Finanziamento dei soci in srl
Sottocapitalizzazione
Questo tema si ricongiunge al tema della sottocapitalizzazione:
- Nominale, quando il netto patrimoniale è congruo al perseguimento dell'oggetto sociale, e però l'articolazione della disciplina e l'organizzazione patrimoniale che io ho è tutta spostata nei confronti di riserve distribuibili piuttosto che di capitale, con la conseguenza che i soci potrebbero distribuire questi valori senza passare attraverso il 2445 cioè senza passare attraverso quel meccanismo di tutela dei terzi creditori che l'ordinamento individua con riferimento al capitale sociale.
- Reale, quando ho un netto patrimoniale complessivamente considerato incongruo rispetto all'oggetto sociale, anche se i soci hanno apportato valori di per sé sufficienti, ma li hanno apportati a titolo di prestiti, di finanziamenti a titolo di prestito e quindi vi è una sporporzione fra indebitamento della società (in particolare verso i soci) e capitale proprio (cioè conferimenti necessari alla società).
Vantaggi dei finanziamenti a titolo di prestito
La remunerazione di quel mutuo non passa dalla presenza necessaria degli utili, perché diventa un costo per la società, beneficiando essa stessa di un abbattimento dell'imponibile. (Quindi vantaggio sia per la società che vede un abbattimento dell'imponibile e dunque delle tasse che per il socio il quale vede sempre e comunque remunerato il suo finanziamento).
Concorrenza con i creditori in caso di fallimento, perché io sono creditore a questo punto, mentre se siamo in tema di restituzione del capitale conferito devo aspettare la soddisfazione dei terzi, solo se e nella misura in cui sussiste ancora un residuo di netto; se partecipo come terzo creditore concorrerò con tutti i terzi creditori.
Soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza
Di fronte a questo problema la dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di dare un freno.
Parte della dottrina ha voluto integrare la regola della congruità del capitale sociale: nel senso che si è detto qualora il capitale sociale non dovesse risultare congruo, allora questa è una causa di scioglimento della società in quanto i soci sono obbligati a finanziare la società con mezzi propri (conferimenti) traendo convincimento dal 2445 nel momento in cui parlava di esuberanza e quindi non si può ridurre il capitale se non quando è esuberante, questo significa che la legge stabilisce che è necessario vi sia un capitale sufficiente per il perseguimento dell'oggetto.
Questa tesi si scontrava con una serie di difficoltà operative, cioè: che significa capitale congruo per il perseg...
-
Disciplina concorsuale dei finanziamenti soci, Diritto commerciale
-
Temi d'esame Finanziamenti d'impresa
-
Poli - Finanziamenti d'impresa
-
Testimonianze Finanziamenti d'impresa