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Il ricorso è diretto contro la PA (o alle pubbliche amministrazioni —> in questo caso ci saranno più
amministrazioni resistenti) che ha posto in essere l’atto impugnato.
Come il ricorrente ha interesse all’annullamento di quell’atto, la parte resistente, l’amministrazione,
ha interesse alla sua conservazione. Per questo motivo nel giudizio diventa parte e come tale può
difendersi (la PA ha diritto di difesa come tutti i convenuti in giudizio).
Affinché tale diritto possa essere esercitato è necessario che il ricorso venga notificato —> la
notifica e quindi la conoscenza del giudizio sono la condizione necessaria affinché il diritto di difesa
possa essere esercitato.
Il controinteressato:
Al ricorrente e all’amministrazione, parti necessarie del processo, si aggiunge una parte eventuale:
il controinterressato (o controinteressati) —> soggetto che ha un interesse opposto a quello del
ricorrente. Il ricorrente tende alla conservazione dell’atto in quando a lui favorevole.
Non sempre è cosi facile individuare il controinteressato: è volte questi è menzionato nell’atto
impugnato ma altre volte occorre tenere conto del pregiudizio che una persona, anche se non
menzionata nell’atto, riceverebbe dall’annullamento dell’atto.
Quando i controinteressati sono più di uno è sufficiente che, entro il termine, il ricorso sia notificato
ad almeno uno di loro.
Quando la notificazione nei modi ordinari è difficile per il numero di controinteressati, il giudice può
autorizzare la notificazione per pubblici proclami —> pubblicazione della Gazzetta Ufficiale di un
sunto del ricorso.
L’interveniente:
Il codice del processo amministrativo prevede la possibilità dell’intervento ad adiuvandum, ad
opponendum e per ordine del giudice.
- Intervento ad adiuvandum: è ammesso a tutela di un interesse diverso da quello del ricorrente
ma collegato.
- Intervento ad opponendum: cioè l’interessa ad intervenire a sostegno dell’amministrazione. Può
essere di due specie:
I. O viene posto in essere dal controinteressato non intimato (= che non ha ricevuto la notifica del
ricorso).
II. O interviene un terzo che potrebbe subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso (—>
figura del c.d. controinteressato successivo, non è un controinteressato in senso tecnico).
Il codice prevede anche la possibilità dell’intervento su ordine del giudice quando questi ritiene
opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo a quale la causa è comune. 8
La giustizia amministrativa
Gloria Lorini
Il contraddittorio:
Ai sensi dell’art.111 Cost. il processo amministrativo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.
Tra le parti (ricorrente, amministrazione, controinteressato) va instaurato un contraddittorio.
Il mezzo volto all’instaurazione del contraddittorio è costituito dalla notifica del ricorso a cura del
ricorrente alle altre parti. La notifica deve effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario (l’ufficiale
giudiziario notifica l’atto) e consente alla parti di venire a conoscenza del ricorso e di difendersi.
Il principio del contraddittorio comporta anche l’obbligo di depositare l’originale del ricorso con la
prova delle avvenute notificazioni e i documenti su cui il ricorso si fonda.
Ogni termine è stabilito affinché le altre parti possano organizzare le rispettive mosse:
Il termine per la costituzione delle altre parti.
• Il termine per il deposito dei documenti è di 40 giorni liberi prima dell’udienza e serve anche al
• ricorrente per esaminare quanto prodotto dalle altre parti ed utilizzarlo in vista dell’eventuale
memoria —> da depositare fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza.
Entro il termine per ricorrere, 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare o dalla pubblicazione
• o dalla piena conoscenza, il ricorso va notificato non solo all’amministrazione resistente ma
anche ad almeno uno dei controinteressati (entro il termine per la notifica del ricorso). La notifica
agli altri controinteressati deve essere poi integrata nel corso del giudizio o entro il termine
fissato dal tribunale.
Il contraddittorio è integralmente instaurato quando l’atto introduttivo è notificato non solo
all’amministrazione residente ma anche a tutti i controinteressati.
L’atto impugnato:
Il ricorso giurisdizionale è diretto contro atti o provvedimenti di un’autorità amministrativa: in alcuni
casi però l’atto da impugnare può mancare —> nei ricorsi contro il silenzio, nel ricorso per
esecuzione del giudicato con cui il ricorrente lamenta l’inottemperanza della PA e quindi un
comportamento omissivo.
Normalmente, nella maggior parte dei casi, nella giurisdizione di legittimità viene richiesto
l’annullamento di un atto amministrativo.
Quale atto può essere impugnato e quale no?
La giurisprudenza distingue tra mero atto amministravo e provvedimento amministrativo. Il
provvedimento amministrativo è, per definizione, l’atto impugnabile. Impugnabile è l’atto conclusivo
di un procedimento, non sono in genere imputabili gli atti preparatori del provvedimento. Negli atti
preparatori manca infatti l’interesse a ricorrere perché il procedimento potrebbe avere una
conclusione diversa da quello che sembrano preannunciare. L’atto è impagabile quando lede una
situazione giuridica soggettiva —> effetto proprio dell’atto conclusivo della sequenza
procedimentale. Talvolta questo effetto può essere prodotto anche da un atto che nella sequenza
non è collocato alla fine. Es. la mancata ammissione alle prove orali di un concorso non è un atto
conclusivo del procedimento concorsuale; seguiranno una serie di operazioni fino alla formazione
della graduatoria. Sono tuttavia atti conclusivi per il candidato che viene escluso —> sono quindi
impugnabili.
Non sono normalmente immediatamente impugnabili le norme regolamentari a meno che
contengano previsioni immediatamente lesive. Al di fuori di questa ipotesi il regolamento è
impugnabile solo con il provvedimento concreto che ne costituisce applicazione —> solo in quel
momento infatti la lesione diverrà attuale.
Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.
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La giustizia amministrativa
Gloria Lorini
Il contenuto del ricorso:
Il contenuto del ricorso è disciplinato dall’art.40. Il ricorso è diretto al TAR e deve contenere:
- Le generalità del ricorrente, del difensore e delle parti avversarie;
- L’indicazione dell’oggetto della domanda compreso l’atto impugnato;
- La esposizione sommaria dei fatti;
- I motivi su cui il ricorso si fonda (= indicazione dei vizi dell’atto impugnato) con l’indicazione dei
mezzi di prova e delle misure richieste dal giudice;
- La sottoscrizione della parte dell’avvocato che lo rappresenta.
Il ricorso è inammissibile se non contiene i motivi. È nullo se manca la sottoscrizione o se vi è
assoluta incertezza sulle persone o sull’oggetto della domanda.
La comparizione dell’amministrazione o del controinteressato sana la nullità e la irregolarità
dell’atto.
Se il ricorso contiene delle irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine
da lui fissato.
Lo svolgimento del processo. Le fasi necessarie.
Nella generalità dei casi il giudizio davanti al giudice amministrativo passa attraverso le seguenti
fasi:
notifica del ricorso
• deposito del ricorso
• istanza di fissazione d’udienza
• costituzione delle altre parti
• fissazione dell’udienza da parte del presidenza del Tribunale
• deposito dei documenti
• deposito delle memorie
• udienza di trattazione
•
1. Il processo è avviato dalla notifica del ricorso all’amministrazione (alle amministrazioni) e ad
almeno uno dei controinteressati.
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Se questo non
è stato notificato ma è prevista dalla legge la sua pubblicazione il termine decorre dall’ultimo
giorno di pubblicazione. Se mancano sia la notifica che la pubblicazione il termine decorrere
dalla piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato. La conoscenza è piena quando non
solo si conosce l’esistenza dell’atto o il suo carattere lesivo ma anche quando si conosce il
contenuto dell’atto.
Quando il ricorrente abbia esercito il diritto di accesso per ottenere una copia dell’atto, la piena
conoscenza si presume acquista al momento del rilascio della copia.
Il termine di 60 giorni è stabilito a pena di decadenza, il ricorso notificato tardivamente è
irricevibile e il tribunale lo dichiarerà tale senza neppure entrare nel merito dei motivi.
2. Entro 30 giorni dalla notifica al destinatario, l’originale del ricorso va depositato (deposito del
ricorso). Il documento deve contenere la priva delle avvenute notifiche mediante l’attestazione
da parte dell’ufficiale giudiziario. Deve inoltre essere accompagnato da una copia dell’atto
impugnato e dai documenti sui quali il ricorso si fonda (es. atti preparatori, documenti
provenienti dall’amministrazione in contrasto con l’atto impugnato…). Se il ricorrente non è in
possesso di nessuno di questi atti e si limita a produrre l’originale del ricorso, l’onero relativo si
trasferisce all’amministrazione resistente.
Con il deposito dell’originale del ricorso nella segreteria del TAR, il rapporto processuale viene
costituito. Con la notifica il ricorrente si limita invece a chiamare il giudizio l’amministrazione
resistente e i controinteressati. Solo con il deposito il giudice viene messo in ballo e viene
messo a conoscenza dell’esistenza della lite. 10
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Gloria Lorini
3. Nel processo amministrativo il giudice deve essere sollecitato da un’apposita istanza (istanza
di fissazione dell’udienza) del ricorrente (di solito depositata insieme all’originale del ricorso al
momento della costituzione in giudizio) per provvedere a fissare la data dell’udienza. In
mancanza dell’istanza da parte del ricorrente l’udienza non può essere fissata e se questi
ritarda per un periodo superiore ad un anno dal momento della costituzione in giudizio, il
ricorso è perento. —> modo di estinzione del giudizio per inattività delle parti: l&r