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La funzione legislativa Pag. 1
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Estratto del documento

L’iter di formazione di una legge ordinaria

la più importante attribuita al

La funzione legislativa,

nostro Parlamento, è svolta da ambedue le Camere che

hanno gli stessi compiti e poteri: per tale ragione i testi di

legge devono sempre essere approvati, con lo stesso identico

contenuto, da entrambe le Camere. Di conseguenza i tempi

di emanazione di una legge sono piuttosto lunghi. L’iter di

ossia il procedimento legislativo,

formazione di una legge,

può essere suddiviso in quattro fasi fondamentali:

l’iniziativa legislativa; la fase dell’esame e dell’approvazione

da parte di una Camera; il passaggio del testo all’altra

Camera e la sua approvazione con il medesimo testo; la

promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’iniziativa legislativa

L’iniziativa consiste nella presentazione di una

legislativa

(chiamata quando è

proposta di legge disegno di legge

presentata dai senatori oppure dal Governo) da parte di

uno dei seguenti soggetti: ciascun deputato o senatore, il

Governo, 50.000 elettori, il Cnel (Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro), limitatamente a proposte di

legge in materia di economia e lavoro, ciascun Consiglio

regionale, limitatamente a proposte di legge in materia

regionale

Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica

La legislatura ha una durata di 5 anni: tuttavia la

Costituzione consente al Presidente della Repubblica di

sciogliere le due Camere (o una sola di esse) quando si

trovino in una situazione di grave e insanabile difficoltà

di funzionamento, come è avvenuto nel 2008, quando le

due Camere non sono riuscite a esprimere una

maggioranza che sostenesse il programma del Governo

Prodi (2006

(2006-2008).

2008).

L’art. 88 Cost. prevede la possibilità di scioglimento

anticipato delle Camere da parte del Presidente della

Repubblica, che tuttavia non può esercitare questa sua facoltà

negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto semestre

bianco). La Costituzione impone però che il Presidente

della Repubblica, qualora intenda sciogliere anticipatamente

le Camere, senta prima i loro Presidenti

La firma del Presidente e la controfirma del Presidente del

Consiglio sono richieste dall’art. 89 Cost.

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A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher darksoul98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Giurisprudenza Prof..