alla competenza esclusiva dei soci, convocati in assemblea.
Si parla quindi di organo amministrativo e di assemblea. Ci sono quattro materie (citate dall’art. 2475) di competenza
esclusiva dell’organo amministrativo, le altre sono traslabili.
Art. 2475 Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto
costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione
sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e
2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti
sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa. 5
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni
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