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LE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza costituiscono le conseguenzw giuridiche del reato ( o dei quasi

reati) sotto il presupposto della pericolosità sociale dell’autore. L’intitolazione del codice è “

Misure amministrative di sicurezza”.

Sono conseguenze giuridiche penali e precisamente sanzioni penali che procedono dal

reato sul binario della pericolosità sociale, invece che su quello dell’imputabilità: ad esse

l’art. 25, 3° comma, cost. estende la vigenza del principio di legalità, nell’aspetto della

legalità della pena; al pari delle pene esse sono presiediate dalla garanzia giurisdizionale;

al pari delle pene hanno contenuto afflittivo della libertà personale o depauperativo del

patrimonio; al pari delle pene, l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure

di sicurezza, con la sola eccezione della confisca obbligatoria, e ne fa cessare

l’esecuzione.

Le misure di sicurezza possono essere inflitte ai condannati imputabili o semi-imputabili

che siano ritenuti socialmente pericolosi; in tal caso si applica il “ doppio binario punitivo”,

con la specificazione che la misura di sicurezza è applicata dopo che la pena detentiva sia

già stata scontata o si sia altrimenti estinta; esse possono essere inflitte anche ai soggetti

prosciolti perché non imputabili ma ritenuti socialmente pericolosi ( in tal caso la misura di

sicurezza ha applicazione esclusiva).

La persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva non ha lo status di detenzione in

espiazione di pena, e neppure è in stato di arresto: quindi, se l’internato si sottrae

volontariamente all’esecuzione della misura, non si ha delitto di evasione ma ricomincia a

decorrere il periodo minimo di durata della misura dal giorno in cui ad essa è data

nuovamente esecuzione.

Ogni misura di sicurezza è subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità. La

pericolosità sociale deve essere desunta “ dalle circostanze indicate dall’art. 133 “.

L’inizio della nuova decorrenza del termine minimo di durata della misura di sicurezza è

previsto solo per l’inosservanza della misura di sicurezza è previsto solo per

l’inosservanza delle misure di sicurezza detentive della assegnazione a una colonia

agricola o casa di lavoro o del collocamento in comunità. Ne è esclusa l’applicabilità nel

caso di persona ricoverata in struttura sanitaria di salute mentale o in una casa di cura e di

custodia. L’eccezione, prevista solo rispetto rispetto ai non imputabili e semi-imputabili,

può indurre a ritenere che nell’ipotesi regolare la misura di sicurezza che inizia

nuovamente a decorrere sia applicata più per l’inosservanza dell’obbligo che per la

perdurante pericolosità: in questa disciplina,quindi, prevarrebbe la finalità sanzionatoria in

modo tale da assegnarle un carattere specificamente repressivo. Ma se si ritiene

sussistente l’obbligo di accertamento della pericolosità prima dell’inizio della nuova

decorrenza, ne risulta rivalutata la finalità special-preventiva della disciplina.

La legge distingue le misure di sicurezza in personali e patrimoniali; le misure di sicurezza

personali sono distinte, dall’art. 215 c.p., in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive: l’assegnazione ad una colonia agricola o casa di

lavoro; il ricovero in una casa di cura e di custodia; il ricovero in struttura sanitaria di salute

mentale. Non è più una misura detentiva il ricovero del minore in un riformatorio

giudiziario.

Sono misure di sicurezza personali non detentive: la libertà vigilata; il divieto di soggiorno

in uno o più comuni o in una o più provincie; il divieto di frequentare osterie o mescite di

bevande alcooliche; l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Sono misure di sicurezza patrimoniali; la cauzione di buona condotta e la confisca.

Quando la legge non determina la misura di sicurezza da applicare, è applicata la libertà

vigilata; è tuttavia rilasciata alla discrezionalità del giudice la sostituzione della libertà

vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, nel caso in cui

si tratti di un condannato per delitto.

Le misure di sicurezza personali avevano durata indeterminata nel massimo, perché non

potevano essere revocate se la persona sottoposta non aveva cessato di essere

socialmente pericolosa, ora, è disposto che le misure di sicurezza detentiva “ non possono

durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso.

Una misura di sicurezza la cui durata massima sia scaduta, non può essere prolungata

anche se non è venuta meno la pericolosità sociale.. Può però essere revocata

anticipatamente se la pericolosità è cessata.

Le misure di sicurezza del collocamento in comunità o del ricovero in struttura sanitaria di

salute mentale o in una casa di cura e di custodia possono essere applicate

provvisoriamente rispetto alla condanna definitiva; il giudice può ordinarle nei confronti del

minore di età, dell’infermo di mente, dell’ubriaco abituale, della persona dedita all’uso di

sostanze stupefacenti e delle persone in stato di cronica intossicazione da alcool/

sostanze. L’ordine è subordinato alla accertata pericolosità sociale ma il fatto che

l’applicazione della misura prescinda dall’accertamento del reato con sentenza definitiva

ha dato ragione di ravvisare nell’applicazione anticipata delle misure di sicurezza un

istituto parallelo alla custodia cautelare ma, mentre quest’ultima è determinata da

esigenze processuali, l’anticipazione delle misure di sicurezza è determinata da diverse

esigenze di difesa della pericolosità sociale e di prevenzione speciale. Da ciò deriva la non

fungibilità tra misure di sicurezza e pene: infatti, la funzione della pena è diversa da quella

della misura di sicurezza, in un sistema punitivo ispirato al doppio binario. Si dispone,

infatti che nella determinazione della pena detentiva da eseguire deve essere computato

in detrazione il periodo di internamento subito in applicazione provvisoria di una misura di

sicurezza detentiva, se essa non è stata applicata definitivamente, infatti, se la misura di

sicurezza non è applicata definitivamente, ciò significa che è stata esclusa la pericolosità

sociale del condannato e che l’internamento detentivo non ha svolto scopi di difesa della

sua pericolosità ma solo di custodia cautelare e quindi il periodo corrispondente deve

essere computato.

Le misure di sicurezza personali detentive

a) L’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro

E’ la misura di sicurezza mirata nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per

tendenza. Se sono ritenuti semi-imputabili trova applicazione la misura dell’internamento

in una casa di cura e custodia.

La durata minima della misura è 1 anno, ma di 2 per i delinquenti abituali, di 3 per quelli

professionali e 4 per i delinquenti per tendenza.

L’inizio dell’esecuzione della misura deve essere preceduto dall’accertamento della

persistente pericolosità, tanto più quando tra la sentenza di condanna che infligge la

misura e l’inizio dell’esecuzione della stessa sia intercorso un considerevole lasso di

tempo.

b) L’assegnazione ad una casa di cura e custodia

E’ la misura di sicurezza specifica per i semi-imputabili a causa della loro infermità di

mente, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, sordomutismo. A seconda

dell’entità della pena inflitta e quindi della gravità del reato commesso, la misura di

sicurezza ha una durata minima di 6 mesi o pari ad 1 o 3 anni. L’esecuzione della misura

può essere iniziata prima che la pena detentiva sia espiata, in considerazione della

condizione d’infermità psichica del condannato.

La misura è applicabile anche agli ubriachi abituali/ intossicati cronici da sostanze se nei

loro confronti non è prevista altra misura di sicurezza detentiva.

c) Il ricovero in struttura sanitaria di salute mentale

E’ la misura di sicurezza specifica per i prosciolti perché non imputabili, dei quali sia

accertata la pericolosità sociale. La misura non può essere applicata ai minori.

La durata minima della durata varia da due a 10 anni, a seconda della gravità del reato.

d) Il collocamento in comunità

Il collocamento in una comunità pubblica o autorizzata, misura nella quale si è trasformato

il ricovero in un riformatorio giudiziario, è la misura specifica per i minori.

La riforma è stata dovuta alle particolari esigenze psicologiche del minore e alle specifiche

finalità rieducative. La pericolosità specifica del minore da al giudice la facoltà di applicare

una misura di sicurezza in via provvisoria, ma è la libertà vigilata la misura di sicurezza

ordinaria per i minorenni socialmente pericolosi.

La scelta tra le due forme previste per l’esecuzione della misura di libertà vigilata

( prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ed altre attività utili per la

rieducazione del minore o prescrizioni relative alla permanenza in casa o altro luogo di

privata dimora) è affidata alla discrezionalità del magistrato.

Le misure del collocamento in comunità e della libertà vigilata sono utilizzabili durante il

processo anche in funzione cautelare.

Le misure di sicurezza personali non detentive

a) La libertà vigilata

E’ la misura di applicazione generale, quando la legge non ne prevede altre specifiche,

consiste nella limitazione della libertà personale in ragione di obblighi e controlli da parte

dell’autorità di pubblica sicurezza, intesi ad evitare le occasioni di nuovi reati e ad

agevolare il riadattamento della persona alla vita sociale.

Le persone ad essa sottoposte, devono essere assistite al fine del loro reinserimento,

dall’opera di centri di servizio sociale.

Nel caso di condannati a pena detentiva o all’ergastolo, ammessi alla liberazione

condizionale, essa è applicabile; in tale ipotesi, però, la libertà vigilata non ha funzione di

misura di sicurezza, perché non può essere socialmente pericolo chi invece si è

sicuramente ravveduto e quindi è liberato. In tal caso, quindi, la libertà vigilata è applicata

in sostituzione della pena, al fine di controllare che il ravvedimento del libero

condizionalmente sia effettivo e persistente.

Pu&ogr

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiatodo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fiorella Antonio.