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LE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza costituiscono le conseguenzw giuridiche del reato ( o dei quasi
reati) sotto il presupposto della pericolosità sociale dell’autore. L’intitolazione del codice è “
Misure amministrative di sicurezza”.
Sono conseguenze giuridiche penali e precisamente sanzioni penali che procedono dal
reato sul binario della pericolosità sociale, invece che su quello dell’imputabilità: ad esse
l’art. 25, 3° comma, cost. estende la vigenza del principio di legalità, nell’aspetto della
legalità della pena; al pari delle pene esse sono presiediate dalla garanzia giurisdizionale;
al pari delle pene hanno contenuto afflittivo della libertà personale o depauperativo del
patrimonio; al pari delle pene, l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure
di sicurezza, con la sola eccezione della confisca obbligatoria, e ne fa cessare
l’esecuzione.
Le misure di sicurezza possono essere inflitte ai condannati imputabili o semi-imputabili
che siano ritenuti socialmente pericolosi; in tal caso si applica il “ doppio binario punitivo”,
con la specificazione che la misura di sicurezza è applicata dopo che la pena detentiva sia
già stata scontata o si sia altrimenti estinta; esse possono essere inflitte anche ai soggetti
prosciolti perché non imputabili ma ritenuti socialmente pericolosi ( in tal caso la misura di
sicurezza ha applicazione esclusiva).
La persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva non ha lo status di detenzione in
espiazione di pena, e neppure è in stato di arresto: quindi, se l’internato si sottrae
volontariamente all’esecuzione della misura, non si ha delitto di evasione ma ricomincia a
decorrere il periodo minimo di durata della misura dal giorno in cui ad essa è data
nuovamente esecuzione.
Ogni misura di sicurezza è subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità. La
pericolosità sociale deve essere desunta “ dalle circostanze indicate dall’art. 133 “.
L’inizio della nuova decorrenza del termine minimo di durata della misura di sicurezza è
previsto solo per l’inosservanza della misura di sicurezza è previsto solo per
l’inosservanza delle misure di sicurezza detentive della assegnazione a una colonia
agricola o casa di lavoro o del collocamento in comunità. Ne è esclusa l’applicabilità nel
caso di persona ricoverata in struttura sanitaria di salute mentale o in una casa di cura e di
custodia. L’eccezione, prevista solo rispetto rispetto ai non imputabili e semi-imputabili,
può indurre a ritenere che nell’ipotesi regolare la misura di sicurezza che inizia
nuovamente a decorrere sia applicata più per l’inosservanza dell’obbligo che per la
perdurante pericolosità: in questa disciplina,quindi, prevarrebbe la finalità sanzionatoria in
modo tale da assegnarle un carattere specificamente repressivo. Ma se si ritiene
sussistente l’obbligo di accertamento della pericolosità prima dell’inizio della nuova
decorrenza, ne risulta rivalutata la finalità special-preventiva della disciplina.
La legge distingue le misure di sicurezza in personali e patrimoniali; le misure di sicurezza
personali sono distinte, dall’art. 215 c.p., in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive: l’assegnazione ad una colonia agricola o casa di
lavoro; il ricovero in una casa di cura e di custodia; il ricovero in struttura sanitaria di salute
mentale. Non è più una misura detentiva il ricovero del minore in un riformatorio
giudiziario.
Sono misure di sicurezza personali non detentive: la libertà vigilata; il divieto di soggiorno
in uno o più comuni o in una o più provincie; il divieto di frequentare osterie o mescite di
bevande alcooliche; l’espulsione dello straniero dallo Stato.
Sono misure di sicurezza patrimoniali; la cauzione di buona condotta e la confisca.
Quando la legge non determina la misura di sicurezza da applicare, è applicata la libertà
vigilata; è tuttavia rilasciata alla discrezionalità del giudice la sostituzione della libertà
vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, nel caso in cui
si tratti di un condannato per delitto.
Le misure di sicurezza personali avevano durata indeterminata nel massimo, perché non
potevano essere revocate se la persona sottoposta non aveva cessato di essere
socialmente pericolosa, ora, è disposto che le misure di sicurezza detentiva “ non possono
durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso.
Una misura di sicurezza la cui durata massima sia scaduta, non può essere prolungata
anche se non è venuta meno la pericolosità sociale.. Può però essere revocata
anticipatamente se la pericolosità è cessata.
Le misure di sicurezza del collocamento in comunità o del ricovero in struttura sanitaria di
salute mentale o in una casa di cura e di custodia possono essere applicate
provvisoriamente rispetto alla condanna definitiva; il giudice può ordinarle nei confronti del
minore di età, dell’infermo di mente, dell’ubriaco abituale, della persona dedita all’uso di
sostanze stupefacenti e delle persone in stato di cronica intossicazione da alcool/
sostanze. L’ordine è subordinato alla accertata pericolosità sociale ma il fatto che
l’applicazione della misura prescinda dall’accertamento del reato con sentenza definitiva
ha dato ragione di ravvisare nell’applicazione anticipata delle misure di sicurezza un
istituto parallelo alla custodia cautelare ma, mentre quest’ultima è determinata da
esigenze processuali, l’anticipazione delle misure di sicurezza è determinata da diverse
esigenze di difesa della pericolosità sociale e di prevenzione speciale. Da ciò deriva la non
fungibilità tra misure di sicurezza e pene: infatti, la funzione della pena è diversa da quella
della misura di sicurezza, in un sistema punitivo ispirato al doppio binario. Si dispone,
infatti che nella determinazione della pena detentiva da eseguire deve essere computato
in detrazione il periodo di internamento subito in applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza detentiva, se essa non è stata applicata definitivamente, infatti, se la misura di
sicurezza non è applicata definitivamente, ciò significa che è stata esclusa la pericolosità
sociale del condannato e che l’internamento detentivo non ha svolto scopi di difesa della
sua pericolosità ma solo di custodia cautelare e quindi il periodo corrispondente deve
essere computato.
Le misure di sicurezza personali detentive
a) L’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
E’ la misura di sicurezza mirata nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per
tendenza. Se sono ritenuti semi-imputabili trova applicazione la misura dell’internamento
in una casa di cura e custodia.
La durata minima della misura è 1 anno, ma di 2 per i delinquenti abituali, di 3 per quelli
professionali e 4 per i delinquenti per tendenza.
L’inizio dell’esecuzione della misura deve essere preceduto dall’accertamento della
persistente pericolosità, tanto più quando tra la sentenza di condanna che infligge la
misura e l’inizio dell’esecuzione della stessa sia intercorso un considerevole lasso di
tempo.
b) L’assegnazione ad una casa di cura e custodia
E’ la misura di sicurezza specifica per i semi-imputabili a causa della loro infermità di
mente, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, sordomutismo. A seconda
dell’entità della pena inflitta e quindi della gravità del reato commesso, la misura di
sicurezza ha una durata minima di 6 mesi o pari ad 1 o 3 anni. L’esecuzione della misura
può essere iniziata prima che la pena detentiva sia espiata, in considerazione della
condizione d’infermità psichica del condannato.
La misura è applicabile anche agli ubriachi abituali/ intossicati cronici da sostanze se nei
loro confronti non è prevista altra misura di sicurezza detentiva.
c) Il ricovero in struttura sanitaria di salute mentale
E’ la misura di sicurezza specifica per i prosciolti perché non imputabili, dei quali sia
accertata la pericolosità sociale. La misura non può essere applicata ai minori.
La durata minima della durata varia da due a 10 anni, a seconda della gravità del reato.
d) Il collocamento in comunità
Il collocamento in una comunità pubblica o autorizzata, misura nella quale si è trasformato
il ricovero in un riformatorio giudiziario, è la misura specifica per i minori.
La riforma è stata dovuta alle particolari esigenze psicologiche del minore e alle specifiche
finalità rieducative. La pericolosità specifica del minore da al giudice la facoltà di applicare
una misura di sicurezza in via provvisoria, ma è la libertà vigilata la misura di sicurezza
ordinaria per i minorenni socialmente pericolosi.
La scelta tra le due forme previste per l’esecuzione della misura di libertà vigilata
( prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ed altre attività utili per la
rieducazione del minore o prescrizioni relative alla permanenza in casa o altro luogo di
privata dimora) è affidata alla discrezionalità del magistrato.
Le misure del collocamento in comunità e della libertà vigilata sono utilizzabili durante il
processo anche in funzione cautelare.
Le misure di sicurezza personali non detentive
a) La libertà vigilata
E’ la misura di applicazione generale, quando la legge non ne prevede altre specifiche,
consiste nella limitazione della libertà personale in ragione di obblighi e controlli da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, intesi ad evitare le occasioni di nuovi reati e ad
agevolare il riadattamento della persona alla vita sociale.
Le persone ad essa sottoposte, devono essere assistite al fine del loro reinserimento,
dall’opera di centri di servizio sociale.
Nel caso di condannati a pena detentiva o all’ergastolo, ammessi alla liberazione
condizionale, essa è applicabile; in tale ipotesi, però, la libertà vigilata non ha funzione di
misura di sicurezza, perché non può essere socialmente pericolo chi invece si è
sicuramente ravveduto e quindi è liberato. In tal caso, quindi, la libertà vigilata è applicata
in sostituzione della pena, al fine di controllare che il ravvedimento del libero
condizionalmente sia effettivo e persistente.
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