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La libertà di manifestazione
del pensiero (art. 21)
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)
Lo scambio di idee e di informazioni è di grande
importanza per garantire la libertà dei cittadini: per questo
motivo la Costituzione ha sancito la libertà di manifestare
senza subire (cioè
liberamente il proprio pensiero, censure
forme di controllo preventivo) o restrizioni, fatti salvi
alcuni limiti connessi al rispetto e alla dignità della
(ossia della riservatezza) e
persona, alla tutela della privacy
al divieto di pubblicazioni e spettacoli contrari al buon
costume.
I principali strumenti con cui è possibile diffondere le
proprie idee e il proprio pensiero sono i mezzi di
stampa, televisione e radio,
comunicazione di massa:
accanto ai quali da alcuni anni si sta ampiamente
diffondendo un nuovo media: Internet.
I mezzi di informazione non sono soggetti a divieti
particolari: tuttavia si è cercato di evitare che i grandi editori
o i grandi gruppi televisivi avessero una presenza eccessiva
nel campo dell’informazione.
Per assicurare ciò e attuare quindi il pluralismo
sono stati introdotti alcuni limiti
dell’informazione
affinché nessun soggetto raggiunga sul mercato una
posizione dominante.
Tali limiti sono stati oggetto di diversi interventi legislativi;
recentemente, con la cosiddetta Legge Gasparri, si è altresì
cercato di permettere una migliore integrazione tra diversi
mezzi (carta stampata, radio, telefonia, Internet)
regolamentando possibili forme di accordi nel rispetto del
pluralismo e della concorrenza. Al fine di assicurare una
costante vigilanza e regolamentazione del settore delle
comunicazione è stata altresì creata un’autorità
indipendente, l’Agcom (Autorità per le garanzie delle
comunicazioni).