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Dopodiché, però, il legislatore del 2003, sull’onda dell’individuazione degli
strumenti deputati a favorire il finanziamento delle imprese, che abbiamo visto
essere un obiettivo consapevolmente conseguito dal legislatore del 2003
(ricordate: liberalizzazioni sulle azioni speciali, liberalizzazioni sugli strumenti
finanziari) Evidentemente il sistema considera che il rapporto di indebitamento
di 1 a 2è normale: anzi mi considera questo rapporto sufficiente a garantire la
serietà dell’emissione dell’obbligazione.
Altro problema che pone il 2467, è quello di stabilire se questi finanziamenti possano
essere restituiti solo alla fine della società o se possono essere restituiti quando non
esistono più creditori, che si realizza alla fine della società o se è sufficiente che ci sia
un patrimonio sufficiente a soddisfare i terzi creditori. Leggiamo il primo comma del
2467: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. Problema aperto , in
quanto vi sono una serie di letture che mirano ad attenuare il tenore della norma, che
invece il dato letterale sembra indicare e che sia difficile superare quel “soddisfare”
con letture diverse dal soddisfacimento del creditore e percio una dottrina minoritaria
sarebbe sufficiente un accantonamento di somme necessarie alla soddisfazione dei
creditori:
Terzo ordine di problemi che offre il 2467 è il suo ambito di applicazione. Si tratta di
disposizione dettata in materia di s.r.l. Che succede in materia di s.p.a.? Non è dettata
alcuna regola identica in materia di s.p.a. Vi ho già detto che consapevole scelta del
legislatore nel 2003 è stata quella di separare la disciplina per l’s.r.l. dalla disciplina
delle s.p.a. Si è detto che non è possibile far alcun collegamento di nessun tipo, né
estensivo, né analogico. Mi sembra una fesseria grande quanto una casa, perché ci
troviamo sempre nell’ambito di enunciati normativi che fanno parte di un sistema e
valgono sempre le regole di carattere generale. Ciò posto la domanda che ci
dobbiamo fare è perché l’ordinamento non le prevede in materia di s.p.a. Non le
prevede perché nelle s.p.a. che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio il
ricorso a mezzi finanziari di terzi è sottoposto ad una serie di controlli e quindi lì c’è
una disciplina particolare che non è coniugabile con il 2467. Ma rispetto a società di
dimensioni che non hanno nulla di diverso con le srl, che ragione c’è di non applicare
il 2467? Per questo ritengo che con riferimento a queste società chiuse, ordinarie, a
base familiare, si possa applicare in via analogica o estensiva il 2467.
AA
Sono riservati amplissimi spazi autonomia statutaria in merito sia
a) alla ripartizione di competenze fra w ed aa
b) ponendo anzi i se l a.c possa cocnentrare tutti i poteri gestori in capoi ai h
attribuendo ad essi anche l amministrazioni e quindi i h =aa
Nomina
In mancanza di espressa previsione dell a.c , resta tuttavia ferma la regola che l aa è
affidata ad 1 o piu h , nominati con decisione dei h , reputando perciò illecite le
clausole che attribuiscono il relativo potere a terzi quali enti pubblici ( in totale
distonia con la spa ) e se costituito un cda , il metodo collegiale è pero derogabile se l
a.c lo prevede salvo alcune delibere che devono essere prese con il metodo
colleggiale ( red bb , progetto fusione e scissione , aumento del cs per delega ) e
perciò alcune decisioni adozione mediante consultazione scritta o consenso espresso
per iscritto
A tempo indeterminato
Non previste cause di ineleggibiità ed incompatibilità salvo che nn siano previste
dallo statuto ed nulla la nuova disciplina chiarisce circa la cessazione dell incarico e
intorno ai poteri ri revoca dovendo pero osservare
a) divieto di concorrenza con altre z
Modelli di aa alternatvi