vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L’iter di formazione di una legge ordinaria
la più importante attribuita al
La funzione legislativa,
nostro Parlamento, è svolta da ambedue le Camere che
hanno gli stessi compiti e poteri: per tale ragione i testi di
legge devono sempre essere approvati, con lo stesso identico
contenuto, da entrambe le Camere. Di conseguenza i tempi
di emanazione di una legge sono piuttosto lunghi. L’iter di
ossia il procedimento legislativo,
formazione di una legge,
può essere suddiviso in quattro fasi fondamentali:
l’iniziativa legislativa; la fase dell’esame e dell’approvazione
da parte di una Camera; il passaggio del testo all’altra
Camera e la sua approvazione con il medesimo testo; la
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’iniziativa legislativa
L’iniziativa consiste nella presentazione di una
legislativa
(chiamata quando è
proposta di legge disegno di legge
presentata dai senatori oppure dal Governo) da parte di
uno dei seguenti soggetti: ciascun deputato o senatore, il
Governo, 50.000 elettori, il Cnel (Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro), limitatamente a proposte di
legge in materia di economia e lavoro, ciascun Consiglio
regionale, limitatamente a proposte di legge in materia
regionale
Scioglimento anticipato della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
La legislatura ha una durata di 5 anni: tuttavia la
Costituzione consente al Presidente della Repubblica di
sciogliere le due Camere (o una sola di esse) quando si
trovino in una situazione di grave e insanabile difficoltà
di funzionamento, come è avvenuto nel 2008, quando le
due Camere non sono riuscite a esprimere una
maggioranza che sostenesse il programma del Governo
Prodi (2006
(2006-2008).
2008).
L’art. 88 Cost. prevede la possibilità di scioglimento
anticipato delle Camere da parte del Presidente della
Repubblica, che tuttavia non può esercitare questa sua facoltà
negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto semestre
bianco). La Costituzione impone però che il Presidente
della Repubblica, qualora intenda sciogliere anticipatamente
le Camere, senta prima i loro Presidenti
La firma del Presidente e la controfirma del Presidente del
Consiglio sono richieste dall’art. 89 Cost.