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La pena

La pena è la conseguenza giuridica tipica del fatto previsto dalla legge come reato (definizione formale: esprime in astratto il legame normativo esistente tra reato e pena, in forza del quale se il reato è commesso la pena deve essere inflitta). Essa corrisponde alla definizione formale del reato (art. 25 Cost. e art. 1 c.p.). Quando si passa alla funzione svolta in concreto dalla pena, il concetto formale di conseguenza giuridica si muta in quello di sanzione. La sanzione è un provvedimento afflittivo, o comunque sfavorevole, riguardo a chi lo subisce.

Una distinzione è prevista tra le conseguenze giuridiche penali e le conseguenze giuridiche civili del reato (sanzioni civili: sono obbligazioni di diritto privato). All’interno delle conseguenze giuridiche penali, il sistema binario adottato dal codice Rocco stabilisce una distinzione in funzione di specifiche qualità o condizioni della persona che ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato. Sul presupposto dell’imputabilità, la conseguenza giuridica è la misura di sicurezza.

La correlazione immediata ed evidente, di regola nella stessa disposizione di legge, tra uno specifico fatto tipicamente previsto come reato ed una quantità di pena, è la caratteristica esclusiva della pena principale, la cui determinazione, in concreto, entro i limiti edittali minimo e massimo, è rimessa al potere discrezionale del giudice. La sentenza di condanna irrevocabile alla pena principale produce, invece, di diritto gli effetti penali all’interno dei quali la legge distingue le pene accessorie dagli altri effetti che derivano variamente dalla condizione di già condannato (cioè di pregiudicato).

Le pene principali

Art. 17 c.p. prevede un’ulteriore distinzione tra le pene principali, a seconda che esse siano previste per i delitti o per le contravvenzioni.

Le pene principali per i delitti

L’art. 27 Cost., 4 comma, sancisce che "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Le pene principali per i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione e la multa. Le prime due sono "pene detentive" o restrittive della libertà personale; la multa è invece una pecuniaria. (È stato delegato il governo a disporre con decreto legislativo, l’inclusione della reclusione domiciliare e dell’arresto domiciliare tra le pene principali. L’arresto domiciliare dovrebbe sostituire l’arresto non superiore a 3 anni; la reclusione domiciliare dovrebbe sostituire la reclusione non superiore a 5 anni).

Ergastolo

È la pena detentiva perpetua costituita dalla reclusione a vita. La pena dell’ergastolo non è applicabile ai minori. Essa si riduce de facto a pena detentiva temporanea in quanto l’ergastolano che abbia dimostrato sicuro ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. Anche all’ergastolano può essere applicato l’istituto della liberazione anticipata: ove egli manifesti disposizione verso la rieducazione nella prospettiva del reinserimento sociale, la concessione della riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni semestre, può essere conteggiata come pena detentiva effettivamente scontata, sicché il limite pari a 26 anni di pena espiata, per l’ammissione alla liberazione condizionale, potrebbe risultare in concreto ridotto di circa 6 anni. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla semilibertà dopo aver scontato 20 anni di pena. Il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale ed è dichiarato decaduto dalla potestà dei genitori.

Reclusione

È una pena detentiva temporanea che non può essere inferiore a 15 giorni e superiore ad anni 24. Il limite massimo è elevato ad anni 30 nell’ipotesi di cumulo di pene, derivante da concorso di reati. La legge prevede alcune cause di differimento dell’esecuzione: obbligatorie e facoltative. Il rinvio dell’esecuzione della pena è obbligatorio nei confronti di donna incinta; madre di infante di età inferiore ad 1 anno, ma è revocato se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale; di persona affetta da gravi malattie per effetto delle quali non sussiste compatibilità con lo stato di detenzione.

Il rinvio dell’esecuzione della pena è facoltativo se è stata presentata domanda di grazia; se il condannato si trova in condizione di grave infermità fisica; se si tratta di padre di prole di età inferiore a 3 anni ma revocato se la madre è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. La pena della reclusione non superiore a 3 anni può essere espiata in affidamento di prova al servizio sociale, fuori dell’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Se il condannato non è ammesso all’affidamento in prova, può essere ammesso al regime di semilibertà, che gli consente di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale. Quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova, la pena di reclusione non superiore ad anni 4 può essere scontata in detenzione domiciliare, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

L’affidamento in prova, la detenzione domiciliare, il regime di semilibertà sono misure alternative alla pena detentiva, che viene eseguita con le modalità meno afflittive ad essa pertinenti. Il condannato a pena detentiva, che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, può essere ammesso alla liberazione anticipata attraverso la riduzione di pena di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Multa

È una pena pecuniaria consistente nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro e non superiore a 5.164 a meno che non si tratti di multa proporzionale. Per i delitti determinati da motivi di lucro, per i quali sia prevista solo la pena della reclusione, il giudice ha la facoltà di aggiungere la condanna a una multa non superiore a 2.065 euro. Il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche del reo e può aumentare fino al triplo la multa prevista dalla legge o diminuire la misura minima fino ad 1/3.

Sono sorti problemi di legittimità costituzionale circa le pene pecuniarie, riguardo alla loro adeguatezza al perseguimento della finalità rieducativa, alla compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e alla personalità della responsabilità penale (se la pena sia sopportata da altri: genitori, coniuge).

Le pene principali per le contravvenzioni

Per le contravvenzioni l’art. 17 c.p. stabilisce la pena detentiva dell’arresto e la pena pecuniaria dell’ammenda. Esse presentano contenuti sanzionatori che, dal punto di vista della disciplina normativa astratta, risultano ampiamente coincidenti con quelli delle corrispondenti pene previste per i delitti, differenziandosene per i limiti quantitativi entro cui ciascuna di esse può spaziare.

La pena dell’arresto si estende da 5 giorni a 3 anni e può essere espiata in regime di semilibertà, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale, ma ha già dimostrato volontà di reinserimento sociale. Può anche essere espiata nella forma della detenzione domiciliare. L’arresto è sempre espiabile in semilibertà, mentre la reclusione lo è solo se inferiore a 6 mesi. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro, né superiore a 1.032.

Quando per una contravvenzione è prevista la sola pena dell’ammenda, il reo può proporre oblazione, consistente nel pagamento volontario di una somma pari a 1/3 del massimo dell’ammenda prevista. Il pagamento estingue la contravvenzione. L’oblazione deve intervenire comunque prima della condanna definitiva.

La conversione della pena pecuniaria

La pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, e dunque la multa per i delitti e l’ammenda per le contravvenzioni, si convertiva, in forza delle originarie disposizioni del codice Rocco, nella pena detentiva della specie corrispondente e cioè la reclusione per i delitti e l’arresto per le contravvenzioni. La Corte costituzionale ha introdotto un nuovo sistema di conversione della pena pecuniaria insoluta: esso prevede congiuntamente per la multa o per l’ammenda non eseguite la conversione nelle sanzioni della libertà controllata o del lavoro sostitutivo. La libertà controllata è prevalentemente una sanzione limitativa della libertà.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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