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Procedimenti camerali accessori e autonomi
La dottrina individua poi due ipotesi di procedimenti camerali accessori, che presuppongono cioè un giudizio già concluso:
- Procedimento di reclamo contro la liquidazione delle spese giudiziali operata dall’estensore;
- Procedimento di correzione delle omissioni e degli errori materiali delle sentenze.
Altri procedimenti camerali, non accessori ma autonomi, sono quello relativo al giudizio sul diritto d’accesso ai documenti e quello avverso silenzio.
Ai sensi della disciplina del c.p.c. il giudice decide le questioni pregiudiziali proposte dalle parti orilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.
Le questioni processuali (irricevibilità, inammissibilità, improponibilità, decadenza, nullità, difetto di giurisdizione) sono rilevabili d’ufficio, salvo l’incompetenza territoriale. L’esame relativo alla procedibilità e alla ricevibilità del ricorso devono avere precedenza sugli altri. Segue poi...
L'esame delle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, alle condizioni dell'azione e infine alle cause di estinzione del processo. La prassi giurisprudenziale è però talora di segno diverso, dando precedenza alle questioni di più rapida soluzione, spesso prescindendo dalle questioni processuali quando il ricorso appaia infondato nel merito o comunque invertendo l'ordine sopra indicato.
Le questioni pregiudiziali sono quelle la cui soluzione condiziona la soluzione di un'altra questione. Va operata una distinzione tra le questioni pregiudiziali (che riguardano un punto contestato che, senza comportare alcuno spostamento di competenza, può essere deciso dal giudice incidente tantum e con efficacia limitata al giudizio in corso) e cause pregiudiziali (che attiene ad un punto logico contestato che deve essere deciso in via principale in un apposito giudizio di cui costituisce l'oggetto elusivo, comportando così la
sospensione del processo in cui è sorta). L'art. 28 t.u. Cons. Stato attribuisce al giudice amministrativo la competenza a decidere le questioni pregiudiziali e incidentali relativi ai diritti soggettivi, escludendo però che le relative determinazioni abbiano carattere di giudicato ed individuando i casi in cui la decisione, data l'importanza della questione, è comunque riservata al giudice ordinario (incidente di falso, stato e capacità dei privati). I principi posti da tale norma sono ripresi dall'art. 8 l. Tar, confermando che il giudice della questione principale è anche il giudice delle questioni pregiudiziali, fatte salve le eccezioni citate. Costituiscono poi causa pregiudiziali (oltre all'incidente di falso e alle questioni sulla capacità e stato delle persone) anche l'incidente di costituzionalità e l'interpretazione delle norme dei trattati comunitari che debbono essere rispettivamente decise dallaCorte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e contiene: l'indicazione dell'autorità giudiziaria; la menzione delle parti, dei difensori e del giudice relatore; l'indicazione delle conclusioni delle parti; la narrazione dei fatti; la motivazione di diritto; il dispositivo; la condanna alle spese; l'ordine di esecuzione all'amministrazione; l'indicazione dei giudici componenti il collegio; la data in cui è adottata e il luogo della pronuncia. Dalla pubblicazione della sentenza decorre il termine di un anno per proporre l'impugnazione al Consiglio di Stato. La l. 205/2000 ha introdotto la figura della decisione in forma semplificata. Di sentenza succintamente motivata parte l'art. 21 bis l. Tar in relazione al provvedimento che decide sui ricorsi avverso silenzio dell'amministrazione. È ammessa la correzione degli errori oomissioni materiali da cui sia affetta la sentenza che non implicano un vizio della formazione della volontà del giudice. Le decisioni del giudice amministrativo si distinguono in definitive e non definitive. Le sentenze non definitive sono quelle che non pongono fine al rapporto processuale, che è destinato a proseguire, in quanto esse risolvono solo uno o più punti della causa. Tali sentenze vengono anche denominate interlocutorie. Queste decisioni possono: attenere al rito ed avere carattere preparatorio (non sono autonomamente impugnabili); attenere al merito e cioè accertare se sussistano i vizi denunciati dalla parte ricorrente (sono parziali ove decidano solo una parte del merito; sono appellabili e suscettibili di passare in giudicato). Le sentenze definitive sono quelle con cui il giudice si spoglia della causa. Si distinguono in sentenze processuali e sentenze che pronunciano sulla domanda. Le sentenze processuali riguardano lo svolgimento del processo eaccertano la sussistenza di una causa che impedisce al giudice di giungere all'esame del merito, senza modificare l'assetto sostanziale degli interessi. Esse giudicano cioè solo sulla legittimità del processo e comprendono le sentenze dichiarative dell'irricevibilità o dell'inammissibilità del ricorso, quelle dichiarative di nullità o di improcedibilità del ricorso e le pronunce dichiarative di estinzione del giudizio; si aggiungano infine le sentenze con cui i giudice dichiara il difetto di giurisdizione o di competenza. Le decisioni processuali, se rese dal Tar, sono impugnabili; è invece controverso se esse siano idonee a passare in giudicato.
Le sentenze che pronunziano sulla domanda sono emanate quando il giudice giunge all'esame del contenuto della domanda del ricorrente. Esse possono accogliere (perché fondata) o rigettare (in quanto infondata) la pretesa del ricorrente.
La sentenze di accoglimento
Affermano la fondatezza della domanda nei limiti della domanda stessa. Occorre disgiungere le sentenze di accoglimento a seconda che siano costitutive, di accertamento e di condanna:
- Le sentenze costitutive di annullamento, ammissibili nella giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva sono caratterizzate dall'effetto eliminatorio (rimozione dell'atto e dei suoi effetti); ripristinatorio (ricostruzione automatica della situazione giuridica come si sarebbe realizzata se l'atto non fosse mai stato posto in essere); conformativo (condizionamento dell'attività amministrativa successiva all'annullamento dell'atto).
- Le sentenze di accertamento, pacificamente ammesse nella giurisdizione esclusiva, risolvono uno stato di incertezza relativa alla sussistenza o alla spettanza di una situazione giuridica soggettiva.
- Le sentenze di condanna accertano la sussistenza del diritto fatto valere e obbligano l'amministrazione a corrispondere.