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Bicameralismo: Articolo 70 della Costituzione

Il funzionamento del Parlamento è di tipo bicamerale puro o perfetto, in cui entrambe le camere svolgono le stesse funzioni. Questo bicameralismo puro è un'anomalia italiana, perché altrove o c'è la camera monocamerale o la seconda camera ha minori poteri dell'altra. Il bicameralismo perfetto presuppone che l'approvazione di una legge sia una manifestazione di volontà complessa posta in essere da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo; ci deve essere la convergenza delle due volontà (Camera dei deputati e Senato) sul medesimo testo.

La verifica di questa coincidenza delle volontà la fa il presidente della Repubblica all'atto della promulgazione della legge. La circostanza del bicameralismo perfetto implica nel nostro ordinamento l'operatività del sistema delle navette: è necessario che ci sia l'approvazione di un testo da parte di una camera, poi passa all'altra camera, può essere modificato e in caso di emendamenti ritorna di nuovo alla prima camera. Se questa lo approva, si arriva alla promulgazione del testo; altrimenti, se si pongono altre modifiche, si torna all'altra camera finché questo meccanismo delle navette si ferma quando c'è la coincidenza tra i due testi. È un meccanismo che implica maggiori tempi di scelta legislativa.

La seconda camera quindi ha gli stessi poteri della prima e svolge funzioni di camera di riflessione.

Il procedimento legislativo

Il procedimento legislativo è articolato in 4 fasi:

  • Iniziativa
  • Istruttoria
  • Deliberazione
  • Integrazione dell'efficacia

Una funzione è un'attività diretta a un fine che deve essere controllabile in quanto produce effetti giuridicamente rilevanti. La funzione può essere pubblica o privata (ad es. l'esercizio della patria potestà verso un minore). La funzione privata è un'attività giuridicamente rilevante che richiede di essere controllata perché posta in essere nell'interesse di terzi. La funzione pubblica è anch'essa un'attività giuridicamente rilevante che richiede di essere controllata perché posta in essere nell'interesse dell'intera comunità.

La funzione è stata definita anche come un'attività diretta a un fine nella misura in cui l'essere l'attività diretta ad un fine individua il minimo di controllabilità dell'attività, cioè se l'attività è in grado di conseguire quel fine. L'essere l'attività diretta al conseguimento di un fine rappresenta il minimo di rispetto del principio di legalità, perché anche nella pubblica amministrazione la legge deve almeno definire il fine che la pubblica amministrazione persegue.

Procedimenti delle funzioni pubbliche

La funzione pubblica nell'evoluzione dell'ordinamento si articola sempre in procedimenti:

  • Procedimento legislativo per la funzione legislativa.
  • Procedimento giudiziario (processo) per l'attività della magistratura.
  • Procedimento amministrativo per la pubblica amministrazione.

La disciplina del procedimento legislativo è già in costituzione, la disciplina del processo trova in costituzione il suo fondamento. Il procedimento amministrativo nel nostro ordinamento ha avuto tempi più lunghi di affermazione rispetto alle altre due; infatti, la prima legge che lo ha disciplinato è la legge 241.

Il principio del giusto procedimento amministrativo, secondo cui la pubblica amministrazione ha il dovere di ascoltare nel procedimento l'interesse qualificato coinvolto, prima era solo un principio generale. Poi, con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, è stato considerato un principio costituzionale.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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