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ASPETTI CIVILISTICI
L'operazione di fusione è disciplinata all'interno del Libro V, Sezione II del Codice civile agli artt. Tali articoli non danno una definizione di fusione, ma all'art. 2501 si specifica che la fusione "può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre", limitandosi quindi ad indicare le diverse forme con cui si può realizzare. In generale, si possono identificare le seguenti forme di fusione: - fusione propria, o per unione, o pura, nella quale le società partecipanti all'operazione si estinguono e danno origine ad una nuova entità giuridica; in tale situazione, i soci delle società partecipanti, a fronte dell'annullamento delle azioni o quote di partecipazione nelle stesse, ottengono azioni o quote della nuova entità sulla base del rapporto di cambio tra nuove e vecchie.azioni o quote: - fusione per incorporazione, nella quale viene ad estinguersi la sola società incorporata, mentre la incorporante effettua un aumento del capitale sociale con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o quote emesse e azioni o quote della incorporata che vengono contestualmente annullate. In tale ambito si distingue ulteriormente tra: a) fusione per incorporazione di società fra le quali esiste un rapporto di partecipazione (fusione di società possedute al 100%; di società possedute almeno al 90%; fusione per incorporazione inversa; leveraged buy out) e b) fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione. È possibile effettuare l'operazione di fusione anche nelle società in liquidazione, salvo quelle che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Fasi del procedimento di-
Redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione dei seguenti documenti:
- PROGETTO DI FUSIONE: ha l'obiettivo di definire le condizioni e le caratteristiche dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e costituisce un documento unico, nonostante sia formalmente presentato dagli amministratori di ciascuna società; il contenuto minimo include, fra l'altro, l'indicazione del rapporto di cambio, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- SITUAZIONI PATRIMONIALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE: queste situazioni devono essere predisposte ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione nella sede della società. Nei casi in cui la data di chiusura dell'ultimo esercizio non sia anteriore di oltre 6 mesi a quella del deposito del progetto, le situazioni patrimoniali possono essere sostituite dal bilancio.
L'amministrazione e il controllo contabile, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni precedenti la decisione sulla fusione. Il progetto di fusione è inoltre depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione: l'iscrizione deve avvenire almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la decisione sulla fusione.
4) Decisione in ordine alla fusione: ciascuna società partecipante alla fusione procede all'approvazione del progetto di fusione, decidendo pertanto in ordine alla fusione. Per quanto riguarda le maggioranze prescritte per l'approvazione, alle società di capitali si applicano le norme previste per la modifica dello statuto. La decisione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della decisione.
sottoscrizione dell'atto
di fusione:
- Attuazione della fusione; stipula e dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di fusione devono decorrere 60 giorni perché la fusione possa avere attuazione. Questo è infatti il lasso temporale nel quale i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi all'operazione.
- Però può aversi un'attuazione anticipata della fusione se è stato ottenuto il consenso di tutti i creditori anteriormente alla data di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese, oppure se la società ha soddisfatto tutti i suoi creditori che non hanno prestato il consenso alla fusione o se sono state depositate presso una banca le somme corrispondenti al valore dei crediti cui si riferisce il mancato consenso.
- Trascorsi i 60 giorni viene stipulato dalle società partecipanti alla fusione l'atto di fusione. Quest'ultimo è depositato per l'iscrizione.
è possibile solo nel caso di fusione per incorporazione. (quanto alla retrodatazione, vedi più avanti)
ASPETTI CONTABILI.
I documenti contabili caratteristici del procedimento di fusione sono:
- Situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. In alternativa, tale situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito del progetto di fusione nella sede delle società;
- Documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del rapporto di cambio;
- Bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa;
- Primo bilancio successivo alla fusione, ossia bilancio di apertura;
- Primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione.
l’osservanza delle Situazione patrimoniale. Tale situazione patrimoniale,
Da predisporre con è diretta sia ai soci che approvano l'operazione di fusione sia ai creditori sociali ed ai terzi interessati alla stessa. La sua funzione è quindi quella di aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio e non viene utilizzata per determinare il rapporto di cambio. Di conseguenza, si tratta di un bilancio infrannuale, di tipo ordinario. Essa è costituita dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato. È inoltre raccomandata la presentazione di una Nota Integrativa.
Determinazione del rapporto di cambio. Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i soggetti coinvolti potranno redigere un bilancio specifico, oppure potranno avvalersi di altri metodi per la
determinazione dei valori economici come ad esempio, il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, dei multipli di mercato, delle quotazioni di mercato, ecc.
Il bilancio per la determinazione del rapporto di cambio non è richiesto dalle norme di legge e non è da considerarsi obbligatorio. È inquadrato nella categoria dei bilanci di tipo straordinario e sarà redatto tenendo in considerazione anche quegli elementi non indicati nelle scritture contabili delle società interessate alla fusione, in modo tale da esporre il valore effettivo del patrimonio delle società e quindi utilizzando i criteri propri di cessione di azienda in funzionamento.
I criteri di valutazione applicabili agli elementi del patrimonio saranno orientati alla determinazione del valore corrente di ciascun elemento patrimoniale.
Per quanto riguarda il suo contenuto, si compone della sola situazione
patrimoniale senza conto economico, né nota integrativa, seppur di norma vengano predisposti conti economici normalizzati relativi agli esercizi passati e conti economici prospettici.
Questo bilancio non è esplicitato in un documento da presentare ai soci durante l'assemblea che deciderà in merito alla fusione: sono i suoi risultati che sono esplicitati nelle relazioni degli organi amministrativi e che servono da base alla determinazione del rapporto di cambio.
Il risultato finale è pertanto un patrimonio netto "di fusione", diverso dal patrimonio netto contabile delle società partecipanti alla fusione, che sarà utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio.
Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società incorporata o fusa. La retroattività reddituale, contabile e fiscale. Il procedimento di formazione del bilancio di chiusura è influenzato dalla presenza o meno delle clausole di
retroattività degli effetti della fusione. In generale, nella fusione, però