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Principi del diritto penale

L'esistenza del bene meritevole di tutela non giustifica la pena inflitta, che deve anche essere conforme allo scopo. Il principio di sussidiarietà prevede l'utilizzo del diritto penale come estrema ratio e non è che una specificazione del principio di proporzione per il quale la descrizione dei diritti dei singoli è permessa solo se strettamente necessaria [circolare presidente consiglio ministri 19/12/1983].

A parità di efficacia, secondo una versione ristretta del concetto, il legislatore dovrebbe optare per lo strumento che meno comprime diritti del singolo. Secondo una concezione più ampia, la sanzione penale sarebbe preferibile anche se non necessaria quando potranno avere più forte funzione di prevenzione.

La meritevolezza di pena vuole che questa sia applicata in ragione di una lesione tale da risultare intollerabile. Tanto più elevato è il grado gerarchico del bene, tanto maggiore sarà la meritevolezza di pena.

Il principio di frammentarietà vede il bene protetto da specifiche, non tutte, aggressioni, ciò che rileva penalmente è dunque molto più limitato di ciò che è considerato solo antigiuridico, posto che ciò che è penalmente rilevante non coincide con ciò che è moralmente riprovevole. Binding sostiene che il diritto penale altro non sia che il rafforzamento di precetti di altri rami del diritto, ogni condotta sarebbe già disciplinata con natura non penale. La tesi è stata respinta, nonostante il diritto penale in quanto estrema ratio possa solo seguire gli interventi degli altri settori.

Il principio di legalità ha come esigenza di vincolare i poteri dello Stato alla legge. Il divieto di irretroattività della legge è basato sul pensiero che sia gravemente lesivo punire successivamente un'azione non sanzionata al momento del suo compimento. La sanzione è misura arbitraria sia applicata.

senza preventiva minaccia, collegando così conciato dellaprevenzione generale attuata dalle norme.
Articolo 25 comma 2 Cost: nessuno può essere punito in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto; norma ripresa dall'articolo 1 del codice penale.
Il principio di legalità ha quattro sottoprincipi:
  1. riserva di legge
  2. tassatività
  3. irretroattività
  4. divieto di analogia
Riserva di legge: divieto di punizione in assenza di legge preesistente, sottrazione della competenza in materia penale all'esecutivo per esigenze di garanzia. Solo l'iter legislativo sembra lo strumento adeguato per tutelare i diritti delle minoranze e delle opposizioni di sindacare sulle scelte della maggioranza. Si tratta di una riserva assoluta: il legislatore non può demandare il potere normativo a fonti inferiori. È comunque accettata la componente tecnica integrativa su parametri legislativamente predeterminati. Per la dottrina e la prassi sono considerate
  1. Fonti del diritto penale:
    • I decreti legge
    • I decreti legislativi
  2. Critiche alle fonti del diritto penale:
    • I decreti legge a causa dell'urgenza della loro emanazione quando invece servirebbe ponderazione
    • I decreti legislativi per la capacità di eludere garanzie date dagli artt 70/74 Cost con l'iter parlamentare
  3. Esclusione dell'uso di leggi regionali penali ai sensi dell'art 3 Cost:
    • Le leggi regionali penali minerebbero l'eguaglianza tra i cittadini
    • Sentenza 487/89: i consigli regionali non hanno la visione generale dei bisogni della società, quindi non possono scegliere quali valori proteggere
  4. La legge regionale può funzionare, senza abrogare, da scriminante con cause di giustificazione per alcuni comportamenti
  5. Integrazione tra fonti:
    • La legge demanda determinazione delle condotte punibili - norme in bianco [dipende]
    • La fonte secondaria disciplina elementi di descrizione dell'illecito penale [tollerata]
    • L'atto subordinato da specificazione tecnica a fattispecie
legittima alcuna pena senza una legge che la preveda. La legge, quindi, è l'unica fonte legittima di norme penali. La consuetudine, se non prevista dalla legge, non può essere considerata come un'aggiunta alla norma penale. Tuttavia, è ammissibile la consuetudine che giustifichi un comportamento, ad esempio nel caso di cause di giustificazione. La riserva di legge si riferisce solo alla legge statale e non permette alla legge comunitaria di essere considerata come fonte legittima. Tuttavia, la legislazione europea può influenzare l'applicazione della legge interna attraverso il principio di primato e la legittimazione delle norme a immediata esecuzione come regolamenti, direttive o trattati. Il principio di legalità si basa sul principio nulla poena sine lege, che significa che non può esserci alcuna pena senza una legge che la preveda.

Legittima una legge che preveda la fattispecie ma non la pena, rimettendola all'arbitrio del giudice. Questo non significa che il giudice non possa esercitare discrezione, anzi sta alla sua sensibilità adattare la pena alla fattispecie concreta e alla rieducazione del delinquente. Resta necessaria la ragionevolezza della legge nello stabilire i limiti della pena.

Il principio di legalità verrebbe eluso se la norma descrivesse il reato in termini così generici da non ricondurla a un fatto ben preciso. Per impedire abusi del potere giudiziario interviene il principio di tassatività della fattispecie, che impone sufficiente precisione nella descrizione della fattispecie criminosa intesa come reato. La precisione serve anche per garantire un'efficace funzione di guida del comportamento per chi la deve rispettare. Risulterebbe inoltre impossibile difendersi dall'accusa di un reato non ben descritto e precisato.

Circolare presidente consiglio ministri

Formattazione del testo

5/2/86: criteri orientativi per la formulazione delle fattispecie penali.

Capita che legislatore, per evitare compilazioni di svariati casi, li riunisca tutti sotto una definizione teorica, lasciando ad una fonte esterna il parametro di giudizio per l'applicazione della norma [atti osceni]. I cosiddetti elementi descrittivi, hanno integrazione nella realtà sociale. Gli elementi normativi, invece, hanno integrazione con altre norme giuridiche o extragiuridiche.

Il divieto di irretroattività della norma penale è sancito dall'art 11 delle preleggi. La norma ha rango costituzionale, per la parte penale, nell'art 25 comma 2. L'art 2 comma 1 ribadisce irretroattività, ma ai commi 2 e 3 permette la retroattività delle norme favorevoli al reo. Ciò anche in accordo con l'art 3 cost, a titolo di uguaglianza fra le punizioni per lo stesso reato, anche per ciò che riguarda le condizioni di punibilità. Il comma 2 dell'art 2

prevede che in caso di abrogazione della norma penale gli autori del reato, anche con condanna definitiva, non siano punibili e si estinguano gli effetti penali della condanna. Se una nuova norma riformula il contenuto di una vecchia, modificandogli elementi costitutivi, subentra anche nei passati rapporti solo se sussiste il rapporto di continenza: un rapporto strutturale tra le fattispecie astratte per il quale la norma successiva sia speciale rispetto alla prima. Per stabilire quale legge applicare ad un reato bisogna stabilire il tempo del commesso reato. La dottrina ha specificato tre criteri: - condotta: reato commesso nel momento in cui si compie l'azione criminosa - evento: reato commesso quando si palesa la lesione procurata dall'atto - mista: il reato si considera indifferentemente commesso all'evento o alla condotta Gli ultimi due criteri sono respinti in quanto porterebbero a retroattività della norma applicata, resta applicabile il criterio della condotta.condotta.l'art 14 preleggi esclude l'analogia e in caso di legge penale. Questa disciplina è ripresa dall'art 1 cp che vuole il reato espressamente previsto e l'art 199 cp che vuole previste le misure di sicurezza. È interpretazione estensiva e non l'analogia la soluzione che rientra in ogni possibile significato letterale dei termini del testo della legge. Il divieto di analogia è relativo, in quanto è stato riconosciuto l'uso dell'analogia delle norme di favore (art 25 c 2). L'analogia risulta preclusa in caso di norme sull'immunità, cause di estinzione del reato e della pena, cause speciali di non punibilità. L'ambito di validità della legge penale nazionale si determina con 4 principi: - territorialità: obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato - difesa o personalità passiva: applicazione della legge dello Stato a cui appartengono di interessi offesi oppure il

soggetto passivo del reato- personalità attiva: ad ogni autore di reato si applica la legge dello Stato cui appartiene.

universalità: la legge penale nazionale si applica a tutti delitti ovunque commessi e a chiunque.

art 6 c 2: principio dell'ubiquità: lo Stato ha sempre interesse alla punibilità nella doppia valenza che volontà criminosa sia esteriorizzata nel territorio, oppure si abbia identificazione dell'evento offensivo.

Se l'azione o l'omissione è in parte avvenuta in Italia assume rilevanza penale sè è essenziale al modello criminoso, anche se ciò non parrebbe ai sensi dell'art 56: se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Ubiquità e concorso di persone: reato commesso nel territorio dello Stato sia che l'azione inizi all'estero e prosegua in Italia o viceversa, sia che un qualsiasi atto di partecipazione sia compiuto in Italia anche se reato è stato

modo esclusivo da motivi politici, ma può essere influenzata anche da altri fattori. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 6 del codice penale, essa si verifica ogni volta che sia vantaggioso per l'imputato. Questo significa che se l'applicazione di tale articolo comporta un beneficio per l'imputato, ad esempio una pena più lieve o una riduzione della responsabilità, allora esso può essere applicato. Il codice penale prevede diverse ipotesi di reati commessi all'estero che sono punibili incondizionatamente, come stabilito dall'articolo 7. La maggior parte di questi reati sono ispirati al principio di difesa, ovvero sono reati che offendono un interesse politico dello Stato, come l'integrità del popolo o del territorio, l'indipendenza, le forme di governo, nonché un diritto politico del cittadino. Inoltre, vi sono anche casi di reati commessi all'estero che sono punibili condizionatamente, come previsto dall'articolo 8. Un esempio di questo tipo di reato è il delitto politico, che può essere inteso sia in senso oggettivo che soggettivo. In senso oggettivo, il delitto politico è determinato dalla natura del bene o dell'interesse leso, ovvero si tratta di un delitto che offende un interesse politico dello Stato. In senso soggettivo, il delitto politico è determinato dai motivi politici attinenti alla struttura dei poteri e ai rapporti tra Stato e cittadino, e non da motivi sociali. Pertanto, la condotta dell'agente non è esclusivamente determinata da motivi politici, ma può essere influenzata anche da altri fattori.La funzione della visione della società è regolamentata dall'articolo 9/10 del codice penale. Questo articolo riguarda il reato comune commesso da un cittadino all'estero e stabilisce che ci sono due condizioni che devono essere soddisfatte:
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vip22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fiorella Antonio.