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RISANAMENTO

Mentre nella legge fallimentare l’istituto in esame trovava un frammento di disciplina e per sommi

capi, nel nuovo codice è espressamente e compiutamente disciplinato. L’art. 56, infatti, afferma

che il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della

crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un

progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione

debitoria dell’impresa ed ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il piano attestato di risanamento può pertanto essere predisposto da un imprenditore che si trova

in stato di crisi o di insolvenza. Si deve trattare quindi, da un punto di vista soggettivo di un

imprenditore assoggettabile ala liquidazione giudiziale, il quale si è venuto, a alternativamente, a

trovare in uno:

- stato di crisi, vale a dire in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile

l’insolvenza del debitore

- stato di insolvenza che è definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti

od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è + in grado di soddisfare

regolarmente le proprie obbligazioni

Per poter ricorrere allo strumento del piano attestato di risanamento, l’impresa non deve però

trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile. Si deve piuttosto trovare in una mera crisi

transitoria e temporanea, che può essere risolta attraverso un accordo con i creditori.

È dunque evidente che il piano attestato di risanamento è finalizzato a garantire la continuità

aziendale attraverso il recupero di una citazione normale dal punto di vista economico e

finanziario, donde questo strumento non può essere utilizzato con mere finalità liquidatorie.

L’art. 56 prevede inoltre che il piano, oltre ad avere data certa, deve indicare:

le principali cause della crisi

• la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa

• le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione

• finanziaria *

la specifica elencazione dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si proporne la

• rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative

gli specifici apporti di finanza nuova

• la descrizione e i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione,

• nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto concordato

L’imprenditore deve allegare al piano anche i documenti previsti dall’art. 39

le scritture contabili e fiscali obbligatorie

• le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre 3 esercizi o anni precedenti oppure l’intera esistenza

• dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata uguale

i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi

• una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (assimilabile ad

• un bilancio straordinario: il che consentirà fra l’altro di valutare anche le eventuali prospettive

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reddituali dell’impresa, nel caso in cui siano queste a dover garantire, secondo la proposta, il

pagamento dei creditori);

uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività (che consente di individuare la “massa

• concordato

attiva”)

l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione

• (il che consentirà il formarsi di una prima mappatura del monte dei debiti a cui far fronte, e dei

creditori che saranno chiamati a votare la proposta) uguale

l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore

• e l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto (ciò definirà meglio su quanta parte

della massa attiva i creditori potranno effettivamente contare)

un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

• una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio

• anteriore.

L’art 56 prevede poi che un professionista indipendente provveda alla attestazione dell veridicità

dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano. L’imprenditore può chiedere che

il piano sia pubblicato nel registro delle imprese.

L’art 56 stabilisce che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano non solo

devono essere provati per iscritto, ma devono altresì avere data certa. In questo modo, infatti, i

creditori ne potranno chiedere, in caso di sforamento, la risoluzione per inadempimento. In caso

contrario, bisognerà chiedere che il Giudice fissi un termine, trascorso il quale inutilmente, si potrà

chiedere la risoluzione del piano.

Non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del

debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento. L’esclusione all’azione

revocatoria non trova però applicazione in caso di dolo o colpa grave del professionista attentatore

o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del

compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia

Si tratta di benefici finalizzati ad incentivare il ricorso agli strumenti stragiudiziali di regolazione

della crisi che garantiscono peraltro la stabilità degli atti compiuti in presenza di una situazione di

insolvenza o di rischio di insolvenza laddove l’esito della procedura può presumibilmente

concludersi in modo positivo.

Tuttavia, il piano attestato di risanamento, non sembra destinato a riscuotere successo nella

pratica perchè ripropone le medesime questioni che poneva nel passato e ciò perchè:

- il debitore elabora il progetto autonomamente e non in contraddittorio con i creditori e non ha

obbligo di pubblicazione nel Registro delle imprese o di esternazione a terzi;

- per i creditori non sussistono possibilità di opposizione

- non è richiesta alcuna omologazione all’autorità giudiziaria

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57) rappresenta un mezzo di risanamento a cui

definizione l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio

della situazione finanziaria. Diversamente dagli accordi in esecuzione di piani attestati di

risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è soggetto all’omologazione del tribunale, ma si

tratta comunque id uno strumento negoziale. La sua ratio è di consentire il salvataggio dell’impresa

e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito. Con

l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e - su

istanza di parte - il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come l blocco delle azioni esecutive

e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

Tali accordi sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività

commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica persona giuridica o altro ente

collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici,

delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla

liquidazione coatta amministrativa. Gli accordi di ristrutturazione non si applicano all’impresa

minore.

Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in atto di crisi

o insolvenza. (vedi sopra definizione stato di crisi e di insolvenza)

La tesi prevalente riconosce all'accordo di ristrutturazione una natura privatistica giacché si tratta

tipologie di un contratto plurisoggettivo tra il debitore e i creditori. È minoritaria la tesi che riconosce

all'accordo una natura concorsuale, considerandolo una sorta di concordato preventivo «minore» o

semplificato in ragione dei numerosi rimandi alla sua disciplina.

e Contenuto dell’accordo deve essere una forma di ristrutturazione del debitore e quindi una

natura modifica delle condizioni di adempimento, vuoi sotto il profilo quantitativo, vuoi sotto quello

temporale, vuoi sotto quello qualitativo e quindi: falcidia, dilazione, degradazione la chirografo,

postergazione ecc..

Il codice della crisi d’impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

A. accordo di ristrutturazione ordinario o standard (art. 57) —> è un accordo confuso tra

l’imprenditore che versa in uno stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentano

almeno il 60% dei crediti. Il suddetto accordo è soggetto all’omologazione del Tribunale. due

L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne altri

consentono l’esecuzione; il suddetto piano deve essere redatto secondo le modalità previste gli

per i piani attestati di risanamento di cui all’art. 56 (* pagina prima). Al piano devono essere per

allegati i documenti di cui all’art 39 (vedi pagina prima uguale al concordato) ed una relazione anche

redatta da un professionista indipendente, designato dal debitore, sula veridicità dei dati vale

aziendali e sulla fattibilità economica e giuridica del piano.

In particolare, la relazione dovrà attestare l’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale

pagamento dei creditori dissenzienti nel rispetto dei seguenti termini (presenza di una

moratoria):

entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data

• entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data

• dell’omologazione

B. accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60) —> si tratta di un accordo “semplificato”

rispetto a quello ordinario descritto sopra, infatti può essere stipulato con i creditori che

rappresentano almeno il 30% dei crediti. Tuttavia il debitore non può beneficiare della

moratoria del pagamento dei creditori estranei agli accordi (in quello ordinario si può optare per

la moratoria dei 120 gg; incostanza il professionista dovrà attestare che il piano sia idoneo ad

effettuare il pagamento dei creditori dissenzienti integralmente e tempestivamente) inoltre non

può richiedere le misure protettive temporanee (che possono invece essere richieste

nell’accordo ordinario) 21

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Publisher
A.A. 2019-2020
44 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violifrate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle procedure concorsuali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.