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Estratto del documento

Il ricorso è diretto contro la PA (o alle pubbliche amministrazioni —> in questo caso ci saranno più

amministrazioni resistenti) che ha posto in essere l’atto impugnato.

Come il ricorrente ha interesse all’annullamento di quell’atto, la parte resistente, l’amministrazione,

ha interesse alla sua conservazione. Per questo motivo nel giudizio diventa parte e come tale può

difendersi (la PA ha diritto di difesa come tutti i convenuti in giudizio).

Affinché tale diritto possa essere esercitato è necessario che il ricorso venga notificato —> la

notifica e quindi la conoscenza del giudizio sono la condizione necessaria affinché il diritto di difesa

possa essere esercitato.

Il controinteressato:

Al ricorrente e all’amministrazione, parti necessarie del processo, si aggiunge una parte eventuale:

il controinterressato (o controinteressati) —> soggetto che ha un interesse opposto a quello del

ricorrente. Il ricorrente tende alla conservazione dell’atto in quando a lui favorevole.

Non sempre è cosi facile individuare il controinteressato: è volte questi è menzionato nell’atto

impugnato ma altre volte occorre tenere conto del pregiudizio che una persona, anche se non

menzionata nell’atto, riceverebbe dall’annullamento dell’atto.

Quando i controinteressati sono più di uno è sufficiente che, entro il termine, il ricorso sia notificato

ad almeno uno di loro.

Quando la notificazione nei modi ordinari è difficile per il numero di controinteressati, il giudice può

autorizzare la notificazione per pubblici proclami —> pubblicazione della Gazzetta Ufficiale di un

sunto del ricorso.

L’interveniente:

Il codice del processo amministrativo prevede la possibilità dell’intervento ad adiuvandum, ad

opponendum e per ordine del giudice.

- Intervento ad adiuvandum: è ammesso a tutela di un interesse diverso da quello del ricorrente

ma collegato.

- Intervento ad opponendum: cioè l’interessa ad intervenire a sostegno dell’amministrazione. Può

essere di due specie:

I. O viene posto in essere dal controinteressato non intimato (= che non ha ricevuto la notifica del

ricorso).

II. O interviene un terzo che potrebbe subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso (—>

figura del c.d. controinteressato successivo, non è un controinteressato in senso tecnico).

Il codice prevede anche la possibilità dell’intervento su ordine del giudice quando questi ritiene

opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo a quale la causa è comune. 8

La giustizia amministrativa

Gloria Lorini

Il contraddittorio:

Ai sensi dell’art.111 Cost. il processo amministrativo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in

condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Tra le parti (ricorrente, amministrazione, controinteressato) va instaurato un contraddittorio.

Il mezzo volto all’instaurazione del contraddittorio è costituito dalla notifica del ricorso a cura del

ricorrente alle altre parti. La notifica deve effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario (l’ufficiale

giudiziario notifica l’atto) e consente alla parti di venire a conoscenza del ricorso e di difendersi.

Il principio del contraddittorio comporta anche l’obbligo di depositare l’originale del ricorso con la

prova delle avvenute notificazioni e i documenti su cui il ricorso si fonda.

Ogni termine è stabilito affinché le altre parti possano organizzare le rispettive mosse:

Il termine per la costituzione delle altre parti.

• Il termine per il deposito dei documenti è di 40 giorni liberi prima dell’udienza e serve anche al

• ricorrente per esaminare quanto prodotto dalle altre parti ed utilizzarlo in vista dell’eventuale

memoria —> da depositare fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza.

Entro il termine per ricorrere, 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare o dalla pubblicazione

• o dalla piena conoscenza, il ricorso va notificato non solo all’amministrazione resistente ma

anche ad almeno uno dei controinteressati (entro il termine per la notifica del ricorso). La notifica

agli altri controinteressati deve essere poi integrata nel corso del giudizio o entro il termine

fissato dal tribunale.

Il contraddittorio è integralmente instaurato quando l’atto introduttivo è notificato non solo

all’amministrazione residente ma anche a tutti i controinteressati.

L’atto impugnato:

Il ricorso giurisdizionale è diretto contro atti o provvedimenti di un’autorità amministrativa: in alcuni

casi però l’atto da impugnare può mancare —> nei ricorsi contro il silenzio, nel ricorso per

esecuzione del giudicato con cui il ricorrente lamenta l’inottemperanza della PA e quindi un

comportamento omissivo.

Normalmente, nella maggior parte dei casi, nella giurisdizione di legittimità viene richiesto

l’annullamento di un atto amministrativo.

Quale atto può essere impugnato e quale no?

La giurisprudenza distingue tra mero atto amministravo e provvedimento amministrativo. Il

provvedimento amministrativo è, per definizione, l’atto impugnabile. Impugnabile è l’atto conclusivo

di un procedimento, non sono in genere imputabili gli atti preparatori del provvedimento. Negli atti

preparatori manca infatti l’interesse a ricorrere perché il procedimento potrebbe avere una

conclusione diversa da quello che sembrano preannunciare. L’atto è impagabile quando lede una

situazione giuridica soggettiva —> effetto proprio dell’atto conclusivo della sequenza

procedimentale. Talvolta questo effetto può essere prodotto anche da un atto che nella sequenza

non è collocato alla fine. Es. la mancata ammissione alle prove orali di un concorso non è un atto

conclusivo del procedimento concorsuale; seguiranno una serie di operazioni fino alla formazione

della graduatoria. Sono tuttavia atti conclusivi per il candidato che viene escluso —> sono quindi

impugnabili.

Non sono normalmente immediatamente impugnabili le norme regolamentari a meno che

contengano previsioni immediatamente lesive. Al di fuori di questa ipotesi il regolamento è

impugnabile solo con il provvedimento concreto che ne costituisce applicazione —> solo in quel

momento infatti la lesione diverrà attuale.

Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.

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La giustizia amministrativa

Gloria Lorini

Il contenuto del ricorso:

Il contenuto del ricorso è disciplinato dall’art.40. Il ricorso è diretto al TAR e deve contenere:

- Le generalità del ricorrente, del difensore e delle parti avversarie;

- L’indicazione dell’oggetto della domanda compreso l’atto impugnato;

- La esposizione sommaria dei fatti;

- I motivi su cui il ricorso si fonda (= indicazione dei vizi dell’atto impugnato) con l’indicazione dei

mezzi di prova e delle misure richieste dal giudice;

- La sottoscrizione della parte dell’avvocato che lo rappresenta.

Il ricorso è inammissibile se non contiene i motivi. È nullo se manca la sottoscrizione o se vi è

assoluta incertezza sulle persone o sull’oggetto della domanda.

La comparizione dell’amministrazione o del controinteressato sana la nullità e la irregolarità

dell’atto.

Se il ricorso contiene delle irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine

da lui fissato.

Lo svolgimento del processo. Le fasi necessarie.

Nella generalità dei casi il giudizio davanti al giudice amministrativo passa attraverso le seguenti

fasi:

notifica del ricorso

• deposito del ricorso

• istanza di fissazione d’udienza

• costituzione delle altre parti

• fissazione dell’udienza da parte del presidenza del Tribunale

• deposito dei documenti

• deposito delle memorie

• udienza di trattazione

1. Il processo è avviato dalla notifica del ricorso all’amministrazione (alle amministrazioni) e ad

almeno uno dei controinteressati.

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Se questo non

è stato notificato ma è prevista dalla legge la sua pubblicazione il termine decorre dall’ultimo

giorno di pubblicazione. Se mancano sia la notifica che la pubblicazione il termine decorrere

dalla piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato. La conoscenza è piena quando non

solo si conosce l’esistenza dell’atto o il suo carattere lesivo ma anche quando si conosce il

contenuto dell’atto.

Quando il ricorrente abbia esercito il diritto di accesso per ottenere una copia dell’atto, la piena

conoscenza si presume acquista al momento del rilascio della copia.

Il termine di 60 giorni è stabilito a pena di decadenza, il ricorso notificato tardivamente è

irricevibile e il tribunale lo dichiarerà tale senza neppure entrare nel merito dei motivi.

2. Entro 30 giorni dalla notifica al destinatario, l’originale del ricorso va depositato (deposito del

ricorso). Il documento deve contenere la priva delle avvenute notifiche mediante l’attestazione

da parte dell’ufficiale giudiziario. Deve inoltre essere accompagnato da una copia dell’atto

impugnato e dai documenti sui quali il ricorso si fonda (es. atti preparatori, documenti

provenienti dall’amministrazione in contrasto con l’atto impugnato…). Se il ricorrente non è in

possesso di nessuno di questi atti e si limita a produrre l’originale del ricorso, l’onero relativo si

trasferisce all’amministrazione resistente.

Con il deposito dell’originale del ricorso nella segreteria del TAR, il rapporto processuale viene

costituito. Con la notifica il ricorrente si limita invece a chiamare il giudizio l’amministrazione

resistente e i controinteressati. Solo con il deposito il giudice viene messo in ballo e viene

messo a conoscenza dell’esistenza della lite. 10

La giustizia amministrativa

Gloria Lorini

3. Nel processo amministrativo il giudice deve essere sollecitato da un’apposita istanza (istanza

di fissazione dell’udienza) del ricorrente (di solito depositata insieme all’originale del ricorso al

momento della costituzione in giudizio) per provvedere a fissare la data dell’udienza. In

mancanza dell’istanza da parte del ricorrente l’udienza non può essere fissata e se questi

ritarda per un periodo superiore ad un anno dal momento della costituzione in giudizio, il

ricorso è perento. —> modo di estinzione del giudizio per inattività delle parti: l&r

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gloria2909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia amministrativa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bertonazzi Luca Santino.