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La fusione

Aspetti generali

La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentrazione e dell'integrazione fra più aziende, rappresentando la forma di aggregazione più completa attraverso l'unificazione giuridica ed economica dei soggetti partecipanti. Le motivazioni che inducono le aziende ad operare una fusione sono varie e possono essere determinate dal miglioramento degli aspetti operativi e di gestione (dal punto di vista tecnologico, produttivo, logistico ed amministrativo) o di quelli finanziari.

In base alla natura economica, la fusione può essere considerata:

  • Un’acquisizione di azienda, assimilabile ad un’operazione di compravendita, permuta o conferimento, con l’individuazione di una parte dominante che funge da controllo sull’azienda unificata. In questo caso, la fusione comporta sempre il trasferimento del controllo delle società incorporate o fuse ed un negoziato incentrato sui valori economici delle aziende che partecipano all’operazione e, quindi, sul rapporto di cambio che può essere attribuito alle azioni o quote delle società che con la fusione vengono acquisite.
  • Un’operazione di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende esistenti, senza che si abbia il trasferimento del controllo delle aziende incorporate. In questo caso si tratta di operazioni svolte nell’ambito dello stesso gruppo di imprese, programmato ed eseguito in base ad un progetto della capogruppo, che coinvolge appunto solo aziende del gruppo, per cui non si ha trasferimento del controllo e non si determina una negoziazione economica tra gruppi portatori di interessi contrastanti. A questa categoria appartiene anche il caso di incorporazione di una controllata al 100% da parte della controllante-capogruppo.

Quanto agli effetti giuridici della fusione, possiamo dire che questa comporta:

  • L’estinzione delle società incorporate o fuse. Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, non si tratterebbe di “estinzione” ma di “perdita di individualità” delle società, consistendo nel venir meno delle società incorporate o fuse come distinti centri di imputazione di situazioni e rapporti giuridici: infatti, nel nuovo testo dell’art. 2504bis è stata eliminata la dizione “società estinte” partecipanti alla fusione. Nella fusione propria, all’estinzione delle società fuse si accompagna la nascita di una nuova società. Anche in questo caso, la dottrina italiana vede nella fusione l’effetto di una serie di convergenti modifiche statutarie e nega che essa consista in una vicenda di “estinzione” di società e di successione di altre perché ritiene che le società incorporate o fuse continuino la loro attività nella società incorporante o risultante dalla fusione senza estinguersi. Si tratterebbe quindi di una semplice vicenda organizzativa, di mera modifica statutaria, che non comporta nessun trasferimento patrimoniale dalle società fuse a quella incorporante o risultante dalla fusione, bensì un fenomeno di “appropriazione assimilativa”.
  • Il trasferimento all’incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio delle società incorporate o fuse e della totalità dei rapporti giuridici che ad esse fanno capo: si parla in proposito di “successione universale”.
  • La conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate o fuse in equivalenti partecipazioni di uguale valore reale, nella società incorporante o risultante dalla fusione, con il conseguente annullamento delle azioni o quote nella seconda (cd. concambio di azioni o quote). L’equivalenza economica è misurata dal rapporto di cambio, il quale è definito come il prezzo delle azioni o quote delle società estinte in termini di azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione. La conversione delle partecipazioni è un elemento naturale ma non essenziale e non comporta sempre un concambio di azioni fra azioni o quote; ad esempio, il concambio non è determinato quando l’incorporante è unico socio della incorporata e, a seguito della fusione, la partecipazione nell’incorporata si estingue. Anche l’aumento di capitale dell’incorporante non è un elemento essenziale dell’operazione e può non esserci se l’incorporante è già in possesso delle azioni necessarie per il concambio.

Aspetti civilistici

L’operazione di fusione è disciplinata all’interno del Libro V, Sezione II del Codice civile agli articoli 2501-2505quater. Tali articoli non danno una definizione di fusione, ma all’art. 2501 si specifica che la fusione “può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre”, limitandosi quindi ad indicare le diverse forme con cui si può realizzare.

In generale, si possono identificare le seguenti forme di fusione:

  • Fusione propria, o per unione, o pura, nella quale le società partecipanti all’operazione si estinguono e danno origine ad una nuova entità giuridica; in tale situazione, i soci delle società partecipanti, a fronte dell’annullamento delle azioni o quote di partecipazione nelle stesse, ottengono azioni o quote della nuova entità sulla base del rapporto di cambio tra nuove e vecchie azioni o quote.
  • Fusione per incorporazione, nella quale viene ad estinguersi la sola società incorporata, mentre la incorporante effettua un aumento del capitale sociale con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o quote emesse e azioni o quote della incorporata che vengono contestualmente annullate. In tale ambito si distingue ulteriormente tra a) fusione per incorporazione di società fra le quali esiste un rapporto di partecipazione (fusione di società possedute al 100%; di società possedute almeno al 90%; fusione per incorporazione inversa; leveraged buy out) e b) fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione.

È possibile effettuare l’operazione di fusione anche nelle società in liquidazione, salvo quelle che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Fasi del procedimento di fusione

  1. Redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione dei seguenti documenti:
    • Progetto di fusione: ha l’obiettivo di definire le condizioni e le caratteristiche dell’operazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e costituisce un documento unico, nonostante sia formalmente presentato dagli amministratori di ciascuna società; il contenuto minimo include, fra l’altro, l’indicazione del rapporto di cambio, nonché l’eventuale conguaglio in denaro.
    • Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione: queste situazioni devono essere predisposte ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione nella sede della società. Nei casi in cui la data di chiusura dell’ultimo esercizio non sia anteriore di oltre 6 mesi a quella del deposito del progetto, le situazioni patrimoniali possono essere sostituite dal bilancio dell’ultimo esercizio.
    • Relazione dell’organo amministrativo: tale relazione deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote, indicando i criteri di determinazione di tale rapporto.
  2. Redazione da parte di uno o più esperti indipendenti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote: uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, esprimendo inoltre un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dagli amministratori. Nell’art. 2501sexies sono definite inoltre le modalità di scelta dell’esperto e la sua responsabilità.
  3. Deposito dei documenti: i documenti descritti nei precedenti punti 1) e 2) insieme ai bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni precedenti la decisione sulla fusione. Il progetto di fusione è inoltre depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione: l’iscrizione deve avvenire almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la decisione sulla fusione.
  4. Decisione in ordine alla fusione: ciascuna società partecipante alla fusione procede all’approvazione del progetto di fusione, decidendo pertanto in ordine alla fusione. Per quanto riguarda le maggioranze prescritte per l’approvazione, alle società di capitali si applicano le norme previste per la modificazione dello statuto. La decisione di fusione deve essere depositata per l’iscrizione nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della decisione.
  5. Attuazione della fusione; stipula e sottoscrizione dell’atto di fusione: dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di fusione devono decorrere 60 giorni perché la fusione possa avere attuazione. Questo è infatti il lasso temporale nel quale i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi all’operazione. Però può aversi un’attuazione anticipata della fusione se è stato ottenuto il consenso di tutti i creditori anteriormente alla data di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese, oppure se la società ha soddisfatto tutti i suoi creditori che non hanno prestato il consenso alla fusione o se sono state depositate presso una banca le somme corrispondenti al valore dei crediti cui si riferisce il mancato consenso. Trascorsi i 60 giorni viene stipulato dalle società partecipanti alla fusione l’atto di fusione. Quest’ultimo è necessario che risulti da atto pubblico e che sia depositato per l’iscrizione entro 30 giorni presso il Registro delle imprese nei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e nel luogo ove ha sede la società risultante dalla fusione, se diverso.

Effetti della fusione

A seguito della fusione, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione vengono assunti dalla società incorporante o risultante dalla fusione, subentrando in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Come principio generale, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione descritte nel precedente punto 5) (questa è la cd. efficacia reale); tuttavia è consentito in alcuni casi postdatare o retrodatare gli effetti della fusione rispetto alla data dell’ultima iscrizione dell’atto.

La postdatazione o posticipazione degli effetti della fusione (e quindi dell’assunzione degli obblighi e dei diritti) è possibile solo nel caso di fusione per incorporazione.

Aspetti contabili

I documenti contabili caratteristici del procedimento di fusione sono:

  • Situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. In alternativa, tale situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito del progetto di fusione nella sede delle società.
  • Documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del rapporto di cambio.
  • Bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa.
  • Primo bilancio successivo alla fusione, ossia bilancio di apertura; primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione.

Situazione patrimoniale. Tale situazione patrimoniale, da predisporre con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, è diretta sia ai soci che approvano l’operazione di fusione sia ai creditori sociali ed ai terzi interessati alla stessa. La sua funzione è quindi quella di aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio e non viene utilizzata per determinare il rapporto di cambio. Di conseguenza, si tratta di un bilancio infrannuale, di tipo ordinario. Essa è costituita dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. È inoltre raccomandata la presentazione di una Nota Integrativa.

Determinazione del rapporto di cambio. Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i soggetti coinvolti potranno redigere un bilancio specifico, oppure potranno avvalersi di altri metodi per la determinazione dei valori economici come ad esempio, il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, dei multipli di mercato, delle quotazioni di mercato, ecc. Il bilancio per la determinazione del rapporto di cambio non è richiesto dalle norme di legge e non è da considerarsi obbligatorio. È inquadrato nella categoria dei bilanci di tipo straordinario e sarà redatto tenendo in considerazione anche quegli elementi non indicati nelle scritture contabili delle società interessate alla fusione, in modo tale da esporre il valore effettivo del patrimonio delle società e quindi utilizzando i criteri propri della determinazione del “capitale economico” in ipotesi di cessione di azienda in funzionamento. I criteri di valutazione applicabili agli elementi del patrimonio saranno orientati alla determinazione del valore corrente di ciascun elemento patrimoniale.

Per quanto riguarda il suo contenuto, si compone della sola situazione patrimoniale senza conto economico, né nota integrativa, seppur di norma vengano predisposti conti economici normalizzati relativi agli esercizi passati e conti economici prospettici. Questo bilancio non è esplicitato in un documento da presentare ai soci durante l’assemblea che deciderà in merito alla fusione: sono i suoi risultati che sono esplicitati nelle relazioni degli organi amministrativi e che servono da base alla determinazione del rapporto di cambio. Il risultato finale è pertanto un patrimonio netto “di fusione”, diverso dal patrimonio netto contabile delle società partecipanti alla fusione, che sarà utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio.

Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società incorporata o fusa. La retroattività reddituale, contabile e fiscale. Il procedimento di formazione del bilancio di chiusura è influenzato dalla presenza o meno delle clausole di retroattività degli effetti della fusione. In generale, nella fusione, per “periodo interinale” si intende il periodo che intercorre fra la data alla quale viene riferita la determinazione del rapporto di cambio (e che per la generalità della dottrina è quella di riferimento della situazione patrimoniale), e la data di effetto “reale” della fusione. Nella normalità dei casi, tale periodo interinale ha la durata di 6/7 mesi, ma in alcuni casi può essere anche di alcuni anni.

Occorre preliminarmente procedere con una distinzione tra gli effetti “reali” (detti “erga omnes”, anche esterni o assoluti) e gli effetti “obbligatori” (o interni, esplicandosi solo fra le parti) della fusione. Gli effetti reali consistono:

  • Nell’estinzione delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;
  • Nella successione universale della società incorporante o risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;
  • Nell’annullamento delle azioni o quote nelle società estinte e nella loro conversione, in base al rapporto di cambio, in azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla fusione.

Gli effetti “reali” si producono simultaneamente dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese dell’incorporante o, per le fusioni proprie, dalla data dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese delle società fuse. Tuttavia, per le sole fusioni per incorporazione, può anche essere stabilita una data di efficacia reale successiva alla data dell’ultima iscrizione dell’atto (cd. postdatazione). La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che l’effetto reale della fusione non possa essere anticipato o retrodatato, in quanto la data fissata dalla legge per tale effetto non è modificabile dall’autonomia privata.

Riguardo agli effetti obbligatori possiamo dire che se non è possibile modificare secondo esplicita volontà delle parti la data fissata dalla legge per l’effetto reale della fusione, è invece possibile anticipare:

  • La data a partire dalla quale le azioni o quote attribuite in concambio parteciperanno agli utili (cd. retroattività reddituale);
  • La data (che potrebbe essere diversa da quella precedente) dalla quale gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalle società incorporate o fuse, fino alla loro estinzione, saranno attribuite alla società incorporante o risultante dalla fusione.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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